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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/05/2025, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 16744/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. BIDOGGIA Luca ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Venaria Reale, Viale Buridani n. 30, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
, rappresentata e difesa dall'Avv. SCANU Sara ed elettivamente domiciliata presso Controparte_1
il suo studio in Pinerolo, via Carlo Alberto n. 2, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA- avente per oggetto: mutuo – restituzione somme;
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (nelle “note scritte” depositate in data 21.5.2025):
“ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, voglia il Tribunale in composizione monocratica, previe le necessarie declaratorie di legge e quant'altro d'uopo, in via principale e nel merito, accertare che l'attore ha concesso alla signora somme Controparte_1
a mutuo e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta alla restituzione in favore del signor dell'importo di Euro 61.100,00=, o cifra veriore arbitranda, già dedotti i tre acconti Pt_1
versati per complessivi Euro 5.000,00=, oltre agli interessi moratori al tasso legale a decorrere dalle singole date di esecuzione dei bonifici bancari sino al saldo effettivo;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare tenuta e condannare la signora ai sensi e per gli effetti Controparte_1 dell'articolo 2041 del codice civile, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di Euro
61.100,00=, o cifra veriore arbitranda, oltre agli interessi moratori al tasso legale a decorrere dalle singole date di esecuzione dei bonifici bancari sino al saldo effettivo.
Con il favore delle spese di giudizio tutte, rimborso forfettario, CPA, IVA ed accessori di legge compresi.”
Per la parte convenuta (nelle “note scritte” depositate in data 21.5.2025):
“il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia: nel merito:
- rigettare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- dichiarare tenuto e condannare il signor a corrispondere alla signora Parte_1 [...]
una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria, CP_1
non inferiore al costo medio di un anno di processo, ovvero liquidato con i criteri della Legge Pinto
(da 500,00 a 1.500,00 Euro per ogni anno di giudizio), ovvero con i criteri elaborati dalla Corte di
Strasburgo per un processo irragionevolmente lungo, ex art. 96 cpc ult co.
- con vittoria di spese e compensi di lite.”
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con atto di citazione datato 13.09.2025 ritualmente notificato in data 3.10.2024, il sig. ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la sig.ra Parte_1 [...]
, chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. CP_1
1.3. Si è costituita telematicamente la parte convenuta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 20.03.2025, rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.
1.5. Con Ordinanza in data 26.03.2025 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dal deposito di “note scritte”;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante pagina 3 di 11 l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 22.05.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.6. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
pagina 4 di 11
2. Sulle domande di merito proposte dalla parte attrice in via principale.
2.1. Come si è detto, la parte attrice ha chiesto, in via principale e nel merito, l'accoglimento delle seguenti domande:
“in via principale e nel merito, accertare che l'attore ha concesso alla signora Controparte_1 somme a mutuo e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta alla restituzione in favore del signor dell'importo di Euro 61.100,00=, o cifra veriore arbitranda, già dedotti i tre Pt_1
acconti versati per complessivi Euro 5.000,00=, oltre agli interessi moratori al tasso legale a decorrere dalle singole date di esecuzione dei bonifici bancari sino al saldo effettivo.”
Le suddette domande proposte in via principale risultano fondate meritevoli di accoglimento, secondo le precisazioni che seguono.
2.2. Invero, risultano sufficientemente accertate le seguenti circostanze dedotte dalla parte attrice:
- in data 26 luglio 2014 il sig. e la sig.ra contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio con rito civile adottando il regime della separazione dei beni (cfr. doc. 1 della parte attrice e doc. 1 della parte convenuta);
- con atto di compravendita a rogito notaio di Torino in data 29 gennaio 2016 la Persona_1 sig.ra acquistava la proprietà esclusiva di un'unità immobiliare e di un'autorimessa Controparte_1
site in Druento, via Fiano n. 10, censite al Catasto Fabbricati al foglio 11, mappale 106, subalterni 5 e
6 (cfr. doc. 2 della parte attrice e doc. 4 della parte convenuta);
- con rogito notaio di Torino in data 29 gennaio 2016, la sig.ra stipulava Persona_1 CP_1 un contratto di mutuo per l'acquisto del compendio immobiliare (cfr. doc. 3 della parte attrice e doc. 5 della parte convenuta);
- in data 29 novembre 2022 i coniugi formalizzavano la separazione consensuale dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile (cfr. doc. 4 della parte attrice e doc. 6 della parte convenuta);
- in data 2-15 luglio il Tribunale di Torino pronunciava sentenza numero 4061/2024 di scioglimento del matrimonio (cfr. doc. 5 della parte attrice e doc. 7 della parte convenuta);
- durante la convivenza il sig. eseguiva bonifici bancari in favore della moglie Parte_1 per una somma pari a Euro 66.100,00 aventi causale “rata mutuo” (cfr. da doc. 6 a doc. 13 della parte attrice – estratti conto dal 2017 al 2023; doc. 14 della parte attrice – riepilogo versamenti);
- parte convenuta versava, invece, in favore del sig. una somma pari a Euro Parte_1
5.000,00 (cfr. doc. 6, 7 e 12 della parte attrice – estratti conto del 2016, 2017 e 2023; doc. 14 della parte attrice riepilogo versamenti).
