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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/12/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 44/2021 R.G. promossa
DA
Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Francesco Andronico e Katia Gazia;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avv. Ivano Marcedone;
Appellato
Controparte_2
), in persona del legale
[...] P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Giovanni Sicuso;
1 ( ), in Controparte_3 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv.
SC NA;
Appellata
OGGETTO: appello – opposizione avverso verbale ispettivo e cartella.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23.5.2014, la società operante nel settore di Parte_1
servizi portuali adiva il Tribunale di Siracusa al fine di ottenere l'annullamento del verbale unico di accertamento n. 10/439 del 19.12.2013, nonché ogni altro provvedimento da esso derivato, compreso il verbale prot.
.7600.28/0172014.0012774 e il certificato di variazione del rapporto CP_1
assicurativo relativo al codice ditta n. 3588523/05 del 21.3.2014; chiedeva quindi l'accertamento dell'assenza di debiti contributivi nei confronti di e e CP_1 CP_2
il riconoscimento della propria regolarità contributiva ai fini del rilascio del DURC.
Con separato ricorso depositato il 23.4.2015, che veniva riunito al precedente, proponeva opposizione alla cartella n. 29820150000507404, nelle Parte_1
more notificata per il recupero dei crediti pari a complessivi € 127.690,56 CP_2
in relazione ai premi accertati con il verbale ispettivo già opposto, convenendo in giudizio anche Controparte_4
Il tribunale, con sentenza n. 507/2020 del 17.7.2020, rilevata l'assenza di atti interruttivi antecedenti al gennaio 2014, dichiarava preliminarmente la prescrizione dei crediti sorti anteriormente all'anno 2008; riteneva la fondatezza del verbale di accertamento nella parte in cui affermava la doverosa applicazione, ai fini dell'individuazione del minimale contributivo, del CCNL Fise/Assoambiente, in quanto contratto sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative del settore nel quale operava condividendo le conclusioni del consulente Parte_1
tecnico nominato d'ufficio, dichiarava infine accertato il debito contributivo limitatamente al periodo 2008–2012, nella misura di complessivi € 462.474,18, di
2 cui: a) € 373.522,34 a titolo di contributi (€ 278.167,00 per sorte capitale ed € CP_1
95.355,04 per sanzioni civili); b) € 32.672,42 per il recupero delle agevolazioni ex lege 407/90 (€ 24.697,00 per contributi ed € 7.975,42 per sanzioni civili); c) €
56.279,42 per premi (€ 42.436,00 per differenze premio ed € 13.843,42 per CP_2
sanzioni civili). proponeva appello avverso la sentenza con atto depositato il Parte_1
13.1.2021; gli enti appellati resistevano al gravame chiedendone il rigetto;
ora , ribadiva anche Controparte_4 Controparte_5
nel presente grado il proprio difetto di legittimazione passiva.
La causa, disposta la rinnovazione della CTU, era posta in decisione in data
27.11.2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ripropone le censure sollevate in primo grado, lamentando che il Tribunale ha omesso qualsiasi motivazione in merito all'eccepita durata irragionevole del procedimento ispettivo e alle gravi violazioni procedurali commesse dagli organi accertatori.
In particolare, evidenzia che il procedimento ispettivo si è protratto per un periodo eccessivo ovvero 45 mesi, intercorrenti tra il primo accesso (24 marzo
2010) e la redazione del verbale unico (19 dicembre 2013).
Deduce che una durata ispettiva di quasi quattro anni, a fronte di una verifica contabile riguardante un numero limitato di dipendenti (circa un centinaio) e basata su una tesi giuridica – quella dell'obbligatorietà del CCNL Fise/Ambiente quale contratto di settore – già delineata dagli ispettori nel 2011, era evidentemente sproporzionata rispetto all'effettiva complessità del caso, con violazione degli artt.
14 legge 689/1981 e 13 d.lgs. 124/2004, oltre che dell'art. 8 del codice di comportamento del personale ispettivo emanato il 20.4.2006 dal Ministero del lavoro.
3 Sotto altro profilo lamenta l'omessa indagine del giudice di prime cure circa la violazione dell'art. 12 co. 7 dello statuto del contribuente (l. 212/2000), che impone limiti ben precisi alle attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.
Osserva che l'attività ispettiva ha violato le garanzie ivi previste in quanto non è stata adottata alcuna proroga circa la permanenza degli ispettori presso la sede del contribuente, non è stato rilasciato il verbale di chiusura delle operazioni e l'unico verbale emesso è stato redatto in violazione del termine dilatorio, compromettendo il contraddittorio.
Tali omissioni avrebbero dovuto condurre il giudice di prime cure a dichiarare l'illegittimità del procedimento e la nullità dell'atto impugnato.
Infine, evidenzia che la società appellante già nel luglio 2009 aveva subito un precedente accesso ispettivo nel corso del quale le medesime questioni non erano state rilevate. Tale condotta aveva generato un legittimo affidamento sulla correttezza delle posizioni contributive adottate, successivamente disatteso senza alcuna preventiva interlocuzione, con violazione del principio di buona fede ex artt.
1175 c.c. e 1375 c.c.
1.2. Con il secondo motivo l'appellante contesta l'illegittimità del verbale unico di accertamento in quanto emesso in violazione dell'art.11 del d.lgs. n. 124/2004, che prevede l'estinzione del procedimento ispettivo in presenza di conciliazioni sindacali con integrale pagamento delle differenze retributive e dei relativi contributi previdenziali.
Nel caso in esame, osserva che la società ha sottoscritto con 94 lavoratori verbali di conciliazione sindacale ai sensi degli artt. 410 e ss. c.p.c., riconoscendo differenze retributive connesse alla rivendicazione del CCNL di settore e versando i contributi dovuti su un imponibile lordo di oltre € 310.218,11, come documentato dai cedolini paga e dai DM10 prodotti.
Tali accordi sono stati regolarmente depositati presso gli uffici competenti
(l'(allora) e il Servizio Ispettorato del Lavoro di Siracusa), adempiendo a CP_6
4 entrambe le condizioni previste dall'art. 11 per l'estinzione della procedura ispettiva.
La Direzione Territoriale del Lavoro ne era a conoscenza e ha persino avallato informalmente il ricorso alla conciliazione. Ciononostante, ha proceduto ugualmente all'emissione del verbale ispettivo, omettendo ogni motivazione in merito alla rilevanza estintiva degli accordi sindacali intervenuti.
1.3 Con il terzo motivo lamenta la nullità della sentenza ex art. 156 co. 2 c.p.c. per omessa o apparente motivazione.
Sostiene che il giudice ha recepito integralmente le conclusioni del CTU, limitandosi a riportarne passaggi senza esporre alcuna autonoma valutazione giuridica o fattuale.
Inoltre, il decidente non ha indicato i motivi per cui è stato ritenuto vincolante per la società l'applicazione del CCNL Fise/Ambiente, né esaminato le specifiche censure sollevate in giudizio.
Sul punto deduce che la mera adesione alle conclusioni del CTU mediante una formula generica (“…perché frutto di un attento studio delle questioni tecniche in esame e di uno sviluppo in piena ottemperanza al mandato conferito”), priva di reale confronto con le questioni sollevate dalle parti, non consente in alcun modo di verificare come il giudice sia pervenuto al ragionamento decisorio. Sostiene quindi che la sentenza gravata è affetta da vizio insanabile e come tale va riformata.
1.4. Con il quarto motivo censura la sentenza nel merito, nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla società appellante il CCNL Fise/Assoambiente sulla base di un'erronea ricostruzione della natura dell'attività d'impresa e sulla conseguente erronea individuazione del contratto collettivo di riferimento ai fini contributivi.
Rileva che tale ricostruzione e la conseguente pretesa creditoria si basano su un presupposto fattuale e giuridico infondato ossia che la società svolga attività rientranti nel settore dell'igiene ambientale, per le quali il contratto sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi è stato individuato nel CCNL
Fise/Assoambiente, contratto di diritto comune che vincola solo gli iscritti alle
5 associazioni stipulanti. Deduce che opera esclusivamente nel settore Parte_1
del trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non, in ambito portuale, occupandosi della raccolta e trasporto dei rifiuti stessi dalle navi all'interno della rada di
Augusta, poi gestiti presso il proprio impianto di incenerimento in località Punta
Cugno; tale attività - di cui la fase di incenerimento costituisce solo la parte finale
- non rientrerebbe nel campo di applicazione del predetto contratto collettivo, riservato, a suo dire, alle imprese del ciclo integrato dei rifiuti urbani.
Sul punto, ribadisce che ai sensi dell'art. 1 della Legge 389/1989, il datore di lavoro è tenuto ad applicare, ai fini contributivi, la retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ma non necessariamente un contratto collettivo cui non abbia aderito né formalmente né di fatto. Allega di avere applicato CCNL coerenti con la specifica natura della propria peculiare attività, non esistendo un CCNL di riferimento rispecchiante la natura e la dinamica dei servizi portuali gestiti;
ritiene di avere assicurato sempre il rispetto dei minimali contributivi previsti dal CCNL
“marittimi su navi fino a 151 TSL” per il personale di mare dal 2008 e dal CCNL
“multiservizi” per il personale di terra dal 2012, applicando a tale personale in precedenza un contratto collettivo provinciale stipulato con UGL – società maggiormente rappresentativa a livello aziendale - il 24.10.2008, quando la società stessa iniziava a percepire lo spostamento dell'attività aziendale da servizi cd. di mare ai servizi cd. di terra, prendendo come base di riferimento, sia giuridico che economico, il contratto “marittimi”.
