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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1494/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Ernesta Occhiuto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1494/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in LOCALITÀ FOENNA N. Parte_1 P.IVA_1
10 53049 TORRITA DI SIENA presso lo studio dell'avv. MASSAI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
IMPUGNANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in STRADA DEL CP_1 C.F._1
CAMPIN, 5 23030 BIANZONE presso lo studio dell'avv. POLINELLI SILVIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GUSLINI VERONICA ( ) C.F._2
PIAZZA S. ANTONIO, 16 23017 MORBEGNO;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in STRADA DEL Parte_2 C.F._3
CAMPIN, 5 23030 BIANZONE presso lo studio dell'avv. POLINELLI SILVIA, che lo rappresenta e pagina 1 di 10 difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GUSLINI VERONICA ( ) C.F._2
PIAZZA S. ANTONIO, 16 23017 MORBEGNO;
IMPUGNATI
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
IMPUGNATA CONTUMACE
avente ad oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma del lodo arbitrale emesso in data 20/02/2023 dall'Arbitro Unico, Avv. Alberto
Gerosa, notificato via PEC in data 20/02/2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel procedimento di arbitrato che qui si riportano e quindi riformare integralmente il lodo arbitrare emesso dall'arbitro Avv. Gerosa Alberto, di cui al procedimento arbitrare n. 1/2022, e conseguentemente dichiarare la legittimità e dell'opposizione all'esecuzione, essendo la stessa fondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti nei propri atti ai quali espressamente ci si riporta Riformare integralmente il lodo arbitrare di cui al procedimento arbitrare n. 1/2022 emesso dall'arbitro avv. Gerosa Alberto, essendo affetto da plurime violazioni delle norme di diritto, essendosi pronunciato ultra petitum ed esorbitando la causa petendi del procedimento arbitrare, non avendo limitato il suo giudizio alla sola fase di merito della opposizione all'esecuzione di cui al procedura esecutiva Tribunale di Sondrio Rge 231/2021;
Per l'effetto in completa riforma del lodo arbitrale impugnato
Dichiarare inammissibile ed illegittimo l'intervento del sig. , essendo privo di idoneo CP_1 titolo esecutivo e dichiarare totalmente inammissibile l'intervento promosso dallo stesso nella procedura arbitrarle;
Rigettare e dichiarare inammissibili le domande nuove e esultanti il procedimento arbitrare volte alla domanda di condanna della al pagamento di somme a favore di e Pt_1 CP_1 [...]
, già oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo di cui al procedimento del Tribunale delle Pt_2
imprese di Milano rg 33971/2021, chiamato a decidere appunto sull'opposizione a D.I.
Accertare e dichiarare quindi completamente inammissibili le domande di condanna promosse sia da che da , nei confronti di aventi ad oggetto la CP_1 Parte_2 Parte_1 pagina 2 di 10 condanna al pagamento del valore delle rispettive parti delle quote societarie, domande da dichiararsi inammissibili illegittime e in palese violazione del principio della strumentalità della procedura di merito rispetto alla domanda principale, ed essendo come già detto, deputato il giudizio al Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, Tribunale delle Imprese Milano rg 33971/2021.
Accertare e dichiarare la competenza arbitrare limitatamente all'accertamento della illegittimità della procedura esecutiva, Tribunale di Sondrio rge 231/2021 intercorrente tra , e Parte_2 [...]
Parte_1
Voglia conseguentemente in completa riforma dell'impugnato lodo arbitrale, accertare e accogliere l'opposizione alla procedura esecutiva promossa da avente ad oggetto la Parte_1
dichiarazione della illegittimità della sola procedura esecutiva Tribunale di Sondrio Rge 231/2021, e per l'effetto, per le causali tutte esposte in premessa, dichiarare illegittimo ingiusto ed erroneo l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi opposto, e la relativa procedura esecutiva mobiliare, essendo stata promossa e comunque coltivata, sulla base e su di un titolo decreto ingiuntivo n. 9309/2021 Tribunale di Milano del quale è stata revocata la provvisoria esecutività e sospesa la relativa efficacia.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP di legge del doppio grado di giudizio, dei quali il presente procuratore si dichiara antistatario e richiede l'attribuzione e distrazione in suo favore ex art. 93 c.p.c.
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni avversa domanda ed eccezione, dichiarare inammissibile o in ogni caso respingere, poiché manifestamente infondata, l'impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 828 c.p.c. del lodo in data 20/2/2023, pronunciato dall'Arbitro Unico avv. Alberto
Gerosa nel procedimento arbitrale n. 1/2022 e, per l'effetto, confermare integralmente il provvedimento impugnato.
Con vittoria di spese del giudizio.
Per Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni avversa domanda ed eccezione, dichiarare inammissibile o in ogni caso respingere, poiché manifestamente infondata, l'impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 828 c.p.c. del lodo in data 20/2/2023, pronunciato dall'Arbitro Unico avv. Alberto
pagina 3 di 10 Gerosa nel procedimento arbitrale n. 1/2022 e, per l'effetto, confermare integralmente il provvedimento impugnato.
Con vittoria di spese del giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e vicende processuali
1. , socia della società (di seguito anche solo per quota pari al Parte_2 Parte_1 Pt_1
15% del capitale sociale, con lettera in data 30.8.2017 comunicava il proprio recesso dalla società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473 cod. civ..
2. Con lettera in data 13.9.2017 la società dichiarava “l'inefficacia, l'illegittimità e la nullità della dichiarazione del 30.8.2017” del recesso, esercitato, a parere di “in evidente spregio ai Pt_1 presupposti di legge e dell'atto costitutivo, conseguentemente non si procederà alla liquidazione delle
Vostre quote”.
3. La nel rispetto dell'art. 36 dello Statuto Sociale vigente (“clausola compromissoria”) Pt_2
radicava, unitamente al sig. (socio per quota pari al 10% che aveva a propria volta CP_1
esercitato il diritto di recesso, contestato dalla società) un giudizio arbitrale, chiedendo l'accertamento dell'efficacia, della legittimità e della validità della propria dichiarazione di recesso.
4. All'esito di tale giudizio, l'Arbitro Unico Avv. Giulio Carrara con lodo deliberato in Sondrio in data
14.6.2019, accertava l'efficacia, la legittimità e la validità del recesso dei soci e Parte_2
dalla società in persona del legale rappresentante in carica . CP_1 Parte_1
5. Con decreto in data 3.7.2019, emesso su istanza di , il Tribunale di Sondrio CP_1
dichiarava esecutivo il lodo arbitrale de quo, al quale in data 5.7.2019 veniva apposta la formula esecutiva.
6. , in data 9.8.2019, notificava ad la copia esecutiva del lodo arbitrale, Parte_2 Pt_1
chiedendo che venisse determinata e liquidata la sua quota, senonché la società non provvedeva.
pagina 4 di 10 7. Ritenendo la posizione di esclusivamente volta a procrastinare il più possibile la liquidazione Pt_1
della quota, la con ricorso ex art. 2473 cod. civ. in data 10.12.2019, chiedeva al Tribunale delle Pt_2 imprese di Milano di “nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473, terzo comma, cod. civ. un esperto cui demandare la determinazione, con relazione giurata, del valore del patrimonio sociale di
”. In tale giudizio interveniva adesivamente il , mentre resisteva Parte_1 CP_1 Pt_1
domandando la reiezione della domanda per non aver la instaurato la procedura di arbitraggio Pt_2
prevista, al fine della liquidazione della quota, dallo Statuto societario.
8. Il Tribunale, in accoglimento della domanda della e del , nominava l'esperto, che Pt_2 CP_1 all'esito depositava perizia giurata con la quale determinava nell'importo di € 691.177,00 il patrimonio sociale alla data del 31/8/2017, attribuiva il valore di € 103.676,55 alla quota del 15% già di proprietà della sig.ra alla data del 31/8/2017, attribuiva il valore di € 69.117,70 alla quota del Parte_2
10% già di proprietà del sig. alla data del 31/8/2017. CP_1
9. domandava ad la liquidazione della quota, così come determinata dall'esperto Parte_2 Pt_1
nominato dal Tribunale, senza tuttavia ottenere risposta. La stessa ed il proponevano allora CP_1
ricorso per decreto ingiuntivo, sulla scorta del lodo arbitrale e della perizia giurata.
10. Con il decreto n. 9309/2021 del 15.4.2021, Tribunale di Milano, accogliendo la richiesta dei ricorrenti, ingiungeva ad il pagamento immediato della somma capitale di € 103.676,55 in Pt_1 favore della sig.ra e della somma capitale di € 69.117,70 in favore del sig. Parte_2 CP_1
oltre agli interessi ed alle spese della procedura monitoria.
[...]
11. proponeva opposizione, eccependo: la inammissibilità ed illegittimità del decreto ingiuntivo Pt_1
opposto, in forza della clausola compromissoria contenuta nello statuto all'art. 36, con relativo difetto di competenza del Tribunale di Milano in favore dell'arbitro; nel merito, la erronea quantificazione del credito con riguardo a , in quanto la società opponente vantava nei confronti del primo CP_1 un credito complessivo di € 24.573,36 in forza di Decreto Ingiuntivo n. 126/2021 rg 326/2021 emesso dal Tribunale di Sondrio, divenuto definitivo.
12. Nel frattempo, in forza della provvisoria esecutività del D.I., la instaurava una prima Pt_2
procedura esecutiva mobiliare nei confronti della società presso i terzi Pt_1 Controparte_3
e poi estinta per le dichiarazioni negative Controparte_4 Controparte_5 CP_6
rese. Successivamente, in data 25.9.2021 notificava a un nuovo atto di Parte_2 Pt_1
pignoramento presso il terzo : in questa seconda occasione, la Banca rendeva una Controparte_3
pagina 5 di 10 dichiarazione positiva per la somma di complessivi € 53.084,02 della quale la chiedeva Pt_2
l'assegnazione.
13. tuttavia, proponeva opposizione all'esecuzione: il giudice di Sondrio sospendeva in attesa Pt_1
della definizione del giudizio, pendente a Milano, di opposizione al D.I., mentre d'altra parte, in quest'ultimo, in prima udienza la provvisoria esecuzione del DI veniva pure sospesa.
14. A questo punto la dovendo instaurare il giudizio di merito di cui all'art. 616 c.p.c. davanti Pt_2
al Giudice competente per materia e posto il tenore dell'art. 36 dello Statuto (“Qualunque controversia
(fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico
Ministero) sorga tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorchè solo tra alcuni di tali soggetti o organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal
Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale”) si rivolgeva al Presidente del Tribunale di Sondrio per ottenere la nomina dell'arbitro unico, intendendo domandare (previa integrazione del contraddittorio con il terzo pignorato ) la reiezione dell'opposizione all'esecuzione e la Controparte_3
condanna di la pagamento del valore della quota. Pt_1
15. Nominato arbitro l'avv. Alberto Gerosa, il giudizio arbitrale aveva inizio. terzo Controparte_7
pignorato, non si costituiva e non partecipava al giudizio arbitrale. In esso interveniva invece il
, domandando la condanna di al pagamento della propria quota. si costituiva CP_1 Pt_1 Pt_1 eccependo l'inammissibilità delle domande nuove, esorbitanti dal perimetro dell'opposizione all'esecuzione, e l'inammissibilità dell'intervento stesso del , in quanto soggetto estraneo al CP_1
D.I. ed all'esecuzione mobiliare.
16. L'arbitro, all'esito, pronunciava il lodo con il quale -motivatamente superate la questioni della novità della domanda e dell'eccepita inammissibilità dell'intervento del dichiarava CP_1 inammissibile l'opposizione all'esecuzione e condannava al pagamento del valore delle quote Pt_1
sociali nei confronti della e del . Pt_2 CP_1
II. L'impugnazione del Lodo
17. ha impugnato il lodo, enucleando tre motivi (definiti “Motivi di Appello”) così testualmente Pt_1
rubricati: pagina 6 di 10
1) OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI MERITO – AZIONATO IN SEDE ARBITRARE
(così nel testo): ERA ED È LA DICHIARAZIONE DELLA LEGITTIMITA' DELLA
PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO IL TRIBUNALE DI SONDRIO RG. 231/2021.
IMPROPONIBILITA DOMANDE NUOVE IN SEDE DI MERITO.
Con questo motivo, la impugnante lamenta che l'arbitro abbia deciso sulla domanda di condanna al pagamento delle quote dei soci receduti, esorbitando dal perimetro del giudizio di opposizione all'esecuzione. Ha testualmente affermato: Il lodo emesso dall'Avv. Gerosa, e di cui alla procedura arbitrale n. 1/2022 promossa dalla Sig.ra e nella quale è intervenuto il Sig. Parte_2 [...]
, risulta erroneo illegittimo ed emesso in espressa violazione di legge: la decisione del lodo CP_1
viola le disposizioni di legge e nello specifico non rispetta il perimetro decisionale imposto dalla fase esecutiva cui si riferisce, avente ad oggetto la legittimità o illegittimità della opposizione all'esecuzione di cui al procedimento presso il Tribunale di Sondrio 231/2021 promossa da nei Pt_1
confronti di . L'arbitro adito poteva e doveva decidere esclusivamente sull'esistenza Parte_2
del titolo esecutivo con i requisiti prescritti dall'art. 474 cod. proc. civ. che costituisce, peraltro, presupposto indefettibile per dichiarare il diritto a procedere all'esecuzione. La presente difesa ritiene che le domande di condanna al pagamento, proposte da E Parte_2 CP_1
siano da qualificarsi inammissibili in quanto non proponibili in sede esecutiva e quindi esulanti il thema decidendum della opposizione all'esecuzione e di cui al presente procedimento di opposizione.
