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Sentenza 24 novembre 2024
Sentenza 24 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/11/2024, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 597/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO, Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 597/2024, del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “RICORSO CONGIUNTO PER
AFFIDAMENTO DI FIGLIO MINORE CON TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 473
BIS.51 CPC”, promosso, in via congiunta, da:
pagina 1 di 6 , nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Emanuela Provenzano (C.F.: ), del Foro di Tempio Pausania, C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in La AD, Via Ilva nr. 44;
E
nato a [...] il [...] (C.F.: ), ivi CP_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfranco Tirotto
(C.F.: , del Foro di Tempio Pausania, elettivamente domiciliato C.F._4
presso lo studio del difensore, in La AD, Via La Marmora nr. 9;
ricorrenti in via congiunta
Con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI:
per le parti: come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
per il PM: non si è opposto alle condizioni rassegante dalle parti in via congiunta;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, le parti rilevavano di avere intrapreso una convivenza, tra l'anno
2011 ed il 2012, e che dalla loro relazione nasceva una figlia, nata il Persona_1
26/12/2012, in La AD (C.F.: ). C.F._5
pagina 2 di 6 I ricorrenti davano atto che, ormai da tempo, il loro legame sentimentale aveva subito una compromissione, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza che, di fatto, era stata interrotta, nonostante vari tentativi di preservare l'unità familiare, nel principale interesse della prole minore.
Pertanto, le parti dichiaravano di voler regolare gli aspetti inerenti all'affidamento della figlia minore, collocazione della medesima, diritto di visita per il genitore non collocatario, ed obbligo al mantenimento a carico di quest'ultimo, ed in favore della prole, alle condizioni rassegnate in via congiunta nell'atto introduttivo del presente giudizio.
All'udienza del 13 novembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta, previo richiamo al ricorso già depositato in via congiunta, venivano ribadite le conclusioni ivi rassegnate, delle quali si chiedeva l'integrale accoglimento.
Il Giudice Relatore, Delegato alla trattazione della causa, raccolto il parere del PM in sede, spediva il procedimento a sentenza, e riferiva la causa al Collegio per la decisione, nella camera di consiglio telematica del 22 novembre 2024.
*****
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate dai ricorrenti, che ritiene adeguate, con particolare riferimento al regime di affidamento della prole minore, collocazione della medesima, diritto di visita del genitore non collocatario, e mantenimento indiretto a carico di quest'ultimo, in favore della prole.
Le conclusioni riportate del ricorso introduttivo, dunque, possono essere integralmente recepite in questa sede, e trascritte in dispositivo, non apparendo contrarie a norme imperative, o di diritto pubblico, e ritenendo che le stesse tengano conto, e soddisfino, il superiore interesse della prole minore.
pagina 3 di 6 Non occorre pronunciarsi sulle spese, vista l'attinenza del procedimento alla Volontaria
Giurisdizione, e considerata la natura consensuale della causa.
P.Q.M.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
viso il parere del PM;
letto l'art. 473-bis 51 c.p.c.;
il Tribunale, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso presentato in via congiunta dai ricorrenti, alle seguenti:
CONDIZIONI
1) La figlia minore viene affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
domiciliazione e residenza privilegiata presso la madre;
il padre avrà diritto di vedere la figlia quotidianamente dall'uscita di scuola alle 19.30, e di tenerla con sé, a weekend alterni dal venerdì alla domenica, o comunque secondo altri orari da concordare, tenendo conto delle esigenze lavorative con l'accordo delle parti nonché secondo le volontà e le esigenze del minore.
2) Durante le festività principali (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.) i periodi di permanenza del minore, rispettivamente presso ciascuno dei genitori, verrà di volta in volta concordato tra gli stessi nel rispetto del principio dell'alternanza (es. Natale con la pagina 4 di 6 madre, Capodanno con il padre;
Pasqua con la madre;
Pasquetta con il padre, ecc.) conciliandoli con le esigenze lavorative dei genitori e le volontà del predetto figlio.
3) In ogni ipotesi, nell'intento di favorire i rapporti interpersonali tra genitori e figlio, ognuno dei due genitori nei periodi in cui il minore si trova con l'altro genitore, potrà vederlo quando vuole, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche, con gli impegni precedentemente assunti e con il consenso dell'altro genitore.
4) Inoltre per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori potrà esercitare la potestà separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso i genitori, le decisioni di maggiore importanza verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori, che devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio.
5) Il padre provvederà a corrispondere alla madre a titolo di mantenimento per la minore la somma complessiva mensile di euro 200,00 (duecento/00), e a far data dalla firma del presente ricorso lo stesso provvederà a versare il predetto assegno entro il giorno 05 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale somma verrà versata direttamente sul conto corrente della OR , che è autorizzata a percepire Parte_1
l'assegno unico per la figlia minore al 100%.
6) Saranno suddivise tra i genitori nel 50%, previo accordo tra di essi circa l'an ed il quantum delle stesse, tutte le spese straordinarie;
in particolare le spese mediche e farmaceutiche, e quelle relative all'istruzione della figlia e le attività ad essi complementari, nonché le attività sportive che la stessa svolgerà.
Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 22 novembre 2024;
pagina 5 di 6 Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO, Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 597/2024, del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “RICORSO CONGIUNTO PER
AFFIDAMENTO DI FIGLIO MINORE CON TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 473
BIS.51 CPC”, promosso, in via congiunta, da:
pagina 1 di 6 , nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Emanuela Provenzano (C.F.: ), del Foro di Tempio Pausania, C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in La AD, Via Ilva nr. 44;
E
nato a [...] il [...] (C.F.: ), ivi CP_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfranco Tirotto
(C.F.: , del Foro di Tempio Pausania, elettivamente domiciliato C.F._4
presso lo studio del difensore, in La AD, Via La Marmora nr. 9;
ricorrenti in via congiunta
Con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI:
per le parti: come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
per il PM: non si è opposto alle condizioni rassegante dalle parti in via congiunta;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, le parti rilevavano di avere intrapreso una convivenza, tra l'anno
2011 ed il 2012, e che dalla loro relazione nasceva una figlia, nata il Persona_1
26/12/2012, in La AD (C.F.: ). C.F._5
pagina 2 di 6 I ricorrenti davano atto che, ormai da tempo, il loro legame sentimentale aveva subito una compromissione, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza che, di fatto, era stata interrotta, nonostante vari tentativi di preservare l'unità familiare, nel principale interesse della prole minore.
Pertanto, le parti dichiaravano di voler regolare gli aspetti inerenti all'affidamento della figlia minore, collocazione della medesima, diritto di visita per il genitore non collocatario, ed obbligo al mantenimento a carico di quest'ultimo, ed in favore della prole, alle condizioni rassegnate in via congiunta nell'atto introduttivo del presente giudizio.
All'udienza del 13 novembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta, previo richiamo al ricorso già depositato in via congiunta, venivano ribadite le conclusioni ivi rassegnate, delle quali si chiedeva l'integrale accoglimento.
Il Giudice Relatore, Delegato alla trattazione della causa, raccolto il parere del PM in sede, spediva il procedimento a sentenza, e riferiva la causa al Collegio per la decisione, nella camera di consiglio telematica del 22 novembre 2024.
*****
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate dai ricorrenti, che ritiene adeguate, con particolare riferimento al regime di affidamento della prole minore, collocazione della medesima, diritto di visita del genitore non collocatario, e mantenimento indiretto a carico di quest'ultimo, in favore della prole.
Le conclusioni riportate del ricorso introduttivo, dunque, possono essere integralmente recepite in questa sede, e trascritte in dispositivo, non apparendo contrarie a norme imperative, o di diritto pubblico, e ritenendo che le stesse tengano conto, e soddisfino, il superiore interesse della prole minore.
pagina 3 di 6 Non occorre pronunciarsi sulle spese, vista l'attinenza del procedimento alla Volontaria
Giurisdizione, e considerata la natura consensuale della causa.
P.Q.M.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
viso il parere del PM;
letto l'art. 473-bis 51 c.p.c.;
il Tribunale, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso presentato in via congiunta dai ricorrenti, alle seguenti:
CONDIZIONI
1) La figlia minore viene affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
domiciliazione e residenza privilegiata presso la madre;
il padre avrà diritto di vedere la figlia quotidianamente dall'uscita di scuola alle 19.30, e di tenerla con sé, a weekend alterni dal venerdì alla domenica, o comunque secondo altri orari da concordare, tenendo conto delle esigenze lavorative con l'accordo delle parti nonché secondo le volontà e le esigenze del minore.
2) Durante le festività principali (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.) i periodi di permanenza del minore, rispettivamente presso ciascuno dei genitori, verrà di volta in volta concordato tra gli stessi nel rispetto del principio dell'alternanza (es. Natale con la pagina 4 di 6 madre, Capodanno con il padre;
Pasqua con la madre;
Pasquetta con il padre, ecc.) conciliandoli con le esigenze lavorative dei genitori e le volontà del predetto figlio.
3) In ogni ipotesi, nell'intento di favorire i rapporti interpersonali tra genitori e figlio, ognuno dei due genitori nei periodi in cui il minore si trova con l'altro genitore, potrà vederlo quando vuole, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche, con gli impegni precedentemente assunti e con il consenso dell'altro genitore.
4) Inoltre per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori potrà esercitare la potestà separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso i genitori, le decisioni di maggiore importanza verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori, che devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio.
5) Il padre provvederà a corrispondere alla madre a titolo di mantenimento per la minore la somma complessiva mensile di euro 200,00 (duecento/00), e a far data dalla firma del presente ricorso lo stesso provvederà a versare il predetto assegno entro il giorno 05 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale somma verrà versata direttamente sul conto corrente della OR , che è autorizzata a percepire Parte_1
l'assegno unico per la figlia minore al 100%.
6) Saranno suddivise tra i genitori nel 50%, previo accordo tra di essi circa l'an ed il quantum delle stesse, tutte le spese straordinarie;
in particolare le spese mediche e farmaceutiche, e quelle relative all'istruzione della figlia e le attività ad essi complementari, nonché le attività sportive che la stessa svolgerà.
Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 22 novembre 2024;
pagina 5 di 6 Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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