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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1770/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1770/2024 promosso da:
(C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VA) il 12/08/1978, rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA PIANTANIDA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PIANTANIDA SIMONA ELENA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale”.
Con note scritte le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
pagina 1 di 6
pagina 2 di 6
pagina 3 di 6
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/08/2024, la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio il coniuge sig. esponendo quanto segue: Controparte_1
• di aver contratto matrimonio concordatario in data 26/08/2001 in Ispra (VA), come da relativo Atto di Matrimonio n 7, parte II, serie A dell'anno 2001;
• da detta unione sono nati i figli in data 08.10.2004 e in data 30.10.2011. Per_1 Per_2
• di essersi occupata in via esclusiva dei figli, a causa dei turni lavorativi del marito, svolgendo solo saltuariamente qualche lavoro come addetta alle pulizie con la conseguenza di essere priva di una stabile occupazione;
l'unica proprietà immobiliare è la casa familiare gravata da mutuo ipotecario;
Ciò posto ricorreva il Tribunale di Varese per chiedere l'assegnazione della casa familiare per poter abitarvi con i figli, ponendo a carico di entrambi i genitori il pagamento delle rate residue del mutuo nella misura del 50% ciascuno e ordinando al sig. di lasciare la casa familiare. CP_1
Domandava l'affidamento congiunto del figlio minore con collocamento prevalente presso Per_2
l'abitazione materna e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il calendario indicato nel ricorso. Sotto il profilo economico, chiedeva a carico del padre un contributo economico per il mantenimento del figlio nella misura di € 400,00= oltre il 70% delle spese straordinarie e un Per_ contributo di € 200,00 mensili a carico di ciascun genitore a favore della figlia maggiorenne per il proprio mantenimento sino all'indipendenza economica. L'AU a suo favore al 100%. Infine, articolava le istanze istruttorie come da ricorso.
Con memoria difensiva depositata in data 08/11/2024, si è costituito in giudizio il sig.
, domandando la separazione personale dalla moglie con addebito a carico della Controparte_1 stessa, in ragione di condotte tenute dalla moglie contrarie ai doveri matrimoniali.
pagina 4 di 6 In relazione al profilo patrimoniale, il resistente chiedeva l'assegnazione della casa coniugale con richiesta di affidamento congiunto del figlio e collocamento paritario presso entrambi i genitori, regolamentando il diritto di visita del padre secondo il calendario stabilito nel ricorso.
Chiedeva che il figlio minore venisse mantenuto in via diretta da ciascun genitore nel periodo di rispettiva competenza nell'accudimento, oltre il 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore;
in via subordinata, insisteva nel disporre a suo carico a titolo di mantenimento del figlio il pagamento di un assegno mensile di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. In ogni caso, L'AU veniva richiesto che fosse diviso in parti uguali. Infine, formulava istanze istruttorie.
All'udienza del 11/12/2024, i procuratori delle parti davano atto che pendevano trattative in fase avanzata e chiedevano quindi concordemente un rinvio di udienza per l'eventuale deposito di conclusioni congiunte. Il Giudice, dato atto, visto l'art. 127 ter c.p.c., concedeva alle parti un termine per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte in caso di esito positivo della trattativa o in difetto richiesta di nuova udienza di comparizione personale delle parti.
Con provvedimento, ex art. 127 ter, comma 3, c.p.c., il Giudice, visto il verbale di udienza in data 11/12/2024, dato atto del deposito telematico delle note contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***********
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
(C.F. nato a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], i quali hanno
[...] C.F._2 contratto matrimonio in data 26/08/2001 in Ispra (VA), come da relativo Atto di Matrimonio n 7, parte II, serie A dell'anno 2001;
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, Per_2 secondo i principi normativi introdotti con la legge n. 54/2006 e confermati dal d.lgs. n. 154/2013.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Per_ Il Tribunale da atto altresì che le parti si sono impegnate a garantire alla figlia ormai maggiorenne, un sussidio di mantenimento sino al raggiungimento della definitiva indipendenza economica.
pagina 5 di 6 Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA per ogni effetto di legge la separazione personale fra i coniugi
[...]
(C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 12/08/1978, e (C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(VA) il 31/07/1971 in relazione al matrimonio concordatario contratto dai coniugi in data
26/08/2001 in Ispra (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Ispra (Atto di Matrimonio n 7, parte II, serie A dell'anno 2001), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 6/3/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1770/2024 promosso da:
(C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VA) il 12/08/1978, rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA PIANTANIDA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PIANTANIDA SIMONA ELENA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale”.