2) IL LODO ARBITRARE (così nel testo) emesso in VIOLAZIONE DI LEGGE
Con questo motivo, ribadendo le argomentazioni già spese, la impugnante testualmente afferm: La domanda di condanna al pagamento di somme, proposte da e , e sul CP_1 Parte_2
quale lo stesso Arbitro, evadendo ed esorbitando la causa petendi dell'arbitrato stesso, ed si è pronunciato (così nel testo) dovevano essere dichiarate dallo stesso inammissibili, in quanto estranee al thema decidendum portato alla sua attenzione, che si ricorda, essendo stato adita la sede arbitrare
(così nel testo) nella fase di merito di una procedura esecutiva solo ed esclusivamente all'esistenza del titolo esecutivo con i requisiti prescritti dall'art. 474 cod. proc. civ..
pagina 7 di 10 3) INAMMISSIBILITA' ED ILLEGITTIMITA' DELL'INTERVENTO DI CP_1
NELLA PROCEDURA.
[...]
Con questo motivo, pretende di censurare la motivazione del lodo in merito all'ammissibilità Pt_1
dell'intervento del terzo. Testualmente, afferma: non essendo costituito nella fase a CP_1
carattere sommario, conseguentemente non può partecipare alla sola fase di merito della stessa. Allo stesso tempo, l'intervento così come proposto non può qualificarsi come adesivo in quanto CP_1
propone domande autonome nuove e personali, svincolate da quelle proposte da
[...] [...]
, e quindi autonome. Pt_2
18. La ed il si sono costituiti, con unico atto, eccependo l'inammissibilità Pt_2 CP_1
“dell'appello”, ex art. 342 c.p.c., e l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo, per non essere stati enucleati motivi di nullità ex art. 829 c.p.c.. Nel merito, hanno domandato il rigetto dell'impugnazione.
19. All'udienza del 05.03.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini previamente assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, ed in pari data discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
20. Deve in primo luogo osservarsi che l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per determinati vizi in procedendo e, per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti di cui alla norma citata. Essa non dà luogo ad un giudizio di appello (per tale motivo è infatti mal proposta l'eccezione di inammissibilità fondata dai resistenti sul disposto dell'art. 342 c.p.c.) che autorizzi in ogni caso il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto iudicium rescindens, consistente nell'accertare se sussista o non sussista taluna delle nullità previste dalla norma citata, come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, n.
9387/2018). Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale successivo iudicium rescissorium (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 5857/2000).
pagina 8 di 10 21. non ha dedotto alcuno dei dodici motivi di nullità del lodo previsti dall'art. 829 c.p.c., né, in Pt_1
ogni caso, quanto lamentato (ovvero il fatto che l'arbitro abbia ritenuto ammissibile la domanda di condanna al pagamento in un ambito di opposizione all'esecuzione ed il fatto che l'arbitro abbia ritenuto ammissibile l'intervento del terzo) potrebbe esservi ricondotto.
22. Quanto alla violazione di legge, a norma del 3° comma dello stesso art. 829 c.p.c. l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge, e segnatamente, in ambito di arbitrato societario, in ragione del richiamo contenuto nell'art. 828quater c.p.c., quando l'oggetto sia costituito dalla validità di delibere assembleari ovvero gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili.
23. Poiché nessuna di queste condizioni è presente nella fattispecie, né ancora ha denunciato la Pt_1
contrarietà della decisione all'ordine pubblico, l'impugnazione è inammissibile.
24. Deve conclusivamente rilevarsi, visto quanto dedotto da con la comparsa conclusionale e su Pt_1
cui i resistenti hanno preso posizione nella memoria di replica, che la sentenza n.5779/23 pubblicata il
10.07.2023, con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato la nullità del D.I. in quanto emesso dal giudice incompetente, conferma come sulla domanda di condanna al pagamento del valore della partecipazione societaria dovesse pronunciarsi l'arbitro. La pretesa invalidità “derivata”, anche a non voler considerare l'assoluta novità del tema, ancora una volta sarebbe estranea all'ambito di impugnabilità del lodo disegnato dall'art. 829 c.p.c..
25. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna di al pagamento delle spese di Pt_1
lite, liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività prestata, vista la nota spese depositata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'impugnazione proposta da avverso il lodo dell'Arbitro Parte_1
Unico in data 20/02/2023.
pagina 9 di 10 2. Condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore di e Parte_1 Parte_2
, liquidate in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella CP_1
misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 05.03.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Lorenzo Orsenigo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Ernesta Occhiuto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1494/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in LOCALITÀ FOENNA N. Parte_1 P.IVA_1
10 53049 TORRITA DI SIENA presso lo studio dell'avv. MASSAI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
IMPUGNANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in STRADA DEL CP_1 C.F._1
CAMPIN, 5 23030 BIANZONE presso lo studio dell'avv. POLINELLI SILVIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GUSLINI VERONICA ( ) C.F._2
PIAZZA S. ANTONIO, 16 23017 MORBEGNO;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in STRADA DEL Parte_2 C.F._3
CAMPIN, 5 23030 BIANZONE presso lo studio dell'avv. POLINELLI SILVIA, che lo rappresenta e pagina 1 di 10 difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GUSLINI VERONICA ( ) C.F._2
PIAZZA S. ANTONIO, 16 23017 MORBEGNO;
IMPUGNATI
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
IMPUGNATA CONTUMACE
avente ad oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma del lodo arbitrale emesso in data 20/02/2023 dall'Arbitro Unico, Avv. Alberto
Gerosa, notificato via PEC in data 20/02/2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel procedimento di arbitrato che qui si riportano e quindi riformare integralmente il lodo arbitrare emesso dall'arbitro Avv. Gerosa Alberto, di cui al procedimento arbitrare n. 1/2022, e conseguentemente dichiarare la legittimità e dell'opposizione all'esecuzione, essendo la stessa fondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti nei propri atti ai quali espressamente ci si riporta Riformare integralmente il lodo arbitrare di cui al procedimento arbitrare n. 1/2022 emesso dall'arbitro avv. Gerosa Alberto, essendo affetto da plurime violazioni delle norme di diritto, essendosi pronunciato ultra petitum ed esorbitando la causa petendi del procedimento arbitrare, non avendo limitato il suo giudizio alla sola fase di merito della opposizione all'esecuzione di cui al procedura esecutiva Tribunale di Sondrio Rge 231/2021;
Per l'effetto in completa riforma del lodo arbitrale impugnato
Dichiarare inammissibile ed illegittimo l'intervento del sig. , essendo privo di idoneo CP_1 titolo esecutivo e dichiarare totalmente inammissibile l'intervento promosso dallo stesso nella procedura arbitrarle;
Rigettare e dichiarare inammissibili le domande nuove e esultanti il procedimento arbitrare volte alla domanda di condanna della al pagamento di somme a favore di e Pt_1 CP_1 [...]
, già oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo di cui al procedimento del Tribunale delle Pt_2
imprese di Milano rg 33971/2021, chiamato a decidere appunto sull'opposizione a D.I.
Accertare e dichiarare quindi completamente inammissibili le domande di condanna promosse sia da che da , nei confronti di aventi ad oggetto la CP_1 Parte_2 Parte_1 pagina 2 di 10 condanna al pagamento del valore delle rispettive parti delle quote societarie, domande da dichiararsi inammissibili illegittime e in palese violazione del principio della strumentalità della procedura di merito rispetto alla domanda principale, ed essendo come già detto, deputato il giudizio al Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, Tribunale delle Imprese Milano rg 33971/2021.
Accertare e dichiarare la competenza arbitrare limitatamente all'accertamento della illegittimità della procedura esecutiva, Tribunale di Sondrio rge 231/2021 intercorrente tra , e Parte_2 [...]
Parte_1
Voglia conseguentemente in completa riforma dell'impugnato lodo arbitrale, accertare e accogliere l'opposizione alla procedura esecutiva promossa da avente ad oggetto la Parte_1
dichiarazione della illegittimità della sola procedura esecutiva Tribunale di Sondrio Rge 231/2021, e per l'effetto, per le causali tutte esposte in premessa, dichiarare illegittimo ingiusto ed erroneo l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi opposto, e la relativa procedura esecutiva mobiliare, essendo stata promossa e comunque coltivata, sulla base e su di un titolo decreto ingiuntivo n. 9309/2021 Tribunale di Milano del quale è stata revocata la provvisoria esecutività e sospesa la relativa efficacia.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP di legge del doppio grado di giudizio, dei quali il presente procuratore si dichiara antistatario e richiede l'attribuzione e distrazione in suo favore ex art. 93 c.p.c.
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni avversa domanda ed eccezione, dichiarare inammissibile o in ogni caso respingere, poiché manifestamente infondata, l'impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 828 c.p.c. del lodo in data 20/2/2023, pronunciato dall'Arbitro Unico avv. Alberto
Gerosa nel procedimento arbitrale n. 1/2022 e, per l'effetto, confermare integralmente il provvedimento impugnato.
