Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 913
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancata impugnazione nei termini di legge

    Le cartelle sono state notificate al contribuente nei termini previsti e non sono state impugnate entro il termine di legge, pertanto il ricorso è inammissibile.

  • Inammissibile
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata impugnazione nei termini, non esaminando nel merito la questione degli atti presupposti.

  • Inammissibile
    Intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata impugnazione nei termini, non esaminando nel merito la questione della prescrizione.

  • Inammissibile
    Avvenuto pagamento del contributo

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata impugnazione nei termini, non esaminando nel merito la questione del pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 913
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 913
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo