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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 10/09/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies III co. c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 1138/2024 R.G. promossa da
, (C.F: ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
03.02.1972, , rappresentata e difesa dagli Avv. Francesco Lioia (C.F: ) e CodiceFiscale_2
Avv. Manlio Arnone (C.F: ) giusto mandato in calce all'atto introduttivo di C.F._3 primo grado
- APPELLANTE - contro
(C.F.: , con sede legale in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Affari Legali dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro CP_2
Limatola (C.F.: e domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Malvicini C.F._4 giusta procura generale alle liti del 8.10.2012, autentica nella firma per Notar di Milano - Per_1 rep.26265
- APPELLATA -
Conclusioni delle parti
Per parte appellante:
In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata statuizione di primo grado: − condannare la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del CP_3 precedente grado di giudizio con distrazione delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari.
– il tutto con vittoria e refusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado con maggiorazione ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/2014 e distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari.
In via istruttoria:
− si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co., c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado.
Per parte appellata : CP_1
In via preliminare:
- Dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
In ogni caso:
- Rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza n. 119/2024 in data
13/02/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello datato 16.04.2024, ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
ha interposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. 119/2024 del
[...]
14.11.2023 relativa al procedimento n RG. 2636/2022.
Il giudice di prime cure, nella gravata sentenza, ha parzialmente accolto la domanda attorea, ritenendo non corretto l'addebito da parte di dell'importo di Euro 160,71 quale CP_1
“Corrispettivo per recesso/disattivazioni” di cui alla fattura n. AN17929005 del 06/10/2021, condannando, poi, la a stornare la predetta fattura e alla restituzione a favore del cliente CP_1 dell'importo di Euro 2,73.
In particolare, in esito all'istruzione della causa, il giudice di primo grado così provvedeva:
P.Q.M
Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da: Parte_1
,
[...]
Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da:
, Parte_1 nei confronti di
Controparte_1 ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la società in persona del l.r.p.t., tenuta a stornare la fattura Controparte_1
n. AN17929005 del 06/10/2021, in quanto contenente indebiti addebiti;
• dichiara la società in persona del l.r.p.t., tenuta alla restituzione a Controparte_1 favore della sig.ra del residuo importo di € 2,73. Parte_1
Spese di lite compensate fra le parti.
Avverso la prefata pronuncia, ha interposto tempestivo appello la sig.ra Parte_1 chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata statuizione di primo grado, la condanna alla refusione delle spese, diritti ed onorari di parte appellata.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta del 07.10.2024,
l'appellata previa eccezione di inammissibilità ed infondatezza del gravame, Controparte_1 ha chiesto nel merito di rigettarsi integralmente l'impugnazione in quanto infondata in fatto e diritto.
All'udienza del 18.12.2024 le parti si sono richiamate integralmente agli atti, chiedendo al giudice la formulazione di una proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c. ovvero, in subordine, di fissarsi di udienza di remissione in decisione.
Il giudice, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, ha poi fissato udienza per precisazione delle conclusioni e discussione orale della controversia ex art. 281 sexies c.p.c. al
10.09.2025, da tenersi con il modulo della trattazione scritta.
***
Preliminarmente è opportuno trattare la questione di inammissibilità dell'appello.
Questo giudice ritiene che l'eccezione preliminare non possa essere accolta.
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello è necessaria una formulazione specifica dei motivi che consenta di individuare quali siano le argomentazioni della sentenza appellata censurate e quali le argomentazioni contrapposte dall'appellante destinate a confutare le ragioni addotte dal primo giudice.
Sul punto, a parere della scrivente, è sufficientemente chiaro e articolato il motivo di appello basato, come è detto, sull'erronea applicazione del principio di compensazione delle spese di lite e del criterio della soccombenza.
Del resto, l'inammissibilità del gravame va declinata nei termini individuati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” Sez. U. - Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022 (Rv. 666375 -
01).
Ciò posto, l'appello risulta meritevole di accoglimento.