Con vittoria di spese del giudizio.
Per Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni avversa domanda ed eccezione, dichiarare inammissibile o in ogni caso respingere, poiché manifestamente infondata, l'impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 828 c.p.c. del lodo in data 20/2/2023, pronunciato dall'Arbitro Unico avv. Alberto
pagina 3 di 10 Gerosa nel procedimento arbitrale n. 1/2022 e, per l'effetto, confermare integralmente il provvedimento impugnato.
Con vittoria di spese del giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e vicende processuali
1. , socia della società (di seguito anche solo per quota pari al Parte_2 Parte_1 Pt_1
15% del capitale sociale, con lettera in data 30.8.2017 comunicava il proprio recesso dalla società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473 cod. civ..
2. Con lettera in data 13.9.2017 la società dichiarava “l'inefficacia, l'illegittimità e la nullità della dichiarazione del 30.8.2017” del recesso, esercitato, a parere di “in evidente spregio ai Pt_1 presupposti di legge e dell'atto costitutivo, conseguentemente non si procederà alla liquidazione delle
Vostre quote”.
3. La nel rispetto dell'art. 36 dello Statuto Sociale vigente (“clausola compromissoria”) Pt_2
radicava, unitamente al sig. (socio per quota pari al 10% che aveva a propria volta CP_1
esercitato il diritto di recesso, contestato dalla società) un giudizio arbitrale, chiedendo l'accertamento dell'efficacia, della legittimità e della validità della propria dichiarazione di recesso.
4. All'esito di tale giudizio, l'Arbitro Unico Avv. Giulio Carrara con lodo deliberato in Sondrio in data
14.6.2019, accertava l'efficacia, la legittimità e la validità del recesso dei soci e Parte_2
dalla società in persona del legale rappresentante in carica . CP_1 Parte_1
5. Con decreto in data 3.7.2019, emesso su istanza di , il Tribunale di Sondrio CP_1
dichiarava esecutivo il lodo arbitrale de quo, al quale in data 5.7.2019 veniva apposta la formula esecutiva.
6. , in data 9.8.2019, notificava ad la copia esecutiva del lodo arbitrale, Parte_2 Pt_1
chiedendo che venisse determinata e liquidata la sua quota, senonché la società non provvedeva.
pagina 4 di 10 7. Ritenendo la posizione di esclusivamente volta a procrastinare il più possibile la liquidazione Pt_1
della quota, la con ricorso ex art. 2473 cod. civ. in data 10.12.2019, chiedeva al Tribunale delle Pt_2 imprese di Milano di “nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473, terzo comma, cod. civ. un esperto cui demandare la determinazione, con relazione giurata, del valore del patrimonio sociale di
”. In tale giudizio interveniva adesivamente il , mentre resisteva Parte_1 CP_1 Pt_1
domandando la reiezione della domanda per non aver la instaurato la procedura di arbitraggio Pt_2
prevista, al fine della liquidazione della quota, dallo Statuto societario.
8. Il Tribunale, in accoglimento della domanda della e del , nominava l'esperto, che Pt_2 CP_1 all'esito depositava perizia giurata con la quale determinava nell'importo di € 691.177,00 il patrimonio sociale alla data del 31/8/2017, attribuiva il valore di € 103.676,55 alla quota del 15% già di proprietà della sig.ra alla data del 31/8/2017, attribuiva il valore di € 69.117,70 alla quota del Parte_2
10% già di proprietà del sig. alla data del 31/8/2017. CP_1
9. domandava ad la liquidazione della quota, così come determinata dall'esperto Parte_2 Pt_1
nominato dal Tribunale, senza tuttavia ottenere risposta. La stessa ed il proponevano allora CP_1
ricorso per decreto ingiuntivo, sulla scorta del lodo arbitrale e della perizia giurata.
10. Con il decreto n. 9309/2021 del 15.4.2021, Tribunale di Milano, accogliendo la richiesta dei ricorrenti, ingiungeva ad il pagamento immediato della somma capitale di € 103.676,55 in Pt_1 favore della sig.ra e della somma capitale di € 69.117,70 in favore del sig. Parte_2 CP_1
oltre agli interessi ed alle spese della procedura monitoria.
[...]
11. proponeva opposizione, eccependo: la inammissibilità ed illegittimità del decreto ingiuntivo Pt_1
opposto, in forza della clausola compromissoria contenuta nello statuto all'art. 36, con relativo difetto di competenza del Tribunale di Milano in favore dell'arbitro; nel merito, la erronea quantificazione del credito con riguardo a , in quanto la società opponente vantava nei confronti del primo CP_1 un credito complessivo di € 24.573,36 in forza di Decreto Ingiuntivo n. 126/2021 rg 326/2021 emesso dal Tribunale di Sondrio, divenuto definitivo.
