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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIV CIVILE in persona del giudice, dott. Claudio Tedeschi, ha pronunciato la presente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1249-1/2024 PU promosso, con ricorso depositato il 2.09.2024 a mezzo dell'OCC 'A sostegno del debitore' con sede in Roma, in piazzale Clodio n. 12 da:
, nata a [...] l'[...] rappresentata e difesa in forza di procura in CP_1 atti dall'avv. Barbara Di Nicola;
avente ad oggetto: omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 d. l.vo 12.01.2014 n. 19. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 2.09.2024 a mezzo dell'OCC 'A sostegno del debitore' con sede in Roma, in piazzale Clodio n. 12, la sig.ra nata a [...] il giorno CP_1
11.05.1970, ha esposto:
- di essere residente in [...];
- di avere la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) d. l.vo 12 gennaio 2019 n. 14 (in seguito: CCII) e di versare in condizione di sovraindebitamento ai sensi della previsione del medesimo articolo 2 comma 1 lett. c);
- -di non aver usufruito di esdebitazione nell'ultimo quinquennio e di non aver determinato tale condizione con colpa grave, malafede o frode;
- che la debitoria a proprio carico era così composta: euro 2.527,92 di natura privilegiata in favore di 'Agenzia delle Entrate Riscossione'; euro 131.189,26 di natura chirografa in favore di ' euro 7.000,00 di natura chirografa CP_2 in favore del condominio di 'lungomare Ardeatini n. 46' di Ardea';
- che tale importo doveva poi incrementarsi degli ulteriori, da appostare entrambi in prededuzione, di: euro 3.520,15 quale 'compenso O.C.C.' e di euro 1.268,80 in favore di 'avv. Di Nicola Barbara (advisor)';
- che la propria 'situazione patrimoniale' registrava: la proprietà di autoveicolo 'Daimler Ag Smarty con targa EJ711RE immatricolato nell'anno 2012 e del valor stimato in euro 500,00 –di cui ne escludeva la soggezione a liquidazione anche perché necessario per il raggiungimento del luogo di lavoro-; la titolarità di 'Polizza Fideuram Vita n. 70043022707', per un corrispondente valore di riscatto, al 31.12.2023 di euro 22.000,00 circa;
la giacenza su 'conto corrente 2
ordinario n. 001-303478-0' al 30.06.20254 di euro 868,52 per un complessivo ammontare di euro 22.868,52;
- che la propria situazione reddituale vedeva la percezione di emolumento retributivo costituito da corrispettivo per attività di lavoro subordinato per un ammontare mensile medio, ricavato dai 'Modelli 730 anni 2021-2022-2023' di euro 1.743,94;
- che il proprio fabbisogno mensile, come da relativo prospetto, doveva stimarsi in euro 1.500,00 mensili sì da residuare, dai redditi disponibili, in favore del ceto creditorio la cifra mensile di euro 243,94; ha articolato relativa proposta di componimento della propria debitoria prevedente il pagamento integrale dei debiti in prededuzione (di euro 3.520,15 in favore di ' e di euro 1.268,80 in favore di ' ) e di quello prelatizio in favore di CP_3 CP_4
'Agenzia delle Entrate Riscossione' e il saldo parziale nella misura del 15,53 % dei residui in favore di (per complessivi euro 22.378,16) e di ' CP_2 [...] per complessivi euro 1.086,80 e ciò rendendo Controparte_5 disponibile l'importo mensile di euro 247,72 per trentasei rate e l'ultima di €
22.247,51 e riconoscendo un interesse parti all'1%. Ha, quindi, chiesto: 'l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 67 e ss. CCO' con i conseguenti provvedimenti pubblicitari e protettivi del proprio patrimonio, in particolare il divieto all'avvio e/o prosecuzione di azioni esecutive e/o cautelari sul proprio patrimonio e ciò con particolare riferimento alla procedura di pignoramento presso terzi iscritta presso questo tribunale al n. 4899/2024 RGE, ulteriormente instando, in via alternativa, per l'apertura di procedura di liquidazione controllata ex artt. 270 e ss. CCII. Al ricorso è stata allegata relazione del 'gestore della crisi' designato nella persona dell'avv. Francesca Miranda .
1.b A seguito di rilievi del g.d. con decreto del 9.09.2024, la ricorrente ha provveduto a regolarizzare il ricorso introduttivo corredandolo di propria sottoscrizione e, quanto alla posizione creditoria indicata in favore dell'avv. Barbara Di Nicola, ha dato indicazione e dimostrazione delle attività professionali commisionatele e svolte in proprio favore, collocando, nel passivo della procedura in prededuzione, la quota parte del 75% del concordato compenso;
con riferimento a detto novum il gestore della crisi ha aggiornato la propria relazione, reiterando la valutazione positiva circa la completezza ed attendibilità della documentazione posta a corredo della domanda introduttiva.