Ritiene di avere adempiuto all'onere a suo carico (Cass. 19308/2004) di individuazione del CCNL di settore affine a quello di operatività - essendo questo privo di specifiche previsioni contrattuali collettive – il quale consente un minimale contributivo più basso e conclude per l'infondatezza della pretesa contributiva basata sull'erronea applicabilità di un CCNL non riferibile all'attività svolta.
1.5 In subordine, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1,
d.l. 338/1989, convertito in l. 389/1989, nonché dell'art. 6, commi 9 e 10 del
6 medesimo decreto oltre l'omesso esame delle articolate contestazioni tecniche sollevate in prime cure sul piano metodologico, tecnico e giuridico.
Afferma che, recependo integralmente le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il tribunale non ha esaminato le specifiche contestazioni sollevate a pag.
25 del ricorso introduttivo, con riferimento all'inquadramento dei lavoratori operato dagli ispettori sulla base delle mansioni da questi effettivamente svolte e accertate, non avendo, invero, la società contestato le mansioni come riportate nel verbale, ma avendo lamentato l'omessa comparazione delle stesse con le declaratorie contrattuali (del CCNL effettivamente applicato dalla società e di quello assunto dal CTU su base ispettiva) e il conseguente inquadramento operato.
Rileva, inoltre, che il giudice non ha preso in considerazione nemmeno le osservazioni alla bozza della CTU trasmesse con PEC il 30.03.2017 e ignorate nella relazione definitiva del 04.05.2017, in ordine alla metodologia utilizzata dal CTU per individuare la retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione del minimale contributivo. Evidenzia che nel mandato peritale si richiamavano a tal fine “i parametri risultanti dagli allegati al verbale ispettivo (giorni lavorati, lavoro domenicale, straordinario, ecc.)”, ma che nella relazione di consulenza non sono specificate le voci di calcolo effettivamente considerate dal consulente, avendo questi indicato unicamente il dato aggregato per lavoratore e per anno.
L'appellante richiama l'elaborazione giurisprudenziale secondo cui non tutti gli istituti di natura retributiva vanno considerati per individuare il minimale contributivo (Cass. 6817/2003, 801/2012, 18413/2014SS.UU. n. 11199/2002) concludendo che il parametro virtuale sulla base del contratto leader deve tenere conto delle voci retributive vere e proprie ovvero paga base, contingenza, scatti di anzianità e mensilità aggiuntive e non anche delle clausole contenute nella parte normativa del contratto, che incidendo sulle regole del rapporto, pur avendo riflessi sul versante retributivo non incidono direttamente ed esclusivamente su di esso, come le differenze di orario contrattuale, il regime dei permessi, la durata delle
7 ferie, le maggiorazioni sul compenso orario per prestazioni di carattere straordinario.
Infine, censura la duplicazione di sanzioni per effetto dell'illegittimo cumulo tra la perdita delle agevolazioni contributive ex lege 407/1990 (sanzione già prevista dall'art. 6, commi 9 e 10, D.L. 338/89) e l'applicazione delle sanzioni civili ai sensi della l. 388/2000 anche su dette agevolazioni, in violazione del principio del "ne bis in idem" sanzionatorio e dei criteri fissati dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza (Cass. 17316/2003; Cass. 20891/2007).
Tale condotta dell' ha determinato una illegittima sovrapposizione di CP_1
sanzioni, con effetti moltiplicativi analoghi all'anatocismo, in violazione dei principi di correttezza, proporzionalità e buona fede. Pertanto, osserva in via gradata che il debito contributivo corretto – secondo le osservazioni del CTP e nel rispetto dei criteri legali – ammonterebbe complessivamente a € 207.935,76.
1.6. Infine, evidenzia l'erroneità della sentenza anche in riferimento al regolamento delle spese processuali che andavano integralmente poste a carico degli Istituti previdenziali, in considerazione dell'evidente sproporzione dell'importo accertato in sede ispettiva e dell'importo accertato dal CTU.
2. L'appello è solo parzialmente fondato.
2.1. Il primo motivo, nella parte in cui rileva l'omessa pronuncia del tribunale in ordine ai vizi formali del procedimento ispettivo denunciati sotto il profilo dell'eccessiva durata del procedimento stesso, va rigettato.
Nel giudizio sul rapporto previdenziale, infatti, il verbale ispettivo viene in rilievo non già nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, come vorrebbe il motivo, bensì come fonte di prova, liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art.116 c.p.c. (Cass. 14965/12) del credito contributivo del quale l'opponente chiede l'accertamento negativo (Cass.
5851/2024).
Il giudizio di accertamento negativo del credito previdenziale fondato su un accertamento ispettivo oggetto di opposizione non è un giudizio impugnatorio,
8 essendo il giudice chiamato non a sindacare la legittimità del verbale e, nell'eventualità, ad annullarlo, ma ad accertare, quale giudice del rapporto contributivo, la fondatezza o meno della pretesa creditoria degli enti previdenziali al netto delle sanzioni amministrative di cui il verbale costituisce diffida ad adempiere.
Sono irrilevanti pertanto nel presente giudizio le eccepite violazioni da parte degli ispettori degli artt. 14 legge 689/1981, 13 d.lgs. 124/2004 e 12, comma 7, l.
n. 212/2000, mentre la giurisprudenza richiamata dall'appellante con riferimento all'applicabilità di tale ultima disposizione anche all'attività ispettiva degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, invero non pertinente al caso lamentato, dell'eccessiva lungaggine del procedimento ispettivo, ma al mancato rispetto - solo genericamente e incidentalmente dedotto - del termine dilatorio previsto dalla norma al fine di garantire al contribuente uno spatium temporis per formulare osservazioni nel rispetto del contraddittorio, non è pertinente, posto che il riferimento contenuto nella disposizione normativa di cui si invoca l'applicazione a «l'avviso di accertamento» - che non può essere emesso prima del compimento del termine ivi previsto - deve essere ricondotto non al verbale ispettivo, che non ha, a differenza dell'avviso di accertamento tributario, natura impositiva ma, appunto, all'atto impositivo di cui il verbale costituisce il presupposto, ovvero l'avviso di addebito, funzionalmente accostabile all'avviso di accertamento in materia tributaria (Cass. 19157/2021) ovvero, nel caso in giudizio, al più alla cartella emessa per crediti sicuramente ben oltre la maturazione del termine CP_2
dilatorio.
Va comunque rilevato che risulta evidente la complessità della verifica ispettiva condotta nei confronti di tenuto conto non solo delle dimensioni Parte_1
aziendali, che hanno reso necessario l'esame delle posizioni retributive, contributive e assicurative di circa 100 dipendenti (come sottolineato in appello) e dell'arco temporale di sette anni (dal 2006 al 2012) oggetto di accertamento, ma anche in considerazione delle difficoltà di individuare l'esatto inquadramento
9 dell'attività aziendale, divisa in due settori alquanto diversi tra loro (attività di mare e attività di terra), alla luce dell'evoluzione della produzione e dell'oggetto sociale rappresentata dalla stessa parte appellante.
Deve infine osservarsi che nessun affidamento e buona fede tutelabili ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. possono riconoscersi per il solo fatto che precedenti accertamenti ispettivi non avevano rilevato la violazione del minimale contributivo, essendosi essi concentrati su altre verifiche e in particolare sul rispetto delle previsioni normative preposte alla legittima fruibilità delle agevolazioni contributive di cui alla legge 407/1990, come non contestato, senza contare che proprio dalla narrativa dei fatti di causa emerge che fino all'anno 2008 l'azienda non aveva adottato alcun contratto collettivo per il personale “di terra”.
2.2. Le ragioni esposte nel paragrafo che precede, in ordine alla delimitazione dell'oggetto del presente giudizio volto all'accertamento della sussistenza o meno dei crediti per omessa contribuzione e premi assicurativi emersi dall'attività ispettiva, conducono a ritenere infondato anche il secondo motivo formulato con riferimento alla dedotta estinzione del procedimento ispettivo ai sensi dell'art.11 del d.lgs. n. 124/2004.
Va però anche rilevata, nel merito della censura, l'inconferenza della norma richiamata rispetto all'accertamento della regolarità contributiva compiuto dagli ispettori degli enti previdenziali d'ufficio, nell'esercizio delle prerogative loro attribuite dalla legge, trovando, invece, l'art. 11 cit. applicazione nel diverso caso delle ispezioni svolte dalla Direzione Provinciale del Lavoro su richiesta d'intervento dei lavoratori.
2.3. Con riguardo al terzo motivo di appello si osserva che la motivazione della sentenza di primo grado non esplicita le ragioni sottese alla dichiarazione di fondatezza delle pretese creditorie (benché abbattute nella misura dei debiti effettivamente accertati) cui perviene all'esito del giudizio, essendosi il giudice limitato a richiamare il quesito formulato al CTU e a condividere i risultati dell'accertamento peritale, così solo implicitamente affermando di ritenere la
10 correttezza dell'accertamento ispettivo nella parte in cui individua nel CCNL
Fise/Assoambiente il contratto sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative da prendere in considerazione quale contratto leader nel settore di attività della società odierna appellante ai fini del calcolo del minimale contributivo ex art. 1 della Legge 389/1989; il giudice, tuttavia, non dà conto dei motivi in fatto e in diritto a sostegno di tali conclusioni e del rigetto delle contrarie deduzioni e allegazioni della parte ricorrente.
Tale rilievo tuttavia non rende nulla la sentenza impugnata, in quanto l'atto non si presenta privo dei requisiti formali per il raggiungimento dello scopo, secondo le previsioni dell'art. 156 co. 2 c.p.c. invocato in appello.
In ogni caso, poi, un eventuale rilievo di nullità non potrebbe mai comportare la rimessione della causa al primo giudice, in quanto ipotesi estranea a quelle tassative dell'art. 354 c.p.c.
2.4. Gli ispettori hanno ritenuto che la società appellante, per rispettare il disposto di cui all'art. 1 d.l. 338/1989, convertito nella l. 389/1989 (La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo), così come autenticamente interpretata dall'art.
2. co. 25 l. 549/1995 (“nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria") avrebbe dovuto parametrare le retribuzioni imponibili ai fini contributivi a quelle previste nel CCNL Fise/Assoambiente, quale contratto leader nel settore produttivo di operatività della stessa.
11 Le conclusioni ispettive appaiono fondate, avuto riguardo all'oggetto dell'attività aziendale e alla sua evoluzione nel tempo, così come descritta dalla stessa parte appellante nelle deduzioni “in fatto” riportate alle pagine da 6 a 8 dell'atto di appello.
nata nel 1984 come azienda operante in ambito portuale per lo Parte_1
svolgimento dei servizi “di trasporto e fornitura di olio lubrificante alle navi in transito, di sfuggita e trasporto personale in caso di “eventi accidentali” presso i terminali petroliferi all'interno del porto di Augusta, di raccolta e trasporto di rifiuti (speciali, pericolosi e non) dalle navi all'interno della rada di Augusta”, ha nel tempo sviluppato il processo produttivo relativo alla “gestione (trasporto e termodistruzione presso il proprio impianto di incenerimento) dei rifiuti extraportuali speciali, pericolosi e non”, e tale attività dopo il 2005 è divenuta quella prevalente, “anche in conseguenza del calo del traffico navale all'interno del porto di Augusta e, quindi, dei rifiuti portuali gestiti”, cui è conseguito lo spostamento del core business dai servizi portuali a quello dell'impianto di incenerimento che è stato messo “a disposizione dell'utenza extraportuale”. Al momento della verifica ispettiva e già dal 2006, come dedotto in atti, l'attività aziendale poteva suddividersi in servizi marittimi e servizi di terra, questi ultimi rappresentati dall'impianto di incenerimento aperto a “piccoli e medi produttori di rifiuti”, costituito da due capannoni e un forno a tecnologia di gasificazione la cui attività “in sintesi, si articola in n. 4 settori/attività: accettazione (dei rifiuti, controllo documentale e visivo); movimentazione (costipazione/sistemazione delle apposite aree di stoccaggio); - caricamento forno (con i rifiuti prelevati dall'area di stoccaggio)”.
Proprio tale attività “di terra” ha costituito oggetto di rilievo ispettivo, avendo
, per sua ammissione, applicato ai lavoratori addetti a tale settore un Parte_1
contratto aziendale stipulato il 14.1.2003, che, come quello sottoscritto l'11.5.1999 per il settore “mare” era “sostanzialmente conformato al contratto unione marinara in uso, da tempi risalenti, da tutte le società operanti nell'ambito del porto di
12 Augusta”, mentre solo il 24.10.2008, allo scopo di “inglobare in un unico contratto la disciplina normativa ed economica relativa ai rapporti di lavoro di tutti i propri dipendenti”, ha sottoscritto un Contratto Collettivo Provinciale con UGL ponendo come base di riferimento sia giuridico che economico quello per i “marittimi imbarcati su navi fino a 151 TSL”.
Ebbene, non può esservi dubbio che un contratto aziendale parametrato sulla disciplina normativa ed economica dei “marittimi” appare del tutto estraneo all'attività “di terra” oggetto dell'accertamento ispettivo (che ha riguardato gli anni
2006-2012), in considerazione dei chiarimenti apportati dalla legge interpretativa già richiamata (art.
2. co. 25 l. 549/1995), la quale facendo riferimento ai contratti collettivi intervenuti per la “medesima categoria”, non può che fare riferimento al
“settore produttivo” in cui opera l'impresa (così va inteso il richiamo alla
"categoria"), con la conseguenza che non appare congrua la determinazione della retribuzione imponibile, ai fini della quantificazione della contribuzione minimale dovuta per legge, contenuta in un contratto aziendale che fa riferimento alla contrattazione collettiva vigente in un ambito produttivo del tutto diverso, non consentendo, il rilievo pubblicistico delle previsioni in materia alla stregua di criteri oggettivi e predeterminati, che sia lasciato spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa contrari alle sue previsioni.
In definitiva, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali “minimali” il richiamo operato dalla legge alla retribuzione prevista dai “contratti collettivi” stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, se superiore a quella fissata dai contratti individuali o dagli accordi aziendali, impone di assumere comunque una contrattazione collettiva “nazionale” quale parametro per il calcolo dei contributi e tale contrattazione deve essere quella del settore produttivo in cui opera l'impresa.
Ne consegue che, sia pure ai soli fini contributivi, deve ritenersi non rispondente alle previsioni di legge, nel caso in esame, l'applicazione dapprima di un contratto aziendale e poi, dal 24.10.2008 di un contratto provinciale aventi entrambi come
13 base di riferimento, sia giuridico che economico, il CCNL “marittimi”, il quale attiene a un settore “merceologico” del tutto diverso da quello cui afferisce l'attività oggetto di accertamento ispettivo. Deve quindi escludersi che abbia Parte_1
dato prova, in adempimento dell'onere gravante sul datore di lavoro (Cass.
19308/2004, richiamata anche in appello), dell'esistenza di altro contratto “affine” allo stesso settore produttivo che prevede retribuzioni tabellari inferiori rispetto a quello applicato dall , non potendo ritenersi tale il CCNL “marittimi”. CP_1
Correttamente poi per lo specifico settore di attività di gestione dei rifiuti gli ispettori hanno individuato il contratto leader nel CCNL Fise/Assoambiente, in quanto stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (
[...]
, , ) e applicandosi ai rapporti di lavoro CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
degli addetti ai servizi di igiene ambientale indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa da cui dipendono, “intendendosi per tali servizi quelli relativi a… b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico”.
Tale contratto, quindi, deve essere ritenuto la fonte collettiva che deve fungere da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo, parametro che, per scelta legislativa, deve essere ritenuto il più idoneo ad adempiere alla funzione di tutela assicurativa che costituisce il fine ultimo perseguito. Analoghe considerazioni vanno ribadite anche rispetto al CCNL multiservizi applicato dalla società appellante solo dal giugno 2012, dopo avere disdettato il Contratto
Collettivo Provinciale precedentemente applicato e dopo avere comunque già concluso accordi conciliativi con diversi lavoratori con il riconoscimento di differenze retributive pregresse in relazione a detto CCNL, avente quale ambito di applicazione servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.); servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.); servizi di conduzione e gestione
14 impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.) oltre ad altri servizi evidentemente estranei all'attività aziendale di Parte_1
Il CCNL Fise/Assoambiente, con il suo specifico ambito di applicazione ai
“servizi relativi a… b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico” e la maggiore rappresentatività assicurata dalle sigle delle organizzazioni sindacali stipulanti rimane quello leader del settore produttivo, cui deve essere parametrato il minimale contributivo.
2.5. E' parzialmente fondato, invece, quanto lamentato dall'appellante al quinto motivo di impugnazione, posto che il giudice, recependo le conclusioni del consulente tecnico cui era stato mandato di “accertare… l'importo dei contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti dalla società… tenuto conto…dell'inquadramento dei lavoratori della società ricorrente così come distinti per qualifica e mansioni in base alle risultanze dei verbali ispettivi, (sul punto non oggetto di specifica contestazione da parte della società ricorrente)”, non ha considerato che, se effettivamente, come ribadito in appello, nel ricorso introduttivo non vi era contestazione delle mansioni lavorative accertate dagli ispettori, vi era però espressa contestazione degli inquadramenti operati, avendo la società dapprima dedotto che “da una mera analisi a campione dei prospetti allegati al verbale ispettivo conclusivo non si evince quale sia stato il percorso logico concettuale che ha portato gli ispettori ad attribuire i livelli sulla base del
CCNL FISE Assoambiente dagli stessi ritenuto vincolante” e poi, nella nota a piè di pagina, precisato: “con particolare riferimento al personale autista, ad es. il dipendente pur essendo autista era adibito alla sola raccolta dei rifiuti Per_1
speciali sanitari ed è in possesso della sola patente B, come anche i dipendenti
, , , Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14 [...]
e al massimo inquadrabili al 2° livello dell'area CP_15 Per_2
spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, del Fise e non sicuramente al
3° livello CCNL FISE ASSOAMBIENTE dell'area conduzione, in quanto privi della
15 categoria C;
ad esempio per il lavoratore Di DE A. è stato indicato il livello
8q, ma per il reparto in cui opera, vale a dire officina, il livello massimo è il 5°”.