pagina 5 di 11 2.3. La parte convenuta ha eccepito, in particolare che:
- i coniugi, in corso di matrimonio, versavano le somme necessarie al ménage familiare su un conto corrente cointestato;
- la sig.ra per l'acquisto del compendio immobiliare attingeva al proprio conto Controparte_1
personale essendo insufficiente la provvista del conto cointestato;
- successivamente, il sig. versava in suo favore la complessiva somma di Euro Parte_1
66.100,00 non a titolo di mutuo, bensì per la realizzazione di un progetto di vita comune ex art. 143
c.c.;
Tali contestazioni ed eccezioni sono infondate.
Invero, ai fini della ripartizione dell'onere probatorio del contratto di mutuo, se è pur vero che non è in sé sufficiente fornire prova della mera consegna di una somma di denaro, l'assunzione dell'obbligazione di restituzione della stessa ben può essere sufficientemente desunta da elementi presuntivi idonei.
In particolare, va ricordato che:
- “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta” (cfr. in tal senso: Cass. civile 29 marzo 2023 n.
8829);
- “Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che
l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens” (cfr. in tal senso: Cass. 8 ottobre 2021
n. 27372).
Nel caso di specie, la parte attrice ha fornito elementi presuntivi sufficienti al fine di provare l'esistenza dell'obbligazione restitutoria.
In particolare, come precisato dalla parte attrice nelle memorie integrative ex art. 171 ter n.1, n.2 e n.3
c.p.c., sono quattro le circostanze di fatto (che trovano conferma anche nella documentazione prodotta) da cui è possibile desumere la fondatezza della pretesa creditoria:
pagina 6 di 11 - per sostenere il ménage familiare (utenze domestiche, l'abbonamento a Sky, spese mediche, farmaceutiche, acquisti presso ipermercati) gli ex coniugi utilizzavano il conto corrente cointestato accesso presso la Banca del Piemonte (cfr. doc. 19 della parte attrice – estratti del conto corrente cointestato);
- da marzo 2016 ad agosto 2022 l'attuale parte attrice eseguiva un duplice versamento mensile:
l'uno - privo di causale – sul conto corrente cointestato in adempimento dell'obbligo ex art. 143
c.c. e l'altro – con causale “rata mutuo” – accreditato sul conto corrente personale della sig.ra e quindi nell'esclusivo interesse di quest'ultima (cfr. da doc. 6 a doc. 14 e Controparte_1
doc. 18 e 19 della parte attrice);
- nelle date 1° luglio 2016, 29 dicembre 2017 e 16 febbraio 2022 e, quindi, successivamente alla stipula del contratto di mutuo, la sig.ra provvedeva alla restituzione di parte Controparte_1
delle somme ottenute in prestito dal sig. versando in suo favore tre Parte_1
acconti per un totale di Euro 5.000,00 (cfr. doc. 6; 7; 12 e 14 di parte attrice);
- dal mese di mese di marzo 2016 l'importo versato dal sig. in favore della Parte_1
sig.ra aumentava sensibilmente fino a raggiungere nel 2019 Euro 1.600,00 Controparte_1
mensili, cifra spropositata rispetto alle precedenti esigenze familiari (doc. 6 a 14 di parte attrice, doc. 18 e 19 di parte attrice, doc. 23 di parte convenuta).
