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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 5300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5300 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1706/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. TO OM quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da con l'Avv.to CACCIAPUOTI FRANCESCA e Parte_1 C.F._1 con l'Avv.to DIFEO VALENTINA ( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2
Telematico;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to PECO GIULIO, elettivamente domiciliato in VIA SAVARE', CP_1 P.IVA_1
1 20122 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 11/2/2025, il ricorrente conveniva in giudizio al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1 «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale: accertato il diritto di alla riliquidazione del TFS, in ragione del Parte_1 mancato computo dei periodi dal 01.09.1987 al 31.08.1988, quale servizio di ruolo, dal 01.11.1974 al
31.10.1978, per studi universitari, a seguito di riscatto, e dal 13.05.1980 al 12.05.1981, per servizio militare, a seguito di riscatto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, annullare il Prospetto di
Liquidazione del TFS, Protocollo n. 4955.16/01/2024.0020867, e, per l'effetto, condannare CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rettificare il provvedimento di liquidazione del CP_1
TFS includendo nel calcolo i suddetti periodi e/o quelli che risulteranno di giustizia e, conseguentemente, a corrispondere a quanto dovuto in esito alla riliquidazione, con Parte_1 interessi maturati come per legge.
In via subordinata, con riferimento al periodo dal 01.09.1987 al 31.08.1988, previo disporsi, ex art. 107 e 420 9° comma c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_2
, in persona del Ministro pro tempore, e/o dell' ,
[...] Controparte_3 in rappresentanza processuale del predetto , ex art. 75 c.p.c., in persona del Dirigente pro CP_2 tempore, accertata l'erroneità del provvedimento del 17.01.2024, Protocollo nr. 661, condannare questi ultimi a rettificare detto provvedimento, includendo l'annualità 01.09.1987 - 31.08.1988, quale periodo da ammettere a riscatto a fini della liquidazione del TFS, e, conseguentemente, accertato il diritto di alla riliquidazione del TFS, condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 tempore, a rettificare il Prospetto di Liquidazione del TFS, Protocollo n. CP_1
4955.16/01/2024.0020867, includendo nel calcolo il suddetto periodo e a corrispondere a Parte_1
quanto dovuto in esito alla riliquidazione, con interessi maturati come per legge.
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese e dei compensi del presente giudizio e del giudizio di primo grado, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge».
Instaurato il contraddittorio con all'udienza del 27/6/2025, questo giudice invitava le parti a CP_1 valutare l'ipotesi di una soluzione amministrativa che prevedesse il riconoscimento a fini pensionistici del periodo 01.11.1974 - 31.10.1978 (anni 4), per studi universitari e 13.05.1980 – 12.05.1981 (anni 1), per servizio militare con rinuncia da parte del ricorrente al periodo 01.09.1987 - 31.08.1988 (anni 1), per servizio di ruolo o, in subordine, quale annualità pre-ruolo.
All'udienza del 24/10/2025 le parti davano atto dell'intervenuta definizione amministrativa della questione, come da nota prodotta da in data 22/10/2025, e parte ricorrente chiedeva termine per CP_1 effettuare le opportune verifiche, anche di natura contabile. All'udienza odierna, parte ricorrente evidenziava di aver ricevuto il pagamento della prestazione, ritenendolo totalmente satisfattivo, ed
2 ambedue le parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere, divergendo le posizioni con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite.
Ritiene, sul punto, il giudicante di dover applicare il principio di causalità giudiziaria, risultando la prestazione erogata sulla base di una rivalutazione in autotutela di elementi già presenti e noti in sede amministrativa. Al contempo, appare opportuno valorizzare il comportamento collaborativo di CP_1 che ha acconsentito, su sollecitazione del giudice, a rivalutare la questione in sede di autotutela, definendo in senso positivo la posizione dell'assistito.