Nella relazione tecnica di consulenza rinnovata nel presente grado, anche al precipuo fine di rideterminare le differenze per contributi, premi e sanzioni tenendo conto del corretto inquadramento dei lavoratori secondo il contratto leader, il CTU ha proceduto, nel contraddittorio delle parti, alla comparazione tra i livelli d'inquadramento riconosciuti dalla società appellante ex CPL del 24.10.2008 e le declaratorie del CCNL Fise/Assoambiente, in relazione alle mansioni dei lavoratori
(come accertate in sede ispettiva e non contestate), elaborando uno specifico quadro sinottico che rende evidente i rapporti tra le due classificazioni sulla base delle rispettive declaratorie e giungendo a conclusioni sulle corrispondenze tra i livelli di inquadramento dei due contratti (quello effettivamente applicato e quello individuato quale parametro virtuale di comparazione) pienamente condivise dalla
Corte, cui si rinvia (pp. 10-19 della relazione tecnica).
Con riferimento poi alla contestazione specifica relativa ai lavoratori con mansioni di “autista”, sopra riportata, tutti inquadrati dalla GE.S.PI. nel livello 3°
CPL 24.10.2008 ad eccezione del lavoratore , inquadrato nel superiore Parte_2
livello 4° negli anni 2009-2011, il CTU, dando seguito alle rassegnate premesse, ha rideterminato la retribuzione imponibile tenuto conto rispettivamente dell'inquadramento corrispondente nel CCNL Fipe/Assoambiente al livello 4° per i primi e 5° per il secondo, mentre tutti in sede ispettiva erano stati inquadrati all'inferiore 3° livello.
Il CTU ha osservato che tutti i lavoratori oggetto di accertamento erano stati inquadrati dagli ispettori al livello immediatamente inferiore rispetto a quello di parametrazione, che non teneva conto della comparazione sopra richiamata delle declaratorie dei due contratti collettivi, provinciale applicato e nazionale cui parametrare il trattamento virtuale;
ad eccezione di tre soli lavoratori, per i seguenti motivi: “ impiegato, anno 2009 inquadrato in sede ispettiva nel Persona_3
livello 3° mentre invece spetta il livello d'ingresso 3b in quanto assunto in data
16 01.03.2008 e nel 2009 non aveva ancora maturato il quinquennio di servizio utile per il passaggio al livello 3b; e Parte_3 Parte_4
(impiegati), negli anni dal 2008 al 2012, inquadrati nel LUL ex CPL 24.10.2008 nel livello 6 (non già nel livello 6q) spetta il livello 8 ex CCNL FISE Assoambiente anziché il livello 8q applicato in sede ispettiva”.
2.5.1. Va invece rigettata la censura mossa avverso l'asserita duplicazione di sanzioni per effetto dell'addebito conseguente alla perdita delle agevolazioni contributive ex L. 407/1990 e l'applicazione, anche su dette agevolazioni, delle sanzioni civili ai sensi della L. 388/2000, tenuto conto della differente ratio normativa sottesa alle due discipline applicate.
2.6. Parzialmente fondato è ritenuto poi il sesto motivo di appello dovendo darsi applicazione ai principi giurisprudenziali secondo cui quale base di calcolo dei contributi previdenziali minimali vanno considerate “le voci retributive vere e proprie, come ad esempio le mensilità aggiuntive e gli scatti di anzianità, che incidono direttamente ed esclusivamente sulla controprestazione spettante al lavoratore assicurato” ed escludendo “quegli istituti contrattuali che disciplinano le regole del rapporto, ancorché aventi, indirettamente, riflessi sul versante retributivo”, nonché escludendo “le maggiorazioni previste sul compenso orario per prestazioni di lavoro straordinario” (Cass. civ., Sez. Lav., n. 6817 del 2003, ma vd. anche Cass. 801/2012).
La CTU rinnovata nel presente grado ha rideterminato le somme dovute anche tenendo conto dei superiori principi e ha quindi preso in considerazione per l'individuazione della retribuzione virtuale gli elementi del trattamento economico quali indicati all'art. 27 del CCNL leader e precisamente così individuando i valori dei trattamenti parametrali per ciascun livello e ciascun anno tra il 2008 e l'ottobre
2012, tenendo conto nella ricostruzione anche degli elementi periodici di anzianità nei limiti degli importi addebitati nel verbale di accertamento, delle giornate di lavoro retribuite/retribuibili al netto dei giorni di assenza per malattia, infortunio e maternità la cui retribuzione è a carico dell' . Con riguardo alle CP_16
17 retribuzioni denunciate dalla società il CTU ha tenuto conto degli importi annui assunti dal CTU di primo grado, in quanto non oggetto di appello, esattamente corrispondenti agli importi indicati nelle tabelle di calcolo (mese per mese) allegate al verbale di accertamento.
Sulla scorta delle differenze retributive imponibili così accertate il CTU ha poi proceduto a quantificare i debiti della società appellante per contributi non CP_1
versati e per recupero delle agevolazioni contributive indebitamente fruite ex lege
407/1990 per i lavoratori , e . A seguito Persona_4 Per_5 Persona_6
delle osservazioni di parte appellante, il CTU ha correttamente preso in considerazione ai fini di verificare il rispetto del minimale contributivo il periodo annuale e non quello mensile, tenendo conto dei principi di armonizzazione tra retribuzione imponibile ai fini fiscali e ai fini previdenziali espressi dai richiami contenuti nell'art. 12 della legge 153/1969 e dal d.lgs 314/1998.
Le altre osservazioni alla CTU formulate dalla parte appellante in relazione all'omessa considerazione delle retribuzioni denunciate all'esito delle procedure conciliative e della retribuzione denunciata per il lavoratore devono essere CP_14
rigettate, in quanto si tratta di questioni che non hanno costituito oggetto di specifico motivo di appello.
Il CTU ha poi calcolato il debito per premi assicurativi - tenendo conto CP_2
della medesima classificazione di voce di rischio (0421 - 0722 - 921/92) applicata nel verbale di accertamento e dal CTU di primo grado, e anche in questo caso va rilevato, respingendo le specifiche osservazioni di parte appellante, la correttezza dell'accertamento peritale, essendo le voci di rischio sottese alle mansioni espletate dai lavoratori, che l'appellante ha espressamente dichiarato di non contestare, contestando unicamente l'inquadramento.
Rinviando per il dettaglio alla relazione tecnica in atti, deve dunque concludersi che il debito accertato di è pari a: € 16.563,00 per premi assicurativi Parte_1
dal 2008 al 2012 oltre sanzioni civili fino al 30.3.2017 pari a € 5.673,00; € CP_2
139.766,00 per contributi previdenziali dal 2009 al 2012 ed € 49.948,00 per
18 sanzioni civili fino al 30.3.2017; € 21.511,00 per decadenza dalle agevolazioni contributive indebitamente godute oltre € 6.696,00 per sanzioni civili;
mentre non sono dovuti i maggiori importi indicati, agli stessi titoli, nel verbale unico di accertamento.
3. Deve essere esaminata, infine, l'eccezione sollevata da Controparte_3
fin dal primo grado di giudizio con riferimento al difetto della propria
[...]
legittimazione passiva, eccezione che non è stata oggetto di decisione, nemmeno implicita, da parte del tribunale, e pertanto è riproponibile dalla parte senza necessità di proporre appello incidentale.
Al riguardo si osserva che, sebbene sia fondato affermare che, poiché le censure mosse nei confronti della cartella notificata attengono esclusivamente al merito dei crediti, l'agente della riscossione non avrebbe alcuna legittimazione passiva nel giudizio di opposizione, essendo l'istituto assicuratore l'unico soggetto legittimato passivo, tuttavia la notifica del ricorso in opposizione deve ritenersi avere il valore di mera litis denuntiatio, in difetto di specifiche domande nei confronti di vd. CP_17
Cass 19985/2024).
4. L'appello può quindi essere parzialmente accolto, nei limiti di cui al dispositivo.
Le spese processuali del grado sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore del decisum e dei parametri prossimi ai medi del DM 55/2014; quelle del primo grado devono restare compensate tra le parti, in difetto di appello incidentale e per effetto del divieto di reformatio in peius.
Nei confronti di sono compensate le spese Controparte_5
processuali di entrambi i gradi, posto che lo scopo della notifica dell'opposizione nei suoi confronti, sopra qualificato come mera litis denuntiatio, esclude che possa configurarsi la soccombenza (Cass. 19985/2024).
Le spese di CTU liquidate nei due gradi vanno definitivamente poste a carico di parte appellante.
P.Q.M.
19 LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie parzialmente l'opposizione al verbale unico di accertamento n. 10/439 del 19.12.2013 e l'opposizione alla cartella n. 29820150000507404, opposizioni che nel resto rigetta, e per l'effetto accerta e dichiara che sono dovute da per il periodo 2008-2012 Parte_1
le seguenti somme:
- € 16.563 per premi assicurativi dal 2008 al 2012, oltre € CP_2
5.673,00 per sanzioni civili;
- € 139.766 per contributi previdenziali dal 2009 al 2012, oltre € CP_1
49.948,00 per sanzioni civili;
- € 21.511,00 per decadenza dalle agevolazioni contributive indebitamente godute ex lege 407/1990, oltre € 6.696,00 per sanzioni civili.
Conferma la compensazione delle spese processuali del primo grado di giudizio e condanna al pagamento delle spese processuali del Parte_1
presente grado che liquida in € 12.500,00 oltre spese generali (15%) in favore dell' e in € 5.000,00 oltre spese generali (15%) in favore dell' . CP_1 CP_2
Compensa le spese processuali anche del presente grado nei confronti di
. Controparte_5
Pone le spese di CTU dei due gradi, liquidate con separati decreti, definitivamente a carico di parte appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del
27.11.2025.
