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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 20/03/2024, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Belluno, nel collegio riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 859/2019 R.G. promossa, con ricorso depositato in data 08.07.2019, da
, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Parte_1
Bastianon, del Foro di Treviso
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Gasperin, del Foro Controparte_1 di Belluno
CONVENUTA con l'intervento del P.M.
OGGETTO: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Causa iscritta a ruolo in data 08.07.2019 al n. 859/2019 R.G, trattenuta in decisione in data 3.5.2023 decisa in Camera di Consiglio in data 22.2.2024 sulle seguenti conclusioni: ricorrente: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2)
Nulla venga corrisposto a titolo di contributo nel mantenimento in favore della moglie;
3) Spese di lite rifuse”;
1 resistente: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) il sig. verserà a titolo di mantenimento della moglie la somma di € 1.000,00 Pt_1 mensili entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione di tale somma secondo gli Org_ indici Con ogni ulteriore pronuncia accessoria e di legge.”; conclusioni del P.M.: “Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08.07.2019, , di anni Parte_1 settanta, pensionato, premettendo di essersi unito in matrimonio con CP_1 in data 30.09.1978, con rito concordatario, e che dall'unione sono nati
[...] due figli (classe 1979 e 1986) ormai da tempo economicamente indipendenti, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo peraltro anche l'addebito della crisi coniugale alla moglie.
Riportava il ricorrente la pendenza del giudizio di separazione, instaurato in data
12.2.2018, la cui sentenza parziale di separazione è stata poi pubblicata il
7.5.2019 e non impugnata.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente rappresentava che la moglie si è volontariamente allontanata dalla casa coniugale nel 2012 per andare ad abitare con un nuovo compagno e che, successivamente, nell'anno 2016, ha deciso di tornare ad abitare nella casa familiare, costringendo il ricorrente a trovare altra collocazione essendo ormai irrecuperabile l'affectio coniugalis.
Allegava, poi, di aver sempre provveduto al mantenimento della moglie, che ha smesso di lavorare nell'anno 2005, provvedendo anche al pagamento del mutuo della casa familiare, il cui prezzo, una volta venduta, è stato comunque spartito fra i coniugi per la quota di metà ciascuno e pari a rispettivi € 80.000,00.
Considerata, quindi, la decisione unilaterale della moglie di non lavorare, rifiutando immotivatamente le offerte di lavoro presentatesi, la somma già percepita dalla vendita della casa coniugale e le somme prelevate dal conto corrente cointestato ma la cui provvista era determinata solo dalle entrate reddituali del ricorrente, questi ha chiesto che alcun assegno divorzile sia disposto in favore della sig.ra
CP_1
Con memoria depositata il 27.09.2019, si è costituita in giudizio la resistente, di anni sessantaquattro, non occupata, la quale ha contestato le deduzioni avversarie, riportando al contrario di aver interrotto la propria attività lavorativa
2 perché affetta dal 2004 da patologia alle dita che le ha impedito lo svolgimento di mansioni di precisione quale quelle proprie della sua professionalità, ha dichiarato, inoltre, di essersi sempre attivata per la ricerca di impiego, essendo rimasta priva di occupazione per causa a lei non imputabile.
Riferendo quindi la sperequazione patrimoniale in essere fra la propria situazione economica e il cospicuo trattamento pensionistico del marito, chiedeva il riconoscimento del diritto a un assegno divorzile non inferiore alla somma di €
1.000,00 mensili.
A tal fine, contestava il rilievo circa i prelievi effettuati dalla resistente sul conto corrente cointestato, deducendo di aver versato sul medesimo conto bancario rendite derivanti dalla vendita di beni personali ricevuti in eredità per una somma maggiore alle provviste versate dal marito, il quale, anzi, andrebbe debitore nei suoi confronti della somma di € 31.965,89, della quale, quindi, ha chiesto la restituzione.
All'udienza presidenziale del 10.10.2019 le parti non si conciliavano e la causa proseguiva in istruttoria, con richiesta di pronuncia parziale non definitiva solo sullo status, intervenuta con sentenza parziale depositata in data 23.11.2021 al n.