2. 3
Con decreto del 29.09.2024 questo g.d. ha riscontrato la positiva sussistenza della condizioni di ammissibilità della domanda come prescritte dall'articolo 70 comma 1 CCII e che devono ribadirsi nella presente sede decisionale di omologa atteso che:
-la ricorrente riveste la qualità di 'consumatore' ex art. 2 comma 1 lett. e) CCII poiché il debito di cui ha chiesto il componimento, tenuto conto di quanto esposto in ricorso e delle risultanze della relazione dell'OCC non ha causale inerenza all'esercizio, diretto o anche mediato attraverso partecipazione societaria, di attività imprenditoriale;
- il ricorso è stato ritualmente presentato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68 comma 1 CCII,tramite OCC dinanzi al tribunale territorialmente competente ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCII tenuto conto del luogo di residenza dell'istante –in Roma, in via del Bosco degli Arvali n. 109 come da relativa certificazione anagrafica (all. 6)- ed ex art. 27 commi 2 e 3 lett. d);
-la domanda è stata corredata: dell'elenco dei creditori e delle somme di rispettiva spettanza e di eventuale titolo prelatizio;
dell'indicazione della consistenza e composizione del patrimonio e degli atti di straordinaria amministrazione posti in essere nel precedente quinquennio;
delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
della menzione della composizione del nucleo familiare, dei redditi percepiti e di quanto necessario al mantenimento proprio;
sul punto, per quel che concerne gli importi di cui la ricorrente ha affermato necessitare mensilmente e pari ad euro 1.500.00, tale computo, per espresso assunto del ricorso, è stato effettuato sulla scorta di relativa 'autocertificazione' e il gestore della crisi, nella propria relazione, ha sostenuto essere congruo se rapportato 'al calcolo della soglia di povertà assoluta', che condurrebbe alla cifra di euro 1.050,06; trattandosi di profilo riferibile alla convenienza del piano di ristrutturazione non incideva sulla sua ammissibilità, potendo, in ipotesi, essere oggetto di vaglio giudiziale solamente in caso di opposizione del creditore;
-al ricorso è stata allegata relazione dell'OCC il cui contenuto risulta rispondente alle prescrizioni dettate dall'art. 68, comma 2, CCII;
-tenuto conto della ricostruzione delle cause della situazione di sovraindebitamento del ricorrente, come ripercorsa dall' nella propria relazione sulla scorta di relativo apparato documentale di supporto, non si riscontrano, quale ragione determinante la genesi, comportamenti improntati a malafede, colpa grave o frode del debitore -in ipotesi ostativi all'accesso alla postulata procedura in ragione della prescrizione dettata dall'art. 69 comma 1 ultima parte CCII- considerato che la parte preponderante del debito è stata determinata da situazioni sopravvenuta alla stipula di mutuo garantito da ipoteca finalizzato all'acquisto della casa di abitazione e conseguenti a vicissitudini della propria condizione lavorativa e della connessa percezione di introiti;
è stata quindi disposta: la pubblicazione degli atti nell'apposita area del sito web del tribunale di Roma;
la trasmissione, cura dell'OCC, degli stessi oltre che del presente 4
decreto di apertura della procedura a tutti i creditori invitando, i destinatari, una volta ricevuta la comunicazione, a indicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e avvisando che, in mancanza, le comunicazioni inerenti il presente procedimento sarebbero state effettuate con deposito in cancelleria e della possibilità di presentare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nei venti giorni successivi alla comunicazione;
il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII e la sospensione del procedimento di pignoramento presso terzi iscritto presso questo tribunale al n. 4899/2024 RGE. 3. Con nota depositata il 31.10.2024 l'OCC ha trasmesso le osservazioni fatte pervenire dal creditore –in seguito anche Controparte_6 CP_2
a mezzo della mandataria ' quale titolare del credito in Parte_1 originaria titolarità a 'Monte dei Paschi di Siena s.p.a.' nelle ha sostenuto che Pt_2
l'importo previsto in proprio favore, pari ad euro 22.378,16, era di entità inferiore a quello conseguibile nel contesto della alternativa procedura esecutiva presso terzi nella quale il proprio 'credito chirografario' era stato quantificato in euro 144.134,98 e ha, quindi, chiesto di rideterminare la somma di propria spettanza. Nella propria memoria l'OCC, in riscontro, ha dedotto: che il parametro alternativo di riferimento, nel rispetto della previsione dell'articolo 70 CCII, avrebbe dovuto essere quello del soddisfo nella eventuale procedura di liquidazione controllata;
