Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00482/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00187/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 187 del 2024, proposto da
Magazzone 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Onofri, Giuseppe Onofri e Maria Ughetta Bini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rezzato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato AU Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento in parte qua
- della delibera del consiglio comunale di Rezzato di approvazione della Terza Variante del P.G.T. locale, in data 03/06/2023 n.18 pubblicata sul BURL del 10/01/2024;
- di ogni altro atto presupposto (quale la deliberazione di adozione di detta Variante in data 21/12/2022 n.50), nonchè connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rezzato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. ER NO MO, lette le note di passaggio in decisione depositate in giudizio da entrambe le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso .
1.1. Con ricorso notificato in data 8 marzo 2024 e ritualmente depositato, la società Magazzone 2 s.r.l., proprietaria di aree nel Comune di Rezzato incluse nell’Ambito di Trasformazione Produttiva ATP 59, ha impugnato la delibera del consiglio comunale di Rezzato n. 18 del 3 giugno 2023, pubblicata sul BURL il 10 gennaio 2024, con cui è stata approvata la Terza Variante al PGT.
1.2. La ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui, nell’approvare la Terza Variante, il consiglio comunale ha respinto quattro osservazioni (su undici complessive) presentate dalla ricorrente a seguito della pubblicazione della delibera di adozione della Variante, pure impugnata dalla ricorrente quale atto presupposto.
1.2.1. In particolare, con le osservazioni nn. 9.1 e 9.2. la ricorrente aveva chiesto:
- che fosse mantenuta la previsione della previgente Seconda Variante (del 2019) relativa alla realizzazione di due strade: una a nord dell’ATP 59, di collegamento tra la via Breve e la via Giovanni XXIII, corredata delle strutture pedonali e ciclabili, con onere a carico della proprietà sia della realizzazione dell’infrastruttura che della cessione gratuita all’amministrazione comunale della relativa area di sedime; l’altra a sud, fuori comparto, per la quale era previsto a carico della proprietà soltanto l’obbligo di cessione dell’area di sedime; nella Terza Variante, invece, così come adottata dal consiglio comunale, era stata mantenuta la medesima previsione della Seconda Variante in relazione alla strada a nord del comparto, mentre in relazione alla strada a sud era stata prevista a carico della proprietà, innovativamente, oltre alla cessione dell’area di sedime, anche la realizzazione dell’infrastruttura;
- che nella versione definitiva della Terza Variante si richiamassero gli accordi formali intercorsi nel 2010 tra la proprietà e l’amministrazione comunale in ordine alla realizzazione da parte della ricorrente, a scomputo degli oneri di urbanizzazione e degli importi dovuti a titolo di monetizzazione degli standard, di una rotatoria stradale “fuori comparto” tra la via Mazzini e la via Meucci, per un importo di € 601.000,00, opera già realizzata dalla ricorrente e già positivamente collaudata dall’amministrazione;
- sostanzialmente, per quello che è dato di comprendere dalla non sempre perspicua esposizione di parte ricorrente, la ricorrente chiedeva di non essere onerata della realizzazione della futura strada a sud “fuori comparto”, ma soltanto della cessione della relativa area di sedime, tenendo conto che detta realizzazione avrebbe dovuto ritenersi “coperta” dall’opera di urbanizzazione primaria (rotatoria) già realizzata dalla ricorrente a scomputo degli oneri di realizzazione afferenti all’edificazione dell’ambito, in attuazione dei pregressi accordi intercorsi con l’amministrazione, consacrati nella convenzione urbanistica del 10 marzo 2010 (mai sottoscritta, peraltro) e nell’atto unilaterale d’obbligo del 1° marzo 2010, richiamato e riprodotto nell’art. 4-bis della convenzione.
L’osservazione non è stata accolta dal consiglio comunale, sotto entrambi i profili dedotti, sul rilievo che, rispettivamente:
- quanto al primo profilo, “La previsione della viabilità era già inserita negli accordi convenzionali del PL approvato ma decaduto non per volontà del Comune e pertanto si ritiene di confermare tale previsione” ;
- quanto al secondo profilo, “I precedenti accordi sono scaduti per volontà del proponente e quindi gli impegni assunti vengono a decadere e si mantiene quanto previsto dal PGT precedente” .
1.2.2. Con l’osservazione n. 10 la ricorrente aveva chiesto l’eliminazione della obbligatorietà del Piano Attuativo per l’attuazione dell’ATP 59, introducendo in sua vece la possibilità di utilizzare l’istituto del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis del D.P.R. n. 380 del 2001, e ciò in considerazione della già quasi completa urbanizzazione del comparto e della facile accessibilità di quest’ultimo, tanto da rendere giustificata l’attuazione delle residue esigenze urbanizzative con una modalità procedimentale semplificata.
