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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 5346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5346 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa IN BR, nella causa iscritta al n. 11211/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. MOTTA GASPARE)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. SALADINO ANGELO)
- resistente -
Avente ad oggetto: categoria e qualifica
A seguito dell'udienza del 25/11/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento presso Controparte_1 nel livello C4 del contratto collettivo regionale di lavoro per il personale del
[...] comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, corrispondente al 2° livello del CCNL del settore Terziario, della distribuzione e dei servizi sin dal 5.11.2012 e, per l'effetto, condanna Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a provvedere al
[...] superiore inquadramento e a corrispondere alla ricorrente a titolo di differenze retributive maturate sino al 31.8.2023 la somma di euro € 35.168,97, oltre accessori come per legge;
- condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 3.688,50, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. MOTTA
GASPARE, antistatario;
nonché in favore dell' che liquida in complessivi € 2.224,50, CP_2 oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 19.9.2023, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e chiedendo di: “Ritenere e dichiarare che la Controparte_3 CP_2 ricorrente dal 2.11.2012, o da altra diversa data che il decidente riterrà opportuno accertare, ha diritto ad essere inquadrata al livello C4 del contratto collettivo regionale di lavoro per il personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 corrispondente al 2° livello del CCNL del settore Terziario, della distribuzione e dei servizi. In subordine, ritenere e dichiarare che la ricorrente dal 2.11.2012 sino al deposito del presente ricorso ha prestato di fatto mansioni di concetto ed ha diritto ad essere inquadrata al livello C4 del contratto collettivo regionale di lavoro per il personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e ciò dal 2.2.2013 o da diversa data che il decidente riterrà opportuno accertare. Condannare, conseguentemente, la in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate dal 2.11.2012 al 31.8.2023 tra la categoria C4 alla quale ha diritto e la B5 nella quale è stata inquadrato pari a € 35.268,97 o di quella maggiore somma risultante da eventuale disponenda consulenza tecnica d'ufficio oltre alla rivalutazione monetaria prevista dall'art. 429 c.p.c. e gli interessi sulle somme rivalutate dalle singole scadenze il tutto sino all'effettivo soddisfo. Condannare la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento o al versamento dei contributi
[...] all' Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi -ex art.93 c.p.c. in favore del CP_2 sottoscritto procuratore.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
invece chiedeva “Previo CP_2 accertamento della sussistenza e della durata del rapporto di lavoro, accogliere la domanda di parte ricorrente volta alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale nei limiti della prescrizione”.
Istruita documentalmente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
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In ricorso è fondato. Risulta innanzitutto destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione spiegata dalla convenuta, dovendosi aderire al recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la quale in tema di decorrenza del termine prescrizionale ha precisato che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Cass. 26246/2022).
I superiori principi trovano piena applicazione, ratione temporis, anche alla fattispecie in esame, anche tenuto conto che il rapporto di lavoro in questione e la conseguente richiesta di pagamento di differenze retributive dal novembre 2012, dopo l'entrata in vigore della L.
n. 92/2012.
Fondata è, invece, l'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi sollevata dall' peraltro di natura obbligatoria, sicché saranno eventualmente dovuti i contributi CP_2
a decorrente da cinque anni prima del deposito del ricorso – poi tempestivamente notificato all' – che determina il momento di pendenza della lite. CP_4
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Nel merito il ricorso risulta fondato.
Come correttamente osservato, al fine di inquadrare il fenomeno, in una recente sentenza di questo Tribunale «Appare, anzitutto, opportuno premettere che l'odierna società resistente,
a seguito di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., sia subentrata alla nell'attività di gestione dell'area dei servizi ausiliari in favore delle strutture sanitarie regionali. In particolare, il succitato trasferimento d'azienda è stato acclarato dalla Corte di Appello di Palermo, la quale ha chiarito che “la per lo svolgimento dei servizi ausiliari presso le strutture sanitarie regionali già eseguiti dalla ha quindi assunto pressoché tutto il personale già in forza a detta società e che era stato interessato dal licenziamento collettivo
(comunicazione avvio mobilità del 24/5/2012 e accordo sindacale del 27/7/2012), con la sola eccezione di coloro i quali erano già in possesso dei requisiti per accedere alla pensione e di quei lavoratori che hanno ottenuto provvedimenti giudiziali di conversione di contratti a termine o di somministrazione illegittimi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Risulta acquisito, pertanto, che la S.A.S. è subentrata nell'attività economica già svolta dalle società di gestione dei servizi ausiliari (Multiservizi) in favore delle strutture sanitarie regionali, adoperando la quasi totalità della forza lavoro in precedenza addetta. Né alla configurazione di tale vicenda come trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., osta la circostanza che il fenomeno traslativo abbia riguardato soltanto il personale” (cfr. Corte di Appello di Palermo sent. n.