che nel presente contesto procedimentale era stata prevista l'attribuzione, in favore del creditore del complessivo importo di euro 22.378,16 residuante all'esito della CP_2 falcidia dell'84.47% dell'originario ammontare, con versamenti mensili rateizzati per trentasei mesi;
che nella procedura esecutiva presso terzi intrapresa dalla medesima creditrice e iscritta presso questo tribunale al n. 4899/2024 RGE era già intervenuto accantonamento mensile da parte del terzo pignorato, datore di lavoro della ricorrente, dell'importo mensile di euro 334,50 pari ad un quinto dell'emolumento colpito che nell'arco temporale di trentasei mesi avrebbe potuto condurre al complessivo ammontare di euro 12.042,00, inferiore a quello di euro 22.378,16 conseguibile nel presente contesto procedimentale;
ha quindi ritenuto di escludere intervento modificativo alcuno del piano. Con provvedimento del 16.11.2024 il g.d., tenuto conto dell'eccezione del creditore opponente, ha invitato l' a dare indicazione delle prospettive di soddisfo del suo credito in eventuale procedura di liquidazione controllata del patrimonio della sovraindebitata che avrebbe interessato anche la di lei autovettura 'Daimler Ag Smarty' con targa EJ711RE e nella quale la quota parte del di lei reddito sottratta alla devoluzione al ceto creditorio, secondo l'orientamento assunto da questo tribunale, avrebbe dovuto essere determinata in applicazione dei parametri previsti dall'articolo 283, comma 2, CCII, nonché ad articolare le proprie conseguenti determinazioni;
ha, 5
inoltre, sollecitato il gestore della crisi a dare dimostrazione della ricezione, da parte dei relativi destinatari, del ricorso, del piano, della documentazione di supporto e del provvedimento del giudice delegato del 24.09.2024 come da mail di invio allegate alla nota depositata il 31.10.2024 oltre che della trasmissione dei medesimi atti al creditore 'lungomare Ardeatini n. 46' di Ardea', riservando, all'esito, ogni decisione sulla postulata omologa. Il gestore della crisi il 19.12.2024 ha depositato propria nota con allegati e, tra essi, ulteriore 'relazione del gestore della crisi' nella quale, in risposta ai chiarimenti sollecitati, ha indicato in euro 36.750,69 la quota parte del reddito della ricorrente computato in applicazione dei parametri stabilito dall'articolo 283, comma 2 CCII che sarebbe destinato ai creditori in eventuale alternativa procedura di liquidazione controllata ed in euro 500,00 il valore dell'automezzo in di lei proprietà; nel corpo del medesimo documento la ricorrente ha, quindi, articolato un nuovo piano di ristrutturazione integrativo del precedente e prevedente il pagamento integrale dei debiti in prededuzione (di euro 3.520,15 in favore di ' e di euro 1.268,80 in CP_3 favore di ' ) e di quello prelatizio in favore di 'Agenzia delle Entrate CP_4
Riscossione' e il saldo parziale nella misura del 19,80 % dei residui in favore di '
[...]
(per complessivi euro 28.547,40) e di ' CP_2 Controparte_5 per complessivi euro 1.386,42 e ciò rendendo disponibile l'importo mensile di
[...] euro 247,72 per sessantadue rate - riconoscendo un interesse parti all'1%- di cui l'ultima di euro 22.139,77 oltre che le ulteriori somme di euro 22.000,00 derivanti dalla liquidazione della 'polizza vita Fideuram' e di euro 500,00 quale 'controvalore dell'autovettura' in proprietà della ricorrente. Il g.d. con decreto in data 3.01.2025 ha disposto ai sensi dell'art. 70 CCII la pubblicazione della proposta integrativa nell'apposita area del sito web del tribunale di Roma e la sua comunicazione, unitamente al detto decreto, a cura dell'OCC, a tutti i creditori invitando, ciascuno, una volta ricevuta la comunicazione, a indicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata in cui difetto le relative comunicazioni sarebbero state effettuate con deposito in cancelleria e avvisando, ognuno, che nei venti giorni successivi avrebbe potuto presentare osservazioni. In data 30.01.2025 l'OCC ha depositato propria nota con allegati e nella quale: ha dato atto e dimostrato di aver proceduto alla pubblicazione dell'integrazione della proposta e del piano nel sito web del tribunale e alla sua trasmissione a mezzo pec a tutti i creditori;
ha rappresentato che il creditore ' aveva fatto pervenire CP_2 propria memoria nella quale aveva operato richiamo alle precedenti osservazioni presentate con nota del 12.11.2024; ha quindi reiterato le proprie precedenti conclusioni già articolate nelle note autorizzate depositate il 19.12.2024. 4.
