TRIB
Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/08/2025, n. 2804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2804 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7539/2025
RE BBLICA ITALIA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente Dott.ssa M.laura Amato
Giudice Dott. Giuseppe Gennari
Giudice, Rel.Est. Dott.ssa Valentina Maderna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25 giugno 2025 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana
C.F. C.F. 1
residente a [...]
Codice Fiscale_2 con studio in Milano, Via con l'Avvocato Daniela Missaglia, C.F.
Borgonuovo n. 14, PEC presso la quale ha eletto domicilio Email_1
telematico e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano
C.F. C.F. 3
residente a [...] con l'Avvocato Renato Merola, C.F. "con studio in Milano, Via C.F. 4
Email_2 presso il quale ha eletto domicilio Correggio n. 43, PEC
telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Margno (LC), il 21/12/2024 (atto n. 42, anno 2024, parte II, serie A), in regime di separazione dei beni.
La coppia non ha avuto figli.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 25 giugno 2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e ciascuno provvederà al proprio mantenimento, rinunciando sin da ora a chiedere un assegno a carico dell'altro.
3) Le Parti convengono che la Signora Parte_1 ha diritto a recuperare tutti i beni, arredi e oggetti personali di sua esclusiva proprietà e/o comunque di sua spettanza, attualmente presenti all'interno dell'ex casa coniugale sita a Milano, Via Giacomo Boni n. 16, ove risiede il Signor
Parte_2
4) A seguito della completa restituzione dei beni, arredi ed oggetti personali della Signora le parti potranno dichiararsi definitivamente libere da reciproche pretese, Parte_1
accettando espressamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi causa e/o ragione attinente al pregresso rapporto matrimoniale.
5) Spese legali integralmente compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà
professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione I civile n. 11906/2023, pubblicata il 16.10.2023, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
Parte_1 e Parte_21) Dichiara la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito civile in Margno (LC), il 21/12/2024 (atto n. 42, anno 2024,
parte II, serie A);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di Lite al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Margno (LC), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa Valentina Maderna
Così deciso in Milano, il 16.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
RE BBLICA ITALIA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente Dott.ssa M.laura Amato
Giudice Dott. Giuseppe Gennari
Giudice, Rel.Est. Dott.ssa Valentina Maderna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25 giugno 2025 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana
C.F. C.F. 1
residente a [...]
Codice Fiscale_2 con studio in Milano, Via con l'Avvocato Daniela Missaglia, C.F.
Borgonuovo n. 14, PEC presso la quale ha eletto domicilio Email_1
telematico e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano
C.F. C.F. 3
residente a [...] con l'Avvocato Renato Merola, C.F. "con studio in Milano, Via C.F. 4
Email_2 presso il quale ha eletto domicilio Correggio n. 43, PEC
telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Margno (LC), il 21/12/2024 (atto n. 42, anno 2024, parte II, serie A), in regime di separazione dei beni.
La coppia non ha avuto figli.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 25 giugno 2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e ciascuno provvederà al proprio mantenimento, rinunciando sin da ora a chiedere un assegno a carico dell'altro.
3) Le Parti convengono che la Signora Parte_1 ha diritto a recuperare tutti i beni, arredi e oggetti personali di sua esclusiva proprietà e/o comunque di sua spettanza, attualmente presenti all'interno dell'ex casa coniugale sita a Milano, Via Giacomo Boni n. 16, ove risiede il Signor
Parte_2
4) A seguito della completa restituzione dei beni, arredi ed oggetti personali della Signora le parti potranno dichiararsi definitivamente libere da reciproche pretese, Parte_1
accettando espressamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi causa e/o ragione attinente al pregresso rapporto matrimoniale.
5) Spese legali integralmente compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà
professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione I civile n. 11906/2023, pubblicata il 16.10.2023, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
Parte_1 e Parte_21) Dichiara la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito civile in Margno (LC), il 21/12/2024 (atto n. 42, anno 2024,
parte II, serie A);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di Lite al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Margno (LC), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa Valentina Maderna
Così deciso in Milano, il 16.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza