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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/03/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2554/2024 e promossa da:
nata il [...] a [...], c.f Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.AMADORE EMILIANO , giusta procura in C.F._1
atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- resistente contumace -
OGGETTO: Opposizione a provvedimento di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/08/2024 parte ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere titolare della prestazione cat. VOART n. 33030126.
Lamentava che l' , con provvedimenti del 25.07.23 e 18.01.2024 le comunicava che per CP_1
il periodo dal 01.04.2019 al 28.02.23, aveva ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di €. 764,02, per il seguente motivo: “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”; chiedeva pertanto la restituzione di detta somma.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva l'illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione, contestava un errato conteggio dei contributi da parte dell' , nonché faceva valere la propria buona Controparte_2 fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' restava contumace. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza odierna, a seguito della discussione, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la prestazione di Controparte_3 cui è titolare, che l' chiede restituirsi con il provvedimento di indebito impugnato. CP_1
L'istituto della ripetizione degli indebiti pensionistici è stato disciplinato nel tempo da disposizioni speciali che, derogando alla regola generale dettata dall'art. 2033 c.c., hanno di volta in volta individuato i presupposti per la sanatoria delle indebite erogazioni di prestazioni previdenziali.
In particolare, l'art. 80 del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422 regolava originariamente la materia dell'indebito previdenziale, statuendo che le assegnazioni di pensioni divenivano definitive se non respinte dalla nazionale entro un anno dall'avviso datone all'interessato e le successive CP_4
rettifiche di eventuali errori, che non fossero dovuti a dolo del pensionato, non avevano effetto sui pagamenti giù effettuati.
Con l'art. 52 legge 9 marzo 1989 n. 88, fu stabilito che le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni obbligatorie sostitutive o integrative “possono essere rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o liquidazione della pensione” (comma 1), aggiungendo che “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta
a dolo dell'interessato” (comma 2).
A quest'ultima disposizione pose un limite l'art. 6 comma 11quinquies del d.l. 12 settembre
1983 n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983 n. 638, secondo cui, in materia di integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico della suddetta assicurazione generale obbligatoria “le gestioni previdenziali possono provvedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente”.
La norma in questione (art. 52 l. n. 88/1989) venne interpretata autenticamente dall'art. 13 legge 30 dicembre 1991 n. 412 “nel senso che la sanatoria da esso prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”, precisando che
“l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetizione delle somme indebitamente percepite” (comma 1).
La disciplina dell'indebito previdenziale è stata poi integralmente sostituita (come stabilito dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione con sentenza 21 febbraio 2000, n. 30) dall'art. 1 comma 260 e seguenti della legge 23 dicembre 1996 n. 662, secondo cui, nei confronti dei soggetti che abbiano percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote o trattamenti di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria per periodi anteriori all'1 gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito pensionabile imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a 16 milioni di lire (comma 260). E' stato altresì stabilito che, se il reddito è superiore, non si fa luogo al recupero nei limiti di un quarto dell'importo indebitamente riscosso
(comma 261) e il comma 265 ha introdotto, quale unico caso di recuperabilità per l'intero, il dolo del percettore.
Ed infine è sopravvenuta la legge n. 448 del 2001, che ha dettato un'ulteriore nuova disciplina con l'art. 38 commi VII e VIII, secondo cui l'indebito previdenziale percepito anteriormente al primo gennaio 2001 non è ripetibile qualora l'assicurato abbia goduto di “un reddito imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro” aggiungendo che, ove tale soglia sia superata, “non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso”.
Trattasi di disciplina di settore, dettata in materia di indebito previdenziale e non anche di indebito assistenziale.
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, dalle deduzioni della parte ricorrente, nonché dalla documentazione allegata in atti, risulta che la pensione di era stata ricostituita su domanda del 24.11.2021 per l'accreditamento Parte_1 dei contributi per l'anno 2018 e nelle more della ricostituzione sono state cancellate le giornate lavorative in agricoltura per l'anno 2012. (cfr. delibera di reiezione del ricorso amministrativo).
Orbene, la ricorrente non ha compiutamente dimostrato di possedere la contribuzione relativa all'anno in questione, ma si è limitata a svolgere argomentazioni inerenti la irripetibilità dell'indebito previdenziale in mancanza di dolo del percipiente.
Parte ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha pure evidenziato come l'accredito dei contributi maturati fino al 31.12.2011, indicato nella comunicazione di liquidazione datata 14.3.19, fosse inferiore rispetto a quello indicato nella comunicazione di riliquidazione del 25.1.23, e ciò al fine di provare che la cancellazione della annualità suindicata riguardasse invece un periodo diverso dal
2012, così come invece indicato nella delibera di rigetto del ricorso amministrativo;
Non è dato evincere la rilevanza di tale circostanza in ordine alla variazione dei dati di calcolo per la liquidazione della prestazione goduta dal ricorrente, e dunque in ordine all'indebito contestato,
e comunque tale ricostruzione non viene suffragata neppure dalla produzione di un estratto contributivo aggiornato, che avrebbe consentito di verificare la effettiva situazione contributiva del ricorrente.
Tuttavia, come sopra considerato, era suo onere fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del diritto e della misura della prestazione percepita, onde poter consentire di qualificare come adempimento quanto versato dall' . CP_1
Né dalla contumacia dell' possono trarsi argomenti nel senso della non contestazione, CP_1
come noto non essendo tale principio applicabile al convenuto contumace.
Al contrario: la circostanza dell'avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura da parte dell' non è contestata dalla ricorrente, la quale nulla osserva in merito a tale CP_1
provvedimento che, in assenza di contrarie notizie, deve intendersi definitivo, né la stessa ha allegato, come anzi rilevato, un estratto contributivo aggiornato onde meglio chiarire la misura effettiva del proprio montante contributivo.
Ancora, non convince la tesi attorea dell'assenza di dolo dell'interessato, dal momento che rappresenta fatto notorio che l'attività di verifica ispettiva sulla genuinità dei rapporti di lavoro in agricoltura, da cui scaturisce il disconoscimento di interi periodi di lavoro ai fini contributivi, disvela l'intento fraudolento dei presunti datori di lavoro e lavoratori, volto a simulare l'esistenza di fittizi rapporti lavorativi al precipuo scopo far ottenere ai lavoratori provvidenze economiche che si basano sulla contribuzione agricola.
La domanda va, quindi, rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t.,, nei ricorsi depositati il 30/08/2024 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- Rigetta la domanda;
- Esonera la parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 20/03/2025
Il Giudice
Pietro Paolo Arena