TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 04/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
UDIENZA 4.3.2025 N. 489/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da (C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Borelli e l'Avv. Ceriali, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima in Cremona, via Pettinari n. 7
- RICORRENTE -
contro
CF e P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE – Oggetto: Spettanze retributive. Conclusioni come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22 luglio 2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – la
[...] per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Che l'Ill.mo Tribunale di Cremona, Giudice del Lavoro, condannare la
[...] con Sede legale in Trani (BAT), piazza della Repubblica n°29, Controparte_1
c.f. e in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento PartitaIVA_2 in favore di , sopra meglio identificata, del complessivo importo di € Parte_1 4.954,07*, oltre ad interessi legali e rivalutazione (trattandosi di credito di lavoro) dalla data di cessazione del rapporto (13.05.2023) sino al pagamento effettivo, spese legali e processuali siccome liquidate e successive occorrende”.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha esposto di essere stata assunta alle dipendenze della convenuta con decorrenza dal 24 febbraio 2020, con contratto di lavoro subordinato e mansioni di impiegata part time al 60%, inquadrata nel IV livello
CCNL Vigilanza – Investigazione Servizi Fiduciari ANPIT;
ha precisato, quindi, che il rapporto sarebbe cessato il 13 maggio 2023 per dimissioni volontarie, rassegnate prima del compimento dell'anno di età del figlio . Persona_1
Con il presente giudizio, pertanto, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 4.954,07 lordi a titolo di TFR, ratei di tredicesima mensilità e indennità sostitutive delle ferie e dei permessi non goduti, nonché di indennità sostitutiva del preavviso ex art. 55 L n. 92/2012.
Non si è costituita la dichiarata contumace Controparte_1 all'udienza del 19 novembre 2024.
Disposto – senza esito - l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, all'udienza del 4 marzo 2025, previa discussione, il Tribunale ha deciso la causa pronunciando la presente sentenza.
*** * ***
1. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente, deve darsi atto della piena prova del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nei termini dedotti dalla ricorrente, come risulta dalla comunicazione di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e dalle buste paga prodotte, recanti l'indicazione della data di assunzione (24.2.2020), il CCNL applicato, l'orario part time al 60% e la qualifica di impiegato di IV livello, nonché la retribuzione utile ai fini del TFR;
dal cedolino di febbraio 2023, inoltre, emerge quanto maturato, a tale data, a titolo di permessi e ferie non godute, nonché il trattamento di fine rapporto accantonato e la quota maturata nel mese. Infine, la ricorrente ha prodotto il certificato di stato di famiglia, recante la data di nascita del figlio (16.5.2022), nonché la dichiarazione di dimissioni Persona_1 volontarie a decorrere dal 12.5.2023, redatta avanti all'ITL (cfr. deposito 21.1.2025).
Tanto premesso, deve ancora osservarsi che i conteggi depositati con il ricorso introduttivo appaiono immuni da evidenti errori e congrui con le richiamate risultanze documentali, essendo riproporzionati alla durata della prestazione (part time al 60%) e coerenti con i residui di ferie e permessi di cui alla busta paga di febbraio
2023. Anche l'indennità sostitutiva del preavviso di 45 giorni ex art. 267 CCNL di riferimento, poi, deve ritenersi dovuta, essendo stata espressamente formulata ai sensi
2 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 151/2001, come modificato dalla Legge n. 92/20121, ed essendo dimostrata la rassegnazione delle dimissioni a decorrere dal 13.5.2023, con convalida dell'ITL, entro l'anno dalla nascita del figlio (in data 16.5.2022, cfr. Per_1 certificato di residenza e famiglia). Ulteriore argomento di prova della fondatezza della domanda deve, infine, trarsi ex artt. 210, co. 4 e 116, co. 2 c.p.c. dalla condotta della convenuta, che non ha ottemperato all'ordine di esibizione dei cedolini paga relativi a maggio 2023 e alla liquidazione del TFR e delle spettanze finali.
Per tali ragioni, attesa l'allegazione dell'inadempimento datoriale e la dimostrazione e congruità del credito vantato, e in mancanza di prova di pagamenti solutori da parte della datrice contumace, deve essere accolta la domanda di pagamento di € 4.954,07 lordi, di cui € 2.053,16 lordi a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto all'effettivo soddisfo.
*** * ***
2. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
[...] deve essere condannata alla loro rifusione in favore della Controparte_1 ricorrente, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore e della bassa complessità della lite, nonché della sua natura documentale e delle fasi concretamente esperite.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, condanna la a pagare a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 4.954,07 lordi (di cui € 2.053,16 lordi a titolo di TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto all'effettivo soddisfo;
condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in €
2.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 4 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi dell'art. 55, co. 1, cit., infatti, “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento [cioè “fino al compimento di un anno di età del bambino”, ndr.], la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.”
