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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/11/2024, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel
Michela Grillo giudice
Raffaele Iannucci giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2017/2024 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
27/11/2024, promossa dai signori, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall' avv. Giovanna Cavallaro, e nato a C.F._1 Controparte_1
Bizerte (Tunisia) il 30/11/1965, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Messore C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/9/2024 i signori e premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile il 19/2/2011 in ON SA Gennaro (FR) e di aver non avuto figli durante la convivenza, hanno riferito che con decreto n.9289/22 pubblicato l'11/5/20202 il Tribunale di Cassino omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti in corso di causa. Hanno evidenziato, inoltre, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari lo scioglimento del matrimonio e disciplini le altre questioni pendenti alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Parte_1 CP_1 meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di ON SA ER (FR) dell'anno 2011 al numero 1, parte I, serie A e che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto n. 9289/2022 pubblicato l'11/5/2022 emesso dal Tribunale di Cassino. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori sia venuta meno in maniera Parte_1 CP_1 definitiva. Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta allo scioglimento del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Parte_1 CP_1
Anche in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 2017/2024 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
⮚ dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a ON SA ER (FR) 19/11/2011 tra e trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
ON SA ER (FR) dell'anno 2011 al numero 1, parte I, serie A;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ON SA ER (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 27/11/2024
il Presidente est
Notari Virgilio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel
Michela Grillo giudice
Raffaele Iannucci giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2017/2024 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
27/11/2024, promossa dai signori, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall' avv. Giovanna Cavallaro, e nato a C.F._1 Controparte_1
Bizerte (Tunisia) il 30/11/1965, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Messore C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/9/2024 i signori e premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile il 19/2/2011 in ON SA Gennaro (FR) e di aver non avuto figli durante la convivenza, hanno riferito che con decreto n.9289/22 pubblicato l'11/5/20202 il Tribunale di Cassino omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti in corso di causa. Hanno evidenziato, inoltre, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari lo scioglimento del matrimonio e disciplini le altre questioni pendenti alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Parte_1 CP_1 meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di ON SA ER (FR) dell'anno 2011 al numero 1, parte I, serie A e che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto n. 9289/2022 pubblicato l'11/5/2022 emesso dal Tribunale di Cassino. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori sia venuta meno in maniera Parte_1 CP_1 definitiva. Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta allo scioglimento del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Parte_1 CP_1
Anche in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 2017/2024 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
⮚ dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a ON SA ER (FR) 19/11/2011 tra e trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
ON SA ER (FR) dell'anno 2011 al numero 1, parte I, serie A;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ON SA ER (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 27/11/2024
il Presidente est
Notari Virgilio