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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/07/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del popolo italiano il Tribunale di Treviso
SEZIONE LAVORO
Alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. il giudice del lavoro dr.ssa
Maria Teresa Cusumano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 986/2024 tra le parti:
Ricorrente:
• , con Avv.ti GIANNATTASIO SALVATORE e Parte_1
GIANNATTASIO ANDREA
Resistente:
• , con Avv.ti ROZZA Controparte_1
STEFANO e CORTESE RAFFAELE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere il beneficio economico della “Carta elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, per il contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche stipulato nell'anno scolastico 2023/24. ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo - con consequenziale CONDANNA giudiziale - a carico della resistente amministrazione scolastica ad erogare in favore della ricorrente la “Carta elettronica del docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto nell'anno scolastico 2023/24 pari ad € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari.
PARTE RESISTENTE
In via principale:
- Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
- Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp. att. c.p. In via subordinata:
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione che il ricorrente in data 17.06.2024 si è visto risolvere il contratto in seguito a decreto di depennamento Tribunale di Treviso
Prot. 6175 del 17.06.2024 per mancanza di titolo di accesso, nonché considerare la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha adito questo Tribunale illustrando di aver prestato servizio d'insegnamento con contratto a tempo determinato alle dipendenze del nell'a.s. Controparte_1
2023/24 (dal 20.09.2023 al 30.06.2024) e di non aver beneficiato della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente (c.d. «Carta Elettronica del docente»).
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto, ha chiesto l'assegnazione della somma complessiva di € 500 relativa all'a.s. 2023/24.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento che Controparte_1 in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del
Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei Ministri”, deve osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro Controparte_1 della ricorrente.
Nel merito, considerato il vizio genetico del contratto, stante il Decreto di Depennamento per mancanza di titolo di accesso (doc. 7 della memoria di costituzione1), viene meno il diritto di parte ricorrente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, trattandosi di emolumento che presuppone la validità del contratto.
*
Le spese di lite vengono integralmente compensate poiché il depennamento è avvenuto in base a decreto emesso successivamente al deposito del ricorso.
- 2 - Tribunale di Treviso
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Compensa le spese di lite.
Treviso, 10/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 3 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 l'odierno ricorrente in data 17.06.24 è stato sottoposto a risoluzione del contratto in seguito a Decreto di
Depennamento emesso dall'I.S. “Città della Vittoria” di Vittorio Veneto (TV) recante Prot. 6175 del 17.06.2024 per mancanza di titolo di accesso.
SEZIONE LAVORO
Alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. il giudice del lavoro dr.ssa
Maria Teresa Cusumano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 986/2024 tra le parti:
Ricorrente:
• , con Avv.ti GIANNATTASIO SALVATORE e Parte_1
GIANNATTASIO ANDREA
Resistente:
• , con Avv.ti ROZZA Controparte_1
STEFANO e CORTESE RAFFAELE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere il beneficio economico della “Carta elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, per il contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche stipulato nell'anno scolastico 2023/24. ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo - con consequenziale CONDANNA giudiziale - a carico della resistente amministrazione scolastica ad erogare in favore della ricorrente la “Carta elettronica del docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto nell'anno scolastico 2023/24 pari ad € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari.
PARTE RESISTENTE
In via principale:
- Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
- Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp. att. c.p. In via subordinata:
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione che il ricorrente in data 17.06.2024 si è visto risolvere il contratto in seguito a decreto di depennamento Tribunale di Treviso
Prot. 6175 del 17.06.2024 per mancanza di titolo di accesso, nonché considerare la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha adito questo Tribunale illustrando di aver prestato servizio d'insegnamento con contratto a tempo determinato alle dipendenze del nell'a.s. Controparte_1
2023/24 (dal 20.09.2023 al 30.06.2024) e di non aver beneficiato della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente (c.d. «Carta Elettronica del docente»).
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto, ha chiesto l'assegnazione della somma complessiva di € 500 relativa all'a.s. 2023/24.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento che Controparte_1 in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del
Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei Ministri”, deve osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro Controparte_1 della ricorrente.
Nel merito, considerato il vizio genetico del contratto, stante il Decreto di Depennamento per mancanza di titolo di accesso (doc. 7 della memoria di costituzione1), viene meno il diritto di parte ricorrente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, trattandosi di emolumento che presuppone la validità del contratto.
*
Le spese di lite vengono integralmente compensate poiché il depennamento è avvenuto in base a decreto emesso successivamente al deposito del ricorso.
- 2 - Tribunale di Treviso
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Compensa le spese di lite.
Treviso, 10/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 3 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 l'odierno ricorrente in data 17.06.24 è stato sottoposto a risoluzione del contratto in seguito a Decreto di
Depennamento emesso dall'I.S. “Città della Vittoria” di Vittorio Veneto (TV) recante Prot. 6175 del 17.06.2024 per mancanza di titolo di accesso.