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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 2153/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2153/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Pt_1 C.F._1
e
(c.f. ) Pt_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Con Decreto del 10/06/2025 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni:
per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 09/06/2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 293/2024 del Tribunale di Venezia, depositata il 17/10/2024, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in data 04/09/2025 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 17/10/2025, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt. 473-bis.51 e 279
c.p.c., con udienza fissata per il giorno 15/04/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
09/06/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 05/11/2007 tra e , Pt_1 Pt_2 matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Breda di Piave, al n. 12, parte I, dell'anno 2007;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 03/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 2153/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2153/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Pt_1 C.F._1
e
(c.f. ) Pt_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Con Decreto del 10/06/2025 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni:
per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 09/06/2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 293/2024 del Tribunale di Venezia, depositata il 17/10/2024, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in data 04/09/2025 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 17/10/2025, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt. 473-bis.51 e 279
c.p.c., con udienza fissata per il giorno 15/04/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
09/06/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 05/11/2007 tra e , Pt_1 Pt_2 matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Breda di Piave, al n. 12, parte I, dell'anno 2007;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 03/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca