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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/11/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 74/2025 riservata in decisione dal 14.10.2025, avente ad oggetto: separazione consensualizzata
T R A
, nato a [...] il [...], ivi res., con l'Avv. Parte_1
CH De PP – giusta procura in atti;
E
, C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._1
Nonché PM - sede – intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.1.2025 il ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio in data 24.6.1972 con la resistente e che dall'unione un figlio, maggiorenne e Per_1 indipendente, che l'affectio maritalis veniva meno già agli albori del matrimonio tant'è che i coniugi vivono separati dal 1972 - chiedeva pronunciarsi la separazione personale per i motivi tutti dettagliati nel ricorso introduttivo, nulla disponendosi sul piano economico essendo le parti economicamente autosufficienti siccome il figlio Per_1
Nominato il Giudice relatore, fissata l'udienza ex art. 473 bis n.14 – ritualmente comunicata al PM - si costituiva la resistente eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Giudice adito, nel merito aderendo alla chiesta separazione nonché alle ulteriori domande economiche. Con separate note difensive,
Pag. 1 di 2 le parti davano atto dell'intervenuto accordo medio tempore raggiunto e, rinunciata l'eccezione di incompetenza territoriale, chiedevano la trasformazione del rito ai fini della pronuncia sullo status separativo;
indi, disposta la trattazione sostitutiva, verificate le concordi dichiarazioni delle parti, il GI con ord. del 14.10.2025, previa trasformazione del rito, riservava la causa per la decisione collegiale
In rito
La trasformazione del rito, per effetto dell'intervenuto accordo, assorbe la questione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente, per effetto del foro alternativo indicato dall'art 473bis. 51 co 1 cpc in caso di domanda congiunta
Nel merito.
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale ed espresso la volontà di non riconciliarsi.
Quanto alle statuizioni accessorie , le parti hanno concordato quanto segue nei termini che pedissequamente si riportano : “nulla per spese di mantenimento in quanto tanto i Per_ coniugi quanto il figlio maggiorenne risultano economicamente indipendenti ed autosufficienti”.
Non risultando contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire tale accordo nella presente pronuncia
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e smg – con Parte_1 Parte_2 le condizioni concordate e riportate in parte motiva. ;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia
Terme per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato
Civile) (R.A.M. anno 1972, parte II, serie A n. 102);
C. compensa le spese
Così deciso nella C.C. da remoto del 4.11.2026.
La Presidente dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 74/2025 riservata in decisione dal 14.10.2025, avente ad oggetto: separazione consensualizzata
T R A
, nato a [...] il [...], ivi res., con l'Avv. Parte_1
CH De PP – giusta procura in atti;
E
, C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._1
Nonché PM - sede – intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.1.2025 il ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio in data 24.6.1972 con la resistente e che dall'unione un figlio, maggiorenne e Per_1 indipendente, che l'affectio maritalis veniva meno già agli albori del matrimonio tant'è che i coniugi vivono separati dal 1972 - chiedeva pronunciarsi la separazione personale per i motivi tutti dettagliati nel ricorso introduttivo, nulla disponendosi sul piano economico essendo le parti economicamente autosufficienti siccome il figlio Per_1
Nominato il Giudice relatore, fissata l'udienza ex art. 473 bis n.14 – ritualmente comunicata al PM - si costituiva la resistente eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Giudice adito, nel merito aderendo alla chiesta separazione nonché alle ulteriori domande economiche. Con separate note difensive,
Pag. 1 di 2 le parti davano atto dell'intervenuto accordo medio tempore raggiunto e, rinunciata l'eccezione di incompetenza territoriale, chiedevano la trasformazione del rito ai fini della pronuncia sullo status separativo;
indi, disposta la trattazione sostitutiva, verificate le concordi dichiarazioni delle parti, il GI con ord. del 14.10.2025, previa trasformazione del rito, riservava la causa per la decisione collegiale
In rito
La trasformazione del rito, per effetto dell'intervenuto accordo, assorbe la questione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente, per effetto del foro alternativo indicato dall'art 473bis. 51 co 1 cpc in caso di domanda congiunta
Nel merito.
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale ed espresso la volontà di non riconciliarsi.
Quanto alle statuizioni accessorie , le parti hanno concordato quanto segue nei termini che pedissequamente si riportano : “nulla per spese di mantenimento in quanto tanto i Per_ coniugi quanto il figlio maggiorenne risultano economicamente indipendenti ed autosufficienti”.
Non risultando contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire tale accordo nella presente pronuncia
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e smg – con Parte_1 Parte_2 le condizioni concordate e riportate in parte motiva. ;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia
Terme per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato
Civile) (R.A.M. anno 1972, parte II, serie A n. 102);
C. compensa le spese
Così deciso nella C.C. da remoto del 4.11.2026.
La Presidente dr.ssa Gabriella Lupoli
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