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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/10/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1787/2025
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1787/2025
Oggi 2 ottobre 2025, alle ore 09:40, innanzi al Giudice, dott. Gabriella Anna Leonardi, sono comparsi: Per l'avv. PICCOLO FRANCESCO nonché la parte personalmente. Parte_1 Per i creditori costituiti l'avv. in costituzione dell'avv. Paolo Gioia e dell'avv. Salvatore CP_1
Fazzino. Il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. L'avv. Piccolo insiste nell'atto di citazione nonché nelle memorie integrative depositate e nella chiesta CTU. L'avv. quale sostituto dell'avv. Fazzino si riporta agli atti di causa insistendo in particolare nelle CP_1 eccezioni preliminari e pregiudiziali. L'avv. quale sostituto dell'avv. Gioia discute riportandosi agli atti di causa e si oppone alla CP_1 richiesta di CTU.
Il Giudice Si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
pagina 1 di 7 N. R.G. 1787/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1787/2025 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Motta S. Parte_1 C.F._1
TA (CT) alla Via Scarlatti n.59, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO PICCOLO, il quale lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTORE
Contro
(P.IVA e Numero Iscrizione Registro Imprese di MA , con sede CP_2 P.IVA_1 in MA alla via Curtatone n. 3 e per essa, in qualità di procuratrice speciale, la
[...] con sede in MA, alla Via Curtatone n. 3 (C.F. e Numero Iscrizione Registro CP_3
Imprese di AN ), elettivamente domiciliata presso in RA (SR) al Viale P.IVA_2
Teracati n. 160, presso lo studio dell'avv. SALVATORE FAZZINO, il quale la rappresenta e difende, giusta procura in atti
C.F. e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di AN MO Controparte_4
BR DI e per essa, in qualità di mandataria, la P.IVA_3 Controparte_5
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di AN MO BR DI
, con sede in AN al Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, rappresentata e difesa P.IVA_4
pagina 2 di 7 dall'Avv. Paolo Gioia, giusta procura in atti
CONVENUTI
- Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
- - Controparte_9 Controparte_10
- - Controparte_11 Controparte_12 [...]
Controparte_13
CONVENUTI CONTUMACI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva l'intestato Tribunale esponendo di essersi aggiudicato in data 30.10.2023 Parte_1 il lotto 1 posto in vendita nella procedura esecutiva immobiliare contro la debitrice esecutata avente n.466/1995 R.G.E. salvo poi constatare la natura insanabilmente abusiva CP_14 dell'immobile aggiudicato.
Pertanto, provvedeva a presentare ricorso in opposizione agli atti esecutivi avverso il verbale di aggiudicazione con istanza di sospensione della esecuzione deducendo che il bene aggiudicato risultava essere aliud pro alio rispetto quello indicato e definito nella perizia di stima, nella ordinanza di vendita e nell'avviso di vendita.
In particolare l'odierno opponente, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'adito Tribunale, reiectis contrariis, ritenere e dichiarare che l'immobile aggiudicato dall'odierno attore nella vendita sincrona mista tenutasi il 30.10.2023 nella procedura esecutiva
n.466/1995 RGE del Tribunale di RA, sezione esecuzioni immobiliari, costituisce aliud pro alio rispetto a quello di cui all'ordinanza di vendita del Giudice della esecuzione dott.ssa emessa Per_1 in data 28.09.2022, alla perizia di stima redatta il 28.11.2005 dal CTU ing. ed all'avviso di Per_2 vendita redatto il 28.07.2023 dal professionista delegato alla vendita avv. Antonio Carpinteri e, per
l'effetto, pronunciare la nullità del verbale di aggiudicazione e disporre la restituzione al sig.
della somma di €.25.000,00 da lui versata a titolo di cauzione pari al 10% del Parte_1 prezzo offerto. Si chiede che l'adito Tribunale quale mezzo al fine voglia ammettere CTU al fine di accertare lo status edilizio ed urbanistico in cui versava l'immobile de quo al momento della aggiudicazione da parte dell'odierno attore nonché se le condizioni urbanistiche dello stesso per
pagina 3 di 7 come sopra rappresentate dall'odierno attore ai superiori punti 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14) della premessa in fatto corrispondano o meno alla realtà”.
