CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Piacenza, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MASSA PIO, Presidente
TI NI, OR
ROVERO ER, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 155/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Rappresentante_1 E C - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Piacenza
elettivamente domiciliato presso Piazza Cavalli, 35 29100 Piacenza PC
Ag.entrate - Riscossione - Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Dell'Emilia
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08520259002255286000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08520259002255286000 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.a.s. di Rappresentante_1 e C. propose ricorso avverso la intimazione di pagamento n. 08520259002255286000 notificatole dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, atto che scaturisce da precedenti procedimenti esecutivi relativi a vari crediti di natura tributaria.
Nel ricorso viene sostenuta l'omessa notifica degli atti presupposti, con conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata. Viene altresì eccepita la decadenza dell'azione di riscossione per prescrizione dei crediti richiesti.
Nelle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in via preliminare si ritiene il ricorso inammissibile, in quanto le sottese cartelle di pagamento sono state correttamente notificate e non impugnate nei termini previsti, divenendo di conseguenza definitive. A fronte di ciò la pretesa è da ritenersi incontestabile, come pure sono ritenute incontestabili le ulteriori eccezioni riguardanti la asserita prescrizione dei crediti e gli altri aspetti inerenti alle sottese cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
Relativamente alla omessa notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento impugnata, con conseguente insussistenza delle obbligazioni tributarie, si rileva che tale pretesa è del tutto infondata atteso che tutte le sottese cartelle di pagamento risultano dai referti allegati regolarmente notificate, ed in assenza di impugnazione nei termini previsti si sono rese definitive. Anche in merito alla asserita prescrizione dei crediti erariali si osserva che non risulta essere maturato il termine di prescrizione, quinquennale per i tributi camerali come previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. e decennale per i tributi erariali ex art. 2946 c.c., non risulta altresì maturato anche il termine di prescrizione quinquennale previsto per quanto concerne le sanzioni e gli interessi.
A sostegno di quanto sopra esposto vengono allegati anche gli atti interruttivi, regolarmente notificati nei termini previsti, che hanno interrrotto il termine di prescrizione rendendo la pretesa tributaria pienamente legittima.
Per tale motivi deve concludersi che l'impugnazione della intimazione di pagamento in oggetto va ritenuta inammissibile, rimanendo assorbite tutte le altre accezioni sollevate nel ricorso.
In ragione di quanto sopra, il ricorso è da ritenersi inammissibile.
Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dagli artt. 15 D. Lgs. n. 546/1992 e 91 c.p.c. in tema di spese di lite che, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della soccombente ricorrente ed a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Vengono invece compensate le spese di giudizio per quanto concerne l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Piacenza, la quale è stata chiamata in causa, ma non vi è stata alcuna richiesta nei suoi confronti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese difensive della Agenzia delle
Entrate Riscossione, liquidate in complessivi € 4.200. Compensa le spese tra ricorrente ed Agenzia delle
Entrate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MASSA PIO, Presidente
TI NI, OR
ROVERO ER, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 155/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Rappresentante_1 E C - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Piacenza
elettivamente domiciliato presso Piazza Cavalli, 35 29100 Piacenza PC
Ag.entrate - Riscossione - Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Dell'Emilia
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08520259002255286000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08520259002255286000 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.a.s. di Rappresentante_1 e C. propose ricorso avverso la intimazione di pagamento n. 08520259002255286000 notificatole dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, atto che scaturisce da precedenti procedimenti esecutivi relativi a vari crediti di natura tributaria.
Nel ricorso viene sostenuta l'omessa notifica degli atti presupposti, con conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata. Viene altresì eccepita la decadenza dell'azione di riscossione per prescrizione dei crediti richiesti.
Nelle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in via preliminare si ritiene il ricorso inammissibile, in quanto le sottese cartelle di pagamento sono state correttamente notificate e non impugnate nei termini previsti, divenendo di conseguenza definitive. A fronte di ciò la pretesa è da ritenersi incontestabile, come pure sono ritenute incontestabili le ulteriori eccezioni riguardanti la asserita prescrizione dei crediti e gli altri aspetti inerenti alle sottese cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
Relativamente alla omessa notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento impugnata, con conseguente insussistenza delle obbligazioni tributarie, si rileva che tale pretesa è del tutto infondata atteso che tutte le sottese cartelle di pagamento risultano dai referti allegati regolarmente notificate, ed in assenza di impugnazione nei termini previsti si sono rese definitive. Anche in merito alla asserita prescrizione dei crediti erariali si osserva che non risulta essere maturato il termine di prescrizione, quinquennale per i tributi camerali come previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. e decennale per i tributi erariali ex art. 2946 c.c., non risulta altresì maturato anche il termine di prescrizione quinquennale previsto per quanto concerne le sanzioni e gli interessi.
A sostegno di quanto sopra esposto vengono allegati anche gli atti interruttivi, regolarmente notificati nei termini previsti, che hanno interrrotto il termine di prescrizione rendendo la pretesa tributaria pienamente legittima.
Per tale motivi deve concludersi che l'impugnazione della intimazione di pagamento in oggetto va ritenuta inammissibile, rimanendo assorbite tutte le altre accezioni sollevate nel ricorso.
In ragione di quanto sopra, il ricorso è da ritenersi inammissibile.
Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dagli artt. 15 D. Lgs. n. 546/1992 e 91 c.p.c. in tema di spese di lite che, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della soccombente ricorrente ed a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Vengono invece compensate le spese di giudizio per quanto concerne l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Piacenza, la quale è stata chiamata in causa, ma non vi è stata alcuna richiesta nei suoi confronti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese difensive della Agenzia delle
Entrate Riscossione, liquidate in complessivi € 4.200. Compensa le spese tra ricorrente ed Agenzia delle
Entrate.