L’osservazione non è stata accolta dal consiglio comunale “In quanto si ritiene che le opere di urbanizzazione previste in coerenza con gli accordi assunti dalla proprietà nella convenzione scaduta non per volontà del comune richiedano uno strumento di progettazione unitaria e di controllo che il permesso di costruire convenzionato non garantisce”.
1.2.3. Infine, con l’osservazione 8, la ricorrente aveva chiesto di allargare il ventaglio delle destinazioni possibili ammettendo le medie strutture di vendita di secondo e terzo livello (SV fino a 2.500 mq), per meglio bilanciare e coordinare l’edificazione nell’ATP 59 e rendere la zona maggiormente attrattiva.
L’osservazione è stata respinta dal consiglio comunale “in quanto le previsioni della terza variante al PGT mantengono le stesse destinazioni del precedente PGT e perché inoltre le ricadute in termini ambientali di tale modifica non sono state oggetto di verifica di esclusione VAS e di compatibilità con le previsioni del PTCP da parte della Provincia” .
1.3. Il ricorso è stato affidato a quattro motivi riferiti, in sostanza, alle quattro osservazioni procedimentali controdedotte e respinte dal consiglio comunale nella delibera di approvazione della Terza Variante.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Comune di Rezzato si è costituito in giudizio con atto di stile, successivamente integrato, in prossimità dell’udienza di merito, dal deposito di documentazione e di memoria difensiva, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.
2.2. Parte ricorrente ha replicato con memoria nel termine di rito.
2.3. All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Decisione .
Il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti, e va respinto.
3.1. Il primo motivo attiene alla strada “fuori comparto” da realizzarsi, in base alla Variante impugnata, in lato sud dell’ATP 59 a cura e spese della ricorrente e da cedere gratuitamente all’amministrazione comunale:
(i) sotto un primo profilo, la ricorrente lamenta che la Terza Variante avrebbe posto a suo carico, non soltanto la cessione dell’area di sua proprietà, posta in lato sud del comparto, occorrente per la realizzazione della strada di raccordo tra la via Breve e la via Giovanni XXIII, in continuità con la via Bormioli in Comune di Brescia (cessione che la ricorrente non contesta), ma anche la realizzazione della strada medesima; tale previsione avrebbe carattere innovativo rispetto alla Seconda Variante del 2019, la quale prevedeva il solo obbligo della ricorrente di cedere la fascia in lato sud occorrente alla realizzazione della futura nuova connessione tra il Comune di Rezzato e quello di Brescia, ma non la realizzazione della strada stessa; l’obbligo contestuale di cessione e realizzazione era sì previsto dalla stessa Seconda Variante del 2019, ma in relazione ad un diverso tratto di strada, quello necessario ad estendere la via Breve, da nord verso sud, fino alla intersezione con la via Bormioli (previsione che la ricorrente non ha contestato, tant’è che la strada è stata già realizzata); in relazione a tale previsione innovativa, la ricorrente lamenta vizi di “carenza di motivazione” e di “difformità non deliberata” tra la versione adottata e quella pubblicata; ciò in quanto il consiglio comunale avrebbe dichiarato di voler confermare la previsione precedente, quando invece la Variante del 2019 non prevedeva alcun obbligo di realizzazione della strada di collegamento;
(ii) sotto un secondo profilo, la ricorrente lamenta che l’amministrazione non avrebbe tenuto conto delle opere di urbanizzazione già realizzate dalla ricorrente a scomputo dei relativi oneri in esecuzione di pregressi accordi del 2010, sebbene nel respingere l’osservazione della ricorrente il consiglio comunale abbia fatto espresso riferimento agli accordi convenzionali del Piano di lottizzazione decaduto in ordine alla viabilità (in sostanza - per quel che è dato di comprendere - l’amministrazione da un lato avrebbe ritenuto vincolanti gli accordi convenzionali nella parte in cui prevedevano l’obbligo di realizzazione della strada di collegamento, e dall’altro, contraddittoriamente, non avrebbe tenuto conto delle opere già realizzate a scomputo, il cui costo sarebbe tale da coprire la realizzazione della strada);
(iii) infine, sotto un ulteriore profilo, l’addebito della realizzazione della futura strada comunale a sud dell’ATP 59 sarebbe in aperta violazione dell’art. 8 della Legge Ponte n. 765/1967, dal momento che la strada sarebbe “fuori comparto”, e quindi non si tratterebbe di un’opera di urbanizzazione “relativa alla lottizzazione” e “necessaria per allacciare la zona ai pubblici servizi” , e come tale indispensabile per il rilascio del permesso di costruire.
