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29 aprile 2006
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16 settembre 2010
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31 ottobre 2013
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Art. 314. (contenuto dell'ordinanza) 1. L'ordinanza contiene l'indicazione specifica del fatto, commissivo o omissivo, contestato, nonche' degli elementi di fatto ritenuti rilevanti per l'individuazione e la quantificazione del danno e delle fonti di prova per l'identificazione dei trasgressori.
2. L'ordinanza fissa un termine, anche concordato con il trasgressore in applicazione dell' articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , per il ripristino dello stato dei luoghi a sue spese, comunque non inferiore a due mesi e non superiore a due anni, salvo ulteriore proroga da definire in considerazione dell'entita' dei lavori necessari.
3. La quantificazione del danno deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97)) . ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97)) .
4. In caso di sentenza di condanna in sede penale o di emanazione del provvedimento di cui all' articolo 444 del codice di procedura penale , la cancelleria del giudice che ha emanato la sentenza o il provvedimento trasmette copia degli stessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro cinque giorni dalla loro pubblicazione.
5. Le regioni, le province autonome e gli altri enti territoriali, al fine del risarcimento del danno ambientale, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le sanzioni amministrative, entro dieci giorni dall'avvenuta irrogazione.
6. Le ordinanze ministeriali di cui agli articoli 304, comma 3, e 313 indicano i mezzi di ricorso ed i relativi termini.
2. L'ordinanza fissa un termine, anche concordato con il trasgressore in applicazione dell' articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , per il ripristino dello stato dei luoghi a sue spese, comunque non inferiore a due mesi e non superiore a due anni, salvo ulteriore proroga da definire in considerazione dell'entita' dei lavori necessari.
3. La quantificazione del danno deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97)) . ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97)) .
4. In caso di sentenza di condanna in sede penale o di emanazione del provvedimento di cui all' articolo 444 del codice di procedura penale , la cancelleria del giudice che ha emanato la sentenza o il provvedimento trasmette copia degli stessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro cinque giorni dalla loro pubblicazione.
5. Le regioni, le province autonome e gli altri enti territoriali, al fine del risarcimento del danno ambientale, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le sanzioni amministrative, entro dieci giorni dall'avvenuta irrogazione.
6. Le ordinanze ministeriali di cui agli articoli 304, comma 3, e 313 indicano i mezzi di ricorso ed i relativi termini.
Commentari • 27
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Avcp Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture FOCUS REGOLAMENTO D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 La normativa precedente a confronto con il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici Tabella di comparazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture www.avcp.it Nuova versione - Agosto 2011 Avcp Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture Legenda illustrativa della tabella di confronto La tabella contiene una comparazione tra la normativa regolamentare previ- gente (d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; d.m. 19 aprile 2000, n. …
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Giurisprudenza • 14
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