Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3715/2024 RGAC TRA rappresentato e difeso dall'avv. GAETANO BRUNI Parte_1
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente Oggetto: ripetizione di indebito FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il SI. conveniva dinanzi a Parte_1 questo Giudice l' lamentando l'illegittimità della determinazione con CP_1 cui l'istituto ha disposto la ripetizione della somma indicata nell'atto di costituzione (euro 10.223,85) assumendo che erroneamente l' aveva CP_1 ritenuto non dovute (per il periodo 01.06.2021/31.05.2023) il trattamento pensionistico (pensione di inabilità civile) di cui è stata titolare la “de cuius” SI.ra . Persona_1
Deduceva, quindi, l'irripetibilità delle somme, perché percepite sulla base di un accertamento giudiziale (sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 913/2009) sulla base del quale l' è stato condannato a CP_1 corrispondere la prestazione assistenziale, avendo la Corte accertato la sussistenza anche dei requisiti reddituali, oltre che di quelli sanitari. Concludeva chiedendo “accertarsi l'obbligo restitutorio, in favore del SI. riguardo le somme indebitamente trattenute dall nel periodo Parte_1 CP_1
1
per l'effetto condannarsi l' Controparte_2
- al pagamento della somma di euro 404,67 oltre eventuali "trattenute" operate medio tempore, nonché spese di causa”.
Si costituiva l' e chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, CP_1 rilevando che l'importo richiesto in ripetizione si riferisce ad altra prestazione (indennità di accompagnamento) revocata alla “de cuius” del ricorrente.
La causa veniva rinviata per la decisione l'udienza del 03.02.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 30.01.2025.
Si premette in diritto che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall convenuto, ferma, peraltro, la necessità che CP_3 quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento…” (cfr. Sez. L. n. 198 del 5.1.2011). Applicando il suddetto orientamento al caso di specie, risulta che il provvedimento di recupero notificato dall' è certamente generico CP_1 quanto alla causale dell'indebito (“è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”).
2 L costituendosi ha ritenuto di precisare che l'indebito afferisce ai ratei CP_1 dell'indennità di accompagnamento già riconosciuta alla “de cuius” del ricorrente ed in seguito revocata. Ebbene, se è vero che in materia di indebito previdenziale l'onere della prova grava su chi chiede “'l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito”, è pur vero che, attesa la estrema genericità dell'indicazione della causale nel provvedimento di recupero (che contrasta con l'onere che secondo la giurisprudenza di legittimità grava sull'Istituto) l avrebbe dovuto meglio chiarire le ragioni della CP_1 pretesa e soprattutto documentare l'altrettanto generico assunto secondo cui il credito scaturisce dalla revoca di altra prestazione di invalidità civile diversa dall'unica documentata in atti. L per contro, si è limitato a dedurre che la prestazione (revocata) da CP_1 cui origina l'indebito era l'indennità di accompagnamento (che dovrebbe inferirsi dall'importo oggetto della richiesta di ripetizione). Posto, allora, che l'unica prestazione di invalidità civile documentata di cui godeva la moglie del ricorrente era la pensione di inabilità, deve concludersi che il SI. , depositando in atti la citata sentenza della Pt_1
Corte di Appello di Catanzaro n. 913/2009, ha riscontrato che tale prestazione era dovuta, essendo stati giudizialmente accertati i requisiti sanitario e reddituale. Il ricorso, pertanto, deve trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.
Dichiara che l' non può procedere nei confronti del ricorrente alla CP_1 ripetizione delle somme richieste con comunicazione in data 22.04.2024 e lo condanna alla restituzione di quanto già trattenuto. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
2.697,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione. Cosenza, 04/02/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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