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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, nella pubblica udienza del 5 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 19775/2024 promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv.to Maria Carla Parte_1
Barani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in
Nettuno, Via Romana 47C, in virtù di procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Piergentili n virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio 37875 Raccolta
n.7313 a rogito notaio di Fiumicino Persona_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
I. Con ricorso, depositato in data 22.05.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di Controparte_1
sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla indennità NASPI per la durata di 678 giorni con importo erogabile pari ad € 16.762,51 e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 19.07.2022.
Si è costituito l' , il quale ha rappresentato che gli uffici amministrativi CP_2
hanno provveduto a mettere in pagamento, in data 4.12.2024, la prestazione richiesta come risulta dall'estratto dei pagamenti e dal dettaglio della NASPI.
Ha pertanto chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 5 febbraio 2025 il Giudice, preso atto della adesione di parte ricorrente alla richiesta di cessazione (sia pure se con il favore delle spese legali), ha deciso la causa pronunciando sentenza mediante lettura di motivazione contestuale e dispositivo.
II. La materia del contendere è venuta meno, come risulta dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione (cfr. pagamenti allegati).
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione del pagamento effettuato in via amministrativa, per disporre la compensazione per ½ delle spese di lite.
L' deve essere condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, CP_2
del residuo ½, che si liquida in dispositivo sulla base dei parametri di cui al
DM 147/2022 (fase di studio ed introduttiva).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 19775/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-compensa per ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento, in favore CP_2
della ricorrente, del residuo 1/2, che liquida in complessivi € 650,00 per
2 compenso, oltre IVA, CAP, spese generali.
Roma lì 5 febbraio 2024 Il Giudice del Lavoro
Maria De Renzis
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, nella pubblica udienza del 5 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 19775/2024 promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv.to Maria Carla Parte_1
Barani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in
Nettuno, Via Romana 47C, in virtù di procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Piergentili n virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio 37875 Raccolta
n.7313 a rogito notaio di Fiumicino Persona_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
I. Con ricorso, depositato in data 22.05.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di Controparte_1
sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla indennità NASPI per la durata di 678 giorni con importo erogabile pari ad € 16.762,51 e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 19.07.2022.
Si è costituito l' , il quale ha rappresentato che gli uffici amministrativi CP_2
hanno provveduto a mettere in pagamento, in data 4.12.2024, la prestazione richiesta come risulta dall'estratto dei pagamenti e dal dettaglio della NASPI.
Ha pertanto chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 5 febbraio 2025 il Giudice, preso atto della adesione di parte ricorrente alla richiesta di cessazione (sia pure se con il favore delle spese legali), ha deciso la causa pronunciando sentenza mediante lettura di motivazione contestuale e dispositivo.
II. La materia del contendere è venuta meno, come risulta dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione (cfr. pagamenti allegati).
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione del pagamento effettuato in via amministrativa, per disporre la compensazione per ½ delle spese di lite.
L' deve essere condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, CP_2
del residuo ½, che si liquida in dispositivo sulla base dei parametri di cui al
DM 147/2022 (fase di studio ed introduttiva).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 19775/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-compensa per ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento, in favore CP_2
della ricorrente, del residuo 1/2, che liquida in complessivi € 650,00 per
2 compenso, oltre IVA, CAP, spese generali.
Roma lì 5 febbraio 2024 Il Giudice del Lavoro
Maria De Renzis
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