Articolo 214-ter (Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata) 1. L'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera q), ((e' avviato)) , a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ((decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attivita', entro i quali le province o le citta' metropolitane territorialmente competenti verificano, secondo le modalita' indicate dall'articolo 216, il possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo)) . Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorita' competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalita' e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2. ((E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, in materia di rifiuti elettrici ed elettronici.)) 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definite le modalita' operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantita' massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonche' le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.
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26 settembre 2020
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1 giugno 2021
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16 giugno 2023
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15 marzo 2025
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Commentari • 3
- 1. RIFIUTI URBANI: criteri ambientali minimi. D.M. 23 giugno 2022.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», e, in particolare, l'art. 34, il quale dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel …
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Giurisprudenza • 10
- 1. TAR Perugia, sez. I, sentenza 30/04/2024, n. 311Provvedimento: Pubblicato il 30/04/2024 N. 00311/2024 REG.PROV.COLL. N. 00442/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' UM (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 442 del 2022, proposto dal Comitato per la tutela ambientale della Conca eugubina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Nuti e Valeria Passeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro la Regione UM, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Ricci, con domicilio digitale come …Leggi di più...
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