Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 119/25
TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale di Udine, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati,
dott. Francesco Venier Presidente dott.ssa Annalisa Barzazi Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia Giudice relatore decidendo sul reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. iscritto a ruolo in data 07.02.25,
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] e residente a [...] (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Benedetto Ronchi
- reclamante -
CONTRO
, in persona del Ministro in carica Controparte_1
(C.F ), rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c., giusta autorizzazione P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste alla trattazione diretta e incarico del
Direttore Generale dell' , dalla Controparte_2
dottoressa Silvia Tacus e dal dott. Mattia Francesco De Grazia, funzionari in servizio presso l' Controparte_2
- resistente -
avverso l'ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Udine datata 23.01.25, che ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa iscritto al n. 979-1/24 R.L. letti gli atti di causa, sentite le parti;
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
proponeva ricorso e contestuale istanza cautelare in corso di causa ex art. Parte_1
700 c.p.c., chiedendo l'immediata e definitiva assegnazione nel ruolo dirigenziale della
Provincia di Lecce o, in subordine, in una sede più vicina alla residenza del ricorrente medesimo dell' . A tal fine, il ricorrente premetteva Controparte_3
di aver partecipato al corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con il bando di concorso approvato con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 e di aver, poi, presentato domanda di partecipazione alla procedura riservata, disciplinata dal D.M. 8 giugno 2023 n. 107 alla quale era conseguita una graduatoria generale nazionale, aggiunta in coda alla graduatoria nazionale dei vincitori del precedente concorso pubblico di cui D.D.G. n. 1259 del
23.11.2017, approvata con il Decreto Dipartimentale n. 2187 del 9 agosto 2024 (e successiva rettifica apportata con Decreto Dipartimentale n. 2206 del 19 agosto 2024). Il ricorrente lamentava che, al momento in cui era stato possibile esprimere la propria scelta per la regione di destinazione tramite il sistema informatizzato, la non compariva fra le regioni CP_3
disponibili e, quindi, né al momento della partecipazione al concorso nè al momento della scelta della regione, egli aveva potuto far valere il diritto di preferenza di cui alla legge n.
104/92, essendo convivente con l'anziana madre, affetta da handicap Parte_1
grave alla quale prestava assistenza in via esclusiva. La difesa attorea sottolineava l'illegittimità ed inutilità della facoltà accordata a di far valere la Parte_1 precedenza prevista dall'art. 33 comma 5 L. n. 104/1992 solo dopo l'immissione nel ruolo regionale e non anche al momento della scelta della sede a livello nazionale e rimarcava la sussistenza di posti vacanti e disponibili nella regione , sia per incarichi di reggenza CP_3 sia per n. 32 posti per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica messi a concorso con il decreto del 18.12.23. Il ricorrente sosteneva, quindi, il diritto alla scelta prioritaria della sede sin dalla fase di assegnazione alle regioni e, pertanto, il diritto all'assegnazione della sede più vicina al familiare disabile da assistere in forza della legislazione di favore invocata a tutela delle persone disabili ed in forza della giurisprudenza e di precedenti specifici di molti
Tribunali di merito richiamati. Quanto al periculum in mora, evidenziava Parte_1
che il vincolo di permanenza triennale avrebbe determinato la compromissione di situazioni giuridiche soggettive non tutelabili sotto forma di risarcimento per equivalente. Nella fase cautelare, il resistente, invece, affermava l'infondatezza delle domande CP_1
avversarie, attesa la giuridica possibilità di far valere la precedenza vantata esclusivamente nella regione di assegnazione e l'insussistenza di sedi disponibili in al momento della CP_3 scelta, nonché l'insussistenza di esigenze cautelari qualificate dalla irrimediabilità dei pregiudizi lamentati.
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso con provvedimento dd. 23.01.25, da intendersi qui integralmente riprodotto.
proponeva il corrente reclamo avverso il provvedimento di rigetto dd. Parte_1
23.01.25, riproponendo sostanzialmente le stesse doglianze già rappresentate nel ricorso introduttivo ed, in particolare, ribadendo la sussistenza di sedi scolastiche vacanti e disponibili in regione Puglia, come comprovato dalla messa a concorso per la regione in ben 32 unità. CP_3
Il , costituitosi anche in sede di reclamo, insisteva per il rigetto dello stesso, CP_1
depositando ulteriore giurisprudenza di merito cui si appellava.
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Così riassunto brevemente lo svolgimento del procedimento e le ragioni del contendere, ritiene il Collegio che il reclamo vada rigettato.
