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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 23/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2522/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2522/2023
Oggi 23/01/2025, alle ore 10.05, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per la parte personalmente e gli avv.ti. BORELLI GIUSEPPE e Parte_1
ILARIA CERIALI
Per l'avv. ANTONIOLI FRANCO Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da atti introduttivi del giudizio e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 23/01/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2522/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Borelli Giuseppe e Ilaria Ceriali, domiciliato in Cremona, via Paltina n. 56, presso il difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Antonioli Franco, domiciliata in Cremona, via dei Tribunali n. 7, presso il difensore
-parte resistente -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “accertata e dichiarata la responsabilità civile da fatto illecito di
per il danno psichico e da sofferenza arrecato a Controparte_2 Parte_2 Pt_1
a seguito della querela descritta in narrativa, scientemente e consapevolmente falsa, proposta avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona in data 18
Gennaio 2010 con atti consequenziali, e dei processi penali successivamente radicatisi sino all'assoluzione definitiva in data 17.11.2013, per l'effetto condannare Controparte_2 all'indennizzo del danno sopra indicato, a mente degli artt. 2043, 2059 c.c. e 125 c.p., nella misura forfettariamente calcolata di € 50.000,00*, od in quella, maggiore o minore che codesto On.le Giudice riterrà di giustizia, oltre ad interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, spese ed accessori di legge. In via istruttoria, nel caso il Giudicante lo ritenga necessario, o comunque utile, si chiede l'esperimento di CTU medica sulle condizioni del ricorrente, in relazione anche alle conseguenza patite e paziende relative allo stato depressivo ed al disturbo del tono umorale con assetto ansioso, di probabile natura reattiva, anche in riferimento alla vita di relazione. Nella denegata ipotesi il Giudice proceda alla conversione del rito, ci si riserva di ulteriormente capitolare dedurre e proporre eventuali eccezioni entro i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. Spese, e compensi di causa rifusi”.
Per parte resistente: “voglia il Tribunale di Cremona così provvedere: - in via preliminare: dichiarare prescritto il diritto al risarcimento azionato in giudizio da
[...] nei confronti di e per l'effetto respingere la domanda;
- nel Pt_1 Controparte_1
merito ed in ogni caso respingere la domanda del ricorrente nel migliore dei modi poiché infondata sotto ogni profilo;
- condannarsi il ricorrente ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni nella misura stabilita dal Giudice e comunque non inferiore ad euro 20.000,00, dandosi atto sin da ora che tale somma verrà interamente devoluta in beneficienza a enti che si occupano di proteggere donne maltrattate. In caso di conversione del rito con riserva di ulteriormente capitolare, dedurre e proporre eventuali eccezioni entro i termini di cui all'art.171 ter c.c. Spese legali integralmente rifuse. Respingersi ogni richiesta istruttoria avversaria”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. adiva il Tribunale di Cremona al fine di ottenere la condanna Parte_1
della sig.ra al pagamento della somma capitale di euro 50.000,00. Controparte_2
Il ricorrente deduceva:
- di essere stato “citato a giudizio avanti il Tribunale di Cremona, Sezione Penale, in seguito ad una querela sporta da ”; Controparte_2
- che “la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona formulava, in capo a
l'imputazione per il reato p.e.p. ex artt. 81 comma 2 e 643 c.p., perché, Parte_1
con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per procurarsi un profitto, abusando dello stato di infermità psichica di , sofferente di disturbo Parte_3
dipendente di personalità, la induceva a consegnarle, mediante assegni, somme di denaro di importo variabile, per un ammontare complessivo pari ad € 16.788,00, fatti commessi in
