TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 2804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2804 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6831/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT IE Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI ET Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RG IE, giusta delega in atti e
( ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Tabocchini, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26.5.2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di
mutuo rispetto ed il marito si è già allontanato dalla casa coniugale;
2. ciascuno dei coniugi
provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3. la casa
coniugale sita in Roma, Via Clemente IX, 45 resterà nella disponibilità della moglie, Sig.ra CP_1
4. i coniugi al fine di regolamentare il regime dominicale dell'immobile, già costituente casa
[...] coniugale, su cui insiste un mutuo trentennale con rate mensili di € 674,80, determinano quanto
appresso:
5. la rata mensile del mutuo sarà pagata al 50% dai coniugi fino al momento in cui la
signora sarà in grado di acquistare la quota dell'immobile di proprietà del marito, CP_1
salvo diversi accordi tra i coniugi, al momento della presentazione della domanda di divorzio;
6. fino
a quando coniugi saranno entrambi proprietari dell'immobile, tutti gli oneri straordinari gravanti
sull'immobile spetteranno a ciascuno dei due nella misura del 50%”
Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 26.6.2021, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.
203 , P II, Serie A03 , dell'anno 2021);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice La Presidente
NI ET RT IE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT IE Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI ET Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RG IE, giusta delega in atti e
( ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Tabocchini, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26.5.2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di
mutuo rispetto ed il marito si è già allontanato dalla casa coniugale;
2. ciascuno dei coniugi
provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3. la casa
coniugale sita in Roma, Via Clemente IX, 45 resterà nella disponibilità della moglie, Sig.ra CP_1
4. i coniugi al fine di regolamentare il regime dominicale dell'immobile, già costituente casa
[...] coniugale, su cui insiste un mutuo trentennale con rate mensili di € 674,80, determinano quanto
appresso:
5. la rata mensile del mutuo sarà pagata al 50% dai coniugi fino al momento in cui la
signora sarà in grado di acquistare la quota dell'immobile di proprietà del marito, CP_1
salvo diversi accordi tra i coniugi, al momento della presentazione della domanda di divorzio;
6. fino
a quando coniugi saranno entrambi proprietari dell'immobile, tutti gli oneri straordinari gravanti
sull'immobile spetteranno a ciascuno dei due nella misura del 50%”
Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 26.6.2021, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.
203 , P II, Serie A03 , dell'anno 2021);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice La Presidente
NI ET RT IE