402.
Rimessa la causa in istruttoria sulle altre domande delle parti, queste depositavano le memorie di trattazione e la causa veniva istruita anche con l'audizione dei testimoni di parte ricorrente e per interrogatorio formale alle udienze del
25.1.2023 e del 15.3.2023.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 3.5.2023 e le parti hanno depositato le rispettive memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Viste le domande delle parti, va anzitutto confermata la sentenza parziale già intervenuta in questo processo di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositata in data 23.11.2021, n. 402 e n. cron. 3670/2021.
2. Preso atto della mancata reiterazione delle domande di addebito e restitutorie inizialmente formulate dalle parti, resta unico punto controverso, e oggetto di accertamento della presente causa, il diritto della sig.ra all'assegno CP_1 divorzile.
3 Al riguardo giova ricordare che l'art. 5 co. 6 legge n. 898/1970 prevede la possibilità di attribuire in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive un assegno c.d. divorzile.
La giurisprudenza ha chiarito come l'assegno abbia natura composita assistenziale e perequativo-compensativa.
Da un lato, esso valorizza la situazione di inadeguatezza dei mezzi di uno dei coniugi o, comunque, l'incapacità del medesimo di provvedere al proprio sostentamento per ragioni oggettive;
dall'altro lato, allarga la valutazione obiettiva della situazione patrimoniale ad un giudizio soggettivo parametrato sulle condizioni dei coniugi, sulle ragioni della decisione, sul contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi e della durata del matrimonio, in modo da permettere una determinazione specifica del contributo, che non sia il frutto di una mera “rendita da posizione”.
Entrambe queste componenti concorrono in forma dinamica e sinergica a determinare, non solo l'an dell'assegno, comunque vincolato imprescindibilmente al profilo assistenziale, ma anche il quantum del medesimo, in rapporto alla pregressa vicenda coniugale e alle scelte di vita che i coniugi hanno condiviso in costanza di matrimonio, dovendosi rinvenire quindi anche un rapporto di causalità fra le determinazioni della coppia in costanza di matrimonio e l'attuale situazione patrimoniale dei coniugi.
In questa prospettiva, giova anche evidenziare come sia stato a più riprese chiarito che il contributo di cui all'art. 5 co. 6 legge 898/1970 non è volto a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente né la ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma è finalizzato ad assicurare un livello reddituale proporzionato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate e al ruolo svolto dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (da ultimo Cass. Civ., Sez. I, 28/02/2020, n.
5603).
Ciò posto, nella specie deve essere riconosciuto alla sig.ra il diritto CP_1 all'assegno divorzile, benché tenendo conto della sola componente alimentare dell'attribuzione economica, non avendo la resistente allegato e dimostrato se l'attuale disparità patrimoniale sia riconducibile all'impostazione del menage
4 familiare in costanza di matrimonio o alla precedenza data dalla famiglia al ruolo lavorativo trainante dell'altro coniuge, con supposto sacrificio delle aspirazioni professionali della sig.ra CP_1
Invero, dagli atti di causa è emerso che il sig. , attualmente pensionato, Pt_1 gode di un sostanzioso trattamento previdenziale, pari a € 1.700,00 netti mensili, come dallo stesso confermato con la comparsa conclusionale del 22.6.2023, mentre invece le dichiarazioni dei redditi depositate dalla sig.ra relative CP_1 agli anni 2019 e 2020, riportano un reddito imponibile pari a circa € 5.000,00.
Quanto alle proprietà immobiliari riferite in capo alla sig.ra è emerso CP_1
(doc. n. 13 ricorso) che si tratta di tre masse in comunione, composte da terreni
(prati e seminativi), dei quali la resistente è comproprietaria per quote minime, rispettivamente pari a 5/18, 5/108 e 20/288, con molti altri coeredi, la cui titolarità frastagliata determina anche una più onerosa commerciabilità dei beni in questione e, quindi, una scarsa possibilità di rendita allo stato attuale.