Cremona dal Novembre 2008 al Giugno 2009”; - di “essere stato imputato altresì per la violazione dell'art. 81 comma 2 e 56 e 643 c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di circonvenzione di incapace a danno di in particolare perché, per procurarsi un profitto, abusando di uno stato Parte_3
di infermità psichica di sofferente di disturbo dipendente di personalità, Parte_3 cercava di indurla a consegnargli somme di denaro in contanti (in un'occasione chiedendole € 4.000), a vendere l'automobile, un appartamento, terreni e gioielli, per dare
a lui il ricavato, a fare testamento in suo favore (richiesta fatta nell'imminenza di un intervento chirurgico che la donna doveva subire), a nominarlo beneficiario di una polizza assicurativa, non riuscendo nell'intento a causa dell'intervento di Controparte_2 madre della che vietava alla figlia di acconsentire alle richieste dell'indagato e Pt_3
si attivava per fare nominare un ADS. Fatti commessi in Cremona dal settembre 2009 al
Marzo 2010”;
- che “si svolgeva avanti il Tribunale di Cremona il processo, con rito dibattimentale ordinario, che si concludeva con la sentenza di condanna, emessa in data 26.11.2012, che dichiarava il responsabile dei reati a lui ascritti, al solo Capo Parte_1
A)…Avverso la prefata Sentenza era proposto appello, ed in data 16.10.2013 la Corte
d'Appello di Brescia, visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della Sentenza del Tribunale di
Cremona del 4.03.2013, appellata dall'imputato e dal P.G., assolveva Parte_1
dalle imputazioni allo stesso ascritte, perché il fatto non sussiste, e revocava le statuizioni civili”;
- che “la denuncia querela sporta dalla al vaglio giudiziale, si è dimostrata CP_2 calunniosa e fasulla, oltre che priva di qualsivoglia riscontro penalmente rilevante”;
- che “al tempo dei fatti svolgeva quale attività professionale quella di insegnate presso il
come ordinario di educazione fisica, con un'anzianità di servizio di Controparte_3
oltre quindici anni. Il reato contestato e denunciato in querela dalla era un delitto CP_2
gravissimo, che, dopo la condanna di primo grado ne ha messo in discussione l'idoneità al rapporto con i minori, dando quindi luogo, ad un procedimento disciplinare ad opera della
Autorità Scolastiche”; - di “essere stato in più occasioni oggetto di articoli sulla stampa locale, in occasione delle varie udienze nonché della Sentenza conclusiva, con gravissimo danno alla propria immagine di uomo e di educatore”;
- che “dal momento in cui è stato sottoposto a procedimento penale, certo della propria innocenza e di come fossero andati veramente i fatti, era colpito da sindrome depressiva secondaria, con dispepsia cronica ed insonnia”;
- di essersi “visto ingiustamente querelato per fatti ed azioni mai commesse…E' configurato quindi, oltre al delitto di calunnia, un grave illecito civile ex delictu, che legittima, un'azione civile risarcitoria, a mente degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. In relazione alla predetta azione, si applica il termine prescrizionale penale, in quanto il fatto costituisce reato”.
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale, argomentato circa la Controparte_1 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata.
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che il sig. ha chiesto la condanna Parte_1 della sig.ra al ristoro dei pregiudizi subiti a causa dell'esercizio Controparte_1 dell'azione penale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona;
azione esercitata dopo la denuncia presentata dalla resistente in data 18.1.2010 e integrata in data 27.3.2010. Nello specifico il ricorrente è stato imputato della commissione, anche nella forma tentata, di plurimi fatti di reato previsti e puniti dall'art. 643 c.p., e cioè stato imputato della commissione di fatti di reato perseguibili d'ufficio.
L'accoglimento della domanda risarcitoria presuppone pertanto il raggiungimento della prova circa la commissione del delitto di calunnia da parte della sig.ra Controparte_1
stante il condivisibile orientamento espresso dalla Corte Suprema di Cassazione nell'ordinanza n. 13093 del 13.5.2024 secondo cui “la denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile
a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi
(oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante- querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)”.
La prova della commissione di siffatto reato spetta pacificamente al ricorrente, il quale non ha formulato alcuna istanza istruttoria. Dall'esame dei documenti prodotti in giudizio non vi è alcun indizio che, alla data di presentazione delle denunce del 18.1.2010 e del
27.3.2010, la sig.ra avesse consapevolezza dell'innocenza del sig. Controparte_1
in ordine ai fatti di reato denunciati. Parte_1
La motivazione della sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di Appello di Brescia in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Cremona dimostra che l'innocenza del ricorrente non era una circostanza di immediata percezione. Invero la sentenza di assoluzione si basa:
a) in relazione ai fatti commessi prima del mese di settembre dell'anno 2009, sull'inesistenza di elementi idonei a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la consapevolezza dell'imputato in merito allo stato di inferiorità psichica della sig.ra
[...]
persona offesa dal reato;
Pt_3
b) in relazione ai fatti commessi dal mese di settembre dell'anno 2009, sull'esistenza di comportamenti dell'imputato non idonei a integrare la condotta tipica prevista dal delitto di circonvenzione di persone incapaci.
È opportuno osservare che la Corte d'Appello di Brescia dà atto:
1) in relazione fatti commessi dal ricorrente prima del mese di settembre dell'anno
2009, che vi è prova degli elementi oggettivi del delitto previsto dall'art. 643 c.p.;
2) in relazione ai fatti commessi dal mese di settembre dell'anno 2009, che vi è prova della conoscenza del ricorrente in merito allo stato di inferiorità o deficienza psichica della sig.ra e dell'esistenza di richieste patrimoniali non insistenti. Parte_3
Orbene la conoscenza dello stato di ignoranza del sig. circa la condizione Parte_1
di inferiorità psichica della sig.ra e la conoscenza della natura non Parte_3
antigiuridica dei comportamenti posti in essere dal ricorrente nei confronti di un soggetto in stato di saputa inferiorità psichica implica il compimento di complesse valutazioni giuridiche. In assenza di elementi di segno contrario, il compimento di complesse valutazioni giuridiche lascia ragionevolmente presumere che la sig.ra Controparte_1
persona priva di competenze specifiche in ambito giuridico, avesse quantomeno un dubbio circa l'innocenza del ricorrente. L'oggettiva difficoltà delle valutazioni connesse all'accertamento della penale responsabilità del sig. è ulteriormente Parte_1
dimostrata dalla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cremona e riformata dalla Corte di Appello di Brescia.
Considerato che la proposizione “che egli sa innocente” di cui all'art. 368 c.p. esclude la sussistenza del reato di calunnia nell'ipotesi in cui il denunciante abbia incertezza in ordine all'innocenza dell'incolpato, nessun reato di calunnia è stato commesso dalla resistente, in quanto l'erronea incolpazione origina da un sbaglio legato ad aspetti valutativi della condotta denunciata e la denunciante era quantomeno in una condizione di dubbio circa l'innocenza dell'incolpato.
L'insussistenza del reato di calunnia determina il rigetto delle richieste risarcitorie avanzate dal sig. Parte_1
Non può essere accolta la richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte
è tenuta, poiché il carattere temerario della lite presuppone la consapevolezza circa l'infondatezza delle tesi sostenute ovvero il mancato uso della diligenza necessaria all'acquisizione di una siffatta coscienza. Nella fattispecie è insussistente l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, riscontrandosi esclusivamente la formulazione di una infondata domanda risarcitoria.
In applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, le ulteriori questioni prospettate dalle parti sono assorbite, poiché inidonee a procurare alle stesse una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta le domande formulate dal sig. Parte_1
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore della sig.ra Parte_1
che si liquidano in euro 4.300,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 23/01/2025
Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2522/2023
Oggi 23/01/2025, alle ore 10.05, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per la parte personalmente e gli avv.ti. BORELLI GIUSEPPE e Parte_1
ILARIA CERIALI
Per l'avv. ANTONIOLI FRANCO Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da atti introduttivi del giudizio e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 23/01/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2522/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Borelli Giuseppe e Ilaria Ceriali, domiciliato in Cremona, via Paltina n. 56, presso il difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Antonioli Franco, domiciliata in Cremona, via dei Tribunali n. 7, presso il difensore
-parte resistente -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “accertata e dichiarata la responsabilità civile da fatto illecito di
per il danno psichico e da sofferenza arrecato a Controparte_2 Parte_2 Pt_1
a seguito della querela descritta in narrativa, scientemente e consapevolmente falsa, proposta avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona in data 18
Gennaio 2010 con atti consequenziali, e dei processi penali successivamente radicatisi sino all'assoluzione definitiva in data 17.11.2013, per l'effetto condannare Controparte_2 all'indennizzo del danno sopra indicato, a mente degli artt. 2043, 2059 c.c. e 125 c.p., nella misura forfettariamente calcolata di € 50.000,00*, od in quella, maggiore o minore che codesto On.le Giudice riterrà di giustizia, oltre ad interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, spese ed accessori di legge. In via istruttoria, nel caso il Giudicante lo ritenga necessario, o comunque utile, si chiede l'esperimento di CTU medica sulle condizioni del ricorrente, in relazione anche alle conseguenza patite e paziende relative allo stato depressivo ed al disturbo del tono umorale con assetto ansioso, di probabile natura reattiva, anche in riferimento alla vita di relazione. Nella denegata ipotesi il Giudice proceda alla conversione del rito, ci si riserva di ulteriormente capitolare dedurre e proporre eventuali eccezioni entro i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. Spese, e compensi di causa rifusi”.
Per parte resistente: “voglia il Tribunale di Cremona così provvedere: - in via preliminare: dichiarare prescritto il diritto al risarcimento azionato in giudizio da
[...] nei confronti di e per l'effetto respingere la domanda;
- nel Pt_1 Controparte_1
merito ed in ogni caso respingere la domanda del ricorrente nel migliore dei modi poiché infondata sotto ogni profilo;
- condannarsi il ricorrente ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni nella misura stabilita dal Giudice e comunque non inferiore ad euro 20.000,00, dandosi atto sin da ora che tale somma verrà interamente devoluta in beneficienza a enti che si occupano di proteggere donne maltrattate. In caso di conversione del rito con riserva di ulteriormente capitolare, dedurre e proporre eventuali eccezioni entro i termini di cui all'art.171 ter c.c. Spese legali integralmente rifuse. Respingersi ogni richiesta istruttoria avversaria”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. adiva il Tribunale di Cremona al fine di ottenere la condanna Parte_1
della sig.ra al pagamento della somma capitale di euro 50.000,00. Controparte_2
Il ricorrente deduceva:
- di essere stato “citato a giudizio avanti il Tribunale di Cremona, Sezione Penale, in seguito ad una querela sporta da ”; Controparte_2
- che “la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona formulava, in capo a
l'imputazione per il reato p.e.p. ex artt. 81 comma 2 e 643 c.p., perché, Parte_1
con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per procurarsi un profitto, abusando dello stato di infermità psichica di , sofferente di disturbo Parte_3
dipendente di personalità, la induceva a consegnarle, mediante assegni, somme di denaro di importo variabile, per un ammontare complessivo pari ad € 16.788,00, fatti commessi in
Cremona dal Novembre 2008 al Giugno 2009”; - di “essere stato imputato altresì per la violazione dell'art. 81 comma 2 e 56 e 643 c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di circonvenzione di incapace a danno di in particolare perché, per procurarsi un profitto, abusando di uno stato Parte_3