Occorre precisare che la mancata fissazione di un termine per la restituzione, inoltre, non osta alla ricorrenza del requisito della esigibilità avuto riguardo al fatto che, come affermato dalla Suprema
Corte con pronunce del tutto condivisibili, “nel mutuo senza prefissione del termine è applicabile il principio secondo cui è superflua la fissazione giudiziale del termine per l'adempimento, qualora il debitore sia insolvente, essendo in tal caso il creditore abilitato a esigere immediatamente la prestazione. Ancora, il diritto del creditore di avvalersi della decadenza del debitore dal beneficio del termine e di esigere immediatamente la prestazione ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, ma può essere virtualmente dedotto con la domanda o con il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, sicché la sentenza o il decreto che accolgano quella domanda o ricorso devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma” (cfr. in tal senso: Cass. 8 aprile 2022 n. 11437).
2.4. Pertanto, in accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice in via principale, deve accertarsi e dichiararsi che l'attore sig. ha concesso alla convenuta signora Parte_1
somme a mutuo, secondo quanto indicato in motivazione e, per l'effetto, deve Controparte_1
pagina 7 di 11 dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta sig.ra alla restituzione in favore Controparte_1 dell'attore sig. l'importo di Euro 61.100,00 (già dedotti gli acconti versati per Parte_1
complessivi Euro 5.000,00).
2.5. In favore della parte attrice devono anche riconoscersi gli interessi di mora al saggio legale dalle singole date di esecuzione dei bonifici bancari fino al saldo effettivo, con la precisazione che dalla data della proposizione della domanda giudiziale gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c. (inserito dall'art. 17, 1° comma, D.L. 12 settembre
2014 n. 132 convertito, con modificazioni, nella Legge 10 novembre 2014 n. 162).
2.6. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio
2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013,
n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n.
11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio 2012, n. 2412;
Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767).
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3. Sulle spese processuali del presente giudizio.
3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta sig.ra
[...]
dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese CP_1
processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014
n. 55.
3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00” :
Euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 2.835,00 per la fase istruttoria o di trattazione, limitata al deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter, c.p.c. ed alla produzione di documenti;
Euro 4.253,00 per la fase decisionale.
Si deve anche richiamare l'art. 20, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ai sensi del quale: “
1- bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.” I compensi per tale attività vengono liquidati sulla base della Tabella 25-bis) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00” :
Euro 1.008,00 per la fase dell'attivazione (cfr. docc. 16 e 17 della parte attrice).
Pertanto, l'ammontare dei compensi ammonta a complessivi Euro 12.276,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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4. Sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata proposta dalla parte convenuta sig.ra , ex art. 96 c.p.c.. Controparte_1
4.1. Come si è detto, la parte convenuta ha chiesto di “dichiarare tenuto e condannare il signor
a corrispondere alla signora una somma equitativamente Parte_1 Controparte_1
determinata a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria, non inferiore al costo medio di un anno di processo, ovvero liquidato con i criteri della Legge Pinto (da 500,00 a 1.500,00 Euro per ogni anno di giudizio), ovvero con i criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo per un processo irragionevolmente lungo, ex art. 96 cpc ult co.”
La domanda non può trovare accoglimento.
4.2. Invero, com'è noto, l'affermazione della responsabilità processuale ex art. 96, comma 1 e/o comma
3, c.p.c. presuppone la soccombenza totale della parte, laddove, nel caso di specie, è la parte convenuta ad essere soccombente.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
16744/2024 R.G. promossa dal sig. (parte attrice) contro la sig.ra Parte_1 [...]