Alla luce delle contestazioni mosse, il G.E. rigettava la richiesta di sospensione e fissava termine per l'instaurazione del presente giudizio di merito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano la n.q. di Controparte_3 procuratrice speciale della e la n.q. di mandataria CP_2 Controparte_5 CP_4
le quali resistevano alla domanda, chiedendone il rigetto.
[...]
Le altre parti convenute, seppur ritualmente citate, non si sono costitute, dovendosene dichiarare la contumacia.
All'udienza del 02.10.2025, precisate le conclusioni come da separato verbale, la causa veniva assunta in decisione.
Considerati i fatti di causa e le difese svolte dalle parti costituite, il presente giudizio può essere definito in applicazione del principio della ragione più liquida.
L'opposizione è inammissibile.
L'opposizione ex art 617 c.p.c. rientra tra le opposizioni esecutive previste dal Libro III del codice di rito e assolve alla funzione di consentire un controllo sul corretto svolgimento del processo di esecuzione. È, infatti, lo strumento per proporre tutte le contestazioni che attengono alla regolarità formale degli atti che precedono l'avvio dell'esecuzione forzata o di quelli in cui essa si articola. Ciò consente, pertanto, di affermare che ha per oggetto il “come” del processo esecutivo.
In particolare, l'opposizione agli atti esecutivi successiva, ossia promossa durante la pendenza della procedura esecutiva, rappresenta lo strumento cui può far ricorso qualunque potenziale interessato per lamentare tanto la difformità dal modello legale, quanto l'inopportunità o l'incongruenza degli atti esecutivi. Però non tutti gli atti di cui consta il processo di esecuzione risultano opponibili. Lo sono solo quelli con cui la parte promuove l'inizio, lo svolgimento e la conclusione della procedura ovvero quelli con cui gli organi giurisdizionali attuano l'instaurazione, la prosecuzione e la definizione del rapporto processuale, e cioè gli atti in cui si concreta l'esercizio dell'azione esecutiva, fatta eccezione per quelli di semplice amministrazione o direzione del processo.
pagina 4 di 7 Posto che il processo esecutivo si svolge per fasi e che ogni fase si articola in una sequenza procedimentale, l'atto esecutivo contro il quale gli interessati possono insorgere ex art. 617, 2° comma c.p.c. è, innanzitutto, quello che chiude e completa ciascuna fase e che sia dotato di autonoma rilevanza, il quale può essere sindacato sia per vizi propri, che per vizi derivati.
Tuttavia, è impugnabile anche l'atto del processo cosiddetto “preparatorio”, ossia l'atto interno, purché in grado di arrecare pregiudizio a qualcuna delle parti. Così, rientrano tra gli atti opponibili, sebbene non costituiscano provvedimenti che realizzano la chiusura della fase,
l'ordinanza di aggiudicazione (cosa diversa rispetto al verbale di aggiudicazione che è atto predisposto dal professionista delegato alla vendita), che, pur propedeutica all'adozione del decreto di trasferimento, è idonea a pregiudicare il debitore e gli offerenti non aggiudicatari, e l'ordinanza di conversione del pignoramento.
A ciò si aggiunga che il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617, comma 2,
c.p.c. è esperibile soltanto contro atti riferibili al giudice dell'esecuzione, il quale è l'unico titolare dei poteri di impulso e di controllo del processo esecutivo. Quando, invece, l'atto che si assume contrario a diritto sia riferibile a un ausiliario del giudice, in specie al professionista delegato, lo stesso deve essere sottoposto al controllo del giudice dell'esecuzione nelle forme del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c.
A tale proposito, di recente la Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 09-05-2019, n. 12238) ha statuito i seguenti principi di diritto: “(a) tutti gli atti del professionista delegato sono reclamabili dinanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c.; (b) gli atti coi quali il giudice dell'esecuzione dia istruzioni al professionista delegato o decida sul reclamo avverso gli atti di questi hanno contenuto meramente ordinatorio e non vincolano il giudice dell'esecuzione nell'adozione dei successivi provvedimenti della procedura;
(c) il reclamo al collegio avverso gli atti suddetti del giudice dell'esecuzione mette capo ad un provvedimento che non ha natura decisoria e non è suscettibile di passare in giudicato;
(d) eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista, e non rilevate nel procedimento di reclamo ex art. 591 ter c.p.c., potranno essere fatte valere impugnando ai sensi dell'art. 617 c.p.c. il primo provvedimento successivo adottato dal giudice dell'esecuzione.”
Da quanto detto emerge che il regime di contestazione degli atti del delegato è disciplinato dall'art. 591-ter c.p.c., il quale, al tempo stesso, regola l'interlocuzione tra l'ausiliario e il giudice dell'Esecuzione e disciplina il controllo del Giudice dell'Esecuzione sugli atti compiuti dal pagina 5 di 7 professionista delegato alla vendita. La norma consente alle parti e a qualunque interessato che ritenga di essere pregiudicato da un atto compiuto dal delegato di proporre reclamo, per chiedere al Giudice dell'Esecuzione una verifica di conformità dell'atto medesimo alla legge o a quanto previsto nell'ordinanza di vendita contenente anche la delega.
In conclusione, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, volto ad ottenere l'annullamento del verbale di aggiudicazione del lotto 1 del 30.10.2023, è inammissibile, in quanto atto del professionista delegato, per il quale è previsto lo strumento del reclamo ex art. 591-ter c.p.c.
In definiva, lo strumento giudiziale azionato risulta errato e da ciò discende l'inammissibilità della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico di parte opponente. La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 così come aggiornati dal D.M. 147/2022 applicando i parametri minimi per tutte le fasi tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate.
Nel caso in esame risulta, altresì, applicabile l'art. 96, co. 3, c.p.c., nel testo aggiunto dall'art. 45, comma 12, della L. 18 giugno 2009, n. 69, il quale stabilisce che “quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Il Tribunale ritiene che la parte opponente abbia effettivamente agito quantomeno con colpa grave.
Agire in mala fede o colpa grave vuol dire, infatti, azionare la propria pretesa o resistere a quella avversaria con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; oppure senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza della inammissibilità e/o della infondatezza della propria posizione.
Nel caso di specie l'opponente ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi avverso un provvedimento del delegato e non del G.E che, in quanto tale, non è impugnabile con lo strumento di cui all'art. 617 c.p.c. secondo costante dottrina e giurisprudenza. Inoltre lo stesso G.E. nell'ordinanza con cui si è pronunciato sulla sospensione e il Collegio che si è pronunciato sul reclamo hanno evidenziato la non impugnabilità del detto provvedimento. pagina 6 di 7 Tali ragioni di inammissibilità dell'opposizione sono evidenti, derivano da princìpi giuridici pacifici e non consentivano alcuna incertezza sulla loro effettiva sussistenza.