Il consigliere est. La Presidente
dott.ssa Viviana Urso dott.ssa Graziella Parisi
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 44/2021 R.G. promossa
DA
Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Francesco Andronico e Katia Gazia;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avv. Ivano Marcedone;
Appellato
Controparte_2
), in persona del legale
[...] P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Giovanni Sicuso;
1 ( ), in Controparte_3 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv.
SC NA;
Appellata
OGGETTO: appello – opposizione avverso verbale ispettivo e cartella.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23.5.2014, la società operante nel settore di Parte_1
servizi portuali adiva il Tribunale di Siracusa al fine di ottenere l'annullamento del verbale unico di accertamento n. 10/439 del 19.12.2013, nonché ogni altro provvedimento da esso derivato, compreso il verbale prot.
.7600.28/0172014.0012774 e il certificato di variazione del rapporto CP_1
assicurativo relativo al codice ditta n. 3588523/05 del 21.3.2014; chiedeva quindi l'accertamento dell'assenza di debiti contributivi nei confronti di e e CP_1 CP_2
il riconoscimento della propria regolarità contributiva ai fini del rilascio del DURC.
Con separato ricorso depositato il 23.4.2015, che veniva riunito al precedente, proponeva opposizione alla cartella n. 29820150000507404, nelle Parte_1
more notificata per il recupero dei crediti pari a complessivi € 127.690,56 CP_2
in relazione ai premi accertati con il verbale ispettivo già opposto, convenendo in giudizio anche Controparte_4
Il tribunale, con sentenza n. 507/2020 del 17.7.2020, rilevata l'assenza di atti interruttivi antecedenti al gennaio 2014, dichiarava preliminarmente la prescrizione dei crediti sorti anteriormente all'anno 2008; riteneva la fondatezza del verbale di accertamento nella parte in cui affermava la doverosa applicazione, ai fini dell'individuazione del minimale contributivo, del CCNL Fise/Assoambiente, in quanto contratto sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative del settore nel quale operava condividendo le conclusioni del consulente Parte_1
tecnico nominato d'ufficio, dichiarava infine accertato il debito contributivo limitatamente al periodo 2008–2012, nella misura di complessivi € 462.474,18, di
2 cui: a) € 373.522,34 a titolo di contributi (€ 278.167,00 per sorte capitale ed € CP_1
95.355,04 per sanzioni civili); b) € 32.672,42 per il recupero delle agevolazioni ex lege 407/90 (€ 24.697,00 per contributi ed € 7.975,42 per sanzioni civili); c) €
56.279,42 per premi (€ 42.436,00 per differenze premio ed € 13.843,42 per CP_2
sanzioni civili). proponeva appello avverso la sentenza con atto depositato il Parte_1
13.1.2021; gli enti appellati resistevano al gravame chiedendone il rigetto;
ora , ribadiva anche Controparte_4 Controparte_5
nel presente grado il proprio difetto di legittimazione passiva.
La causa, disposta la rinnovazione della CTU, era posta in decisione in data
27.11.2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ripropone le censure sollevate in primo grado, lamentando che il Tribunale ha omesso qualsiasi motivazione in merito all'eccepita durata irragionevole del procedimento ispettivo e alle gravi violazioni procedurali commesse dagli organi accertatori.
In particolare, evidenzia che il procedimento ispettivo si è protratto per un periodo eccessivo ovvero 45 mesi, intercorrenti tra il primo accesso (24 marzo
2010) e la redazione del verbale unico (19 dicembre 2013).
Deduce che una durata ispettiva di quasi quattro anni, a fronte di una verifica contabile riguardante un numero limitato di dipendenti (circa un centinaio) e basata su una tesi giuridica – quella dell'obbligatorietà del CCNL Fise/Ambiente quale contratto di settore – già delineata dagli ispettori nel 2011, era evidentemente sproporzionata rispetto all'effettiva complessità del caso, con violazione degli artt.
14 legge 689/1981 e 13 d.lgs. 124/2004, oltre che dell'art. 8 del codice di comportamento del personale ispettivo emanato il 20.4.2006 dal Ministero del lavoro.
3 Sotto altro profilo lamenta l'omessa indagine del giudice di prime cure circa la violazione dell'art. 12 co. 7 dello statuto del contribuente (l. 212/2000), che impone limiti ben precisi alle attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.
Osserva che l'attività ispettiva ha violato le garanzie ivi previste in quanto non è stata adottata alcuna proroga circa la permanenza degli ispettori presso la sede del contribuente, non è stato rilasciato il verbale di chiusura delle operazioni e l'unico verbale emesso è stato redatto in violazione del termine dilatorio, compromettendo il contraddittorio.
Tali omissioni avrebbero dovuto condurre il giudice di prime cure a dichiarare l'illegittimità del procedimento e la nullità dell'atto impugnato.
Infine, evidenzia che la società appellante già nel luglio 2009 aveva subito un precedente accesso ispettivo nel corso del quale le medesime questioni non erano state rilevate. Tale condotta aveva generato un legittimo affidamento sulla correttezza delle posizioni contributive adottate, successivamente disatteso senza alcuna preventiva interlocuzione, con violazione del principio di buona fede ex artt.
1175 c.c. e 1375 c.c.
1.2. Con il secondo motivo l'appellante contesta l'illegittimità del verbale unico di accertamento in quanto emesso in violazione dell'art.11 del d.lgs. n. 124/2004, che prevede l'estinzione del procedimento ispettivo in presenza di conciliazioni sindacali con integrale pagamento delle differenze retributive e dei relativi contributi previdenziali.
Nel caso in esame, osserva che la società ha sottoscritto con 94 lavoratori verbali di conciliazione sindacale ai sensi degli artt. 410 e ss. c.p.c., riconoscendo differenze retributive connesse alla rivendicazione del CCNL di settore e versando i contributi dovuti su un imponibile lordo di oltre € 310.218,11, come documentato dai cedolini paga e dai DM10 prodotti.
Tali accordi sono stati regolarmente depositati presso gli uffici competenti
(l'(allora) e il Servizio Ispettorato del Lavoro di Siracusa), adempiendo a CP_6
4 entrambe le condizioni previste dall'art. 11 per l'estinzione della procedura ispettiva.
La Direzione Territoriale del Lavoro ne era a conoscenza e ha persino avallato informalmente il ricorso alla conciliazione. Ciononostante, ha proceduto ugualmente all'emissione del verbale ispettivo, omettendo ogni motivazione in merito alla rilevanza estintiva degli accordi sindacali intervenuti.
1.3 Con il terzo motivo lamenta la nullità della sentenza ex art. 156 co. 2 c.p.c. per omessa o apparente motivazione.
Sostiene che il giudice ha recepito integralmente le conclusioni del CTU, limitandosi a riportarne passaggi senza esporre alcuna autonoma valutazione giuridica o fattuale.
Inoltre, il decidente non ha indicato i motivi per cui è stato ritenuto vincolante per la società l'applicazione del CCNL Fise/Ambiente, né esaminato le specifiche censure sollevate in giudizio.
Sul punto deduce che la mera adesione alle conclusioni del CTU mediante una formula generica (“…perché frutto di un attento studio delle questioni tecniche in esame e di uno sviluppo in piena ottemperanza al mandato conferito”), priva di reale confronto con le questioni sollevate dalle parti, non consente in alcun modo di verificare come il giudice sia pervenuto al ragionamento decisorio. Sostiene quindi che la sentenza gravata è affetta da vizio insanabile e come tale va riformata.
1.4. Con il quarto motivo censura la sentenza nel merito, nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla società appellante il CCNL Fise/Assoambiente sulla base di un'erronea ricostruzione della natura dell'attività d'impresa e sulla conseguente erronea individuazione del contratto collettivo di riferimento ai fini contributivi.
Rileva che tale ricostruzione e la conseguente pretesa creditoria si basano su un presupposto fattuale e giuridico infondato ossia che la società svolga attività rientranti nel settore dell'igiene ambientale, per le quali il contratto sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi è stato individuato nel CCNL
Fise/Assoambiente, contratto di diritto comune che vincola solo gli iscritti alle
5 associazioni stipulanti. Deduce che opera esclusivamente nel settore Parte_1
del trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non, in ambito portuale, occupandosi della raccolta e trasporto dei rifiuti stessi dalle navi all'interno della rada di
Augusta, poi gestiti presso il proprio impianto di incenerimento in località Punta
Cugno; tale attività - di cui la fase di incenerimento costituisce solo la parte finale
- non rientrerebbe nel campo di applicazione del predetto contratto collettivo, riservato, a suo dire, alle imprese del ciclo integrato dei rifiuti urbani.
Sul punto, ribadisce che ai sensi dell'art. 1 della Legge 389/1989, il datore di lavoro è tenuto ad applicare, ai fini contributivi, la retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ma non necessariamente un contratto collettivo cui non abbia aderito né formalmente né di fatto. Allega di avere applicato CCNL coerenti con la specifica natura della propria peculiare attività, non esistendo un CCNL di riferimento rispecchiante la natura e la dinamica dei servizi portuali gestiti;
ritiene di avere assicurato sempre il rispetto dei minimali contributivi previsti dal CCNL
“marittimi su navi fino a 151 TSL” per il personale di mare dal 2008 e dal CCNL
“multiservizi” per il personale di terra dal 2012, applicando a tale personale in precedenza un contratto collettivo provinciale stipulato con UGL – società maggiormente rappresentativa a livello aziendale - il 24.10.2008, quando la società stessa iniziava a percepire lo spostamento dell'attività aziendale da servizi cd. di mare ai servizi cd. di terra, prendendo come base di riferimento, sia giuridico che economico, il contratto “marittimi”.
