Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 6645/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 6.2.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 6645/2020 avente ad oggetto “risarcimento danni ex art. 2051 c.c.” e pendente
TRA
e , nella qualità di genitori esercenti la patria Parte_1 Parte_2
potestà sul minore , e , costituitosi nel corso del Persona_1 Persona_1
giudizio dopo aver raggiunto la maggiore età, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione ed all'atto di intervento, dall'avv. Silvio Ferro, presso il cui studio, sito in Frattamaggiore (NA), alla via G. Matteotti n. 38, sono elettivamente domiciliati
ATTORI
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv.
Mario Cipro, presso il cui studio, in Succivo (CE), alla Piazza IV Novembre n. 14, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_2
virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Carlo Gagliardi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carla Balsamo, sito in Afragola (NA) alla Via Pavia,
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TERZA CHIAMATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri ed Parte_1 [...]
deducevano: che il giorno 12.3.2015 alle ore 18:00 il loro figlio minore Parte_2
CP_
si trovava all'interno del centro sportivo ”, sito alla Via Persona_1
Prolungamento Compagnoni in Sant'Arpino (CE) e che, allorché si trovava a disputare una partita di calcetto, rovinava al suolo improvvisamente a causa della presenza di una buca occultata e non segnalata;
che, a seguito della caduta, il minore aveva riportato lesioni personali che avevano reso necessario il suo trasporto presso il Presidio
Ospedaliero San Giuseppe Moscati di Aversa, dove gli era stata diagnosticata una
“frattura scomposta 3 distale radio e ulna a sx” con prognosi di 30 giorni;
che era stata inviata, a mezzo lettera raccomandata, all Controparte_1
una richiesta di risarcimento danni, richiesta che era rimasta priva di esito.
[...]
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio l Controparte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord, concludevano affinché questa
[...]
venisse condannata al risarcimento di tutti i danni subiti dal figlio minore.
Instaurato il contraddittorio, il Giudice di Pace adito dichiarava la propria incompetenza per valore ed assegnava alle parti termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al
Tribunale di Napoli Nord.
Il procedimento veniva tempestivamente riassunto dagli attori.
Si costituiva l' , la quale assumeva: in Controparte_1
via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 nn. 3, 4, e 5
c.p.cc, in quanto l'esposizione dei fatti in esso contenuta risultava generica ed indeterminato appariva l'oggetto della domanda;
che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, la manutenzione del campo di calcetto ove si sarebbe verificato il
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sinistro era sempre stata accurata ed il manto erboso era stato in perfette condizioni e non aveva mai presentato alcuna buca;
che il minore si era infortunato Persona_1
accidentalmente durante una partita di calcetto, incidente avvenuto a seguito di uno scontro fortuito di gioco con un giocatore della squadra avversaria.
Concludendo per l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza nel merito della domanda, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di affinché Controparte_2
quest'ultima la manlevasse dagli effetti pregiudizievoli derivanti dal giudizio in caso di accoglimento della domanda attorea.
Autorizzata la sua chiamata in causa, si costituiva in giudizio la la Controparte_2
quale assumeva: la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda;
che gli attori erano privi della legittimazione attiva in considerazione dell'acquisita maggiore età del figlio;
che doveva ritenersi non provato il nesso causale tra le lesioni riportate da e la Persona_1
caduta avvenuta nel corso della partita di calcetto;
che in ogni caso l'evento doveva ritenersi riconducibile a colpa esclusiva del ragazzo.
Ciò posto, concludeva per l'integrale rigetto della pretesa avanzata dagli attori.
Con comparsa di intervento del 22.11.2024 si costituiva personalmente in giudizio
, divenuto nelle more maggiorenne. Persona_1
Espletata l'istruttoria attraverso l'audizione di due testi indicati da parte attrice, rigettata la richiesta di C.T.U. medico-legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del
25/09/2014) consente di comprendere a pieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo la parte convenuta e terza chiamata nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa delle controparti, senza dubbio poste in grado – come hanno concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
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In via preliminare deve essere affrontata la questione relativa all'eccezione della parte chiamata in causa, con la quale la stessa ha contestato la Controparte_2
legittimazione attiva degli esercenti la potestà genitoriale sul minore Persona_1
nelle more del giudizio divenuto maggiorenne.
[...]
Il presente giudizio è stato instaurato innanzi all'intestato Tribunale a seguito di riassunzione dopo una dichiarazione di incompetenza per valore del Giudice di Pace di
Napoli Nord. L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente. Se nel corso del giudizio iniziato dai genitori nell'interesse del minore questi diviene maggiorenne, il mandato conferito deve reputarsi ultrattivo se tale evento non viene dichiarato nel giudizio costituendo l'art. 300 c.p.c. una deroga all'art. 1722, comma
4, c.c..
Nel caso che ci occupa, pur non essendo stato dichiarato dalle parti nel corso del giudizio, in ogni caso , in data 22.11.2024, si è personalmente costituito Persona_1
intervenendo volontariamente. Pertanto, la questione relativa alla legittimazione attiva di ed può dirsi superata. Parte_1 Parte_2
Nel merito, la vicenda in esame si inscrive nell'alveo dell'art. 2051 c.c. quale fattispecie di responsabilità da cose in custodia, essendo stata fatta valere, nei confronti della società CP_ convenuta, gestore del campo da calcetto ” sito in Sant'Arpino ove si sarebbe verificato il sinistro, una pretesa risarcitoria per i danni riportati da , Persona_1
all'epoca minorenne, a causa della presenza sul terreno di gioco di una buca occulta e non segnalata
Vanno prima di tutto esposti i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia. Secondo giurisprudenza pacifica la funzione della norma di cui all'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta
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colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass.
19.02.2008 n. 4279).
Il disposto normativo dell'art. 2051 c.c. non dispensa tuttavia il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità dovendo quindi dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ. 11 marzo 2011, n. 5910).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale escludendo la responsabilità del custode (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n.
2660).
Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, ha affermato che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato ” (Cass. civ. Ordinanza n. 11526 del 11.05.2017).
Solo una volta che l'attore abbia rigorosamente assolto a tale onere probatorio, potrà riconoscersi la peculiare responsabilità del custode, che potrà essere superata solo mediante la prova del caso fortuito inteso quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso e dunque idonea ad interrompere il nesso eziologico fra la res custodita ed il pregiudizio subito (Cass. n. 5658/2010).
Il caso fortuito è quindi un fattore incidente non sull'elemento psicologico dell'illecito ma sul profilo causale dell'evento, e riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità
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ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (ex multis cfr. altresì Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15383 del
06/07/2006).
Su tale responsabilità può quindi certamente influire la condotta della stessa vittima, la quale può assumere un rilievo causale esclusivo (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto e all'utilizzo normale della res (Cass., 22.3.2011, n. 6550).
Pertanto, il nesso di causa va quindi escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia riferibile al caso fortuito, da ritenere sussistente anche ove lo stesso evento dannoso sia ascrivibile esclusivamente alla condotta imprudente del danneggiato che intervenga ad interrompere il nesso causale tra la res custodita e il danno nelle ipotesi in cui il comportamento del privato non si sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità necessario per l'utilizzo di beni (cfr. ex pluribus Cass. n.
5578/2003, Cass. n.4476/11).
Nella fattispecie in esame, l'esame complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
Gli istanti non hanno adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione quale fatto colposo generatore del pregiudizio non patrimoniale allegato.
La contraddizione tra le ricostruzioni rispettivamente fornite dai testi escussi induce a nutrire non pochi dubbi in ordine alla veridicità della vicenda dedotta nell'atto introduttivo.
Invero, le dichiarazioni rese dai due testi di parte attrice e , Testimone_1 Testimone_2
della cui attendibilità vi è serio motivo di dubitare, presentano incongruenze tali da rendere razionalmente non credibile lo svolgimento dell'accadimento dannoso secondo le modalità descritte in citazione.
Invero, escusso all'udienza del 7.10.2024, il teste ha dichiarato: Testimone_1
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“ADR: conosc perché nel 2015 frequentavamo lo stesso campo di Persona_1 calcio a Sant'Arpino. […]
ADR: i fatti risalgono al marzo 2015, erano circa le ore 18:00. Stavamo facendo una partita 5 contro 5. Anzi, io non stavo giocando, avrei dovuto giocare dopo, mi trovavo a bordo campo. Ad un certo punto ho vist cadere a terra. La caduta Persona_1
è avvenuta, rispetto a dove mi trovavo io, sulla metà campo che si trovava alla mia destra, verso il bordo campo. All'epoca aveva circa 13/14 anni. Dopo la caduta Per_1
lamentava forte dolore al polso, i compagni di squadra lo hanno aiutato ad alzarsi. Io mi sono avvicinato, ho visto che a terra c'era una buca. Ho notato che c'era una striscia - lunga circa venti centimetri e non ricordo quando larga – in cui mancava l'erba. Non ricordo se c'era stato uno spostamento della zolla o meno.
ADR: non ricordo se il campo aveva il prato.
ADR: qualcuno ha chiamato il padre che è arrivato dopo dieci minuti.
ADR: non ricordo quanto tempo mancava alla fine della partita.
ADR: dopo non abbiamo giocato perché c'era la buca a terra. Dopo di allora non sono più tornato in quel campo, né ho più rivist Per_1
ADR: all'epoca andavo a giocare a calcio in quella struttura una volta settimana. Preciso ch l'ho visto solo quella volta. Dopo l'episodio non sono più andato a giocare.” Per_1
All'udienza del 23.01.2024 è stato invece escusso , il quale ha riferito: Testimone_2
“ADR: sono a conoscenza dei fatti di causa per aver personalmente assistito al sinistro.
ADR: i fatti risalgono alla metà di marzo del 2015, erano circa le 18:30. Mi trovavo al centro sportivo ”, c'è solo un campo da calcetto, stavamo assistendo alla CP_1 partita, in quel momento giocavano dei ragazzini di 13-14 anni. Lavoro come polliere, mi alzo alle 4 di notte e la mia giornata lavorativa finisce la mattina alle 10, quindi il pomeriggio sono libero. Alcuni degli amici che erano con me sono: PO , R_
, PO . Testimone_3 Persona_3 Persona_4 Per_5
ADR: non tutti i pomeriggi ero lì, ma spesse volte si, il campo dista circa 100 metri da casa mia.
ADR: ad un certo punto ho visto un ragazzino accasciarsi a terra perché aveva messo il piede in una buca. C'erano varie buche al centro del campo, erano ben visibili, larghe circa oltre 20 centimetri. Io ancor, prima della caduta, queste buche le avevo già notate.
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Altre buche erano presenti anche nelle zone laterali ed ai bordi del campo ma erano più piccole. Il ragazzino è caduto in una delle buche centrali che io avevo già notato.
ADR: non avevo mai notato quel ragazzino. Dopo la caduta mi sono avvicinato, gli faceva male il polso sinistro e la spalla sinistra. Ho visto che è venuto un parente di 40/45 anni, forse un cugino ed io gli ho dato i miei dati e sono andato via. Dopo quell'incidente si sono fermati, non so se poi hanno ripreso a giocare. Io mi sono trattenuto 10/15 minuti dopo la caduta.
ADR: nei giorni successivi sono tornato al campetto e le buche erano ancora lì. Quel ragazzino non l'ho più visto.
ADR: il campo aveva un normale prato. Quando sono arrivato già stavano giocando, non so dire a che punto della partita si trovavano.
ADR: riconosco il campo e la buca ritratta. Le buche avevano tutte questa forma, erano interruzioni allungate del piano di gioco.”
Richiamato testualmente il contenuto delle deposizioni rese dai due testi indicati da parte attrice, appaiono evidenti gli elementi di contraddizione e di inverosimiglianza, tali da indurre a nutrire seri dubbi circa l'attendibilità dei testimoni sopra indicati.
In primo luogo, i due testi collocano in due punti diversi del campo la buca ove si sarebbe verificata la caduta del : il teste l'ha collocata “verso il bordo campo”, Per_1 Tes_1 diversamente il teste ha riferito che la caduta sarebbe avvenuta “in una delle Tes_2
buche centrali”.
Il teste ha sostanzialmente riferito di un'unica buca presente nel campo di calcetto Tes_1
(“dopo non abbiamo giocato perché c'era la buca a terra”); di contro, il teste , Tes_2
fornendo una ricostruzione del tutto diversa, ha raccontato che nel campo c'erano varie buche, tutte ben visibili e che infatti erano da lui già state notate.
Il teste ha poi riferito che il padre del ragazzo era giunto sul posto dopo una decina Tes_1
di minuti dal sinistro;
invece, il teste ha raccontato che sul posto era arrivato “un Tes_2 parente di 40/45 anni, forse un cugino”.