Le spese di lite vanno, pertanto, tenendo conto di tali ragioni, compensate nella misura di un terzo, con conseguente condanna di al pagamento dei restanti due terzi delle spese in favore di parte CP_1 ricorrente, come da liquidazione analitica in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa nella misura di un terzo le spese di lite e, per l'effetto, condanna al pagamento dei CP_1 restanti due terzi delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.800,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Milano, 28/11/2025
Il Giudice
TO OM
3
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. TO OM quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da con l'Avv.to CACCIAPUOTI FRANCESCA e Parte_1 C.F._1 con l'Avv.to DIFEO VALENTINA ( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2
Telematico;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to PECO GIULIO, elettivamente domiciliato in VIA SAVARE', CP_1 P.IVA_1
1 20122 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 11/2/2025, il ricorrente conveniva in giudizio al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1 «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale: accertato il diritto di alla riliquidazione del TFS, in ragione del Parte_1 mancato computo dei periodi dal 01.09.1987 al 31.08.1988, quale servizio di ruolo, dal 01.11.1974 al
31.10.1978, per studi universitari, a seguito di riscatto, e dal 13.05.1980 al 12.05.1981, per servizio militare, a seguito di riscatto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, annullare il Prospetto di
Liquidazione del TFS, Protocollo n. 4955.16/01/2024.0020867, e, per l'effetto, condannare CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rettificare il provvedimento di liquidazione del CP_1
TFS includendo nel calcolo i suddetti periodi e/o quelli che risulteranno di giustizia e, conseguentemente, a corrispondere a quanto dovuto in esito alla riliquidazione, con Parte_1 interessi maturati come per legge.
In via subordinata, con riferimento al periodo dal 01.09.1987 al 31.08.1988, previo disporsi, ex art. 107 e 420 9° comma c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_2
, in persona del Ministro pro tempore, e/o dell' ,
[...] Controparte_3 in rappresentanza processuale del predetto , ex art. 75 c.p.c., in persona del Dirigente pro CP_2 tempore, accertata l'erroneità del provvedimento del 17.01.2024, Protocollo nr. 661, condannare questi ultimi a rettificare detto provvedimento, includendo l'annualità 01.09.1987 - 31.08.1988, quale periodo da ammettere a riscatto a fini della liquidazione del TFS, e, conseguentemente, accertato il diritto di alla riliquidazione del TFS, condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 tempore, a rettificare il Prospetto di Liquidazione del TFS, Protocollo n. CP_1
4955.16/01/2024.0020867, includendo nel calcolo il suddetto periodo e a corrispondere a Parte_1
quanto dovuto in esito alla riliquidazione, con interessi maturati come per legge.
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese e dei compensi del presente giudizio e del giudizio di primo grado, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge».
Instaurato il contraddittorio con all'udienza del 27/6/2025, questo giudice invitava le parti a CP_1 valutare l'ipotesi di una soluzione amministrativa che prevedesse il riconoscimento a fini pensionistici del periodo 01.11.1974 - 31.10.1978 (anni 4), per studi universitari e 13.05.1980 – 12.05.1981 (anni 1), per servizio militare con rinuncia da parte del ricorrente al periodo 01.09.1987 - 31.08.1988 (anni 1), per servizio di ruolo o, in subordine, quale annualità pre-ruolo.
All'udienza del 24/10/2025 le parti davano atto dell'intervenuta definizione amministrativa della questione, come da nota prodotta da in data 22/10/2025, e parte ricorrente chiedeva termine per CP_1 effettuare le opportune verifiche, anche di natura contabile. All'udienza odierna, parte ricorrente evidenziava di aver ricevuto il pagamento della prestazione, ritenendolo totalmente satisfattivo, ed
2 ambedue le parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere, divergendo le posizioni con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite.
Ritiene, sul punto, il giudicante di dover applicare il principio di causalità giudiziaria, risultando la prestazione erogata sulla base di una rivalutazione in autotutela di elementi già presenti e noti in sede amministrativa. Al contempo, appare opportuno valorizzare il comportamento collaborativo di CP_1 che ha acconsentito, su sollecitazione del giudice, a rivalutare la questione in sede di autotutela, definendo in senso positivo la posizione dell'assistito.
Le spese di lite vanno, pertanto, tenendo conto di tali ragioni, compensate nella misura di un terzo, con conseguente condanna di al pagamento dei restanti due terzi delle spese in favore di parte CP_1 ricorrente, come da liquidazione analitica in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa nella misura di un terzo le spese di lite e, per l'effetto, condanna al pagamento dei CP_1 restanti due terzi delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.800,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Milano, 28/11/2025
Il Giudice
TO OM
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