Esaminati gli atti, ritiene il decidente che si riscontrino tutte le condizioni normativamente richieste per la postulata omologa che -sulla scorta di quanto 6
riportato nella superiore esposizione narrativa- deve riferirsi alla proposta e al piano di ristrutturazione dei debiti depositato, in uno alla pertinente 'relazione del gestore della crisi' in data 19.12.2024 e prevedente il pagamento integrale dei debiti in prededuzione (di euro 3.520,15 in favore di ' e di euro 1.268,80 in favore di CP_3
' ) e di quello prelatizio in favore di 'Agenzia delle Entrate Riscossione' e il CP_4 saldo parziale nella misura del 19,80 % dei residui in favore di (per CP_2 complessivi euro 28.547,40) e di ' per Controparte_5 complessivi euro 1.386,42 e ciò rendendo disponibile l'importo mensile di euro 247,72 per sessantadue rate - riconoscendo un interesse parti all'1%- di cui l'ultima di euro 22.139,77 oltre che le ulteriori somme di euro 22.000,00 derivanti dalla liquidazione della 'polizza vita Fideuram' e di euro 500,00 quale 'controvalore dell'autovettura' in proprietà della ricorrente. Il creditore ha reiterato le proprie ragioni di opposizione già formalizzate con CP_2 atto depositato il 19.11.2024 e sostanzialmente incentrate sulla ritenuta preferibilità del risultato conseguibile nella alternativa procedura espropriativa individuale presso terzi rispetto a quello prefigurato nel contesto del piano.
Sul punto soccorrono le valutazioni demandate all'OCC ed espresse nelle relazioni depositate il 31.10.2024 ed il 19.12.2024 nelle quali, all'esito di un analitico e condivisibile iter ricostruttivo elaborato sui dati acquisiti e che non ha trovato elemento di contrasto alcuno nelle concorrenti emergenze istruttorie, viene evidenziata la sostanziale equivalenza dei risultati adempitivi conseguibili in alternativa procedura di liquidazione controllata rispetto a quelli previsti nel piano di ristrutturazione dei debiti quanto al creditore opponente In difetto di elemento alcuno sopravvenuto la cui ricorrenza non è stata né dedotta, né risulta aliunde evincibile, deve ribadirsi la persistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda di omologa come esplicitate nel decreto del 24.09.2024
e riportate al punto 2 della superiore ricostruzione narrativa. Il proposto piano di ristrutturazione del debito appare assistito da connessa fattibilità tenuto conto delle risorse attive che dovrebbero avere utilizzo solutorio e alla luce delle risultanze della relazione dell'OCC. Quanto alla valutazione di convenienza, sollecitata dalle osservazioni presentate dal creditore , il riferimento dal medesimo operato agli esiti di alternativa CP_2 procedura di pignoramento presso terzi già introitata e cautelarmente sospesa per la pendenza del presente procedimento non appare pertinente poiché difforme da quello a tale fine normativamente indicato e costituito dalla procedura di liquidazione controllata. A ciò deve, comunque, aggiungersi che –come evidenziato dall'OCC con rilievo che risulta aderente al dato concreto di riferimento- anche in caso di prosieguo della procedura espropriativa individuale il risultato satisfattivo perseguibile dal creditore 7
nel lasso triennale di riferimento non sarebbe stato di maggior entità rispetto CP_2
a quello prefigurato nel presente contesto procedimentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, omologa ai sensi dell'art. 70 CCII il piano di ristrutturazione di ristrutturazione dei debiti proposto da , nata a [...] CP_1
l'11.05.1070 con atto depositato il 19.12.2024;
-dichiara chiusa la procedura;
-dispone la pubblicazione della presente sentenza nell'area web del sito internet di questo tribunale e la sua comunicazione a tutti i creditori a cura dell'OCC entro i due giorni successivi;
demanda all'OCC gli adempimenti previsti dall'art. 71 CCII.
