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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 4527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4527 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
NRG 5189/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile di appello iscritto al n. 5189/2022 r.g.a.c.c. pendente
TRA
, C.F. in persona del Sindaco, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giuseppina Di Micco (codice fiscale ); C.F._1
Appellante
E
con sede in Napoli alla Piazza dei Martiri n. 30, in Controparte_1 persona del legale rapp.te (P. IVA ), difesa e rappresentata dall'avv. Giovanni Tarallo P.IVA_2
(C.F. ; C.F._2
Appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il di AN ha proposto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc emessa dal Pt_1
Tribunale di Napoli Nord in data 11.11.2022, con la quale è stata accolta la domanda proposta dalla con conseguente condanna del appellante al pagamento dell'importo Controparte_1 Pt_1 di € 107.133,56, oltre interessi e spese del giudizio.
L'appellata si è costituita contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
1 NRG 5189/2022
All'esito della prima udienza del 30.5.2023, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16.9.2025 nessuna delle parti è comparsa;
la Corte ha rinviato pertanto all'udienza del 23.9.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Neppure a tale udienza le parti sono comparse, nonostante la regolare comunicazione del precedente rinvio.
Deve quindi dichiararsi l'estinzione del processo di appello ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Nessuna statuizione occorre sulle spese, in considerazione di quanto previsto dall'art. 310 ultimo comma c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo di appello ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Così deciso in Napoli, il 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile di appello iscritto al n. 5189/2022 r.g.a.c.c. pendente
TRA
, C.F. in persona del Sindaco, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giuseppina Di Micco (codice fiscale ); C.F._1
Appellante
E
con sede in Napoli alla Piazza dei Martiri n. 30, in Controparte_1 persona del legale rapp.te (P. IVA ), difesa e rappresentata dall'avv. Giovanni Tarallo P.IVA_2
(C.F. ; C.F._2
Appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il di AN ha proposto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc emessa dal Pt_1
Tribunale di Napoli Nord in data 11.11.2022, con la quale è stata accolta la domanda proposta dalla con conseguente condanna del appellante al pagamento dell'importo Controparte_1 Pt_1 di € 107.133,56, oltre interessi e spese del giudizio.
L'appellata si è costituita contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
1 NRG 5189/2022
All'esito della prima udienza del 30.5.2023, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16.9.2025 nessuna delle parti è comparsa;
la Corte ha rinviato pertanto all'udienza del 23.9.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Neppure a tale udienza le parti sono comparse, nonostante la regolare comunicazione del precedente rinvio.
Deve quindi dichiararsi l'estinzione del processo di appello ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Nessuna statuizione occorre sulle spese, in considerazione di quanto previsto dall'art. 310 ultimo comma c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo di appello ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Così deciso in Napoli, il 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
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