Sentenza breve 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 09/03/2023, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/03/2023
N. 00744/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00207/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 207 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito (Ufficio scolastico regionale per la Sicilia - Direzione Generale), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituite in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali, n. prot. -OMISSIS-del 05.12.2022, di esclusione della concorrente -OMISSIS-dalla procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. con legge 23 luglio 2021, n. 106, classe di concorso A010 - discipline grafico-pubblicitarie;
- del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali, n. U0037685 del 5.12.2022, di approvazione della graduatoria generale della procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. con legge 23 luglio 2021, n. 106, classe di concorso A010 - discipline grafico-pubblicitarie, e contestuale esclusione dalla graduatoria della prof.ssa -OMISSIS-;
- della graduatoria generale della procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. con legge 23 luglio 2021, n. 106, classe di concorso A010 - discipline grafico-pubblicitarie, approvata con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali, n. U0037685 del 5.12.2022, nella parte in cui non include alla posizione-OMISSIS- della graduatoria la ricorrente prof.ssa -OMISSIS-;
- dell’avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali, n. prot. n. 378387 del 06.12.2022, relativo alle “Nomine Classe di concorso A10-Discipline grafico-pubblicitarie”;
- dell’avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali, n. prot. 38363 del 12.12.2022, relativo alla “Fase assegnazione candidati su provincia”, e dell’incluso elenco candidati nella parte in cui non include la prof.ssa -OMISSIS-alla posizione-OMISSIS-;
- dell’avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali, n. prot. 38426 del 12.12.2022, relativo alla “Fase 2 assegnazione candidati/sede scolastica”;
- dell’avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali, n. prot. 38951 del 15.12.2022, relativo alla “Fase assegnazione candidati su Sede Istituzione Scolastica”, e dell’incluso elenco candidati nella parte in cui non include la prof.ssa -OMISSIS-alla posizione-OMISSIS-;
- della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali, prot. 885 del 12.01.2023, di rigetto della diffida della prof.ssa -OMISSIS-volta al ritiro in autotutela del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali, n. prot. -OMISSIS-del 05.12.2022, di esclusione della concorrente -OMISSIS-dalla procedura concorsuale de qua ;
nonché per l’accertamento
del diritto della prof.ssa -OMISSIS-alla corretta valutazione del proprio titolo di studio di laurea magistrale in Architettura del vecchio ordinamento ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9- bis , D.L. 25/05/2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106, indetta con D.D.G. n. 1081/2022, per la classe di concorso A010 Discipline grafico-pubblicitarie – Regione Sicilia, con conseguente condanna dell'intimata Amministrazione all'inserimento della ricorrente nella graduatoria definitiva di merito, ed all'adozione di tutti gli atti necessari all'assunzione della stessa, con conseguente attribuzione della facoltà di esprimere le preferenze per la provincia e per l’istituto di destinazione ed assegnazione di cattedra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione scolastica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto di poter definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il presente ricorso la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, con i quali è stata esclusa dalla procedura concorsuale sopra meglio specificata (nel cui ambito, ove non fosse stata esclusa, si sarebbe collocata alla quinta posizione, tenuto conto dei risultati ottenuti nella prova d’esame e nella valutazione dei titoli), in ragione della mancanza dei requisiti di partecipazione alla suddetta procedura concorsuale, quale il possesso di un “ titolo congiunto ” alla laurea in architettura del c.d. “ vecchio ordinamento ”; titolo congiunto ritenuto necessario la sua ammissione alla classe di concorso oggetto della presente controversia (A010 - Discipline grafico pubblicitarie), ai sensi dell’all. A al D.M. n. 259/2017.
La ricorrente ha contestato il provvedimento impugnato per violazione del D.M. n. 1081/2022 e del D.M. n. 259/2017, per violazione del principio del favor partecipationis nei concorsi pubblici, nonché per violazione di legge (art. 3, L. n. 241/1990) ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Secondo la ricorrente, l’allegato A sopra citato non richiede alcun “ titolo congiunto ” in caso di possesso della laurea in architettura del c.d. “ vecchio ordinamento ”, con specifico riguardo alla classe di concorso a cui ella ha partecipato (A010 Discipline grafico-pubblicitarie).
2. Si è costituita l’Amministrazione scolastica che, con successiva memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. All’udienza camerale del giorno 8 marzo 2023, previo avviso alle parti sulla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene, anzitutto, sussistenti i presupposti di cui all’art. 60, c.p.a., per rendere la sentenza in forma semplificata.
In particolare, il contraddittorio può ritenersi integro, tenuto conto che la ricorrente ha dimostrato che, in mancanza del provvedimento di esclusione, si sarebbe collocata alla quinta posizione in graduatoria, avendo ottenuto un punteggio complessivo di-OMISSIS- (-OMISSIS-per i titoli, come emerge rispettivamente dagli allegati 14 e 11 di parte ricorrente), e che il ricorso è stato correttamente notificato ai soggetti che subirebbero un pregiudizio dal suo eventuale accoglimento (ovvero, i soggetti collocatisi, rispettivamente, alle posizioni nn. -OMISSIS-dell’impugnata graduatoria di concorso). Né risulta necessaria alcuna attività istruttoria per definire nel merito il presente giudizio, che verte su un’unica e ben specifica questione di diritto (ovvero il valore della sola laurea in architettura del c.d. “ vecchio ordinamento ” per l’accesso alla classe di concorso A010 – discipline grafico-pubblicitarie, in assenza di un ulteriore titolo c.d. “ congiunto ”).
2. Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto.
Questo Tribunale, infatti, non rinviene motivi per discostarsi dal precedente del T.A.R. Liguria menzionato dal ricorrente (T.A.R. Liguria, sentenza n. 991/2022) che, peraltro, non risulta essere l’unico precedente in materia, atteso che il medesimo Tribunale aveva già reso, su un caso sostanzialmente sovrapponibile, analoga pronuncia (cfr. T.A.R. Liguria, sentenza n. 897/2021).
Il possesso di un titolo congiunto per accedere alla classe di concorso di parte ricorrente è stato ritenuto necessario dalla resistente alla luce della nota 1 di cui all’allegato A del D.M. n. 259/2017; nota 1 che, tuttavia, come osservato dal giudice ligure « è [stata] inserit [a] in calce non già alla laurea in architettura, bensì ai diplomi di accademia di belle arti e di istituto superiore delle industrie artistiche », laddove « il primo titolo accademico risulta diviso dagli altri due da un “punto e virgola”, a differenza di quanto previsto per altre classi di concorso, quali A03, A04, A05, A06, A07 e A08, in cui l’applicazione delle note limitative anche alla laurea in architettura è resa inequivoca dal fatto che il titolo in questione è affiancato agli altri mediante una “o” oppure una semplice “virgola” (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 21 ottobre 2021, n. 897, ove si evidenzia che, in sede di revisione dei titoli di accesso al concorso, il MIUR ha introdotto il predetto segno di interpunzione, in luogo della precedente “o” disgiuntiva, creando così uno iato fra il titolo universitario e quelli degli istituti di alta formazione; nel senso della coerenza fra la laurea in architettura e la classe di concorso A010 si veda anche T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, ord. 26 ottobre 2022, n. 6681) » (T.A.R. Liguria, sentenza n. 991/2022, citata).
Al riguardo, si precisa che non convincono le difese dell’Amministrazione, laddove hanno affermato che « quando la sola Laurea Vecchio Ordinamento costituisce titolo da solo sufficiente per l’insegnamento della materia, la stessa, nell’Allegato A, è indicata singolarmente, senza alcuna altra indicazione o nota ».
Nel caso menzionato dall’Amministrazione resistente ( i.e. la classe di concorso A01 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado), l’accorgimento per distinguere la laurea c.d. “ vecchio ordinamento ” in architettura dagli altri titoli di studio è il distanziamento della stessa con uno spazio tra le diverse righe; nella presente ipotesi la distinzione è invece avvenuta con un preciso segno di interpunzione.
Al di là della difformità nella tecnica redazionale utilizzata, ciò che rileva (nel caso della menzionata classe di concorso A01, così come nella classe di concorso A10) è la presenza di un chiaro elemento di distacco tra un titolo che sia stato, in sé, ritenuto sufficiente per accedere alla procedura concorsuale, e un differente titolo che ne consente l’accesso solo se accompagnato da un “ titolo congiunto ”.
Né convince il fatto – pure valorizzato dalla difesa erariale – che, in altri casi, lo stesso allegato A ha provveduto a elencare talune lauree del c.d. “ vecchio ordinamento ”, utilizzando il “ punto e virgola ”, per poi ricomprenderle tutte in un’unica nota, inserita in calce all’elencazione.
Nelle predette fattispecie, infatti, dalla lettura della relativa nota emerge sempre il riferimento alle “ dette lauree ” (cfr., ad esempio, quanto avviene con le classi A021 – Geografia, A022 – Italiano, A 040 – Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, alla nota 3), laddove nel caso di specie la nota n. 1 della classe di concorso A010 non ha fatto alcun riferimento, ad esempio, ai “ detti titoli di studio ”.
Non vi sono, pertanto, elementi per sostenere, alla luce della formulazione utilizzata nel suddetto allegato A, la pretesa necessarietà di un “ titolo congiunto ” alla laurea in architettura del c.d. “ vecchio ordinamento ” nel particolare caso della classe di concorso per cui è controversia.
A ciò si aggiunga che anche nel caso di specie, come in quello di cui al precedente testé menzionato, la ricorrente ha dato prova di essere stata inserita in graduatorie scolastiche per supplenze e di aver ricevuto un incarico per l’insegnamento proprio con riguardo alla classe di concorso in parola, con conseguente valutazione positiva dei relativi requisiti di partecipazione (cfr. all. 13 di parte ricorrente della produzione documentale del 2 marzo 2023).
3. Stante quanto precede:
- il ricorso è fondato e va accolto; per l’effetto vanno annullati gli atti impugnati nella parte in cui hanno escluso la ricorrente dalla procedura concorsuale in parola;
- l’Amministrazione scolastica va condannata alla rifusione delle spese di lite, come da dispositivo e in ossequio al generale principio della soccombenza. Spese irripetibili con riguardo alle controinteressate, in quanto non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto annulla gli atti impugnati nella parte in cui hanno escluso la ricorrente dalla procedura concorsuale in parola.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di parte ricorrente in euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Spese irripetibili nei confronti delle controinteressate non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Giuseppe La Greca, Consigliere
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.