-manda alla cancelleria per gli adempimenti di propria competenza. Roma 19 febbraio 2025 Il g.d. dott. Claudio Tedeschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIV CIVILE in persona del giudice, dott. Claudio Tedeschi, ha pronunciato la presente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1249-1/2024 PU promosso, con ricorso depositato il 2.09.2024 a mezzo dell'OCC 'A sostegno del debitore' con sede in Roma, in piazzale Clodio n. 12 da:
, nata a [...] l'[...] rappresentata e difesa in forza di procura in CP_1 atti dall'avv. Barbara Di Nicola;
avente ad oggetto: omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 d. l.vo 12.01.2014 n. 19. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 2.09.2024 a mezzo dell'OCC 'A sostegno del debitore' con sede in Roma, in piazzale Clodio n. 12, la sig.ra nata a [...] il giorno CP_1
11.05.1970, ha esposto:
- di essere residente in [...];
- di avere la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) d. l.vo 12 gennaio 2019 n. 14 (in seguito: CCII) e di versare in condizione di sovraindebitamento ai sensi della previsione del medesimo articolo 2 comma 1 lett. c);
- -di non aver usufruito di esdebitazione nell'ultimo quinquennio e di non aver determinato tale condizione con colpa grave, malafede o frode;
- che la debitoria a proprio carico era così composta: euro 2.527,92 di natura privilegiata in favore di 'Agenzia delle Entrate Riscossione'; euro 131.189,26 di natura chirografa in favore di ' euro 7.000,00 di natura chirografa CP_2 in favore del condominio di 'lungomare Ardeatini n. 46' di Ardea';
- che tale importo doveva poi incrementarsi degli ulteriori, da appostare entrambi in prededuzione, di: euro 3.520,15 quale 'compenso O.C.C.' e di euro 1.268,80 in favore di 'avv. Di Nicola Barbara (advisor)';
- che la propria 'situazione patrimoniale' registrava: la proprietà di autoveicolo 'Daimler Ag Smarty con targa EJ711RE immatricolato nell'anno 2012 e del valor stimato in euro 500,00 –di cui ne escludeva la soggezione a liquidazione anche perché necessario per il raggiungimento del luogo di lavoro-; la titolarità di 'Polizza Fideuram Vita n. 70043022707', per un corrispondente valore di riscatto, al 31.12.2023 di euro 22.000,00 circa;
la giacenza su 'conto corrente 2
ordinario n. 001-303478-0' al 30.06.20254 di euro 868,52 per un complessivo ammontare di euro 22.868,52;
- che la propria situazione reddituale vedeva la percezione di emolumento retributivo costituito da corrispettivo per attività di lavoro subordinato per un ammontare mensile medio, ricavato dai 'Modelli 730 anni 2021-2022-2023' di euro 1.743,94;
- che il proprio fabbisogno mensile, come da relativo prospetto, doveva stimarsi in euro 1.500,00 mensili sì da residuare, dai redditi disponibili, in favore del ceto creditorio la cifra mensile di euro 243,94; ha articolato relativa proposta di componimento della propria debitoria prevedente il pagamento integrale dei debiti in prededuzione (di euro 3.520,15 in favore di ' e di euro 1.268,80 in favore di ' ) e di quello prelatizio in favore di CP_3 CP_4
'Agenzia delle Entrate Riscossione' e il saldo parziale nella misura del 15,53 % dei residui in favore di (per complessivi euro 22.378,16) e di ' CP_2 [...] per complessivi euro 1.086,80 e ciò rendendo Controparte_5 disponibile l'importo mensile di euro 247,72 per trentasei rate e l'ultima di €
22.247,51 e riconoscendo un interesse parti all'1%. Ha, quindi, chiesto: 'l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 67 e ss. CCO' con i conseguenti provvedimenti pubblicitari e protettivi del proprio patrimonio, in particolare il divieto all'avvio e/o prosecuzione di azioni esecutive e/o cautelari sul proprio patrimonio e ciò con particolare riferimento alla procedura di pignoramento presso terzi iscritta presso questo tribunale al n. 4899/2024 RGE, ulteriormente instando, in via alternativa, per l'apertura di procedura di liquidazione controllata ex artt. 270 e ss. CCII. Al ricorso è stata allegata relazione del 'gestore della crisi' designato nella persona dell'avv. Francesca Miranda .
1.b A seguito di rilievi del g.d. con decreto del 9.09.2024, la ricorrente ha provveduto a regolarizzare il ricorso introduttivo corredandolo di propria sottoscrizione e, quanto alla posizione creditoria indicata in favore dell'avv. Barbara Di Nicola, ha dato indicazione e dimostrazione delle attività professionali commisionatele e svolte in proprio favore, collocando, nel passivo della procedura in prededuzione, la quota parte del 75% del concordato compenso;
con riferimento a detto novum il gestore della crisi ha aggiornato la propria relazione, reiterando la valutazione positiva circa la completezza ed attendibilità della documentazione posta a corredo della domanda introduttiva.
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Con decreto del 29.09.2024 questo g.d. ha riscontrato la positiva sussistenza della condizioni di ammissibilità della domanda come prescritte dall'articolo 70 comma 1 CCII e che devono ribadirsi nella presente sede decisionale di omologa atteso che:
-la ricorrente riveste la qualità di 'consumatore' ex art. 2 comma 1 lett. e) CCII poiché il debito di cui ha chiesto il componimento, tenuto conto di quanto esposto in ricorso e delle risultanze della relazione dell'OCC non ha causale inerenza all'esercizio, diretto o anche mediato attraverso partecipazione societaria, di attività imprenditoriale;
- il ricorso è stato ritualmente presentato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68 comma 1 CCII,tramite OCC dinanzi al tribunale territorialmente competente ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCII tenuto conto del luogo di residenza dell'istante –in Roma, in via del Bosco degli Arvali n. 109 come da relativa certificazione anagrafica (all. 6)- ed ex art. 27 commi 2 e 3 lett. d);
-la domanda è stata corredata: dell'elenco dei creditori e delle somme di rispettiva spettanza e di eventuale titolo prelatizio;
dell'indicazione della consistenza e composizione del patrimonio e degli atti di straordinaria amministrazione posti in essere nel precedente quinquennio;
delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
della menzione della composizione del nucleo familiare, dei redditi percepiti e di quanto necessario al mantenimento proprio;
sul punto, per quel che concerne gli importi di cui la ricorrente ha affermato necessitare mensilmente e pari ad euro 1.500.00, tale computo, per espresso assunto del ricorso, è stato effettuato sulla scorta di relativa 'autocertificazione' e il gestore della crisi, nella propria relazione, ha sostenuto essere congruo se rapportato 'al calcolo della soglia di povertà assoluta', che condurrebbe alla cifra di euro 1.050,06; trattandosi di profilo riferibile alla convenienza del piano di ristrutturazione non incideva sulla sua ammissibilità, potendo, in ipotesi, essere oggetto di vaglio giudiziale solamente in caso di opposizione del creditore;
-al ricorso è stata allegata relazione dell'OCC il cui contenuto risulta rispondente alle prescrizioni dettate dall'art. 68, comma 2, CCII;
-tenuto conto della ricostruzione delle cause della situazione di sovraindebitamento del ricorrente, come ripercorsa dall' nella propria relazione sulla scorta di relativo apparato documentale di supporto, non si riscontrano, quale ragione determinante la genesi, comportamenti improntati a malafede, colpa grave o frode del debitore -in ipotesi ostativi all'accesso alla postulata procedura in ragione della prescrizione dettata dall'art. 69 comma 1 ultima parte CCII- considerato che la parte preponderante del debito è stata determinata da situazioni sopravvenuta alla stipula di mutuo garantito da ipoteca finalizzato all'acquisto della casa di abitazione e conseguenti a vicissitudini della propria condizione lavorativa e della connessa percezione di introiti;
è stata quindi disposta: la pubblicazione degli atti nell'apposita area del sito web del tribunale di Roma;
la trasmissione, cura dell'OCC, degli stessi oltre che del presente 4
decreto di apertura della procedura a tutti i creditori invitando, i destinatari, una volta ricevuta la comunicazione, a indicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e avvisando che, in mancanza, le comunicazioni inerenti il presente procedimento sarebbero state effettuate con deposito in cancelleria e della possibilità di presentare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nei venti giorni successivi alla comunicazione;
il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII e la sospensione del procedimento di pignoramento presso terzi iscritto presso questo tribunale al n. 4899/2024 RGE. 3. Con nota depositata il 31.10.2024 l'OCC ha trasmesso le osservazioni fatte pervenire dal creditore –in seguito anche Controparte_6 CP_2
a mezzo della mandataria ' quale titolare del credito in Parte_1 originaria titolarità a 'Monte dei Paschi di Siena s.p.a.' nelle ha sostenuto che Pt_2
l'importo previsto in proprio favore, pari ad euro 22.378,16, era di entità inferiore a quello conseguibile nel contesto della alternativa procedura esecutiva presso terzi nella quale il proprio 'credito chirografario' era stato quantificato in euro 144.134,98 e ha, quindi, chiesto di rideterminare la somma di propria spettanza. Nella propria memoria l'OCC, in riscontro, ha dedotto: che il parametro alternativo di riferimento, nel rispetto della previsione dell'articolo 70 CCII, avrebbe dovuto essere quello del soddisfo nella eventuale procedura di liquidazione controllata;