Ritiene di avere adempiuto all'onere a suo carico (Cass. 19308/2004) di individuazione del CCNL di settore affine a quello di operatività - essendo questo privo di specifiche previsioni contrattuali collettive – il quale consente un minimale contributivo più basso e conclude per l'infondatezza della pretesa contributiva basata sull'erronea applicabilità di un CCNL non riferibile all'attività svolta.
1.5 In subordine, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1,
d.l. 338/1989, convertito in l. 389/1989, nonché dell'art. 6, commi 9 e 10 del
6 medesimo decreto oltre l'omesso esame delle articolate contestazioni tecniche sollevate in prime cure sul piano metodologico, tecnico e giuridico.
Afferma che, recependo integralmente le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il tribunale non ha esaminato le specifiche contestazioni sollevate a pag.
25 del ricorso introduttivo, con riferimento all'inquadramento dei lavoratori operato dagli ispettori sulla base delle mansioni da questi effettivamente svolte e accertate, non avendo, invero, la società contestato le mansioni come riportate nel verbale, ma avendo lamentato l'omessa comparazione delle stesse con le declaratorie contrattuali (del CCNL effettivamente applicato dalla società e di quello assunto dal CTU su base ispettiva) e il conseguente inquadramento operato.
Rileva, inoltre, che il giudice non ha preso in considerazione nemmeno le osservazioni alla bozza della CTU trasmesse con PEC il 30.03.2017 e ignorate nella relazione definitiva del 04.05.2017, in ordine alla metodologia utilizzata dal CTU per individuare la retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione del minimale contributivo. Evidenzia che nel mandato peritale si richiamavano a tal fine “i parametri risultanti dagli allegati al verbale ispettivo (giorni lavorati, lavoro domenicale, straordinario, ecc.)”, ma che nella relazione di consulenza non sono specificate le voci di calcolo effettivamente considerate dal consulente, avendo questi indicato unicamente il dato aggregato per lavoratore e per anno.
L'appellante richiama l'elaborazione giurisprudenziale secondo cui non tutti gli istituti di natura retributiva vanno considerati per individuare il minimale contributivo (Cass. 6817/2003, 801/2012, 18413/2014SS.UU. n. 11199/2002) concludendo che il parametro virtuale sulla base del contratto leader deve tenere conto delle voci retributive vere e proprie ovvero paga base, contingenza, scatti di anzianità e mensilità aggiuntive e non anche delle clausole contenute nella parte normativa del contratto, che incidendo sulle regole del rapporto, pur avendo riflessi sul versante retributivo non incidono direttamente ed esclusivamente su di esso, come le differenze di orario contrattuale, il regime dei permessi, la durata delle
7 ferie, le maggiorazioni sul compenso orario per prestazioni di carattere straordinario.
Infine, censura la duplicazione di sanzioni per effetto dell'illegittimo cumulo tra la perdita delle agevolazioni contributive ex lege 407/1990 (sanzione già prevista dall'art. 6, commi 9 e 10, D.L. 338/89) e l'applicazione delle sanzioni civili ai sensi della l. 388/2000 anche su dette agevolazioni, in violazione del principio del "ne bis in idem" sanzionatorio e dei criteri fissati dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza (Cass. 17316/2003; Cass. 20891/2007).
Tale condotta dell' ha determinato una illegittima sovrapposizione di CP_1
sanzioni, con effetti moltiplicativi analoghi all'anatocismo, in violazione dei principi di correttezza, proporzionalità e buona fede. Pertanto, osserva in via gradata che il debito contributivo corretto – secondo le osservazioni del CTP e nel rispetto dei criteri legali – ammonterebbe complessivamente a € 207.935,76.
1.6. Infine, evidenzia l'erroneità della sentenza anche in riferimento al regolamento delle spese processuali che andavano integralmente poste a carico degli Istituti previdenziali, in considerazione dell'evidente sproporzione dell'importo accertato in sede ispettiva e dell'importo accertato dal CTU.
2. L'appello è solo parzialmente fondato.
2.1. Il primo motivo, nella parte in cui rileva l'omessa pronuncia del tribunale in ordine ai vizi formali del procedimento ispettivo denunciati sotto il profilo dell'eccessiva durata del procedimento stesso, va rigettato.
Nel giudizio sul rapporto previdenziale, infatti, il verbale ispettivo viene in rilievo non già nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, come vorrebbe il motivo, bensì come fonte di prova, liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art.116 c.p.c. (Cass. 14965/12) del credito contributivo del quale l'opponente chiede l'accertamento negativo (Cass.
5851/2024).
Il giudizio di accertamento negativo del credito previdenziale fondato su un accertamento ispettivo oggetto di opposizione non è un giudizio impugnatorio,
8 essendo il giudice chiamato non a sindacare la legittimità del verbale e, nell'eventualità, ad annullarlo, ma ad accertare, quale giudice del rapporto contributivo, la fondatezza o meno della pretesa creditoria degli enti previdenziali al netto delle sanzioni amministrative di cui il verbale costituisce diffida ad adempiere.
Sono irrilevanti pertanto nel presente giudizio le eccepite violazioni da parte degli ispettori degli artt. 14 legge 689/1981, 13 d.lgs. 124/2004 e 12, comma 7, l.
n. 212/2000, mentre la giurisprudenza richiamata dall'appellante con riferimento all'applicabilità di tale ultima disposizione anche all'attività ispettiva degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, invero non pertinente al caso lamentato, dell'eccessiva lungaggine del procedimento ispettivo, ma al mancato rispetto - solo genericamente e incidentalmente dedotto - del termine dilatorio previsto dalla norma al fine di garantire al contribuente uno spatium temporis per formulare osservazioni nel rispetto del contraddittorio, non è pertinente, posto che il riferimento contenuto nella disposizione normativa di cui si invoca l'applicazione a «l'avviso di accertamento» - che non può essere emesso prima del compimento del termine ivi previsto - deve essere ricondotto non al verbale ispettivo, che non ha, a differenza dell'avviso di accertamento tributario, natura impositiva ma, appunto, all'atto impositivo di cui il verbale costituisce il presupposto, ovvero l'avviso di addebito, funzionalmente accostabile all'avviso di accertamento in materia tributaria (Cass. 19157/2021) ovvero, nel caso in giudizio, al più alla cartella emessa per crediti sicuramente ben oltre la maturazione del termine CP_2
dilatorio.
Va comunque rilevato che risulta evidente la complessità della verifica ispettiva condotta nei confronti di tenuto conto non solo delle dimensioni Parte_1
aziendali, che hanno reso necessario l'esame delle posizioni retributive, contributive e assicurative di circa 100 dipendenti (come sottolineato in appello) e dell'arco temporale di sette anni (dal 2006 al 2012) oggetto di accertamento, ma anche in considerazione delle difficoltà di individuare l'esatto inquadramento
9 dell'attività aziendale, divisa in due settori alquanto diversi tra loro (attività di mare e attività di terra), alla luce dell'evoluzione della produzione e dell'oggetto sociale rappresentata dalla stessa parte appellante.
Deve infine osservarsi che nessun affidamento e buona fede tutelabili ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. possono riconoscersi per il solo fatto che precedenti accertamenti ispettivi non avevano rilevato la violazione del minimale contributivo, essendosi essi concentrati su altre verifiche e in particolare sul rispetto delle previsioni normative preposte alla legittima fruibilità delle agevolazioni contributive di cui alla legge 407/1990, come non contestato, senza contare che proprio dalla narrativa dei fatti di causa emerge che fino all'anno 2008 l'azienda non aveva adottato alcun contratto collettivo per il personale “di terra”.
2.2. Le ragioni esposte nel paragrafo che precede, in ordine alla delimitazione dell'oggetto del presente giudizio volto all'accertamento della sussistenza o meno dei crediti per omessa contribuzione e premi assicurativi emersi dall'attività ispettiva, conducono a ritenere infondato anche il secondo motivo formulato con riferimento alla dedotta estinzione del procedimento ispettivo ai sensi dell'art.11 del d.lgs. n. 124/2004.
Va però anche rilevata, nel merito della censura, l'inconferenza della norma richiamata rispetto all'accertamento della regolarità contributiva compiuto dagli ispettori degli enti previdenziali d'ufficio, nell'esercizio delle prerogative loro attribuite dalla legge, trovando, invece, l'art. 11 cit. applicazione nel diverso caso delle ispezioni svolte dalla Direzione Provinciale del Lavoro su richiesta d'intervento dei lavoratori.
2.3. Con riguardo al terzo motivo di appello si osserva che la motivazione della sentenza di primo grado non esplicita le ragioni sottese alla dichiarazione di fondatezza delle pretese creditorie (benché abbattute nella misura dei debiti effettivamente accertati) cui perviene all'esito del giudizio, essendosi il giudice limitato a richiamare il quesito formulato al CTU e a condividere i risultati dell'accertamento peritale, così solo implicitamente affermando di ritenere la
10 correttezza dell'accertamento ispettivo nella parte in cui individua nel CCNL
Fise/Assoambiente il contratto sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative da prendere in considerazione quale contratto leader nel settore di attività della società odierna appellante ai fini del calcolo del minimale contributivo ex art. 1 della Legge 389/1989; il giudice, tuttavia, non dà conto dei motivi in fatto e in diritto a sostegno di tali conclusioni e del rigetto delle contrarie deduzioni e allegazioni della parte ricorrente.
Tale rilievo tuttavia non rende nulla la sentenza impugnata, in quanto l'atto non si presenta privo dei requisiti formali per il raggiungimento dello scopo, secondo le previsioni dell'art. 156 co. 2 c.p.c. invocato in appello.
In ogni caso, poi, un eventuale rilievo di nullità non potrebbe mai comportare la rimessione della causa al primo giudice, in quanto ipotesi estranea a quelle tassative dell'art. 354 c.p.c.
2.4. Gli ispettori hanno ritenuto che la società appellante, per rispettare il disposto di cui all'art. 1 d.l. 338/1989, convertito nella l. 389/1989 (La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo), così come autenticamente interpretata dall'art.
2. co. 25 l. 549/1995 (“nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria") avrebbe dovuto parametrare le retribuzioni imponibili ai fini contributivi a quelle previste nel CCNL Fise/Assoambiente, quale contratto leader nel settore produttivo di operatività della stessa.
11 Le conclusioni ispettive appaiono fondate, avuto riguardo all'oggetto dell'attività aziendale e alla sua evoluzione nel tempo, così come descritta dalla stessa parte appellante nelle deduzioni “in fatto” riportate alle pagine da 6 a 8 dell'atto di appello.
nata nel 1984 come azienda operante in ambito portuale per lo Parte_1
svolgimento dei servizi “di trasporto e fornitura di olio lubrificante alle navi in transito, di sfuggita e trasporto personale in caso di “eventi accidentali” presso i terminali petroliferi all'interno del porto di Augusta, di raccolta e trasporto di rifiuti (speciali, pericolosi e non) dalle navi all'interno della rada di Augusta”, ha nel tempo sviluppato il processo produttivo relativo alla “gestione (trasporto e termodistruzione presso il proprio impianto di incenerimento) dei rifiuti extraportuali speciali, pericolosi e non”, e tale attività dopo il 2005 è divenuta quella prevalente, “anche in conseguenza del calo del traffico navale all'interno del porto di Augusta e, quindi, dei rifiuti portuali gestiti”, cui è conseguito lo spostamento del core business dai servizi portuali a quello dell'impianto di incenerimento che è stato messo “a disposizione dell'utenza extraportuale”. Al momento della verifica ispettiva e già dal 2006, come dedotto in atti, l'attività aziendale poteva suddividersi in servizi marittimi e servizi di terra, questi ultimi rappresentati dall'impianto di incenerimento aperto a “piccoli e medi produttori di rifiuti”, costituito da due capannoni e un forno a tecnologia di gasificazione la cui attività “in sintesi, si articola in n. 4 settori/attività: accettazione (dei rifiuti, controllo documentale e visivo); movimentazione (costipazione/sistemazione delle apposite aree di stoccaggio); - caricamento forno (con i rifiuti prelevati dall'area di stoccaggio)”.
Proprio tale attività “di terra” ha costituito oggetto di rilievo ispettivo, avendo
, per sua ammissione, applicato ai lavoratori addetti a tale settore un Parte_1
contratto aziendale stipulato il 14.1.2003, che, come quello sottoscritto l'11.5.1999 per il settore “mare” era “sostanzialmente conformato al contratto unione marinara in uso, da tempi risalenti, da tutte le società operanti nell'ambito del porto di
12 Augusta”, mentre solo il 24.10.2008, allo scopo di “inglobare in un unico contratto la disciplina normativa ed economica relativa ai rapporti di lavoro di tutti i propri dipendenti”, ha sottoscritto un Contratto Collettivo Provinciale con UGL ponendo come base di riferimento sia giuridico che economico quello per i “marittimi imbarcati su navi fino a 151 TSL”.
Ebbene, non può esservi dubbio che un contratto aziendale parametrato sulla disciplina normativa ed economica dei “marittimi” appare del tutto estraneo all'attività “di terra” oggetto dell'accertamento ispettivo (che ha riguardato gli anni
2006-2012), in considerazione dei chiarimenti apportati dalla legge interpretativa già richiamata (art.
2. co. 25 l. 549/1995), la quale facendo riferimento ai contratti collettivi intervenuti per la “medesima categoria”, non può che fare riferimento al
“settore produttivo” in cui opera l'impresa (così va inteso il richiamo alla
"categoria"), con la conseguenza che non appare congrua la determinazione della retribuzione imponibile, ai fini della quantificazione della contribuzione minimale dovuta per legge, contenuta in un contratto aziendale che fa riferimento alla contrattazione collettiva vigente in un ambito produttivo del tutto diverso, non consentendo, il rilievo pubblicistico delle previsioni in materia alla stregua di criteri oggettivi e predeterminati, che sia lasciato spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa contrari alle sue previsioni.
In definitiva, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali “minimali” il richiamo operato dalla legge alla retribuzione prevista dai “contratti collettivi” stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, se superiore a quella fissata dai contratti individuali o dagli accordi aziendali, impone di assumere comunque una contrattazione collettiva “nazionale” quale parametro per il calcolo dei contributi e tale contrattazione deve essere quella del settore produttivo in cui opera l'impresa.
Ne consegue che, sia pure ai soli fini contributivi, deve ritenersi non rispondente alle previsioni di legge, nel caso in esame, l'applicazione dapprima di un contratto aziendale e poi, dal 24.10.2008 di un contratto provinciale aventi entrambi come
13 base di riferimento, sia giuridico che economico, il CCNL “marittimi”, il quale attiene a un settore “merceologico” del tutto diverso da quello cui afferisce l'attività oggetto di accertamento ispettivo. Deve quindi escludersi che abbia Parte_1
dato prova, in adempimento dell'onere gravante sul datore di lavoro (Cass.
19308/2004, richiamata anche in appello), dell'esistenza di altro contratto “affine” allo stesso settore produttivo che prevede retribuzioni tabellari inferiori rispetto a quello applicato dall , non potendo ritenersi tale il CCNL “marittimi”. CP_1
Correttamente poi per lo specifico settore di attività di gestione dei rifiuti gli ispettori hanno individuato il contratto leader nel CCNL Fise/Assoambiente, in quanto stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (
[...]
, , ) e applicandosi ai rapporti di lavoro CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
degli addetti ai servizi di igiene ambientale indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa da cui dipendono, “intendendosi per tali servizi quelli relativi a… b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico”.
Tale contratto, quindi, deve essere ritenuto la fonte collettiva che deve fungere da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo, parametro che, per scelta legislativa, deve essere ritenuto il più idoneo ad adempiere alla funzione di tutela assicurativa che costituisce il fine ultimo perseguito. Analoghe considerazioni vanno ribadite anche rispetto al CCNL multiservizi applicato dalla società appellante solo dal giugno 2012, dopo avere disdettato il Contratto
Collettivo Provinciale precedentemente applicato e dopo avere comunque già concluso accordi conciliativi con diversi lavoratori con il riconoscimento di differenze retributive pregresse in relazione a detto CCNL, avente quale ambito di applicazione servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.); servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.); servizi di conduzione e gestione
14 impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.) oltre ad altri servizi evidentemente estranei all'attività aziendale di Parte_1
Il CCNL Fise/Assoambiente, con il suo specifico ambito di applicazione ai
“servizi relativi a… b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico” e la maggiore rappresentatività assicurata dalle sigle delle organizzazioni sindacali stipulanti rimane quello leader del settore produttivo, cui deve essere parametrato il minimale contributivo.
2.5. E' parzialmente fondato, invece, quanto lamentato dall'appellante al quinto motivo di impugnazione, posto che il giudice, recependo le conclusioni del consulente tecnico cui era stato mandato di “accertare… l'importo dei contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti dalla società… tenuto conto…dell'inquadramento dei lavoratori della società ricorrente così come distinti per qualifica e mansioni in base alle risultanze dei verbali ispettivi, (sul punto non oggetto di specifica contestazione da parte della società ricorrente)”, non ha considerato che, se effettivamente, come ribadito in appello, nel ricorso introduttivo non vi era contestazione delle mansioni lavorative accertate dagli ispettori, vi era però espressa contestazione degli inquadramenti operati, avendo la società dapprima dedotto che “da una mera analisi a campione dei prospetti allegati al verbale ispettivo conclusivo non si evince quale sia stato il percorso logico concettuale che ha portato gli ispettori ad attribuire i livelli sulla base del
CCNL FISE Assoambiente dagli stessi ritenuto vincolante” e poi, nella nota a piè di pagina, precisato: “con particolare riferimento al personale autista, ad es. il dipendente pur essendo autista era adibito alla sola raccolta dei rifiuti Per_1
speciali sanitari ed è in possesso della sola patente B, come anche i dipendenti
, , , Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14 [...]
e al massimo inquadrabili al 2° livello dell'area CP_15 Per_2
spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, del Fise e non sicuramente al
3° livello CCNL FISE ASSOAMBIENTE dell'area conduzione, in quanto privi della
15 categoria C;
ad esempio per il lavoratore Di DE A. è stato indicato il livello
8q, ma per il reparto in cui opera, vale a dire officina, il livello massimo è il 5°”.
Nella relazione tecnica di consulenza rinnovata nel presente grado, anche al precipuo fine di rideterminare le differenze per contributi, premi e sanzioni tenendo conto del corretto inquadramento dei lavoratori secondo il contratto leader, il CTU ha proceduto, nel contraddittorio delle parti, alla comparazione tra i livelli d'inquadramento riconosciuti dalla società appellante ex CPL del 24.10.2008 e le declaratorie del CCNL Fise/Assoambiente, in relazione alle mansioni dei lavoratori
(come accertate in sede ispettiva e non contestate), elaborando uno specifico quadro sinottico che rende evidente i rapporti tra le due classificazioni sulla base delle rispettive declaratorie e giungendo a conclusioni sulle corrispondenze tra i livelli di inquadramento dei due contratti (quello effettivamente applicato e quello individuato quale parametro virtuale di comparazione) pienamente condivise dalla
Corte, cui si rinvia (pp. 10-19 della relazione tecnica).
Con riferimento poi alla contestazione specifica relativa ai lavoratori con mansioni di “autista”, sopra riportata, tutti inquadrati dalla GE.S.PI. nel livello 3°
CPL 24.10.2008 ad eccezione del lavoratore , inquadrato nel superiore Parte_2
livello 4° negli anni 2009-2011, il CTU, dando seguito alle rassegnate premesse, ha rideterminato la retribuzione imponibile tenuto conto rispettivamente dell'inquadramento corrispondente nel CCNL Fipe/Assoambiente al livello 4° per i primi e 5° per il secondo, mentre tutti in sede ispettiva erano stati inquadrati all'inferiore 3° livello.
Il CTU ha osservato che tutti i lavoratori oggetto di accertamento erano stati inquadrati dagli ispettori al livello immediatamente inferiore rispetto a quello di parametrazione, che non teneva conto della comparazione sopra richiamata delle declaratorie dei due contratti collettivi, provinciale applicato e nazionale cui parametrare il trattamento virtuale;
ad eccezione di tre soli lavoratori, per i seguenti motivi: “ impiegato, anno 2009 inquadrato in sede ispettiva nel Persona_3
livello 3° mentre invece spetta il livello d'ingresso 3b in quanto assunto in data
16 01.03.2008 e nel 2009 non aveva ancora maturato il quinquennio di servizio utile per il passaggio al livello 3b; e Parte_3 Parte_4
(impiegati), negli anni dal 2008 al 2012, inquadrati nel LUL ex CPL 24.10.2008 nel livello 6 (non già nel livello 6q) spetta il livello 8 ex CCNL FISE Assoambiente anziché il livello 8q applicato in sede ispettiva”.
2.5.1. Va invece rigettata la censura mossa avverso l'asserita duplicazione di sanzioni per effetto dell'addebito conseguente alla perdita delle agevolazioni contributive ex L. 407/1990 e l'applicazione, anche su dette agevolazioni, delle sanzioni civili ai sensi della L. 388/2000, tenuto conto della differente ratio normativa sottesa alle due discipline applicate.
2.6. Parzialmente fondato è ritenuto poi il sesto motivo di appello dovendo darsi applicazione ai principi giurisprudenziali secondo cui quale base di calcolo dei contributi previdenziali minimali vanno considerate “le voci retributive vere e proprie, come ad esempio le mensilità aggiuntive e gli scatti di anzianità, che incidono direttamente ed esclusivamente sulla controprestazione spettante al lavoratore assicurato” ed escludendo “quegli istituti contrattuali che disciplinano le regole del rapporto, ancorché aventi, indirettamente, riflessi sul versante retributivo”, nonché escludendo “le maggiorazioni previste sul compenso orario per prestazioni di lavoro straordinario” (Cass. civ., Sez. Lav., n. 6817 del 2003, ma vd. anche Cass. 801/2012).
La CTU rinnovata nel presente grado ha rideterminato le somme dovute anche tenendo conto dei superiori principi e ha quindi preso in considerazione per l'individuazione della retribuzione virtuale gli elementi del trattamento economico quali indicati all'art. 27 del CCNL leader e precisamente così individuando i valori dei trattamenti parametrali per ciascun livello e ciascun anno tra il 2008 e l'ottobre
2012, tenendo conto nella ricostruzione anche degli elementi periodici di anzianità nei limiti degli importi addebitati nel verbale di accertamento, delle giornate di lavoro retribuite/retribuibili al netto dei giorni di assenza per malattia, infortunio e maternità la cui retribuzione è a carico dell' . Con riguardo alle CP_16
17 retribuzioni denunciate dalla società il CTU ha tenuto conto degli importi annui assunti dal CTU di primo grado, in quanto non oggetto di appello, esattamente corrispondenti agli importi indicati nelle tabelle di calcolo (mese per mese) allegate al verbale di accertamento.
Sulla scorta delle differenze retributive imponibili così accertate il CTU ha poi proceduto a quantificare i debiti della società appellante per contributi non CP_1
versati e per recupero delle agevolazioni contributive indebitamente fruite ex lege
407/1990 per i lavoratori , e . A seguito Persona_4 Per_5 Persona_6
delle osservazioni di parte appellante, il CTU ha correttamente preso in considerazione ai fini di verificare il rispetto del minimale contributivo il periodo annuale e non quello mensile, tenendo conto dei principi di armonizzazione tra retribuzione imponibile ai fini fiscali e ai fini previdenziali espressi dai richiami contenuti nell'art. 12 della legge 153/1969 e dal d.lgs 314/1998.
Le altre osservazioni alla CTU formulate dalla parte appellante in relazione all'omessa considerazione delle retribuzioni denunciate all'esito delle procedure conciliative e della retribuzione denunciata per il lavoratore devono essere CP_14
rigettate, in quanto si tratta di questioni che non hanno costituito oggetto di specifico motivo di appello.
Il CTU ha poi calcolato il debito per premi assicurativi - tenendo conto CP_2
della medesima classificazione di voce di rischio (0421 - 0722 - 921/92) applicata nel verbale di accertamento e dal CTU di primo grado, e anche in questo caso va rilevato, respingendo le specifiche osservazioni di parte appellante, la correttezza dell'accertamento peritale, essendo le voci di rischio sottese alle mansioni espletate dai lavoratori, che l'appellante ha espressamente dichiarato di non contestare, contestando unicamente l'inquadramento.
Rinviando per il dettaglio alla relazione tecnica in atti, deve dunque concludersi che il debito accertato di è pari a: € 16.563,00 per premi assicurativi Parte_1
dal 2008 al 2012 oltre sanzioni civili fino al 30.3.2017 pari a € 5.673,00; € CP_2
139.766,00 per contributi previdenziali dal 2009 al 2012 ed € 49.948,00 per
18 sanzioni civili fino al 30.3.2017; € 21.511,00 per decadenza dalle agevolazioni contributive indebitamente godute oltre € 6.696,00 per sanzioni civili;
mentre non sono dovuti i maggiori importi indicati, agli stessi titoli, nel verbale unico di accertamento.
3. Deve essere esaminata, infine, l'eccezione sollevata da Controparte_3
fin dal primo grado di giudizio con riferimento al difetto della propria
[...]
legittimazione passiva, eccezione che non è stata oggetto di decisione, nemmeno implicita, da parte del tribunale, e pertanto è riproponibile dalla parte senza necessità di proporre appello incidentale.
Al riguardo si osserva che, sebbene sia fondato affermare che, poiché le censure mosse nei confronti della cartella notificata attengono esclusivamente al merito dei crediti, l'agente della riscossione non avrebbe alcuna legittimazione passiva nel giudizio di opposizione, essendo l'istituto assicuratore l'unico soggetto legittimato passivo, tuttavia la notifica del ricorso in opposizione deve ritenersi avere il valore di mera litis denuntiatio, in difetto di specifiche domande nei confronti di vd. CP_17
Cass 19985/2024).
4. L'appello può quindi essere parzialmente accolto, nei limiti di cui al dispositivo.
Le spese processuali del grado sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore del decisum e dei parametri prossimi ai medi del DM 55/2014; quelle del primo grado devono restare compensate tra le parti, in difetto di appello incidentale e per effetto del divieto di reformatio in peius.
Nei confronti di sono compensate le spese Controparte_5
processuali di entrambi i gradi, posto che lo scopo della notifica dell'opposizione nei suoi confronti, sopra qualificato come mera litis denuntiatio, esclude che possa configurarsi la soccombenza (Cass. 19985/2024).
Le spese di CTU liquidate nei due gradi vanno definitivamente poste a carico di parte appellante.
P.Q.M.
19 LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie parzialmente l'opposizione al verbale unico di accertamento n. 10/439 del 19.12.2013 e l'opposizione alla cartella n. 29820150000507404, opposizioni che nel resto rigetta, e per l'effetto accerta e dichiara che sono dovute da per il periodo 2008-2012 Parte_1
le seguenti somme:
- € 16.563 per premi assicurativi dal 2008 al 2012, oltre € CP_2
5.673,00 per sanzioni civili;
- € 139.766 per contributi previdenziali dal 2009 al 2012, oltre € CP_1
49.948,00 per sanzioni civili;
- € 21.511,00 per decadenza dalle agevolazioni contributive indebitamente godute ex lege 407/1990, oltre € 6.696,00 per sanzioni civili.
Conferma la compensazione delle spese processuali del primo grado di giudizio e condanna al pagamento delle spese processuali del Parte_1
presente grado che liquida in € 12.500,00 oltre spese generali (15%) in favore dell' e in € 5.000,00 oltre spese generali (15%) in favore dell' . CP_1 CP_2
Compensa le spese processuali anche del presente grado nei confronti di
. Controparte_5
Pone le spese di CTU dei due gradi, liquidate con separati decreti, definitivamente a carico di parte appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del
27.11.2025.
Il consigliere est. La Presidente
dott.ssa Viviana Urso dott.ssa Graziella Parisi
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