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da (C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Borelli e l'Avv. Ceriali, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima in Cremona, via Pettinari n. 7
- RICORRENTE -
contro
CF e P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE – Oggetto: Spettanze retributive. Conclusioni come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22 luglio 2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – la
[...] per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Che l'Ill.mo Tribunale di Cremona, Giudice del Lavoro, condannare la
[...] con Sede legale in Trani (BAT), piazza della Repubblica n°29, Controparte_1
c.f. e in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento PartitaIVA_2 in favore di , sopra meglio identificata, del complessivo importo di € Parte_1 4.954,07*, oltre ad interessi legali e rivalutazione (trattandosi di credito di lavoro) dalla data di cessazione del rapporto (13.05.2023) sino al pagamento effettivo, spese legali e processuali siccome liquidate e successive occorrende”.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha esposto di essere stata assunta alle dipendenze della convenuta con decorrenza dal 24 febbraio 2020, con contratto di lavoro subordinato e mansioni di impiegata part time al 60%, inquadrata nel IV livello
CCNL Vigilanza – Investigazione Servizi Fiduciari ANPIT;
ha precisato, quindi, che il rapporto sarebbe cessato il 13 maggio 2023 per dimissioni volontarie, rassegnate prima del compimento dell'anno di età del figlio . Persona_1
Con il presente giudizio, pertanto, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 4.954,07 lordi a titolo di TFR, ratei di tredicesima mensilità e indennità sostitutive delle ferie e dei permessi non goduti, nonché di indennità sostitutiva del preavviso ex art. 55 L n. 92/2012.
Non si è costituita la dichiarata contumace Controparte_1 all'udienza del 19 novembre 2024.
Disposto – senza esito - l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, all'udienza del 4 marzo 2025, previa discussione, il Tribunale ha deciso la causa pronunciando la presente sentenza.
*** * ***
1. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente, deve darsi atto della piena prova del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nei termini dedotti dalla ricorrente, come risulta dalla comunicazione di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e dalle buste paga prodotte, recanti l'indicazione della data di assunzione (24.2.2020), il CCNL applicato, l'orario part time al 60% e la qualifica di impiegato di IV livello, nonché la retribuzione utile ai fini del TFR;
dal cedolino di febbraio 2023, inoltre, emerge quanto maturato, a tale data, a titolo di permessi e ferie non godute, nonché il trattamento di fine rapporto accantonato e la quota maturata nel mese. Infine, la ricorrente ha prodotto il certificato di stato di famiglia, recante la data di nascita del figlio (16.5.2022), nonché la dichiarazione di dimissioni Persona_1 volontarie a decorrere dal 12.5.2023, redatta avanti all'ITL (cfr. deposito 21.1.2025).
Tanto premesso, deve ancora osservarsi che i conteggi depositati con il ricorso introduttivo appaiono immuni da evidenti errori e congrui con le richiamate risultanze documentali, essendo riproporzionati alla durata della prestazione (part time al 60%) e coerenti con i residui di ferie e permessi di cui alla busta paga di febbraio
2023. Anche l'indennità sostitutiva del preavviso di 45 giorni ex art. 267 CCNL di riferimento, poi, deve ritenersi dovuta, essendo stata espressamente formulata ai sensi
2 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 151/2001, come modificato dalla Legge n. 92/20121, ed essendo dimostrata la rassegnazione delle dimissioni a decorrere dal 13.5.2023, con convalida dell'ITL, entro l'anno dalla nascita del figlio (in data 16.5.2022, cfr. Per_1 certificato di residenza e famiglia). Ulteriore argomento di prova della fondatezza della domanda deve, infine, trarsi ex artt. 210, co. 4 e 116, co. 2 c.p.c. dalla condotta della convenuta, che non ha ottemperato all'ordine di esibizione dei cedolini paga relativi a maggio 2023 e alla liquidazione del TFR e delle spettanze finali.
Per tali ragioni, attesa l'allegazione dell'inadempimento datoriale e la dimostrazione e congruità del credito vantato, e in mancanza di prova di pagamenti solutori da parte della datrice contumace, deve essere accolta la domanda di pagamento di € 4.954,07 lordi, di cui € 2.053,16 lordi a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto all'effettivo soddisfo.
*** * ***
2. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
[...] deve essere condannata alla loro rifusione in favore della Controparte_1 ricorrente, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore e della bassa complessità della lite, nonché della sua natura documentale e delle fasi concretamente esperite.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, condanna la a pagare a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 4.954,07 lordi (di cui € 2.053,16 lordi a titolo di TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto all'effettivo soddisfo;
condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in €
2.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 4 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi dell'art. 55, co. 1, cit., infatti, “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento [cioè “fino al compimento di un anno di età del bambino”, ndr.], la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.”