L’articolata censura, osserva il Collegio, non può essere condivisa.
3.1.1. Giova premettere che, secondo consolidati principi giurisprudenziali:
- le scelte effettuate dalla p.a. in sede di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale sono accompagnate da un'amplissima valutazione discrezionale per cui, nel merito, appaiono insindacabili e sono per ciò stesso attaccabili solo per errori di fatto, abnormità e irrazionalità delle stesse; in ragione di tale discrezionalità, l'amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate nella sede di pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l'impostazione del piano (T.A.R. Brescia, sez. II, 23 dicembre 2025, n. 1185; 26/02/2024, n.157; T.A.R. Brescia, sez. I, 02/09/2021, n. 780; Consiglio di Stato, sez. II, 25/09/2024, n.7787);
- le scelte urbanistiche, inoltre, non sono nemmeno condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico, con il solo limite dell’esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o convenzionato, o quantomeno adottato e tale quindi da aver ingenerato un’aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione (TAR Brescia, I, 20 marzo 2020 n. 252);
- nell’ambito del relativo procedimento, le osservazioni dei privati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici, il cui rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (Consiglio di Stato, sez. IV, 02/01/2023, n.21; T.A.R. Brescia, sez. II, 26/02/2024, n.157).
3.1.2. Nel caso di specie, come si evince dalla Scheda dell’ATP 59 approvata nel contesto della Terza Variante qui in esame:
- il comparto edificatorio si trova al confine tra il Comune di Rezzato e il Comune di Brescia, a sud della via Breve;
- obiettivo del nuovo intervento pianificatorio in relazione all’Ambito ATP 59 è stato quello di “ridefini(re) le modalità di intervento di un ambito già pianificato e scaduto temporalmente” (lettera C): il riferimento è al Piano Attuativo già adottato dal consiglio comunale con deliberazione n. 34 del 26 aprile 2006 e approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 27 settembre 2006, ma rimasto inattuato e quindi decaduto per decorso del termine decennale di efficacia;
- come precisato alla lettera D), “Trattasi di nuova previsione che ridefinisce i termini edificatori già contemplati in un precedente piano attuativo decaduto” ;
- l’Ambito in questione ha le seguenti destinazioni (lettera H) “Attività artigianale ed industriali, magazzini, depositi, commercio all’ingrosso e comunque tutte quelle ammesse nelle zone D1-D3” ; ogni diversa destinazione è dichiarata “non ammissibile” (lettera I);
- come strumento attuativo è previsto esclusivamente il “Piano Attuativo” (lettera M), con i seguenti parametri urbanistici; S.T. 17.350 mq; SLP 6.300 mq, incrementabile fino ad un massimo di 8.300 mq ai sensi dell’art. 11 della NTA del DDP (…);
- è poi previsto, tra le “prescrizioni particolari” di cui alla lettera L: “Lo schema insediativo prevede la realizzazione di una strada di collegamento tra via Breve e via Giovanni XXIII da realizzare su aree di proprietà e da cedere, in continuità con la via Bormioli in Comune di Brescia” ; la previsione è completata da quella di cui alla lettera N (“Cessioni”), secondo cui “In lato sud dovrà essere ceduta una fascia di una profondità non inferiore (a metri 10) per eventuale futura nuova connessione stradale e realizzazione di percorso ciclo-pedonale a doppio senso di marcia”.