(parte convenuta), nel contraddittorio delle parti, in accoglimento delle domande proposte CP_1
dalla parte attrice in via principale:
1) Accerta e dichiara che l'attore sig. ha concesso alla convenuta sig.ra Parte_1
somme a mutuo secondo quanto indicato in motivazione e, per l'effetto Controparte_1
2) Dichiara tenuta e condanna la convenuta sig.ra alla restituzione in favore Controparte_1 dell'attore sig. l'importo di Euro 61.100,00 (già dedotti gli acconti versati per Parte_1
complessivi Euro 5.000,00), oltre interessi di mora al saggio legale dalle singole date di esecuzione dei bonifici bancari sino al saldo effettivo (con la precisazione che dalla data della proposizione della domanda giudiziale gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.);
3) Dichiara tenuta e condanna la convenuta sig.ra ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a Controparte_1 rimborsare all'attore sig. le spese processuali del presente giudizio, liquidate in Parte_1
complessivi Euro 12.276,00 per compensi ed in Euro 545,00 per spese documentate (Contributo
Unificato e marca da bollo), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
4) Rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte convenuta sig.ra
Controparte_1
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
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Così deciso in Torino, in data 29 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 16744/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. BIDOGGIA Luca ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Venaria Reale, Viale Buridani n. 30, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
, rappresentata e difesa dall'Avv. SCANU Sara ed elettivamente domiciliata presso Controparte_1
il suo studio in Pinerolo, via Carlo Alberto n. 2, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA- avente per oggetto: mutuo – restituzione somme;
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (nelle “note scritte” depositate in data 21.5.2025):
“ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, voglia il Tribunale in composizione monocratica, previe le necessarie declaratorie di legge e quant'altro d'uopo, in via principale e nel merito, accertare che l'attore ha concesso alla signora somme Controparte_1
a mutuo e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta alla restituzione in favore del signor dell'importo di Euro 61.100,00=, o cifra veriore arbitranda, già dedotti i tre acconti Pt_1
versati per complessivi Euro 5.000,00=, oltre agli interessi moratori al tasso legale a decorrere dalle singole date di esecuzione dei bonifici bancari sino al saldo effettivo;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare tenuta e condannare la signora ai sensi e per gli effetti Controparte_1 dell'articolo 2041 del codice civile, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di Euro
61.100,00=, o cifra veriore arbitranda, oltre agli interessi moratori al tasso legale a decorrere dalle singole date di esecuzione dei bonifici bancari sino al saldo effettivo.
Con il favore delle spese di giudizio tutte, rimborso forfettario, CPA, IVA ed accessori di legge compresi.”
Per la parte convenuta (nelle “note scritte” depositate in data 21.5.2025):
“il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia: nel merito:
- rigettare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- dichiarare tenuto e condannare il signor a corrispondere alla signora Parte_1 [...]
una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria, CP_1
non inferiore al costo medio di un anno di processo, ovvero liquidato con i criteri della Legge Pinto
(da 500,00 a 1.500,00 Euro per ogni anno di giudizio), ovvero con i criteri elaborati dalla Corte di
Strasburgo per un processo irragionevolmente lungo, ex art. 96 cpc ult co.
- con vittoria di spese e compensi di lite.”
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con atto di citazione datato 13.09.2025 ritualmente notificato in data 3.10.2024, il sig. ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la sig.ra Parte_1 [...]
, chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. CP_1
1.3. Si è costituita telematicamente la parte convenuta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 20.03.2025, rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.
1.5. Con Ordinanza in data 26.03.2025 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dal deposito di “note scritte”;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante pagina 3 di 11 l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 22.05.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.6. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
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2. Sulle domande di merito proposte dalla parte attrice in via principale.
2.1. Come si è detto, la parte attrice ha chiesto, in via principale e nel merito, l'accoglimento delle seguenti domande:
“in via principale e nel merito, accertare che l'attore ha concesso alla signora Controparte_1 somme a mutuo e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta alla restituzione in favore del signor dell'importo di Euro 61.100,00=, o cifra veriore arbitranda, già dedotti i tre Pt_1
acconti versati per complessivi Euro 5.000,00=, oltre agli interessi moratori al tasso legale a decorrere dalle singole date di esecuzione dei bonifici bancari sino al saldo effettivo.”
Le suddette domande proposte in via principale risultano fondate meritevoli di accoglimento, secondo le precisazioni che seguono.
2.2. Invero, risultano sufficientemente accertate le seguenti circostanze dedotte dalla parte attrice:
- in data 26 luglio 2014 il sig. e la sig.ra contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio con rito civile adottando il regime della separazione dei beni (cfr. doc. 1 della parte attrice e doc. 1 della parte convenuta);
- con atto di compravendita a rogito notaio di Torino in data 29 gennaio 2016 la Persona_1 sig.ra acquistava la proprietà esclusiva di un'unità immobiliare e di un'autorimessa Controparte_1
site in Druento, via Fiano n. 10, censite al Catasto Fabbricati al foglio 11, mappale 106, subalterni 5 e
6 (cfr. doc. 2 della parte attrice e doc. 4 della parte convenuta);
- con rogito notaio di Torino in data 29 gennaio 2016, la sig.ra stipulava Persona_1 CP_1 un contratto di mutuo per l'acquisto del compendio immobiliare (cfr. doc. 3 della parte attrice e doc. 5 della parte convenuta);
- in data 29 novembre 2022 i coniugi formalizzavano la separazione consensuale dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile (cfr. doc. 4 della parte attrice e doc. 6 della parte convenuta);
- in data 2-15 luglio il Tribunale di Torino pronunciava sentenza numero 4061/2024 di scioglimento del matrimonio (cfr. doc. 5 della parte attrice e doc. 7 della parte convenuta);
- durante la convivenza il sig. eseguiva bonifici bancari in favore della moglie Parte_1 per una somma pari a Euro 66.100,00 aventi causale “rata mutuo” (cfr. da doc. 6 a doc. 13 della parte attrice – estratti conto dal 2017 al 2023; doc. 14 della parte attrice – riepilogo versamenti);
- parte convenuta versava, invece, in favore del sig. una somma pari a Euro Parte_1
5.000,00 (cfr. doc. 6, 7 e 12 della parte attrice – estratti conto del 2016, 2017 e 2023; doc. 14 della parte attrice riepilogo versamenti).
