Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 28/05/2025, n. 10336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10336 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10336/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04819/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4819 del 2023, proposto da Sarila S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Paolo Maria D’Ottavi, Augusto Bonagura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Genzano di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) della delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 2010 di approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone di Concessione Ricognitorio sugli impianti Pubblicitari, conosciuta in data 14 febbraio 2023;
b) delle Delibere della Giunta Comunale n. 154 del 2013 e n. 155 del 2012 di adozione delle tariffe relative al Canone Concessorio sugli impianti per la pubblicità permanente per gli anni 2013 e 2012, conosciute in data 14 febbraio 2023;
c) della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 113 del 2019, di adozione – con poteri della Giunta Comunale – delle tariffe del canone pubblicitario per l’anno 2020, conosciuta in data 14 febbraio 2023;
d) della Delibera di Giunta n. 25 del 07/02/2011, con la quale sono state approvate le tariffe per il Canone Concessorio sugli impianti di pubblicità permanente per l’anno 2011, non conosciuta alla ricorrente;
e) ove occorrer possa, delle diffide al pagamento del canone ricognitorio inviate dalla società ricorrente in data 22 dicembre 2022 e, con le quali, il Comune di Genzano di Roma ha preteso il pagamento, a titolo di canone ricognitorio, della somma complessiva di euro 39.900 per gli anni 2017, 2018 e 2020;
f) di ogni ulteriore atto presupposto e conseguente a quelli impugnati e finanche della Delibera del C.C. n. 9 del 04/4/2007, non conosciuta, e con la quale è stato istituito il Canone Concessorio sugli impianti per la pubblicità permanente;
nonché per l’accertamento
del diritto di Sarila S.r.l. di vedersi convertire, in titoli comunali, le originarie autorizzazioni rilasciate dalla ( ex ) Provincia di Roma per l’installazione di n. 21 impianti pubblicitari sulla via Appia, sulla SP Genzano-Cecchina e sulla SP San Carlino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 20.02.2023 e depositato in data 16.03.2023, Sarila S.r.l. ha adito l’intestato Tribunale nei confronti di Comune di Genzano di Roma al fine di sentir annullare gli atti meglio emarginati in epigrafe, nonchè per l’accertamento del diritto della ricorrente di vedersi convertire, in titoli comunali, le originarie autorizzazioni rilasciate dalla (ex) Provincia di Roma per l’installazione di n. 21 impianti pubblicitari sulla via Appia, sulla SP Genzano-Cecchina e sulla SP San Carlino.
A sostegno del ricorso, la ricorrente enucleava i motivi ivi meglio articolati.
Benchè ritualmente intimata, parte resistente non si costituiva in giudizio.
In data 25.2.2025, parte ricorrente dichiarava “ di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso in epigrafe avendo raggiunto con l’Amministrazione un accordo completamente satisfattivo della propria posizione giuridica sostanziale e processuale ”. Essa quindi instava per la pronuncia di improcedibilità, con integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del giudizio.
All’udienza pubblica del 7 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, il Collegio, dato atto di quanto sopra, dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Stante l’omessa costituzione in giudizio di parte resistente, il Collegio dichiara l’irripetibilità delle spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Roma, Sezione II bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Dichiara altresì l’irripetibilità delle spese di lite del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Licheri, Presidente FF
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Giuseppe Licheri |
IL SEGRETARIO