661/2017, 521/2017, quest'ultima passata in giudicato). La ricostruzione della vicenda successoria come operata dalla Corte di Appello di Palermo è stata, poi, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 32701/2018, nella quale si legge che “la gravata pronuncia – appare - conforme ai principi di diritto enunciati in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 24803/2015; Cass. n. 24804/2003; Cass. n.
6693/2015) in fattispecie analoghe in fatto a quella in esame e cui si intende dare seguito. In particolare, con le citate decisioni, si è affermato che tra la e la era avvenuto un trasferimento di CP_3 Parte_2 azienda, avendo la seconda società adoperato la quasi totalità della forza lavoro in precedenza addetta alla medesima attività e dipendente dalla stessa e che non ostava la circostanza che il fenomeno traslativo avesse riguardato soltanto il personale perché la giurisprudenza comunitaria aveva configurato come entità economica organizzata anche il "complesso organizzato di lavoratori subordinati specificamente adibiti all'espletamento di un compito comune". Tali statuizioni hanno ricevuto un recente avallo sempre dalla giurisprudenza euro-unitaria” (da ultimo sent. 11.7.2018 nella causa C – 60/2017 (cfr. Cass. sent. n.
32701/2018).
Il trasferimento d'azienda intercorso tra la e la ha inoltre determinato, in ossequio al disposto di cui all'art. 2112 c.c., la prosecuzione dei rapporti di lavoro degli odierni ricorrenti con la cessionaria con il mantenimento dei diritti da essi derivanti.» (cfr. Tribunale di Palermo n. 2267/2024).
«Secondo uno schema analogo, gli odierni ricorrenti sono stati “assunti” dalla resistente CP_3 provenendo dalla società regionale HE s.p.a. (oggi in liquidazione).
Nel processo riordino delle società partecipate tra cui la HE spa, la L.R. 11/2010 ha individuato tra le aree strategiche della Regione quella dei servizi ausiliari disponendo che “al fine di garantire il livello occupazionale, il personale delle società dismesse, in servizio alla data del 31 dicembre
2009, è trasferito nelle società risultanti alla fine del processo di riordino”. Con D.A. 1720 del
28.9.2011 integrato dal D.A. 2333 del 23.11.2011, l'assessore ha fissato le necessarie iniziative per porre in essere la definizione del processo di riordino individuando nella (visura all. Controparte_1
23 al ricorso) il soggetto a cui affidare i servizi e assorbire i lavoratori delle partecipate.
Nella deliberazione della giunta regionale n. 247 del 13.7.2012 (all. 3 al ricorso) si stabilisce che
“L'inquadramento del persona dovrà avvenire in base agli effettivi fabbisogni di personale come evincibili dai contratti di servizio con gli enti committenti” e che, tenuto conto dell'accordo sindacale del 2.7.2012 sindacale sottoscritto dall'Assessorato regionale all'Economia, a pag. 11 si prevede la S.a.s. “riconoscerà al personale la qualificazione professionale e l'esperienza acquisita”. Con accordo sindacale del 27.7.2012 Cont (all. 4 al ricorso), sottoscritto innanzi l' di Palermo presso la Presidenza della Regione da HE, CP_ e le parti sindacali si disciplina il passaggio dei lavoratori da HE a . Si prevede all'art. 1 CP_3 dell'accordo, che HE avrebbe licenziato i lavoratori e che contestualmente a cui sarebbero stati CP_3 affidati i servizi ausiliari e strumentali con nuovi contratti di servizio, si obbligava per l'espletamento dei servizi ad utilizzare il personale proveniente dalle società dismesse ancorché assunto in virtù di sentenza passata in giudicato. Si prevede, inoltre, che nell'ipotesi in cui il personale fosse stato superiore al fabbisogno si sarebbe proceduto a selezione, ma tale necessità non si è di fatto verificata, atteso che risulta pacifico, in quanto non contestato, che tutto il personale da HE è transitato alla S.a.s..
Sempre all'art. 1 dell'accordo, si stabilisce che in ogni caso deve tenersi conto di alcuni criteri: - Le assunzioni sarebbero state effettuate per singole categorie di inquadramento: operatori, collaboratori, istruttori direttivi e funzionari direttivi. (n. 1) - Nella scelta del personale si sarebbe tenuto conto delle esigenze tecnico, organizzativa e produttive. Il personale da assumere, continua l'accordo, sarebbe dovuto
“essere in servizio effettivo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già alla data del 31.12.2009 con inquadramento nella medesima categoria”. (n. 3).