A fronte di tali decisive contraddizioni, va altresì rilevato come poco verosimile appaia il fatto che il teste benché abituale frequentatore di quel campo di calcetto, non sia Tes_1
stato in grado di chiarire se la buca ove si era verificata la caduta fosse stata o meno determinata da uno spostamento di una zolla di terreno, circostanza questa del tutto implausibile tenuto conto del fatto che - come ben si vede dalle foto allegate dagli attori
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- il manto del campo era fatto di erba sintetica. Tale dato è altresì logicamente incompatibile con altra dichiarazione resa dal teste , il quale ha invero riferito che Tes_2
il campo “aveva un normale prato”.
La prova testimoniale assunta ha restituito quindi una versione della vicenda contraddittoria. Le evidenziate incongruenze narrative rinvenibili nelle dichiarazioni rese dai testi non consentono allora di ritenere dimostrato il fatto storico posto a fondamento della domanda e, quindi, che le lesioni riportate dal siano derivate Persona_1
dalla caduta provocata dalla buca occultata sul campo da gioco.
In considerazione della contraddittorietà e lacunosità del quadro probatorio delineatosi deve pervenirsi alla conclusione che non può dirsi provata la verità del fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo e, quindi, che la causa delle lesioni subite da sia riconducibile ad una caduta al suolo determinata dalla presenza Persona_1
di una buca occultata sul campo da gioco gestito dell'Associazione Sportiva
Dilettantistica convenuta.
Il tutto senza considerare che, quand'anche si formulasse un giudizio di credibilità nei confronti del testimone , la ricostruzione della vicenda da lui fornita non Testimone_2
potrebbe che far ritenere la caduta del legata ad una sua colpa esclusiva, atteso Per_1
che si sarebbe verificata in ragione di una delle numerose interruzioni dell'erba sintetica presenti sul campo le quali – per come riferito dal teste - erano ben visibili anche da lontano, specie quelle della parte centrale del campo, e dovevano quindi indurre i giocatori a muoversi sul campo con particolare attenzione e cautela.
La domanda attorea va pertanto integralmente reietta.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in relazione al valore della controversia rientrante nello scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00 ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte convenuta.
Per quanto concerne invece la compagnia chiamata in causa, va osservato che le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di
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lite (cfr. Cass. civ., sez. II, 10 novembre 2011, n.° 23552). Infatti, attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda. Tuttavia, il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo, qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria o temeraria (Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2012, n.° 7431, Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2005, 12301)
Più in particolare, “sul piano causale, una precisa concatenazione lega la domanda dell'attore alla costituzione del convenuto e questa alla chiamata in causa del terzo, dal momento che, come è naturale, detta chiamata certamente non avrebbe avuto luogo, ad opera del convenuto, in difetto della prima condizione, la quale, da un punto di vista logico processuale, viene così ad assumere un ruolo decisamente preponderante nella produzione del secondo evento ("causa causae est causa causati"); mentre vale ad interrompere questo nesso causale tra la domanda dell'attore e la chiamata del terzo, ponendosi quindi come causa unica del coinvolgimento del terzo, soltanto una chiamata che non abbia, "ictu oculi", nessuna giustificazione sostanziale e processuale per la sua palese arbitrarietà. E pertanto, qualora la domanda dell'attore contro il convenuto sia rigettata, col conseguente assorbimento della subordinata domanda di garanzia proposta dal convenuto contro il terzo, le spese sostenute da quest'ultimo vanno poste a carico dell'attore, a meno che la domanda di garanzia non sia palesemente arbitraria o temeraria”
(Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2004, n. 6514).
Ora, nel caso di specie, alla luce delle risultanze della documentazione relativa alla polizza, che induce a far ritenere operante la copertura assicurativa anche in relazione alla situazione di danno lamentata da parte attrice, deve escludersi la manifesta infondatezza della domanda di manleva proposta dall' Controparte_1
.
[...]
Sulla scorta di tale conclusione anche le spese di lite sostenute dalla compagnia terza chiamata vanno poste a carico degli attori.
P.Q.M.
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IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda attorea;
• condanna in solido , e , al Parte_1 Parte_2 Persona_1
pagamento, in favore dell , Controparte_1
delle spese processuali che si liquidano in € 2.540,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato oltre spese vive che si liquidano in € 237,00, con attribuzione all'avv. Mario Cipro, dichiaratosi antistatario;
• condanna in solido , e al Parte_1 Parte_2 Persona_1
pagamento, in favore della società , delle spese processuali, che si Controparte_2
liquidano in € 2.540,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa in data 7.3.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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