12. Nel frattempo, in forza della provvisoria esecutività del D.I., la instaurava una prima Pt_2
procedura esecutiva mobiliare nei confronti della società presso i terzi Pt_1 Controparte_3
e poi estinta per le dichiarazioni negative Controparte_4 Controparte_5 CP_6
rese. Successivamente, in data 25.9.2021 notificava a un nuovo atto di Parte_2 Pt_1
pignoramento presso il terzo : in questa seconda occasione, la Banca rendeva una Controparte_3
pagina 5 di 10 dichiarazione positiva per la somma di complessivi € 53.084,02 della quale la chiedeva Pt_2
l'assegnazione.
13. tuttavia, proponeva opposizione all'esecuzione: il giudice di Sondrio sospendeva in attesa Pt_1
della definizione del giudizio, pendente a Milano, di opposizione al D.I., mentre d'altra parte, in quest'ultimo, in prima udienza la provvisoria esecuzione del DI veniva pure sospesa.
14. A questo punto la dovendo instaurare il giudizio di merito di cui all'art. 616 c.p.c. davanti Pt_2
al Giudice competente per materia e posto il tenore dell'art. 36 dello Statuto (“Qualunque controversia
(fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico
Ministero) sorga tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorchè solo tra alcuni di tali soggetti o organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal
Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale”) si rivolgeva al Presidente del Tribunale di Sondrio per ottenere la nomina dell'arbitro unico, intendendo domandare (previa integrazione del contraddittorio con il terzo pignorato ) la reiezione dell'opposizione all'esecuzione e la Controparte_3
condanna di la pagamento del valore della quota. Pt_1
15. Nominato arbitro l'avv. Alberto Gerosa, il giudizio arbitrale aveva inizio. terzo Controparte_7
pignorato, non si costituiva e non partecipava al giudizio arbitrale. In esso interveniva invece il
, domandando la condanna di al pagamento della propria quota. si costituiva CP_1 Pt_1 Pt_1 eccependo l'inammissibilità delle domande nuove, esorbitanti dal perimetro dell'opposizione all'esecuzione, e l'inammissibilità dell'intervento stesso del , in quanto soggetto estraneo al CP_1
D.I. ed all'esecuzione mobiliare.
16. L'arbitro, all'esito, pronunciava il lodo con il quale -motivatamente superate la questioni della novità della domanda e dell'eccepita inammissibilità dell'intervento del dichiarava CP_1 inammissibile l'opposizione all'esecuzione e condannava al pagamento del valore delle quote Pt_1
sociali nei confronti della e del . Pt_2 CP_1
II. L'impugnazione del Lodo
17. ha impugnato il lodo, enucleando tre motivi (definiti “Motivi di Appello”) così testualmente Pt_1
rubricati: pagina 6 di 10
1) OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI MERITO – AZIONATO IN SEDE ARBITRARE
(così nel testo): ERA ED È LA DICHIARAZIONE DELLA LEGITTIMITA' DELLA
PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO IL TRIBUNALE DI SONDRIO RG. 231/2021.
IMPROPONIBILITA DOMANDE NUOVE IN SEDE DI MERITO.
Con questo motivo, la impugnante lamenta che l'arbitro abbia deciso sulla domanda di condanna al pagamento delle quote dei soci receduti, esorbitando dal perimetro del giudizio di opposizione all'esecuzione. Ha testualmente affermato: Il lodo emesso dall'Avv. Gerosa, e di cui alla procedura arbitrale n. 1/2022 promossa dalla Sig.ra e nella quale è intervenuto il Sig. Parte_2 [...]
, risulta erroneo illegittimo ed emesso in espressa violazione di legge: la decisione del lodo CP_1
viola le disposizioni di legge e nello specifico non rispetta il perimetro decisionale imposto dalla fase esecutiva cui si riferisce, avente ad oggetto la legittimità o illegittimità della opposizione all'esecuzione di cui al procedimento presso il Tribunale di Sondrio 231/2021 promossa da nei Pt_1
confronti di . L'arbitro adito poteva e doveva decidere esclusivamente sull'esistenza Parte_2
del titolo esecutivo con i requisiti prescritti dall'art. 474 cod. proc. civ. che costituisce, peraltro, presupposto indefettibile per dichiarare il diritto a procedere all'esecuzione. La presente difesa ritiene che le domande di condanna al pagamento, proposte da E Parte_2 CP_1
siano da qualificarsi inammissibili in quanto non proponibili in sede esecutiva e quindi esulanti il thema decidendum della opposizione all'esecuzione e di cui al presente procedimento di opposizione.