Parte opponente ha, dunque, tenuto un contegno processuale connotato (almeno) da colpa grave e va, di conseguenza, condannata d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento in favore delle controparti costituite, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti opposte ritualmente costituite che si liquidano in € 2.540,00 ciascuna per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna altresì parte opponente, al pagamento in favore delle convenute, in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'ulteriore importo di € 254,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza per ciascuna convenuta;
- nulla sulle spesse rispetto alle parti rimaste contumaci.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Così deciso in RA il 2.10.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Gabriella Anna Leonardi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1787/2025
Oggi 2 ottobre 2025, alle ore 09:40, innanzi al Giudice, dott. Gabriella Anna Leonardi, sono comparsi: Per l'avv. PICCOLO FRANCESCO nonché la parte personalmente. Parte_1 Per i creditori costituiti l'avv. in costituzione dell'avv. Paolo Gioia e dell'avv. Salvatore CP_1
Fazzino. Il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. L'avv. Piccolo insiste nell'atto di citazione nonché nelle memorie integrative depositate e nella chiesta CTU. L'avv. quale sostituto dell'avv. Fazzino si riporta agli atti di causa insistendo in particolare nelle CP_1 eccezioni preliminari e pregiudiziali. L'avv. quale sostituto dell'avv. Gioia discute riportandosi agli atti di causa e si oppone alla CP_1 richiesta di CTU.
Il Giudice Si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
pagina 1 di 7 N. R.G. 1787/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1787/2025 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Motta S. Parte_1 C.F._1
TA (CT) alla Via Scarlatti n.59, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO PICCOLO, il quale lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTORE
Contro
(P.IVA e Numero Iscrizione Registro Imprese di MA , con sede CP_2 P.IVA_1 in MA alla via Curtatone n. 3 e per essa, in qualità di procuratrice speciale, la
[...] con sede in MA, alla Via Curtatone n. 3 (C.F. e Numero Iscrizione Registro CP_3
Imprese di AN ), elettivamente domiciliata presso in RA (SR) al Viale P.IVA_2
Teracati n. 160, presso lo studio dell'avv. SALVATORE FAZZINO, il quale la rappresenta e difende, giusta procura in atti
C.F. e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di AN MO Controparte_4
BR DI e per essa, in qualità di mandataria, la P.IVA_3 Controparte_5
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di AN MO BR DI
, con sede in AN al Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, rappresentata e difesa P.IVA_4
pagina 2 di 7 dall'Avv. Paolo Gioia, giusta procura in atti
CONVENUTI
- Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
- - Controparte_9 Controparte_10
- - Controparte_11 Controparte_12 [...]
Controparte_13
CONVENUTI CONTUMACI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva l'intestato Tribunale esponendo di essersi aggiudicato in data 30.10.2023 Parte_1 il lotto 1 posto in vendita nella procedura esecutiva immobiliare contro la debitrice esecutata avente n.466/1995 R.G.E. salvo poi constatare la natura insanabilmente abusiva CP_14 dell'immobile aggiudicato.
Pertanto, provvedeva a presentare ricorso in opposizione agli atti esecutivi avverso il verbale di aggiudicazione con istanza di sospensione della esecuzione deducendo che il bene aggiudicato risultava essere aliud pro alio rispetto quello indicato e definito nella perizia di stima, nella ordinanza di vendita e nell'avviso di vendita.
In particolare l'odierno opponente, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'adito Tribunale, reiectis contrariis, ritenere e dichiarare che l'immobile aggiudicato dall'odierno attore nella vendita sincrona mista tenutasi il 30.10.2023 nella procedura esecutiva
n.466/1995 RGE del Tribunale di RA, sezione esecuzioni immobiliari, costituisce aliud pro alio rispetto a quello di cui all'ordinanza di vendita del Giudice della esecuzione dott.ssa emessa Per_1 in data 28.09.2022, alla perizia di stima redatta il 28.11.2005 dal CTU ing. ed all'avviso di Per_2 vendita redatto il 28.07.2023 dal professionista delegato alla vendita avv. Antonio Carpinteri e, per
l'effetto, pronunciare la nullità del verbale di aggiudicazione e disporre la restituzione al sig.
della somma di €.25.000,00 da lui versata a titolo di cauzione pari al 10% del Parte_1 prezzo offerto. Si chiede che l'adito Tribunale quale mezzo al fine voglia ammettere CTU al fine di accertare lo status edilizio ed urbanistico in cui versava l'immobile de quo al momento della aggiudicazione da parte dell'odierno attore nonché se le condizioni urbanistiche dello stesso per
pagina 3 di 7 come sopra rappresentate dall'odierno attore ai superiori punti 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14) della premessa in fatto corrispondano o meno alla realtà”.
Alla luce delle contestazioni mosse, il G.E. rigettava la richiesta di sospensione e fissava termine per l'instaurazione del presente giudizio di merito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano la n.q. di Controparte_3 procuratrice speciale della e la n.q. di mandataria CP_2 Controparte_5 CP_4
le quali resistevano alla domanda, chiedendone il rigetto.
[...]
Le altre parti convenute, seppur ritualmente citate, non si sono costitute, dovendosene dichiarare la contumacia.
All'udienza del 02.10.2025, precisate le conclusioni come da separato verbale, la causa veniva assunta in decisione.
Considerati i fatti di causa e le difese svolte dalle parti costituite, il presente giudizio può essere definito in applicazione del principio della ragione più liquida.
L'opposizione è inammissibile.
L'opposizione ex art 617 c.p.c. rientra tra le opposizioni esecutive previste dal Libro III del codice di rito e assolve alla funzione di consentire un controllo sul corretto svolgimento del processo di esecuzione. È, infatti, lo strumento per proporre tutte le contestazioni che attengono alla regolarità formale degli atti che precedono l'avvio dell'esecuzione forzata o di quelli in cui essa si articola. Ciò consente, pertanto, di affermare che ha per oggetto il “come” del processo esecutivo.
In particolare, l'opposizione agli atti esecutivi successiva, ossia promossa durante la pendenza della procedura esecutiva, rappresenta lo strumento cui può far ricorso qualunque potenziale interessato per lamentare tanto la difformità dal modello legale, quanto l'inopportunità o l'incongruenza degli atti esecutivi. Però non tutti gli atti di cui consta il processo di esecuzione risultano opponibili. Lo sono solo quelli con cui la parte promuove l'inizio, lo svolgimento e la conclusione della procedura ovvero quelli con cui gli organi giurisdizionali attuano l'instaurazione, la prosecuzione e la definizione del rapporto processuale, e cioè gli atti in cui si concreta l'esercizio dell'azione esecutiva, fatta eccezione per quelli di semplice amministrazione o direzione del processo.
pagina 4 di 7 Posto che il processo esecutivo si svolge per fasi e che ogni fase si articola in una sequenza procedimentale, l'atto esecutivo contro il quale gli interessati possono insorgere ex art. 617, 2° comma c.p.c. è, innanzitutto, quello che chiude e completa ciascuna fase e che sia dotato di autonoma rilevanza, il quale può essere sindacato sia per vizi propri, che per vizi derivati.
Tuttavia, è impugnabile anche l'atto del processo cosiddetto “preparatorio”, ossia l'atto interno, purché in grado di arrecare pregiudizio a qualcuna delle parti. Così, rientrano tra gli atti opponibili, sebbene non costituiscano provvedimenti che realizzano la chiusura della fase,
l'ordinanza di aggiudicazione (cosa diversa rispetto al verbale di aggiudicazione che è atto predisposto dal professionista delegato alla vendita), che, pur propedeutica all'adozione del decreto di trasferimento, è idonea a pregiudicare il debitore e gli offerenti non aggiudicatari, e l'ordinanza di conversione del pignoramento.
A ciò si aggiunga che il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617, comma 2,
c.p.c. è esperibile soltanto contro atti riferibili al giudice dell'esecuzione, il quale è l'unico titolare dei poteri di impulso e di controllo del processo esecutivo. Quando, invece, l'atto che si assume contrario a diritto sia riferibile a un ausiliario del giudice, in specie al professionista delegato, lo stesso deve essere sottoposto al controllo del giudice dell'esecuzione nelle forme del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c.
