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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 913/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
ST IA MARIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1739/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2021 00506878 44 000 OPERE IRRIGUE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2021 00506878 44 000 OPERE IRRIGUE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2021 00506878 44 000 OPERE IRRIGUE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2021 00654963 73 000 OPERE IRRIGUE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2021 01202878 32 000 OPERE IRRIGUE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione il 13.02.2024, il sig. La Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 29320210050687844, n. 29320210065496373, n.
29320210120287832 notificate la prima il 18.11.2022, la seconda il 26.10.2022, la terza il 09.11.2022 per l'importo di € 320,34 quale contributo opere irrigue per gli anni 2016, 2 2018, 2019 chiedendo che vengano dichiarati nulli, illegittimi e che comunque non sono dovute le somme richieste.
Ciò per i seguenti motivi: omessa notifica degli atti presupposti;
intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere, avvenuto pagamento del contributo.
Resiste Ader.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Come riferito dallo stesso ricorrente la cartella di pagamento n. 29320210120287832 (contributo anno
2019) è stata notificata in data 09.11.2022, 2) la cartella di pagamento n. 29320210050687844 (contributo anno 2016) è stata notificata in data 18.11.2022, 3) la cartella di pagamento n. 29320210065496373 (contributo anno 2018) è stata notificata in data 26.10.2022.
Le notifiche sono state effettuate a mani del contribuente e le cartelle in oggetto non sono state impugnate nel termine previsto dall'art. 21 Dlg 546/1992, con la conseguenza che i crediti contributivi in esse trasfusi sono da considerarsi definitivi e non più contestabili.
Pertanto, sotto tale profilo, il ricorso deve considerarsi inammissibile.
Nessuna prova è stata fornita del pagamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in€210,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 2.2.2026
Il Giudice monocratico
OS M. NA
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
ST IA MARIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1739/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2021 00506878 44 000 OPERE IRRIGUE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2021 00506878 44 000 OPERE IRRIGUE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2021 00506878 44 000 OPERE IRRIGUE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2021 00654963 73 000 OPERE IRRIGUE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2021 01202878 32 000 OPERE IRRIGUE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione il 13.02.2024, il sig. La Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 29320210050687844, n. 29320210065496373, n.
29320210120287832 notificate la prima il 18.11.2022, la seconda il 26.10.2022, la terza il 09.11.2022 per l'importo di € 320,34 quale contributo opere irrigue per gli anni 2016, 2 2018, 2019 chiedendo che vengano dichiarati nulli, illegittimi e che comunque non sono dovute le somme richieste.
Ciò per i seguenti motivi: omessa notifica degli atti presupposti;
intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere, avvenuto pagamento del contributo.
Resiste Ader.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Come riferito dallo stesso ricorrente la cartella di pagamento n. 29320210120287832 (contributo anno
2019) è stata notificata in data 09.11.2022, 2) la cartella di pagamento n. 29320210050687844 (contributo anno 2016) è stata notificata in data 18.11.2022, 3) la cartella di pagamento n. 29320210065496373 (contributo anno 2018) è stata notificata in data 26.10.2022.
Le notifiche sono state effettuate a mani del contribuente e le cartelle in oggetto non sono state impugnate nel termine previsto dall'art. 21 Dlg 546/1992, con la conseguenza che i crediti contributivi in esse trasfusi sono da considerarsi definitivi e non più contestabili.
Pertanto, sotto tale profilo, il ricorso deve considerarsi inammissibile.
Nessuna prova è stata fornita del pagamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in€210,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 2.2.2026
Il Giudice monocratico
OS M. NA