Art. 13.
A decorrere dal 1 gennaio 1969 la perequazione automatica delle pensioni e' applicata secondo le norme di cui all' articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
A decorrere dal 1 gennaio 1969 l' articolo 39 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , e' abrogato.
A decorrere dal 1 gennaio 1969 la perequazione automatica delle pensioni e' applicata secondo le norme di cui all' articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
A decorrere dal 1 gennaio 1969 l' articolo 39 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , e' abrogato.