A tale proposito, di recente la Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 09-05-2019, n. 12238) ha statuito i seguenti principi di diritto: “(a) tutti gli atti del professionista delegato sono reclamabili dinanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c.; (b) gli atti coi quali il giudice dell'esecuzione dia istruzioni al professionista delegato o decida sul reclamo avverso gli atti di questi hanno contenuto meramente ordinatorio e non vincolano il giudice dell'esecuzione nell'adozione dei successivi provvedimenti della procedura;
(c) il reclamo al collegio avverso gli atti suddetti del giudice dell'esecuzione mette capo ad un provvedimento che non ha natura decisoria e non è suscettibile di passare in giudicato;
(d) eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista, e non rilevate nel procedimento di reclamo ex art. 591 ter c.p.c., potranno essere fatte valere impugnando ai sensi dell'art. 617 c.p.c. il primo provvedimento successivo adottato dal giudice dell'esecuzione.”
Da quanto detto emerge che il regime di contestazione degli atti del delegato è disciplinato dall'art. 591-ter c.p.c., il quale, al tempo stesso, regola l'interlocuzione tra l'ausiliario e il giudice dell'Esecuzione e disciplina il controllo del Giudice dell'Esecuzione sugli atti compiuti dal pagina 5 di 7 professionista delegato alla vendita. La norma consente alle parti e a qualunque interessato che ritenga di essere pregiudicato da un atto compiuto dal delegato di proporre reclamo, per chiedere al Giudice dell'Esecuzione una verifica di conformità dell'atto medesimo alla legge o a quanto previsto nell'ordinanza di vendita contenente anche la delega.
In conclusione, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, volto ad ottenere l'annullamento del verbale di aggiudicazione del lotto 1 del 30.10.2023, è inammissibile, in quanto atto del professionista delegato, per il quale è previsto lo strumento del reclamo ex art. 591-ter c.p.c.
In definiva, lo strumento giudiziale azionato risulta errato e da ciò discende l'inammissibilità della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico di parte opponente. La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 così come aggiornati dal D.M. 147/2022 applicando i parametri minimi per tutte le fasi tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate.
Nel caso in esame risulta, altresì, applicabile l'art. 96, co. 3, c.p.c., nel testo aggiunto dall'art. 45, comma 12, della L. 18 giugno 2009, n. 69, il quale stabilisce che “quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Il Tribunale ritiene che la parte opponente abbia effettivamente agito quantomeno con colpa grave.
Agire in mala fede o colpa grave vuol dire, infatti, azionare la propria pretesa o resistere a quella avversaria con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; oppure senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza della inammissibilità e/o della infondatezza della propria posizione.
Nel caso di specie l'opponente ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi avverso un provvedimento del delegato e non del G.E che, in quanto tale, non è impugnabile con lo strumento di cui all'art. 617 c.p.c. secondo costante dottrina e giurisprudenza. Inoltre lo stesso G.E. nell'ordinanza con cui si è pronunciato sulla sospensione e il Collegio che si è pronunciato sul reclamo hanno evidenziato la non impugnabilità del detto provvedimento. pagina 6 di 7 Tali ragioni di inammissibilità dell'opposizione sono evidenti, derivano da princìpi giuridici pacifici e non consentivano alcuna incertezza sulla loro effettiva sussistenza.
Parte opponente ha, dunque, tenuto un contegno processuale connotato (almeno) da colpa grave e va, di conseguenza, condannata d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento in favore delle controparti costituite, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti opposte ritualmente costituite che si liquidano in € 2.540,00 ciascuna per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna altresì parte opponente, al pagamento in favore delle convenute, in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'ulteriore importo di € 254,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza per ciascuna convenuta;
- nulla sulle spesse rispetto alle parti rimaste contumaci.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Così deciso in RA il 2.10.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Gabriella Anna Leonardi
pagina 7 di 7