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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 11/11/2024, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice rel. ed est. dott.ssa Anna Wegher Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1045/2024 R.G., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. MONTECASSIANO VALERIA, e
[...]
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
SIMONI MARGHERITA
- ricorrenti -
con l'intervento del
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege -
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 7.11.2024. il P.M. nulla ha opposto.
Fatto e Diritto Pur essendo stato il procedimento introdotto con modalità contenziosa, con ricorso dello la costituendosi in giudizio, ha integralmente Parte_1 CP_1 aderito alle domande proposte dal coniuge, di tal ché, all'odierna udienza, il giudice relatore ha disposto il mutamento del rito da giudiziale a congiunto, rimettendo poi la causa al collegio per la decisione. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 25.9.2004 in
Porto Recanati, trascritto presso il registro dello stato civile del medesimo
Comune, atto n. 21, parte 2, Serie A.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto emesso da questo Tribunale in data 24.11.2022 e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione al 17.5.2024, data di presentazione del presente ricorso, è sicuramente trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio;
Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadita personalmente anche all'odierna udienza dinanzi al giudice relatore. Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti. Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio. Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, apparendo in particolare quelle relative alla figlia minore rispondenti al suo superiore interesse.
Le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate, stante l'esito concordato del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e in conformità alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di cui al ricorso, tra loro concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 7 novembre 2024
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala' Pag. 3 a 3