Sentenza breve 13 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 13/01/2023, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/01/2023
N. 00076/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02073/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2073 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Rocco Felato, Stefano Vozella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Avellino, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensione e/o idonea misura cautelare:
1) provvedimento n. -OMISSIS- assunto dal Prefetto di Avellino ed avente ad oggetto divieto di “detenere qualsiasi tipo di arma, munizione, materiale esplodente” già oggetto di ricorso gerarchico in data -OMISSIS- conclusosi con diniego per decorrenza dei relativi termini di legge;
2) nonché: di ogni ulteriore atto e/o provvedimento antecedente conseguente e/o, comunque, correlato anche a fini istruttori al detto provvedimento/diniego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato e depositato il 13 dicembre 2022 parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, formulando censure di ordine procedimentale (violazione artt. 11 – 39 T.U.L.P.S., art. 3 L. n. 241/1990, art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio di correttezza e del buon andamento) e sostanziale (violazione e falsa applicazione di legge artt. 11 e 39 T.U.L.P.S., difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità).
2. Le amministrazioni intimate si cono costituite in giudizio con memoria di stile.
3. Alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2023 la causa – su richiesta di parte ricorrente e in assenza di obiezioni delle resistenti sul punto - è stata trattenuta in decisione ai fini della definizione con sentenza in forma semplificata.
4. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta che l’amministrazione, nel provvedimento gravato, si è limitata a riproporre meccanicamente le originarie contestazioni senza motivare le ragioni per le quali le osservazioni formulate in sede procedimentale non meritavano accoglimento.
4.1. Il motivo non può essere accolto.
4.2. Premesso che per consolidata giurisprudenza “ la motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ex art. 10- bis della L. n. 241/1990, reputando sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia nella sostanza tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà, e siano nella sostanza percepibili le ragioni del loro mancato recepimento ” (T.A.R. Toscana, sez. II, 21 marzo 2022, n. 352), le precisazioni contenute nel provvedimento gravato – secondo le quali le controdeduzioni presentate non sono idonee a “ determinare un mutamento dell’orientamento dell’Ufficio, tenuto conto anche del fatto che carico del sig. NT DE è stato richiesto, in data 22/02/2022, il rinvio a giudizio ” - risultano sufficienti a escludere la dedotta violazione procedimentale.
5. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che, illegittimamente l’amministrazione ha posto a fondamento del diniego la sola sussistenza di una pendenza penale in assenza di una più ampia, concreta ed attuale, valutazione della pericolosità del richiedente.
5.1. Anche tale censura non merita condivisione.
5.2. Come ribadito a più riprese dalla Corte Costituzionale (sentenze nn. 440 del 1993 e 24 del 1981) " il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi ". A presidio delle prioritarie esigenze di tutela della pubblica e privata incolumità, l'Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto al fine di prevenire, per quanto possibile, l'abuso delle armi; nell’ambito di tale valutazione ben può l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività anche vicende e situazioni personali prive di rilevanza penale (Consiglio di Stato, sez. III, n. 3979/2013), ovvero fatti isolati ma significativi (Consiglio di Stato, sez. III, n. 4334/2017).
Il giudizio di non affidabilità, avendo natura eminentemente discrezionale e precauzionale, ben può fondarsi su considerazioni probabilistiche, basate su persuasive circostanze di fatto, rappresentate, nella specie, dal rinvio a giudizio per reati di molestia, disturbo e percosse nonché da una evidente situazione di conflittualità che, per quanto minimizzata nel ricorso, appare oggettivamente apprezzabile alla luce della presentazione di reciproche denunce-querele.
In proposito, ritiene il Collegio di aderire alla copiosa giurisprudenza, anche di questa Sezione, che configura la presenza di un quadro di conflittualità quale elemento significativo legittimante la revoca della licenza di porto d'armi considerato che “ la tensione nelle relazioni interpersonali…tende ad acuirsi e ad esasperarsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e della privata incolumità, che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi da sparo, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato ” (T.A.R. Salerno, sez. I, 1724/2019).
Ne è conferente il richiamo al precedente invocato in ricorso (Consiglio di Stato, sez. III, 14.11.2022, n. 9971) poiché riferito a diversa fattispecie, non sovrapponibile a quella in esame, in cui il provvedimento inibitorio si era basato “ esclusivamente su un unico presupposto di fatto che, all’epoca di adozione del provvedimento, non era più sussistente ”.
6. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
6.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Anna Saporito, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Saporito | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.