2) IL LODO ARBITRARE (così nel testo) emesso in VIOLAZIONE DI LEGGE
Con questo motivo, ribadendo le argomentazioni già spese, la impugnante testualmente afferm: La domanda di condanna al pagamento di somme, proposte da e , e sul CP_1 Parte_2
quale lo stesso Arbitro, evadendo ed esorbitando la causa petendi dell'arbitrato stesso, ed si è pronunciato (così nel testo) dovevano essere dichiarate dallo stesso inammissibili, in quanto estranee al thema decidendum portato alla sua attenzione, che si ricorda, essendo stato adita la sede arbitrare
(così nel testo) nella fase di merito di una procedura esecutiva solo ed esclusivamente all'esistenza del titolo esecutivo con i requisiti prescritti dall'art. 474 cod. proc. civ..
pagina 7 di 10 3) INAMMISSIBILITA' ED ILLEGITTIMITA' DELL'INTERVENTO DI CP_1
NELLA PROCEDURA.
[...]
Con questo motivo, pretende di censurare la motivazione del lodo in merito all'ammissibilità Pt_1
dell'intervento del terzo. Testualmente, afferma: non essendo costituito nella fase a CP_1
carattere sommario, conseguentemente non può partecipare alla sola fase di merito della stessa. Allo stesso tempo, l'intervento così come proposto non può qualificarsi come adesivo in quanto CP_1
propone domande autonome nuove e personali, svincolate da quelle proposte da
[...] [...]
, e quindi autonome. Pt_2
18. La ed il si sono costituiti, con unico atto, eccependo l'inammissibilità Pt_2 CP_1
“dell'appello”, ex art. 342 c.p.c., e l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo, per non essere stati enucleati motivi di nullità ex art. 829 c.p.c.. Nel merito, hanno domandato il rigetto dell'impugnazione.
19. All'udienza del 05.03.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini previamente assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, ed in pari data discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
20. Deve in primo luogo osservarsi che l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per determinati vizi in procedendo e, per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti di cui alla norma citata. Essa non dà luogo ad un giudizio di appello (per tale motivo è infatti mal proposta l'eccezione di inammissibilità fondata dai resistenti sul disposto dell'art. 342 c.p.c.) che autorizzi in ogni caso il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto iudicium rescindens, consistente nell'accertare se sussista o non sussista taluna delle nullità previste dalla norma citata, come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, n.
9387/2018). Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale successivo iudicium rescissorium (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 5857/2000).
pagina 8 di 10 21. non ha dedotto alcuno dei dodici motivi di nullità del lodo previsti dall'art. 829 c.p.c., né, in Pt_1
ogni caso, quanto lamentato (ovvero il fatto che l'arbitro abbia ritenuto ammissibile la domanda di condanna al pagamento in un ambito di opposizione all'esecuzione ed il fatto che l'arbitro abbia ritenuto ammissibile l'intervento del terzo) potrebbe esservi ricondotto.
22. Quanto alla violazione di legge, a norma del 3° comma dello stesso art. 829 c.p.c. l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge, e segnatamente, in ambito di arbitrato societario, in ragione del richiamo contenuto nell'art. 828quater c.p.c., quando l'oggetto sia costituito dalla validità di delibere assembleari ovvero gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili.
23. Poiché nessuna di queste condizioni è presente nella fattispecie, né ancora ha denunciato la Pt_1
contrarietà della decisione all'ordine pubblico, l'impugnazione è inammissibile.
24. Deve conclusivamente rilevarsi, visto quanto dedotto da con la comparsa conclusionale e su Pt_1
cui i resistenti hanno preso posizione nella memoria di replica, che la sentenza n.5779/23 pubblicata il
10.07.2023, con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato la nullità del D.I. in quanto emesso dal giudice incompetente, conferma come sulla domanda di condanna al pagamento del valore della partecipazione societaria dovesse pronunciarsi l'arbitro. La pretesa invalidità “derivata”, anche a non voler considerare l'assoluta novità del tema, ancora una volta sarebbe estranea all'ambito di impugnabilità del lodo disegnato dall'art. 829 c.p.c..
25. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna di al pagamento delle spese di Pt_1
lite, liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività prestata, vista la nota spese depositata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'impugnazione proposta da avverso il lodo dell'Arbitro Parte_1
Unico in data 20/02/2023.
pagina 9 di 10 2. Condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore di e Parte_1 Parte_2
, liquidate in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella CP_1
misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 05.03.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Lorenzo Orsenigo
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