È peraltro pacifico che la sig.ra abbia smesso di lavorare dall'anno 2005, CP_1 quando anche nelle allegazioni delle parti non era ancora in atto alcuna crisi coniugale, ed è altrettanto pacifico che al suo sostentamento ha provveduto sempre il sig. . Pt_1
Si può quindi escludere una rendita da posizione della sig.ra la quale è CP_1 pacifico che – almeno fino all'anno 2005 – abbia lavorato in costanza di matrimonio e che abbia contribuito con il proprio patrimonio a fornire la provvista del conto corrente cointestato ai coniugi (il sig. non ha mai contestato che Pt_1
i ricavi derivanti dalla vendita di taluni dei beni ereditati dalla sig.ra siano CP_1 confluiti sul conto corrente comune).
Non possono, infine, non essere valorizzate la lunga durata del matrimonio, celebrato nell'anno 1978, e l'età della resistente, la quale, ormai sessantaquattrenne, può fruire solo di un ridotto bacino di possibilità di reinserimento professionale, laddove invece il sig. gode di entrata Pt_1 continua e sicura grazie al trattamento pensionistico.
Tali elementi inducono a ritenere sussistente la sproporzione patrimoniale fra i due coniugi e la necessità di determinare un contributo assistenziale in favore della sig.ra CP_1
D'altro canto, ai fini della determinazione del quantum dell'assegno, vanno considerati, non solo la pronuncia di addebito della separazione in capo alla
5 resistente con sentenza ormai passata in giudicato (Cass. n. 16796/2019), ma anche il fatto che la sig.ra non ha mai dimostrato il nesso di causa fra CP_1
l'attuale disparità reddituale fra i coniugi e le scelte di vita della coppia in costanza di matrimonio.
Al contrario, è emerso che la resistente ha interrotto la propria attività lavorativa nell'anno 2005, quando i figli avevano rispettivamente 26 e 19 anni.
Peraltro, la resistente, che riconduce l'impossibilità di continuare a svolgere le proprie mansioni specifiche ad una patologia alle dita (non del tutto dimostrata, visto che la documentazione medica, datata 2004 e 2008, riporta solo la necessità di intervento ma non diagnostica una lesione irreversibile dell'arto) non ha mai allegato quale fosse la professionalità che tale patologia le avrebbe impedito di portare avanti, richiamando sempre solo in via generica pretesi “lavori di precisione”.
Inoltre, senza entrare nel merito di inammissibili pretese restitutorie o di regolamentazione dello scioglimento della comunione fra i coniugi, la resistente non ha mai contestato di aver ricevuto la propria quota sul prezzo di vendita della casa coniugale, pari a € 80.000,00, come pure è emerso dall'istruttoria testimoniale e dall'interrogatorio formale che la sig.ra attualmente CP_1 svolge attività lavorativa di assistenza domestica a due anziani, godendo anche di alloggio presso la residenza dei datori di lavoro, pur non avendo mai riferito né depositato la documentazione relativa al trattamento economico derivante da tale attività.
Per tutte queste ragioni, ritiene il Collegio, che l'assegno divorzile in favore della resistente debba essere contenuto nella misura minima di € 150,00 mensili, soggetti a rivalutazione Istat come per legge.
Quanto alle spese, considerata la reciproca soccombenza delle parti sull'an e sul quantum dell'assegno, appare equa la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando nella causa proposta, con ricorso depositato in data 08.07.2019, da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
CONFERMA la sentenza non definitiva n. 402/2021, pubblicata da questo Tribunale il 23.11.2021;
6 CONDANNA il sig. a pagare entro il giorno cinque di ogni Parte_1 mese, a decorrere dalla data della domanda, alla sig.ra la Controparte_1 somma di € 150,00 mensili a titolo di assegno ex art. 5 co. 6 L. 898/1970, soggetti Org_ a rivalutazione annuale secondo gli indici a decorrere dalla mensilità di febbraio 2025;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Belluno, il 22.2.2024
Il Presidente Il Giudice rel.
dott. Umberto Giacomelli dott.ssa Gersa Gerbi
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