3.1.3. Ciò posto, si osserva quanto segue in relazione alle censure dedotte dalla parte ricorrente con il motivo di ricorso qui in esame:
(i) non costituisce un profilo di illegittimità della Terza Variante la circostanza che nella Seconda variante del 2019 non fosse previsto l’obbligo del soggetto attuatore di provvedere, oltre alla cessione della relativa area di sedime, anche alla realizzazione in lato sud della strada di collegamento tra i Comuni di Rezzato e Brescia; secondo i principi generali sopra richiamati, infatti, l’amministrazione esercita una amplissima discrezionalità nella pianificazione del proprio territorio e non è vincolata dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico; la Terza Variante si è posta l’obiettivo di “ridefinire” , e non di riprodurre tal quali, le modalità di attuazione dell’ATP 59 a seguito della scadenza del precedente Piano di lottizzazione stipulato nel 2006 con la odierna ricorrente ma decaduto per causa non imputabile all’amministrazione (la circostanza, dedotta dalla difesa comunale, non è stata contestata ex adverso , ed è pertanto da ritenersi pacifica); né sussisteva alcuna aspettativa tutelata in capo alla ricorrente, essendo il precedente Piano di lottizzazione già decaduto per causa imputabile alla stessa ricorrente, e quindi non sussisteva a carico dell’amministrazione alcun obbligo di giustificare la nuova scelta pianificatoria attraverso una motivazione rafforzata;
(ii) il Comune nemmeno era vincolato a tenere conto delle opere di urbanizzazione primaria (rotatoria stradale) eseguite dalla ricorrente nel 2010 a scomputo degli oneri di urbanizzazione afferenti alla futura edificazione (poi non avvenuta); e ciò in quanto nell’atto di impegno unilaterale sottoscritto dalla ricorrente in data 1 marzo 2010 e richiamato e riprodotto nell’art. 4 bis della bozza di convenzione attuativa (mai sottoscritta dalla ricorrente), la ricorrente aveva dichiarato espressamente di rinunciare, ora per allora, a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese e degli oneri inerenti e/o connessi alla realizzazione della rotatoria in oggetto, nel caso in cui la convenzione urbanistica approvata con delibera consiliare n. 64 del 27 settembre 2006 non fosse stata sottoscritta da essa ricorrente;
(iii) né costituisce un profilo di illegittimità della nuova disciplina pianificatoria la circostanza che la strada di cui si discute sia stata prevista “fuori comparto”, dal momento che, tenuto conto delle dimensioni di quest’ultimo, la previsione di un potenziamento della rete viabilistica non appare affetta da vizi manifesti di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, unici profili sindacabili da questo giudice in un ambito, come quello della pianificazione urbanistica, connotato dall’esercizio di amplissimi poteri discrezionali da parte dell’amministrazione procedente.
3.2. Una seconda censura attiene alla rotatoria realizzata dalla ricorrente nel 2010 lungo la Via Mazzini (ex S.S. 11 Pad. Sup.), per un costo di € 601.000,00, a scomputo degli oneri di urbanizzazione e delle monetizzazioni degli standard dovuti in vista della futura edificazione dell’Ambito, poi non avvenuta;
- in particolare, la ricorrente censura la decisione del consiglio comunale, esternata in sede di controdeduzioni alla osservazione n. 9.2, di non tenere conto di tale intervento al fine esonerare la realizzazione dall’onere di realizzazione della nuova strada di collegamento in lato sud, fermo solo l’obbligo di cessione dell’area di sedime;
- se pure è vero, secondo la ricorrente, che nella dichiarazione di impegno di cui all’art. 4-bis della convenzione attuativa del PL essa aveva rinunciato espressamente a qualsiasi richiesta di rimborso delle somme e degli oneri connessi alla realizzazione di detta rotatoria nel caso in cui la convenzione urbanistica non fosse stata sottoscritta, tuttavia tale rinuncia andrebbe interpretata come rinuncia al “ recupero in moneta” del costo di realizzazione, ma non allo “ scomputo” in sé, il quale costituirebbe un diritto potestativo di credito esercitabile al verificarsi del suo presupposto, ossia in occasione della futura attuazione dell’ATP 59.
La censura, osserva il Collegio, non può essere condivisa.
3.2.1. Valgono, al riguardo, le medesime considerazioni svolte in relazione al motivo precedente: la ricorrente non vanta alcun diritto a vedersi restituito il costo sostenuto per la realizzazione della rotatoria, avendovi espressamente rinunciato nell’atto unilaterale d’obbligo del 1° marzo 2010 per il caso di mancata sottoscrizione della convenzione urbanistica.
3.2.2. Né si può ritenere che la ricorrente resti comunque titolare del diritto allo “scomputo” del costo di realizzazione della rotatoria dagli oneri connessi ad un’eventuale futura edificazione dell’Ambito, e in particolare da quelli afferenti alla realizzazione della strada di cui si discute, dal momento che tale interpretazione vanificherebbe il senso stesso della rinuncia espressa nel 2010, in pregiudizio del Comune che sarebbe costretto a pagare, per la realizzazione della strada, esattamente lo stesso importo che la ricorrente non ha titolo a vedersi rimborsato.
3.3. Una terza doglianza attiene al diniego opposto dal consiglio comunale, in sede di controdeduzioni alla osservazione n. 10 presentata dalla ricorrente, alla possibilità di procedere all’attuazione dell’ATP 59 mediante permesso di costruire convenzionato, anziché mediante piano attuativo; secondo la ricorrente, la decisione dell’amministrazione sarebbe illogica e irragionevole, dal momento lo stato attuale dell’Ambito giustificherebbe pienamente tale modalità semplificata di attuazione, tenuto conto della congrua accessibilità del comparto e del quadro delle attuali urbanizzazioni, come esplicitate nella relazione tecnica di parte prodotta in atti.
