Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 41/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. SOAVI Parte_1 C.F._1
SIMONE, e
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GUIDETTI PAOLO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 08/01/2025;
- rilevato che in data 7/5/2019 è nata a [...] la figlia (C.F. Persona_1
); C.F._3
pagina 1 di 6
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) La figlia (di anni 5) sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, i quali avranno l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con obbligo per gli stessi di tenersi reciprocamente informati su tutto ciò che concerne la crescita della prima e delle sue condizioni di salute, di assumere di comune accordo tutte le scelte relative alla sua istruzione, educazione e salute, ovvero ai suoi futuri corsi di studio, alle attività sportive, ad eventuali corsi extra scolastici e alle cure mediche non urgenti, con esercizio separato e disgiunto della responsabilità genitoriale in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) La figlia avrà collocazione prevalente e residenza presso la Persona_1 madre sig.ra in Via Paul Harris n. 51 int. 10, NA. CP_1
3) Compatibilmente con gli impegni della figlia e le esigenze della Persona_1
Sig.ra e comunque previo accordo con quest'ultima, il Sig. avrà CP_1 Per_1 diritto di avere e tenere la prima con sé ogni qual volta sia possibile. Solo nell'ipotesi in cui i genitori non raggiungano un diverso accordo, le parti concordano la seguente regolamentazione variabile a seconda degli orari di lavoro del Sig. Per_1
a) settimane in cui l'orario di lavoro occupa la mattina: il Sig. avrà Per_1 diritto di avere e tenere con sé la figlia il lunedì, mercoledì, venerdì Persona_1
(con prelevamento presso l'asilo alle ore 15.30, e accompagnamento presso l'abitazione di residenza alle ore 21:00);
b) settimane in cui l'orario di lavoro occupa il pomeriggio: il Sig. Per_1 avrà diritto di avere e tenere con sé la figlia dal venerdì alle ore 16:00 a domenica alle ore 21:00 (con prelevamento ed accompagnamento presso l'abitazione di residenza).
pagina 2 di 6 Ogni qual volta lo vorrà e con l'accordo della sig.ra il sig. potrà CP_1 Per_1 prelevare dalla casa materna, unitamente alla figlia , anche la figlia di Per_1 primo letto della sig.ra la minore , nata a [...] il CP_1 Persona_2
21.12.2012, e ciò nel suo esclusivo interesse, avendo instaurato con la stessa un rapporto degno di tutela.
4) Ciascun genitore potrà trascorrere ad anni alterni con la figlia Persona_1
a) i giorni 25.12 e 31.12;
b) il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
c) i giorni del 25.4, 1.5, 2.6, 15.8, 1.11, 8.12, 6.1.
5) Entrambi i genitori potranno vedere la figlia per almeno due ore Persona_1 durante il giorno del suo compleanno.
6) Il Sig. avrà diritto di tenere con sé la figlia per due Per_1 Persona_1 settimane, anche non consecutive, nel mese di agosto, da concordare con la
Sig.ra entro il giorno 31.5 di ogni anno, salvo diverso accordo con la CP_1
Sig.ra CP_1
7) A titolo di contributo di mantenimento della figlia e a decorrere Persona_1 dalla definitività del provvedimento del Tribunale, le parti adottano la seguente disciplina:
a) prima dell'inizio della frequentazione della scuola elementare: il Sig. entro il giorno 10 di ogni mese corrisponderà alla Sig.ra € Per_1 CP_1
200,00;
b) dal giorno di inizio della frequentazione della scuola elementare: il Sig. entro il giorno 10 di ogni mese corrisponderà alla Sig.ra € Per_1 CP_1
300,00.
Le somme di cui ai punti a) e b) saranno da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, e verranno versate mediante accredito sulla carta Poste Pay
Evolution avente il seguente nn. [...].
8) Le spese straordinarie per saranno ripartite tra i due genitori al 50% Per_1 ciascuno. Sono considerate spese straordinarie le seguenti, secondo lo schema in uso presso il Tribunale di NA, qui riportato:
pagina 3 di 6 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa scuole medie;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In merito alla retta relativa alla scuola materna ed alla spesa relativa alla mensa della scuola elementare, le parti adottano la seguente disciplina:
a) retta scuola materna: il Sig. si farà interamente carico della spesa, Per_1 salvo un parziale rimborso di € 50,00 mensile a carico della sig.ra ; CP_1
b) mensa scuola elementare: i genitori si faranno carico della spesa nella misura della metà ciascuno.
pagina 4 di 6 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
9) Le parti sin da ora prestano espressamente il loro consenso/assenso, al rilascio e/o rinnovo dei documenti identificativi, anche validi per l'espatrio (ad es. carta d'identità e passaporto) della figlia autorizzandosi vicendevolmente Persona_1
a presentare le relative istanze e la documentazione che si rivelerà necessaria. Le parti dichiarano, altresì, di concedersi la reciproca approvazione al rinnovo dei propri passaporti e/o altri documenti per i quali si rivelerà necessaria una dichiarazione d'assenso proveniente dall'altro genitore, diverso dal richiedente il rilascio/rinnovo.
10) L'assegno unico familiare erogato da attualmente percepito per intero CP_2 dalla sig.ra continuerà ad essere da lei per intero ricevuto. CP_1
11) Le parti dichiarano di aver già provveduto a definire ogni e qualsiasi loro rapporto di natura economica e patrimoniale e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, anche in merito all'assegno di mantenimento erogato per la figlia Persona_1
12) Le parti si obbligano a concordare tra loro gli eventuali futuri trasferimenti di residenza della figlia che possano ostacolare il diritto di Persona_1 frequentazione della stessa con il padre come pattuito all'art. 3), e parimenti si impegnano a garantirsi reciprocamente il costante e quotidiano contatto telefonico con la medesima.
13) Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti. Si fa presente che la sig.ra è parte ammessa al Patrocinio a CP_1
Spese dello Stato”.
pagina 5 di 6 - ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] hanno proposto domanda
[...] congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio del 02/04/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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