TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 13983/2023 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'Avv. Annalisa Gordigiani che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. CP_1
Alessandra Taiti che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
disporre l'affido condiviso di con domiciliazione prevalente presso la madre;
la minore starà con il padre il Per_1 primo, il terzo e quarto fine settimana dalle 19,00 del venerdì alle 19,00 della domenica e nella seconda settimana dalle 19,00 del venerdì alle ore 10,00 del sabato;
una settimana durante le vacanze natalizie, tre giorni durante quelle pasquali, alternando annualmente le festività; due settimane durante l'estate in periodo da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
porre a carico del padre fin quando la madre starà nella attuale struttura la somma di
€ 100,00 quale contributo al mantenimento della figlia;
e dal mese in cui la madre alloggerà in abitazione in affitto la somma di € 250,00 mensili;
attribuire alla madre l'intero assegno unico;
ripartire al 50 % le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017; con spese compensate;
rimettere la causa sul ruolo ai fini del divorzio.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.12.2023, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio il 14.12.2013 a Reggello (FI) con , dalla cui unione il 9.12.2014 CP_1
era nata la figlia . Ha esposto che il rapporto coniugale era entrato in crisi a causa Per_1
degli abusi psicologici e degli agiti maltrattanti del marito. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione, l'affidamento super esclusivo della figlia con collocamento presso la madre, la regolamentazione della frequentazione paterna tramite incontri protetti, la previsione di un contributo a carico del padre di complessivi € 400,00 mensili per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa costitutiva ha contestato gli addebiti mossi dalla moglie, pur CP_1 senza negare l'aumento della conflittualità tra i coniugi fino a compromettere il rapporto coniugale. Ha chiesto, quindi, la pronuncia di separazione e, all'esito, di divorzio, il rigetto delle ulteriori domande della ricorrente, l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno, la previsione di un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 400,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie, e l'assegnazione dell'auto di cui è proprietario.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione delle relazioni del Servizio sociale e dell'UFSMIA, incaricati dapprima dello svolgimento degli incontri protetti padre-figlia ed in seguito, stante l'esito positivo degli stessi e la previsione della libertà di frequentazione paterna, del monitoraggio del nucleo familiare e del benessere della minore.
All'udienza del 15.4.2025, in seguito alla proposta conciliativa del Giudice, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione e di seguito i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato. pagina 2 di 5 Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti rispondenti all'interesse della figlia , in quanto garantiscono alla stessa un Per_1
rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Premesso che risulta documentata l'avvenuta richiesta di archiviazione del procedimento all'epoca aperto a carico del sin dall'11.12.23, e che la ricorrente non ha chiesto CP_1
istruttoria sulle presunte minacce, sin dalla prima udienza le parti hanno concordato con senso di responsabilità di far riprendere gradualmente i rapporti fra la figlia minore ed il padre, interrottisi nell'ottobre '23 per l'allontanamento della ricorrente dalla casa familiare insieme alla bambina, con inserimento in struttura protetta. Le relazioni del servizio sociale hanno costantemente dato atto dell'adeguatezza del padre nel rapportarsi alla minore, della serenità di nell'intrattenersi con il padre, e del solido rapporto affettivo che li Per_1
lega; tanto che a fine 2024, su indicazione del servizio sociale, la frequentazione è stata liberalizzata, e da ultimo implementata su accordo delle parti. Inoltre, il Servizio con relazione datata 13.3.25 ha rappresentato la capacità delle parti di comunicare fra loro in funzione della gestione condivisa della figlia, e di riconoscersi reciprocamente l'effettiva collaborazione nell'interesse di . Per_1
La concentrazione della frequentazione nei fine settimana si giustifica per la distanza logistica fra le abitazioni dei genitori.
Inoltre, le previsioni economiche, calibrate sulla attuale assenza di costi di alloggio della ricorrente e dell'aumentato reddito da lavoro della medesima, con previsione di un aumento del contributo paterno quando la madre lascerà la struttura, verosimilmente alla fine del mese di luglio, risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento della minore.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
pagina 3 di 5 Avendo il resistente avanzato domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., occorrerà rimettere la causa sul ruolo per il prosieguo in attesa della procedibilità della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito,
pronuncia la separazione personale dei coniugi nata in [...] Parte_1
NC (Brasile) il 15.6.1977, e nato a [...] il [...] (matrimonio CP_1 contratto il 14.12.2013 a Reggello (FI) iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Reggello (FI) al n. 21, parte I, anno 2013);
dispone l'affido condiviso della figlia con domiciliazione prevalente presso la Per_1
madre; la minore starà con il padre il primo, il terzo e quarto fine settimana dalle 19,00 del venerdì alle 19,00 della domenica e nella seconda settimana dalle 19,00 del venerdì alle ore 10,00 del sabato;
una settimana durante le vacanze natalizie, tre giorni durante quelle pasquali, alternando annualmente le festività; due settimane durante l'estate in periodo da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
pone a carico del padre la somma di € 100,00 quale contributo al mantenimento della figlia;
a partire dal mese in cui la madre alloggerà in abitazione in affitto il padre verserà la maggior somma di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da Linee Guida CNF
2017;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative alla domanda di separazione.