Ribadisce, infatti, il Collegio che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “…la
Corte costituzionale, con ripetute pronunce, ha affermato che la L. n. 104 del 1992, mira a garantire diritti umani fondamentali, ha chiarito che l'istituto disciplinato dall'art. 33, comma 5, non è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della "persona handicappata" (C.Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997) ed ha precisato che la possibilità di applicazione della disposizione contenuta nella L. n.
104 del 1992, art. 43, comma 5, può essere legittimamente preclusa da principi e da disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002).
10. I principi innanzi richiamati hanno ispirato l'orientamento giurisprudenziale di questa
Corte che è giunta agli approdi interpretativi così sintetizzabili: il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio da assistere non è assoluto e privo di condizione in quanto
l'inciso "ove possibile" contenuto nella L. n. 104 del 1992, art. 43, comma 5, postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, e il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. SSUU 6917/2015, 7945/2008; Cass. 585/2016, 1396/2
006, 829/2001, 12692/2002); nell'ambito del necessario bilanciamento dei contrapposti interessi il diritto di scegliere la sede di lavoro ovvero di essere trasferito alla sede più vicina al proprio domicilio postula che il posto sia esistente e vacante (Cass. 16298/2015,
18030/2014); nell'ambito del lavoro alle dipendenze della P.A. è necessario non solo che il posto al quale il pubblico dipendente aspira ad essere assegnato sia vacante ma che esso sia anche disponibile (Cass. 1396/2006) in quanto il presupposto della vacanza, peculiare nelle organizzazioni pubbliche, in quanto riflesso delle cd "piante organiche", esprime una mera potenzialità che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa della P.A. che assume a presupposto indubbiamente la vacanza di organico, ma che deve esprimere
l'interesse concreto ed attuale dell'Amministrazione di procedere alla sua copertura, rendendo per tal via disponibili eventuale vacanze nell'organico, pena la compressione delle esigenze organizzative della P. A. (Cass. SSUU 14529/2003; Cass. 1396/2006, 3252/2003); grava sulla parte datoriale l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore (Cass.
SSUU 7945/2008; Cass. 23857/2017), tenuto però conto del fatto che, nel pubblico impiego,
l'organizzazione, la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione dell'efficienza dell'amministrazione, della razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e della migliore utilizzazione delle risorse umane, in conformità ai principi espressi dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 1 e art. 6, restando affidata alla discrezionalità della P.A. la determinazione e revisione della pianta organica…….” (Cass. 18191/2016 e
11651/18).
Il provvedimento reclamato, poi, ha già ampiamente illustrato la normativa rilevante che disciplina la fattispecie per cui è processo (cfr., in particolare, art. 5, commi da 11 quinquies a 11 novies, del d.l. 198/2022 e art. 19 quater D.L. n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 25/2022).
Ne consegue, allora, che, con la disciplina straordinaria di cui sopra, per il solo anno scolastico 2024/2025, sono stati resi disponibili per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici tutti i posti vacanti in ogni regione, compresa la , fatta eccezione per soli CP_3
posti messi a concorso con D.D.G. n. 2788 del 18.12.2023. Si tratta di una disponibilità di sedi disposta direttamente dalla legge straordinaria. Pertanto - come evidenziato anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. ad es.
Tribunale di Milano dd. 20.02.25, doc. 16 di parte reclamata) cui pure ci si riporta - appare del tutto coerente che per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici, come l'odierno reclamante, per l'a.s. 2024/2025 non residuassero posti vacanti e disponibili nella regione
, se si considera che il contingente della Regione Puglia disponibile per la mobilità CP_3
interregionale dei dirigenti scolastici era di 14 posti, ovvero di tutti i posti vacanti e disponibili per espressa previsione legislativa ad eccezione di quelli riservati al concorso ordinario di cui al D.D.G. n. 2788 del 18.12.2023, e che in ugual numero (14) dirigenti scolastici hanno ottenuto la mobilità interregionale in ingresso verso la per l'a.s. CP_3
2024/2025, come provato dall'amministrazione resistente tramite la produzione della nota dell' del 22.07.20244 (cfr. doc. 14 di parte reclamata). CP_4
Per tale ragione tra le scelte opzionabili dai vincitori del concorso riservato, compreso l'odierno reclamante, non poteva comparire la regione , per insussistenza di posti CP_3
disponibili. Se ne deduce che, nel momento in cui sono stati chiamati alla scelta delle sedi i vincitori del concorso riservato per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica ex D.M.