Con note scritte le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
pagina 1 di 6
pagina 2 di 6
pagina 3 di 6
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/08/2024, la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio il coniuge sig. esponendo quanto segue: Controparte_1
• di aver contratto matrimonio concordatario in data 26/08/2001 in Ispra (VA), come da relativo Atto di Matrimonio n 7, parte II, serie A dell'anno 2001;
• da detta unione sono nati i figli in data 08.10.2004 e in data 30.10.2011. Per_1 Per_2
• di essersi occupata in via esclusiva dei figli, a causa dei turni lavorativi del marito, svolgendo solo saltuariamente qualche lavoro come addetta alle pulizie con la conseguenza di essere priva di una stabile occupazione;
l'unica proprietà immobiliare è la casa familiare gravata da mutuo ipotecario;
Ciò posto ricorreva il Tribunale di Varese per chiedere l'assegnazione della casa familiare per poter abitarvi con i figli, ponendo a carico di entrambi i genitori il pagamento delle rate residue del mutuo nella misura del 50% ciascuno e ordinando al sig. di lasciare la casa familiare. CP_1
Domandava l'affidamento congiunto del figlio minore con collocamento prevalente presso Per_2
l'abitazione materna e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il calendario indicato nel ricorso. Sotto il profilo economico, chiedeva a carico del padre un contributo economico per il mantenimento del figlio nella misura di € 400,00= oltre il 70% delle spese straordinarie e un Per_ contributo di € 200,00 mensili a carico di ciascun genitore a favore della figlia maggiorenne per il proprio mantenimento sino all'indipendenza economica. L'AU a suo favore al 100%. Infine, articolava le istanze istruttorie come da ricorso.
Con memoria difensiva depositata in data 08/11/2024, si è costituito in giudizio il sig.
, domandando la separazione personale dalla moglie con addebito a carico della Controparte_1 stessa, in ragione di condotte tenute dalla moglie contrarie ai doveri matrimoniali.
pagina 4 di 6 In relazione al profilo patrimoniale, il resistente chiedeva l'assegnazione della casa coniugale con richiesta di affidamento congiunto del figlio e collocamento paritario presso entrambi i genitori, regolamentando il diritto di visita del padre secondo il calendario stabilito nel ricorso.
Chiedeva che il figlio minore venisse mantenuto in via diretta da ciascun genitore nel periodo di rispettiva competenza nell'accudimento, oltre il 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore;
in via subordinata, insisteva nel disporre a suo carico a titolo di mantenimento del figlio il pagamento di un assegno mensile di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. In ogni caso, L'AU veniva richiesto che fosse diviso in parti uguali. Infine, formulava istanze istruttorie.
All'udienza del 11/12/2024, i procuratori delle parti davano atto che pendevano trattative in fase avanzata e chiedevano quindi concordemente un rinvio di udienza per l'eventuale deposito di conclusioni congiunte. Il Giudice, dato atto, visto l'art. 127 ter c.p.c., concedeva alle parti un termine per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte in caso di esito positivo della trattativa o in difetto richiesta di nuova udienza di comparizione personale delle parti.
Con provvedimento, ex art. 127 ter, comma 3, c.p.c., il Giudice, visto il verbale di udienza in data 11/12/2024, dato atto del deposito telematico delle note contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
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La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
(C.F. nato a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], i quali hanno
[...] C.F._2 contratto matrimonio in data 26/08/2001 in Ispra (VA), come da relativo Atto di Matrimonio n 7, parte II, serie A dell'anno 2001;
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, Per_2 secondo i principi normativi introdotti con la legge n. 54/2006 e confermati dal d.lgs. n. 154/2013.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Per_ Il Tribunale da atto altresì che le parti si sono impegnate a garantire alla figlia ormai maggiorenne, un sussidio di mantenimento sino al raggiungimento della definitiva indipendenza economica.
pagina 5 di 6 Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA per ogni effetto di legge la separazione personale fra i coniugi
[...]
(C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 12/08/1978, e (C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(VA) il 31/07/1971 in relazione al matrimonio concordatario contratto dai coniugi in data
26/08/2001 in Ispra (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Ispra (Atto di Matrimonio n 7, parte II, serie A dell'anno 2001), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 6/3/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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