pagina 5 di 11 2.3. La parte convenuta ha eccepito, in particolare che:
- i coniugi, in corso di matrimonio, versavano le somme necessarie al ménage familiare su un conto corrente cointestato;
- la sig.ra per l'acquisto del compendio immobiliare attingeva al proprio conto Controparte_1
personale essendo insufficiente la provvista del conto cointestato;
- successivamente, il sig. versava in suo favore la complessiva somma di Euro Parte_1
66.100,00 non a titolo di mutuo, bensì per la realizzazione di un progetto di vita comune ex art. 143
c.c.;
Tali contestazioni ed eccezioni sono infondate.
Invero, ai fini della ripartizione dell'onere probatorio del contratto di mutuo, se è pur vero che non è in sé sufficiente fornire prova della mera consegna di una somma di denaro, l'assunzione dell'obbligazione di restituzione della stessa ben può essere sufficientemente desunta da elementi presuntivi idonei.
In particolare, va ricordato che:
- “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta” (cfr. in tal senso: Cass. civile 29 marzo 2023 n.
8829);
- “Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che
l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens” (cfr. in tal senso: Cass. 8 ottobre 2021
n. 27372).
Nel caso di specie, la parte attrice ha fornito elementi presuntivi sufficienti al fine di provare l'esistenza dell'obbligazione restitutoria.
In particolare, come precisato dalla parte attrice nelle memorie integrative ex art. 171 ter n.1, n.2 e n.3
c.p.c., sono quattro le circostanze di fatto (che trovano conferma anche nella documentazione prodotta) da cui è possibile desumere la fondatezza della pretesa creditoria:
pagina 6 di 11 - per sostenere il ménage familiare (utenze domestiche, l'abbonamento a Sky, spese mediche, farmaceutiche, acquisti presso ipermercati) gli ex coniugi utilizzavano il conto corrente cointestato accesso presso la Banca del Piemonte (cfr. doc. 19 della parte attrice – estratti del conto corrente cointestato);
- da marzo 2016 ad agosto 2022 l'attuale parte attrice eseguiva un duplice versamento mensile:
l'uno - privo di causale – sul conto corrente cointestato in adempimento dell'obbligo ex art. 143
c.c. e l'altro – con causale “rata mutuo” – accreditato sul conto corrente personale della sig.ra e quindi nell'esclusivo interesse di quest'ultima (cfr. da doc. 6 a doc. 14 e Controparte_1
doc. 18 e 19 della parte attrice);
- nelle date 1° luglio 2016, 29 dicembre 2017 e 16 febbraio 2022 e, quindi, successivamente alla stipula del contratto di mutuo, la sig.ra provvedeva alla restituzione di parte Controparte_1
delle somme ottenute in prestito dal sig. versando in suo favore tre Parte_1
acconti per un totale di Euro 5.000,00 (cfr. doc. 6; 7; 12 e 14 di parte attrice);
- dal mese di mese di marzo 2016 l'importo versato dal sig. in favore della Parte_1
sig.ra aumentava sensibilmente fino a raggiungere nel 2019 Euro 1.600,00 Controparte_1
mensili, cifra spropositata rispetto alle precedenti esigenze familiari (doc. 6 a 14 di parte attrice, doc. 18 e 19 di parte attrice, doc. 23 di parte convenuta).