107/2023, compreso l'odierno reclamante, non vi erano posti effettivamente disponibili nella regione . CP_3
La P.A., pertanto, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutole, ha determinato il numero di posti rendendoli disponibili per la mobilità interregionale.
Proprio con riferimento al numero di sedi vacanti e disponibili per i trasferimenti interregionali (14), l' con nota prot. n. Controparte_5
AOODRPU 38597 del 04.07.2024 ha fornito precise spiegazioni in merito al calcolo del contingente di posti disponibili per la mobilità interregionale nella regione e, CP_3 successivamente, per le immissioni in ruolo, per l'a.s. 2024-2025, tenendo, ovviamente, conto delle dotazioni organiche e dei pensionamenti per i futuri anni scolastici (cfr. doc. 17 di parte reclamata).
In merito, l'Amministrazione ha allegato di aver ricevuto 92 domande di mobilità interregionale in ingresso per la ed ha rappresentato, con apposita tabella, che tutti i CP_3
14 posti disponibili sono stati assegnati a dirigenti scolastici aventi titoli di precedenza ex L.
104/1992, per assistenza a parenti disabili con handicap connotato da gravità (dati non specificamente contestati dal reclamante), con criteri di priorità nelle operazioni di valutazione delle istanze pervenute, che sono stati preventivamente esplicitati nella circolare prot. n. AOODRPU 36134 del 20.06.2024 (cfr. doc. 18 di parte reclamata). Nè l'odierno reclamante ha operato un raffronto tra i predetti candidati e la sua posizione, con conseguente difetto di allegazione e prova che avrebbe potuto Parte_1
ottenere il trasferimento in uno dei posti disponibili in luogo degli altri docenti che vantavano il medesimo diritto di cui alla legge n. 104/1992.
Irrilevante è, poi, a parere del Collegio, il riferimento agli incarichi di reggenza, considerato che le sedi scolastiche attribuite in reggenza non possono essere computate fra i posti vacanti e disponibili, poiché possono essere costituite: da sedi sottodimensionate, che in quanto tali non possono avere un dirigente scolastico titolare;
oppure da sedi normo-dimensionate, presso le quali è preposto un dirigente scolastico in posizione di incarico nominale e la cui posizione è coperta in reggenza per varie ragioni che ne possono giustificare la non presenza in servizio (quali, a mero titolo esemplificativo, le assenze per maternità o per malattia).
La reggenza, infatti, è un incarico che è attribuito a un dirigente scolastico contemporaneamente e in concomitanza all'incarico dirigenziale principale ed è remunerato con una indennità di reggenza e l'integrazione della retribuzione di risultato (art. 69 del
C.C.N.L. SCUOLA del 4.8.95, richiamato dall'art. 43, c. 1 lett. i del C.C.N.L. dell'area V della dirigenza scolastica del 11.4.06 e art.2, c. 2 del CIN relativo ai dirigenti scolastici del
22.2.07), con un netto risparmio di spesa per la p.a. rispetto all'attribuzione di un autonomo incarico ad altro dirigente.
Infine, anche la recente indizione del 18.12.2023 di un nuovo concorso per 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ripartiti nei ruoli regionali, con assegnazione di n. 32 posti alla regione Puglia, non rileva ai fini di dimostrare la disponibilità di ulteriori posti per la mobilità interregionale, in quanto non presenta un requisito di “attualità” dei posti disponibili, poichè l'indizione di un concorso ben può essere finalizzata a coprire il fabbisogno previsto nell'orizzonte temporale successivo al tempo necessario per l'espletamento del concorso stesso, in ragione - quantomeno - delle future, ma certe, cessazioni dal servizio per ragioni anagrafiche (cfr. Tribunale di Treviso, Sez. Lav., del
17/04/2024, Tribunale di Ivrea 30.01.25, Tribunale di Milano dd. 20.02.25 di cui al doc. 16 di parte reclamata).
L'infondatezza del fumus boni iuris rende superflua la trattazione di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite del reclamo vanno rimesse al merito (cfr. Cass. 12898/21 secondo cui l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve contenere un'autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite). Infine - richiamata Cass. 26981/23 - deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n° 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 669-terdecies c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento cautelare;
2) rimette al merito le spese di lite del reclamo;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n° 115 del
2002.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 20.03.25
Il Presidente
Dott. Francesco Venier
Giudice Estensore
Dott.ssa Alessia Bisceglia