pagina 4 di 5 Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 15 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 13983/2023 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'Avv. Annalisa Gordigiani che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. CP_1
Alessandra Taiti che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
disporre l'affido condiviso di con domiciliazione prevalente presso la madre;
la minore starà con il padre il Per_1 primo, il terzo e quarto fine settimana dalle 19,00 del venerdì alle 19,00 della domenica e nella seconda settimana dalle 19,00 del venerdì alle ore 10,00 del sabato;
una settimana durante le vacanze natalizie, tre giorni durante quelle pasquali, alternando annualmente le festività; due settimane durante l'estate in periodo da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
porre a carico del padre fin quando la madre starà nella attuale struttura la somma di
€ 100,00 quale contributo al mantenimento della figlia;
e dal mese in cui la madre alloggerà in abitazione in affitto la somma di € 250,00 mensili;
attribuire alla madre l'intero assegno unico;
ripartire al 50 % le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017; con spese compensate;
rimettere la causa sul ruolo ai fini del divorzio.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.12.2023, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio il 14.12.2013 a Reggello (FI) con , dalla cui unione il 9.12.2014 CP_1
era nata la figlia . Ha esposto che il rapporto coniugale era entrato in crisi a causa Per_1
degli abusi psicologici e degli agiti maltrattanti del marito. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione, l'affidamento super esclusivo della figlia con collocamento presso la madre, la regolamentazione della frequentazione paterna tramite incontri protetti, la previsione di un contributo a carico del padre di complessivi € 400,00 mensili per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa costitutiva ha contestato gli addebiti mossi dalla moglie, pur CP_1 senza negare l'aumento della conflittualità tra i coniugi fino a compromettere il rapporto coniugale. Ha chiesto, quindi, la pronuncia di separazione e, all'esito, di divorzio, il rigetto delle ulteriori domande della ricorrente, l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno, la previsione di un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 400,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie, e l'assegnazione dell'auto di cui è proprietario.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione delle relazioni del Servizio sociale e dell'UFSMIA, incaricati dapprima dello svolgimento degli incontri protetti padre-figlia ed in seguito, stante l'esito positivo degli stessi e la previsione della libertà di frequentazione paterna, del monitoraggio del nucleo familiare e del benessere della minore.
All'udienza del 15.4.2025, in seguito alla proposta conciliativa del Giudice, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione e di seguito i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato. pagina 2 di 5 Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti rispondenti all'interesse della figlia , in quanto garantiscono alla stessa un Per_1
rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Premesso che risulta documentata l'avvenuta richiesta di archiviazione del procedimento all'epoca aperto a carico del sin dall'11.12.23, e che la ricorrente non ha chiesto CP_1
istruttoria sulle presunte minacce, sin dalla prima udienza le parti hanno concordato con senso di responsabilità di far riprendere gradualmente i rapporti fra la figlia minore ed il padre, interrottisi nell'ottobre '23 per l'allontanamento della ricorrente dalla casa familiare insieme alla bambina, con inserimento in struttura protetta. Le relazioni del servizio sociale hanno costantemente dato atto dell'adeguatezza del padre nel rapportarsi alla minore, della serenità di nell'intrattenersi con il padre, e del solido rapporto affettivo che li Per_1
lega; tanto che a fine 2024, su indicazione del servizio sociale, la frequentazione è stata liberalizzata, e da ultimo implementata su accordo delle parti. Inoltre, il Servizio con relazione datata 13.3.25 ha rappresentato la capacità delle parti di comunicare fra loro in funzione della gestione condivisa della figlia, e di riconoscersi reciprocamente l'effettiva collaborazione nell'interesse di . Per_1
La concentrazione della frequentazione nei fine settimana si giustifica per la distanza logistica fra le abitazioni dei genitori.
Inoltre, le previsioni economiche, calibrate sulla attuale assenza di costi di alloggio della ricorrente e dell'aumentato reddito da lavoro della medesima, con previsione di un aumento del contributo paterno quando la madre lascerà la struttura, verosimilmente alla fine del mese di luglio, risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento della minore.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
pagina 3 di 5 Avendo il resistente avanzato domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., occorrerà rimettere la causa sul ruolo per il prosieguo in attesa della procedibilità della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito,
pronuncia la separazione personale dei coniugi nata in [...] Parte_1
NC (Brasile) il 15.6.1977, e nato a [...] il [...] (matrimonio CP_1 contratto il 14.12.2013 a Reggello (FI) iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Reggello (FI) al n. 21, parte I, anno 2013);
dispone l'affido condiviso della figlia con domiciliazione prevalente presso la Per_1
madre; la minore starà con il padre il primo, il terzo e quarto fine settimana dalle 19,00 del venerdì alle 19,00 della domenica e nella seconda settimana dalle 19,00 del venerdì alle ore 10,00 del sabato;
una settimana durante le vacanze natalizie, tre giorni durante quelle pasquali, alternando annualmente le festività; due settimane durante l'estate in periodo da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
pone a carico del padre la somma di € 100,00 quale contributo al mantenimento della figlia;
a partire dal mese in cui la madre alloggerà in abitazione in affitto il padre verserà la maggior somma di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da Linee Guida CNF
2017;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative alla domanda di separazione.
pagina 4 di 5 Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 15 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 5 di 5