Deve premettersi che, come risulta sia delle conclusioni rassegnate dall'appellante (riportate in epigrafe) che dal tenore complessivo dell'atto di citazione in appello (cfr. citazione in appello pag. 3
“sulla/e parte/i del provvedimento che s'intende impugnare”), questo giudice è chiamato a esprimersi esclusivamente sulla regolamentazione delle spese di lite effettuata dal Giudice di
Pace.
Si deve evidenziare che - a fronte di plurime domande originariamente proposte in primo grado volte, da un lato, i) all' accertamento negativo del credito azionato da per l'importo di CP_1 euro 193,34 (cfr. atto di citazione in primo grado pag. 3, conclusioni formulate in via principale) ii) nonché, dall'altro lato, all'ottenimento della condanna della società al pagamento CP_1 dell'indennizzo previsto dalla Carta dei Servizi per gli allegati disservizi, il giudice di Pace di Ivrea ha accolto la sola domanda di accertamento negativo del credito dell'attrice odierna appellante seppur in misura ridotta e non si è pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno espressamente rinunciata dall'odierna appellante in sede di udienza (verbale del 15.06.2023).
Orbene, ad avviso dello scrivente giudicante, effettivamente a fronte dell'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito, seppur in misura ridotta, con coeva condanna alla società alla restituzione a favore del cliente dell'importo di Euro 2,73 non si verte in tema CP_1 di soccombenza reciproca di cui all'art. 92 c.p.c., come delineata dalla giurisprudenza di legittimità da cui non vi sono ragioni per discostarsi (SS. UU., 31 ottobre 2022, n. 32061, Rv. 666063 – 01 «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.», alla motivazione di tale pronuncia si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
In applicazione del principio giurisprudenziale sopra richiamato, pertanto, l'accoglimento di una pluralità di domande avanzate da una parte (i.e. non contrapposte) in misura inferiore a quanto richiesto non può legittimare la compensazione totale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma
2° c.p.c. non configurando un'ipotesi di “reciproca soccombenza”.
Inoltre, non sussistono, nel caso di specie, nemmeno gli altri presupposti indicati dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare le spese. In particolare, la controversia non presenta affatto le caratteristiche della “novità assoluta” (trattandosi, semplicemente, di azione di accertamento negativo di un credito per cui era stata emessa fattura) né vi è stato alcun “mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” (la controversia è stata decisa sull'assunto della natura indebita dei costi di recesso per contrasto con l'art. 1 decreto Bersani) né sono state esplicitate in sentenza le “gravi ed eccezionali ragioni” (Corte cost. 77/2018), che avrebbero giustificato la compensazione integrale delle spese di lite.
Ne discende che, in riforma della sentenza di primo grado, la società deve essere CP_1 condannata al pagamento integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado, valori prossimi ai minimi.
Le spese si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione fino a € 1.100 (tabella 1 – Giudice di
Pace) – in complessivi € 173,00 (€ 34,00 per la fase di studio;
€ 34,00 per la fase introduttiva;
€
34,00 per la fase di istruttoria/trattazione; € 71,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario
15%, CPA e IVA di legge, € 43,00 per contributo unificato, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori avv.ti Francesco Lioia e
Manlio Arnone dichiaratisi antistatari.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico dell'appellata; esse si liquidano sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 ( agg. al
D.M. 147/2022)– scaglione fino a € 1.100 (tabella – giudizi ordinari e sommari di cognizione avanti al Tribunale) – in complessivi € 332,00 (€ 66,00 per la fase di studio;
€ 66,00 per la fase introduttiva;
€ 66,00 per la fase di trattazione ed €100,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge;
spese da distrarsi anche in questa sede in favore dei legali dichiaratasi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
ACCOGLIE l'appello proposto da (C.F. ) e, per Parte_1 C.F._1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Ivrea n. 119/2024 del
13.02.2024;
CONDANNA al pagamento in favore di (C.F. Controparte_1 Parte_1
) delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 173,00, oltre C.F._1 rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 43,00 per contributo unificato, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari;
CONDANNA al pagamento in favore di (C.F. Controparte_1 Parte_1
) delle spese del giudizio di appello, liquidate in € 332,00, oltre rimborso C.F._1 forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 64,50 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari.
Ivrea, 11.09.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)