che nel presente contesto procedimentale era stata prevista l'attribuzione, in favore del creditore del complessivo importo di euro 22.378,16 residuante all'esito della CP_2 falcidia dell'84.47% dell'originario ammontare, con versamenti mensili rateizzati per trentasei mesi;
che nella procedura esecutiva presso terzi intrapresa dalla medesima creditrice e iscritta presso questo tribunale al n. 4899/2024 RGE era già intervenuto accantonamento mensile da parte del terzo pignorato, datore di lavoro della ricorrente, dell'importo mensile di euro 334,50 pari ad un quinto dell'emolumento colpito che nell'arco temporale di trentasei mesi avrebbe potuto condurre al complessivo ammontare di euro 12.042,00, inferiore a quello di euro 22.378,16 conseguibile nel presente contesto procedimentale;
ha quindi ritenuto di escludere intervento modificativo alcuno del piano. Con provvedimento del 16.11.2024 il g.d., tenuto conto dell'eccezione del creditore opponente, ha invitato l' a dare indicazione delle prospettive di soddisfo del suo credito in eventuale procedura di liquidazione controllata del patrimonio della sovraindebitata che avrebbe interessato anche la di lei autovettura 'Daimler Ag Smarty' con targa EJ711RE e nella quale la quota parte del di lei reddito sottratta alla devoluzione al ceto creditorio, secondo l'orientamento assunto da questo tribunale, avrebbe dovuto essere determinata in applicazione dei parametri previsti dall'articolo 283, comma 2, CCII, nonché ad articolare le proprie conseguenti determinazioni;
ha, 5
inoltre, sollecitato il gestore della crisi a dare dimostrazione della ricezione, da parte dei relativi destinatari, del ricorso, del piano, della documentazione di supporto e del provvedimento del giudice delegato del 24.09.2024 come da mail di invio allegate alla nota depositata il 31.10.2024 oltre che della trasmissione dei medesimi atti al creditore 'lungomare Ardeatini n. 46' di Ardea', riservando, all'esito, ogni decisione sulla postulata omologa. Il gestore della crisi il 19.12.2024 ha depositato propria nota con allegati e, tra essi, ulteriore 'relazione del gestore della crisi' nella quale, in risposta ai chiarimenti sollecitati, ha indicato in euro 36.750,69 la quota parte del reddito della ricorrente computato in applicazione dei parametri stabilito dall'articolo 283, comma 2 CCII che sarebbe destinato ai creditori in eventuale alternativa procedura di liquidazione controllata ed in euro 500,00 il valore dell'automezzo in di lei proprietà; nel corpo del medesimo documento la ricorrente ha, quindi, articolato un nuovo piano di ristrutturazione integrativo del precedente e prevedente il pagamento integrale dei debiti in prededuzione (di euro 3.520,15 in favore di ' e di euro 1.268,80 in CP_3 favore di ' ) e di quello prelatizio in favore di 'Agenzia delle Entrate CP_4
Riscossione' e il saldo parziale nella misura del 19,80 % dei residui in favore di '
[...]
(per complessivi euro 28.547,40) e di ' CP_2 Controparte_5 per complessivi euro 1.386,42 e ciò rendendo disponibile l'importo mensile di
[...] euro 247,72 per sessantadue rate - riconoscendo un interesse parti all'1%- di cui l'ultima di euro 22.139,77 oltre che le ulteriori somme di euro 22.000,00 derivanti dalla liquidazione della 'polizza vita Fideuram' e di euro 500,00 quale 'controvalore dell'autovettura' in proprietà della ricorrente. Il g.d. con decreto in data 3.01.2025 ha disposto ai sensi dell'art. 70 CCII la pubblicazione della proposta integrativa nell'apposita area del sito web del tribunale di Roma e la sua comunicazione, unitamente al detto decreto, a cura dell'OCC, a tutti i creditori invitando, ciascuno, una volta ricevuta la comunicazione, a indicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata in cui difetto le relative comunicazioni sarebbero state effettuate con deposito in cancelleria e avvisando, ognuno, che nei venti giorni successivi avrebbe potuto presentare osservazioni. In data 30.01.2025 l'OCC ha depositato propria nota con allegati e nella quale: ha dato atto e dimostrato di aver proceduto alla pubblicazione dell'integrazione della proposta e del piano nel sito web del tribunale e alla sua trasmissione a mezzo pec a tutti i creditori;
ha rappresentato che il creditore ' aveva fatto pervenire CP_2 propria memoria nella quale aveva operato richiamo alle precedenti osservazioni presentate con nota del 12.11.2024; ha quindi reiterato le proprie precedenti conclusioni già articolate nelle note autorizzate depositate il 19.12.2024. 4.
Esaminati gli atti, ritiene il decidente che si riscontrino tutte le condizioni normativamente richieste per la postulata omologa che -sulla scorta di quanto 6
riportato nella superiore esposizione narrativa- deve riferirsi alla proposta e al piano di ristrutturazione dei debiti depositato, in uno alla pertinente 'relazione del gestore della crisi' in data 19.12.2024 e prevedente il pagamento integrale dei debiti in prededuzione (di euro 3.520,15 in favore di ' e di euro 1.268,80 in favore di CP_3
' ) e di quello prelatizio in favore di 'Agenzia delle Entrate Riscossione' e il CP_4 saldo parziale nella misura del 19,80 % dei residui in favore di (per CP_2 complessivi euro 28.547,40) e di ' per Controparte_5 complessivi euro 1.386,42 e ciò rendendo disponibile l'importo mensile di euro 247,72 per sessantadue rate - riconoscendo un interesse parti all'1%- di cui l'ultima di euro 22.139,77 oltre che le ulteriori somme di euro 22.000,00 derivanti dalla liquidazione della 'polizza vita Fideuram' e di euro 500,00 quale 'controvalore dell'autovettura' in proprietà della ricorrente. Il creditore ha reiterato le proprie ragioni di opposizione già formalizzate con CP_2 atto depositato il 19.11.2024 e sostanzialmente incentrate sulla ritenuta preferibilità del risultato conseguibile nella alternativa procedura espropriativa individuale presso terzi rispetto a quello prefigurato nel contesto del piano.
Sul punto soccorrono le valutazioni demandate all'OCC ed espresse nelle relazioni depositate il 31.10.2024 ed il 19.12.2024 nelle quali, all'esito di un analitico e condivisibile iter ricostruttivo elaborato sui dati acquisiti e che non ha trovato elemento di contrasto alcuno nelle concorrenti emergenze istruttorie, viene evidenziata la sostanziale equivalenza dei risultati adempitivi conseguibili in alternativa procedura di liquidazione controllata rispetto a quelli previsti nel piano di ristrutturazione dei debiti quanto al creditore opponente In difetto di elemento alcuno sopravvenuto la cui ricorrenza non è stata né dedotta, né risulta aliunde evincibile, deve ribadirsi la persistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda di omologa come esplicitate nel decreto del 24.09.2024
e riportate al punto 2 della superiore ricostruzione narrativa. Il proposto piano di ristrutturazione del debito appare assistito da connessa fattibilità tenuto conto delle risorse attive che dovrebbero avere utilizzo solutorio e alla luce delle risultanze della relazione dell'OCC. Quanto alla valutazione di convenienza, sollecitata dalle osservazioni presentate dal creditore , il riferimento dal medesimo operato agli esiti di alternativa CP_2 procedura di pignoramento presso terzi già introitata e cautelarmente sospesa per la pendenza del presente procedimento non appare pertinente poiché difforme da quello a tale fine normativamente indicato e costituito dalla procedura di liquidazione controllata. A ciò deve, comunque, aggiungersi che –come evidenziato dall'OCC con rilievo che risulta aderente al dato concreto di riferimento- anche in caso di prosieguo della procedura espropriativa individuale il risultato satisfattivo perseguibile dal creditore 7
nel lasso triennale di riferimento non sarebbe stato di maggior entità rispetto CP_2
a quello prefigurato nel presente contesto procedimentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, omologa ai sensi dell'art. 70 CCII il piano di ristrutturazione di ristrutturazione dei debiti proposto da , nata a [...] CP_1
l'11.05.1070 con atto depositato il 19.12.2024;
-dichiara chiusa la procedura;
-dispone la pubblicazione della presente sentenza nell'area web del sito internet di questo tribunale e la sua comunicazione a tutti i creditori a cura dell'OCC entro i due giorni successivi;
demanda all'OCC gli adempimenti previsti dall'art. 71 CCII.
-manda alla cancelleria per gli adempimenti di propria competenza. Roma 19 febbraio 2025 Il g.d. dott. Claudio Tedeschi