Nell'art. 4 dell'accordo, la S.a.s. dichiara che assumerà 115 lavoratori sulla scorta dei richiesti servizi e correlati bisogni, comunicati e individuati dagli enti committenti che sono stati inseriti negli stipulandi contratti di servizio con la regione e gli enti committenti. (primo comma) Di seguito, la S.a.s. dichiara che la
“scelta e selezione del personale da assumere verrà operata secondo i criteri e modalità infra individuati, di seguito alla chiusura degli accordi di sindacali che saranno raggiunti sulla riclassificazione del personale”.
(secondo comma) La S.a.s. dichiara, inoltre, che “offrirà al personale proveniente dalle società dismesse l'assunzione secondo inquadramenti, normativi ed economici, scaturenti dagli effettivi bisogni” con inquadramenti “nei profili e mansioni specificate nelle richieste dei servizi come formulate dagli enti soci committenti, secondo quanto previsto dalla delibera della giunta regionale n. 247 del 13.7.2012”. (art. 4 comma 3°).
Nell'accordo le parti dichiarano all'art. 6 che “Resta inteso che rimangono inagibili dal presente accordo i diritti soggettivi dei singoli lavoratori che potranno essere reclamati nelle opportuni sedi giudiziarie”
(comma 1°) e HE “a prescindere da quanto espresso dal comma precedente, si impegna ad attivare entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente accordo una coda contrattuale per affrontare tutto il contenzioso interno ed esterno a tutt'oggi pendente.” (comma 2°).
Il 14.9.2012 è stata stipulata la convenzione tra Regione e con efficacia dal 14.9.2012 al CP_3
31.12.2013.
La Regione Siciliana, e le Asp siciliane il 16.10.2012 stipulavano il contratto di servizio CP_3 protocollato il 30.10.2012 nel quale allegava la specifica dei servizi. (all. 5 al ricorso)».
Con contratto individuale del 5.11.2012, la S.a.s. assumeva la ricorrente e, richiamando la 247 del 27.7.2012, si obbligava a riconoscere la qualificazione professionale e l'esperienza acquisita in HE e di assumere secondo i criteri dell'accordo sindacale del 13.7.2012.
(all. 1 al ricorso).
Il 29.12.2011 è stato raggiunto un accordo tra e le organizzazioni sindacali Parte_2 per l'applicazione del contratto regionale e la tabella di riclassificazione (all. 18 al ricorso), in cui si riconosce a tutti i lavoratori inquadrati al 2° livello della contrattazione del terziario l'inquadramento nella categoria C4 del contratto regionale comparto non dirigenziale, e quelli inquadrati nel 3° livello nella categoria C6. La tabella di riclassificazione dei lavoratori
è stata fatta propria da per il loro inquadramento quale allegato D al Parte_2 CP_3 piano industriale della S.a.s..
L'inquadramento dei lavoratori Multiservizi che possedevano il 2° livello del terziario nella categoria C4 del contratto regionale costituisce un riconoscimento per la società consortile della correttezza riclassificazione dell'inquadramento a cui ha diritto anche la ricorrente, atteso che il transito da HE è avvenuto sulla scorta dei medesimi provvedimenti regionali e accordi e che il 2° livello del terziario non può che corrispondere anche per lei alla categoria C4 del Contratto regionale applicato dalla S.A.s., non assumendo al riguardo alcun rilievo quale fosse la società regionale dalla quale transitava nell'ambito del riordino delle partecipare regionali.
La ricorrente ha continuato a svolgere per la S.A.S. le medesime mansioni già svolte per
HE, inquadrate nel 2° livello del terziario.
Sul punto la S.A.S. non ha mosso alcuna specifica contestazione, in particolare non indicando quali diverse mansioni la ricorrente avrebbe svolto alle sue dipendenze sin dal novembre 2012.
Inoltre, considerato che le mansioni sono state svolte nel 2012, il limite temporale previsto dall'art. 2103 c.c. vigente in quel momento per acquisire il diritto al superiore inquadramento era di 3 mesi, sicché non rileva che la ricorrente dal 01.03.2013 abbia prestato servizio presso la Controparte_6
Pertanto, sia considerando quello posto in essere tra HE e un trasferimento CP_3 di azienda ex art. 2112 c.c. – come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione in relazione ai dipendenti della analoga società regionale - sia in applicazione della Parte_2 deliberazione della giunta regionale n. 247 del 13.7.2012 e dell'accordo del 27.17.2012, la ricorrente ha diritto ad essere inquadrata, sin dall' “assunzione” presso la nella CP_3 categoria C4 del contratto regionale comparto non dirigenziale, con conseguente diritto alle differenze retributive maturate dal 5.11.2012 al 31.8.2022, avendo peraltro svolto per la resistente mansioni che vanno inquadrate in quest'ultimo livello e categoria.
Vanno emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte in favore del procuratore della ricorrente e liquidate in favore dell' – che vanno poste a carico della soccombente. CP_2 CP_3
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 25/11/2025 La Giudice del Lavoro
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