Articolo 314 del Codice ambientale
Articolo 265Articolo 264 ter
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Art. 314. (contenuto dell'ordinanza) 1. L'ordinanza contiene l'indicazione specifica del fatto, commissivo o omissivo, contestato, nonche' degli elementi di fatto ritenuti rilevanti per l'individuazione e la quantificazione del danno e delle fonti di prova per l'identificazione dei trasgressori.
2. L'ordinanza fissa un termine, anche concordato con il trasgressore in applicazione dell' articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , per il ripristino dello stato dei luoghi a sue spese, comunque non inferiore a due mesi e non superiore a due anni, salvo ulteriore proroga da definire in considerazione dell'entita' dei lavori necessari.
3. La quantificazione del danno deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97)) . ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97)) .
4. In caso di sentenza di condanna in sede penale o di emanazione del provvedimento di cui all' articolo 444 del codice di procedura penale , la cancelleria del giudice che ha emanato la sentenza o il provvedimento trasmette copia degli stessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro cinque giorni dalla loro pubblicazione.
5. Le regioni, le province autonome e gli altri enti territoriali, al fine del risarcimento del danno ambientale, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le sanzioni amministrative, entro dieci giorni dall'avvenuta irrogazione.
6. Le ordinanze ministeriali di cui agli articoli 304, comma 3, e 313 indicano i mezzi di ricorso ed i relativi termini.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2013
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