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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/03/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG 7251/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 30.09.2020 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
19.03.2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VENTURINI LUCA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ; CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza del 19.3.2025. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente valutare i problemi di competenza giurisdizionale e di legge applicabile in ordine alla domanda di separazione in relazione alla nazionalità straniera di parte resistente (nata in [...]).
Quanto alla competenza giurisdizionale il presente Collegio ha la giurisdizione in base al disposto dell'art. 3 lett. a lett. i del reg. UE 2019/1111 visto che la residenza abituale di entrambi i coniugi si trova in Italia.
Con riferimento alla legge applicabile, deve applicarsi la legge italiana in relazione al disposto dell'art. 8 lett. a reg. UE 1259/10 visto che ancora una volta la residenza abituale di entrambi i coniugi al momento del deposito del ricorso è in Italia.
Passando quindi al merito, parte resistente, cui il ricorso introduttivo è stato regolarmente notificato, non si è costituita rimanendo pertanto contumace.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno contratto matrimonio in data 22.01.2019 a Kenitra (Marocco), risultano in base alle allegazioni di parte ricorrente trovarsi da tempo in una situazione di intollerabilità della convivenza.
Il ricorrente dichiara che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato, anche in relazione alla mancata costituzione della resistente, che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Nulla sulle spese considerato il carattere necessario del presente procedimento e la contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio in data 22.01.2019 a Kenitra (Marocco) trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VERONA (VR) Atto n. 107, Anno 2019,
Parte II, Serie C, Vol. 1.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERONA (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 25.3.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 30.09.2020 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
19.03.2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VENTURINI LUCA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ; CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza del 19.3.2025. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente valutare i problemi di competenza giurisdizionale e di legge applicabile in ordine alla domanda di separazione in relazione alla nazionalità straniera di parte resistente (nata in [...]).
Quanto alla competenza giurisdizionale il presente Collegio ha la giurisdizione in base al disposto dell'art. 3 lett. a lett. i del reg. UE 2019/1111 visto che la residenza abituale di entrambi i coniugi si trova in Italia.
Con riferimento alla legge applicabile, deve applicarsi la legge italiana in relazione al disposto dell'art. 8 lett. a reg. UE 1259/10 visto che ancora una volta la residenza abituale di entrambi i coniugi al momento del deposito del ricorso è in Italia.
Passando quindi al merito, parte resistente, cui il ricorso introduttivo è stato regolarmente notificato, non si è costituita rimanendo pertanto contumace.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno contratto matrimonio in data 22.01.2019 a Kenitra (Marocco), risultano in base alle allegazioni di parte ricorrente trovarsi da tempo in una situazione di intollerabilità della convivenza.
Il ricorrente dichiara che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato, anche in relazione alla mancata costituzione della resistente, che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Nulla sulle spese considerato il carattere necessario del presente procedimento e la contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio in data 22.01.2019 a Kenitra (Marocco) trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VERONA (VR) Atto n. 107, Anno 2019,
Parte II, Serie C, Vol. 1.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERONA (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 25.3.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra