Versione
28 dicembre 1978
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1 marzo 1980
1 marzo 1980
Art. 7. (Funzioni delegate alle regioni)
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente articolo 6, lettera b);
b) l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorita' sanitaria statale ai sensi della lettera u) del precedente articolo 6;
c) i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
d) il controllo dell'idoneita' dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattivita' ambientale;
e) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.
Le regioni provvedono all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie in base ad un programma concordato con il Ministero della sanita'.
Il Ministero della sanita' provvede, se necessario, alla costituzione ed alla conservazione di scorte di sieri, di vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze particolari di profilassi e cura delle malattie infettive, diffusive e parassitarie.
Le regioni esercitano le funzioni delegate di cui al presente articolo mediante subdelega ai comuni.
In relazione alle funzioni esercitate dagli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e dagli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto, il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti per ristrutturare e potenziare i relativi uffici nel rispetto dei seguenti criteri:
a) si procedera' ad una nuova distribuzione degli uffici nel territorio, anche attraverso la costituzione di nuovi uffici, in modo da attuare il piu' efficiente ed ampio decentramento delle funzioni;
b) in conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni organiche dei posti previsti dalla Tabella XIX, quadri B, C e D, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , nonche' le dotazioni organiche dei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e degli operatori, prevedendo, per la copertura dei posti vacanti, concorsi a base regionale.
L'esercizio della delega alle regioni, per le funzioni indicate nel quarto comma, in deroga all' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , si attua a partire dal 1 gennaio 1981. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 29 febbraio 1980, n. 33 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 7 , 42 e 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , scadute il 23 dicembre 1979, nonche' le deleghe conferite con gli articoli 23 e 37 della legge medesima, scadute il 31 dicembre 1979, sono rinnovate fino al 31 luglio 1980".
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente articolo 6, lettera b);
b) l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorita' sanitaria statale ai sensi della lettera u) del precedente articolo 6;
c) i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
d) il controllo dell'idoneita' dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattivita' ambientale;
e) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.
Le regioni provvedono all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie in base ad un programma concordato con il Ministero della sanita'.
Il Ministero della sanita' provvede, se necessario, alla costituzione ed alla conservazione di scorte di sieri, di vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze particolari di profilassi e cura delle malattie infettive, diffusive e parassitarie.
Le regioni esercitano le funzioni delegate di cui al presente articolo mediante subdelega ai comuni.
In relazione alle funzioni esercitate dagli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e dagli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto, il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti per ristrutturare e potenziare i relativi uffici nel rispetto dei seguenti criteri:
a) si procedera' ad una nuova distribuzione degli uffici nel territorio, anche attraverso la costituzione di nuovi uffici, in modo da attuare il piu' efficiente ed ampio decentramento delle funzioni;
b) in conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni organiche dei posti previsti dalla Tabella XIX, quadri B, C e D, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , nonche' le dotazioni organiche dei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e degli operatori, prevedendo, per la copertura dei posti vacanti, concorsi a base regionale.
L'esercizio della delega alle regioni, per le funzioni indicate nel quarto comma, in deroga all' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , si attua a partire dal 1 gennaio 1981. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 29 febbraio 1980, n. 33 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 7 , 42 e 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , scadute il 23 dicembre 1979, nonche' le deleghe conferite con gli articoli 23 e 37 della legge medesima, scadute il 31 dicembre 1979, sono rinnovate fino al 31 luglio 1980".
Commentari • 4
- 1. Corte Costituzionale - Competenza dello Stato in materia di misure di contenimento della pandemia.Di Antonio Zurlo · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 13 marzo 2021 · 11.034958
[…] Non a caso, fin dagli artt. 6 e 7 della legge n. 833/1978, la profilassi internazionale e la «profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie» sono state qualificate quali materie tra loro strettamente legate, affidate alla competenza dello Stato, per quanto la seconda di esse poi delegata alle Regioni. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 38
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 09/01/2023, n. 161Provvedimento: […] Prevede l'art. 40 della L.R. Sicilia 03/11/1993, n. 30 che: " 1. Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente riservate allo Stato ed alla Regione, ivi comprese quelle demandate agli uffici del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario, nonché quelle di cui all'articolo 7 della legge n. 833 del 1978, sono attribuite alle Unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale …omissis . Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, che sarà adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le direttive per l'applicazione del presente articolo …omissis".Leggi di più...
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