Anche tale censura, osserva il Collegio, non può essere condivisa.
3.3.1. Secondo consolidati principi giurisprudenziali, l’esigenza della pianificazione attuativa, quale presupposto per il rilascio del permesso di costruire, si rende impone allorchè si tratti di asservire per la prima volta un’area non ancora urbanizzata, o per raccordarne l’edificazione al tessuto insediativo esistente, valutando la realizzazione o il potenziamento di opere, le urbanizzazioni e i servizi necessari collettivi. La necessità della pianificazione attuativa va invece esclusa in presenza di una zona già completamente urbanizzata, quando la situazione di fatto evidenzi una completa edificazione dell’area, tale da renderla incompatibile con un piano attuativo (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n. 3809/2025, n. 8325/2023, n. 2839/2023, n. 7620/2021; n. 2777/2021, n. 1434/2016; TAR Milano, sez. II, n. 2747/2025). In particolare, è stato affermato che “L'istituto del permesso di costruire convenzionato, previsto dall'art. 28 bis del D.P.R. n. 380/2001, deve limitarsi ad interventi edilizi che non rivestano una particolare entità, anche sotto il profilo insediativo, localizzati in ambiti in cui le esigenze di urbanizzazione, infrastrutturazione e dotazione di standard si presentino con un basso grado di complessità” (T.A.R. Napoli sez. II, 28/01/2020, n. 403).
3.3.2. Nel caso di specie, la disciplina urbanistica dell’ATP 59 risultante dalla relativa Scheda d’Ambito prevede un intervento attuativo su una superficie territoriale particolarmente estesa (mq. 17.650 mq.) con la previsione di insediare una SLP di 6.300 mq., incrementabile di ulteriori 2.000 mq, con destinazioni funzionali artigianale, industriale e di commercio all’ingrosso, oltre a magazzini e deposito; il tutto in un contesto territoriale che, allo stato, consiste in un’” area di escavazione dismessa” - cfr. Scheda d’Ambito, lettera B) “Caratteri morfologici e funzionali” - e che pertanto, non soltanto non risulta completamente edificato e urbanizzato, ma, al contrario, necessita di importanti interventi di urbanizzazione in ragione della vastità del comparto e dell’imponenza delle edificazioni ammissibili, a loro volta richiedenti una impostazione unitaria della pianificazione attuativa che i singoli permessi di costruire convenzionati non sono idonei a soddisfare.
3.4. Infine, un’ultima censura riguarda il diniego opposto dal consiglio comunale, in risposta alla osservazione n. 8 presentata dalla ricorrente, all’insediamento nell’Ambito in questione di medie strutture di vendita; secondo la ricorrente, l’esclusione delle medie strutture di vendita nel contesto di una disciplina pianificatoria d’ambito che ammette il commercio all’ingrosso, sarebbe in contrasto con l’art. 23 ter del TUE, il quale consente in ogni caso il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale.
Anche quest’ultima censura, osserva il Collegio, non può essere condivisa.
3.4.1. L’art. 23-ter comma 3 del D.P.R. 380 del 2001, nel prevedere che il mutamento della destinazione d’uso di un intero immobile all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, fa espressamente “Salva diversa previsione delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali” .
3.4.2. La norma preserva pertanto il potere del pianificatore comunale di prevedere nello strumento urbanistico specifiche eccezioni al principio di libera modificabilità delle destinazioni d’suo all’interno della stessa categoria funzionale, in presenza di preminenti esigenze di interesse pubblico connesse alla disciplina di specifici contesti territoriali.
3.4.3. Nel caso di specie, il consiglio comunale, nel controdedurre all’osservazione della ricorrente, ha motivato congruamente la propria decisione di non consentire l’insediamento nell’ATP 59 di medie strutture di vendita di secondo e terzo livello (fino a 2.500 mq), facendo riferimento sia alla impostazione di fondo della Variante di mantenere le medesime destinazioni d’uso del precedente PGT, sia, correlativamente, alla considerazione che le ricadute ambientali della modifica richiesta dalla ricorrente avrebbero dovuto essere oggetto di indagine sia in sede di Valutazione Ambientale Strategica sia in sede di verifica da parte della Provincia di Brescia della compatibilità della Variante con le previsioni del vigente PTCP, verifiche invece omesse proprio in considerazione del carattere conservativo della Variante sotto il profilo delle destinazioni insediabili nell’Ambito in questione.
4. Conclusioni .
4.1. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere respinto.
4.2. Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa la peculiarità e la complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU ED, Presidente
ER NO MO, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER NO MO | AU ED |
IL SEGRETARIO