Occorre precisare che la mancata fissazione di un termine per la restituzione, inoltre, non osta alla ricorrenza del requisito della esigibilità avuto riguardo al fatto che, come affermato dalla Suprema
Corte con pronunce del tutto condivisibili, “nel mutuo senza prefissione del termine è applicabile il principio secondo cui è superflua la fissazione giudiziale del termine per l'adempimento, qualora il debitore sia insolvente, essendo in tal caso il creditore abilitato a esigere immediatamente la prestazione. Ancora, il diritto del creditore di avvalersi della decadenza del debitore dal beneficio del termine e di esigere immediatamente la prestazione ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, ma può essere virtualmente dedotto con la domanda o con il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, sicché la sentenza o il decreto che accolgano quella domanda o ricorso devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma” (cfr. in tal senso: Cass. 8 aprile 2022 n. 11437).
2.4. Pertanto, in accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice in via principale, deve accertarsi e dichiararsi che l'attore sig. ha concesso alla convenuta signora Parte_1
somme a mutuo, secondo quanto indicato in motivazione e, per l'effetto, deve Controparte_1
pagina 7 di 11 dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta sig.ra alla restituzione in favore Controparte_1 dell'attore sig. l'importo di Euro 61.100,00 (già dedotti gli acconti versati per Parte_1
complessivi Euro 5.000,00).
2.5. In favore della parte attrice devono anche riconoscersi gli interessi di mora al saggio legale dalle singole date di esecuzione dei bonifici bancari fino al saldo effettivo, con la precisazione che dalla data della proposizione della domanda giudiziale gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c. (inserito dall'art. 17, 1° comma, D.L. 12 settembre
2014 n. 132 convertito, con modificazioni, nella Legge 10 novembre 2014 n. 162).
2.6. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio
2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013,
n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n.
11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio 2012, n. 2412;
Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767).
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3. Sulle spese processuali del presente giudizio.
3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta sig.ra
[...]
dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese CP_1
processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014
n. 55.
3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00” :
Euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 2.835,00 per la fase istruttoria o di trattazione, limitata al deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter, c.p.c. ed alla produzione di documenti;
Euro 4.253,00 per la fase decisionale.
Si deve anche richiamare l'art. 20, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ai sensi del quale: “
1- bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.” I compensi per tale attività vengono liquidati sulla base della Tabella 25-bis) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00” :
Euro 1.008,00 per la fase dell'attivazione (cfr. docc. 16 e 17 della parte attrice).
Pertanto, l'ammontare dei compensi ammonta a complessivi Euro 12.276,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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4. Sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata proposta dalla parte convenuta sig.ra , ex art. 96 c.p.c.. Controparte_1
4.1. Come si è detto, la parte convenuta ha chiesto di “dichiarare tenuto e condannare il signor
a corrispondere alla signora una somma equitativamente Parte_1 Controparte_1
determinata a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria, non inferiore al costo medio di un anno di processo, ovvero liquidato con i criteri della Legge Pinto (da 500,00 a 1.500,00 Euro per ogni anno di giudizio), ovvero con i criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo per un processo irragionevolmente lungo, ex art. 96 cpc ult co.”
La domanda non può trovare accoglimento.
4.2. Invero, com'è noto, l'affermazione della responsabilità processuale ex art. 96, comma 1 e/o comma
3, c.p.c. presuppone la soccombenza totale della parte, laddove, nel caso di specie, è la parte convenuta ad essere soccombente.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
16744/2024 R.G. promossa dal sig. (parte attrice) contro la sig.ra Parte_1 [...]
(parte convenuta), nel contraddittorio delle parti, in accoglimento delle domande proposte CP_1
dalla parte attrice in via principale:
1) Accerta e dichiara che l'attore sig. ha concesso alla convenuta sig.ra Parte_1
somme a mutuo secondo quanto indicato in motivazione e, per l'effetto Controparte_1
2) Dichiara tenuta e condanna la convenuta sig.ra alla restituzione in favore Controparte_1 dell'attore sig. l'importo di Euro 61.100,00 (già dedotti gli acconti versati per Parte_1
complessivi Euro 5.000,00), oltre interessi di mora al saggio legale dalle singole date di esecuzione dei bonifici bancari sino al saldo effettivo (con la precisazione che dalla data della proposizione della domanda giudiziale gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.);
3) Dichiara tenuta e condanna la convenuta sig.ra ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a Controparte_1 rimborsare all'attore sig. le spese processuali del presente giudizio, liquidate in Parte_1
complessivi Euro 12.276,00 per compensi ed in Euro 545,00 per spese documentate (Contributo
Unificato e marca da bollo), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
4) Rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte convenuta sig.ra
Controparte_1
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy.
Così deciso in Torino, in data 29 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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