di infermità psichica di sofferente di disturbo dipendente di personalità, Parte_3 cercava di indurla a consegnargli somme di denaro in contanti (in un'occasione chiedendole € 4.000), a vendere l'automobile, un appartamento, terreni e gioielli, per dare
a lui il ricavato, a fare testamento in suo favore (richiesta fatta nell'imminenza di un intervento chirurgico che la donna doveva subire), a nominarlo beneficiario di una polizza assicurativa, non riuscendo nell'intento a causa dell'intervento di Controparte_2 madre della che vietava alla figlia di acconsentire alle richieste dell'indagato e Pt_3
si attivava per fare nominare un ADS. Fatti commessi in Cremona dal settembre 2009 al
Marzo 2010”;
- che “si svolgeva avanti il Tribunale di Cremona il processo, con rito dibattimentale ordinario, che si concludeva con la sentenza di condanna, emessa in data 26.11.2012, che dichiarava il responsabile dei reati a lui ascritti, al solo Capo Parte_1
A)…Avverso la prefata Sentenza era proposto appello, ed in data 16.10.2013 la Corte
d'Appello di Brescia, visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della Sentenza del Tribunale di
Cremona del 4.03.2013, appellata dall'imputato e dal P.G., assolveva Parte_1
dalle imputazioni allo stesso ascritte, perché il fatto non sussiste, e revocava le statuizioni civili”;
- che “la denuncia querela sporta dalla al vaglio giudiziale, si è dimostrata CP_2 calunniosa e fasulla, oltre che priva di qualsivoglia riscontro penalmente rilevante”;
- che “al tempo dei fatti svolgeva quale attività professionale quella di insegnate presso il
come ordinario di educazione fisica, con un'anzianità di servizio di Controparte_3
oltre quindici anni. Il reato contestato e denunciato in querela dalla era un delitto CP_2
gravissimo, che, dopo la condanna di primo grado ne ha messo in discussione l'idoneità al rapporto con i minori, dando quindi luogo, ad un procedimento disciplinare ad opera della
Autorità Scolastiche”; - di “essere stato in più occasioni oggetto di articoli sulla stampa locale, in occasione delle varie udienze nonché della Sentenza conclusiva, con gravissimo danno alla propria immagine di uomo e di educatore”;
- che “dal momento in cui è stato sottoposto a procedimento penale, certo della propria innocenza e di come fossero andati veramente i fatti, era colpito da sindrome depressiva secondaria, con dispepsia cronica ed insonnia”;
- di essersi “visto ingiustamente querelato per fatti ed azioni mai commesse…E' configurato quindi, oltre al delitto di calunnia, un grave illecito civile ex delictu, che legittima, un'azione civile risarcitoria, a mente degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. In relazione alla predetta azione, si applica il termine prescrizionale penale, in quanto il fatto costituisce reato”.
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale, argomentato circa la Controparte_1 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata.
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che il sig. ha chiesto la condanna Parte_1 della sig.ra al ristoro dei pregiudizi subiti a causa dell'esercizio Controparte_1 dell'azione penale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona;
azione esercitata dopo la denuncia presentata dalla resistente in data 18.1.2010 e integrata in data 27.3.2010. Nello specifico il ricorrente è stato imputato della commissione, anche nella forma tentata, di plurimi fatti di reato previsti e puniti dall'art. 643 c.p., e cioè stato imputato della commissione di fatti di reato perseguibili d'ufficio.
L'accoglimento della domanda risarcitoria presuppone pertanto il raggiungimento della prova circa la commissione del delitto di calunnia da parte della sig.ra Controparte_1
stante il condivisibile orientamento espresso dalla Corte Suprema di Cassazione nell'ordinanza n. 13093 del 13.5.2024 secondo cui “la denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile
a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi
(oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante- querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)”.
La prova della commissione di siffatto reato spetta pacificamente al ricorrente, il quale non ha formulato alcuna istanza istruttoria. Dall'esame dei documenti prodotti in giudizio non vi è alcun indizio che, alla data di presentazione delle denunce del 18.1.2010 e del
27.3.2010, la sig.ra avesse consapevolezza dell'innocenza del sig. Controparte_1
in ordine ai fatti di reato denunciati. Parte_1
La motivazione della sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di Appello di Brescia in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Cremona dimostra che l'innocenza del ricorrente non era una circostanza di immediata percezione. Invero la sentenza di assoluzione si basa:
a) in relazione ai fatti commessi prima del mese di settembre dell'anno 2009, sull'inesistenza di elementi idonei a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la consapevolezza dell'imputato in merito allo stato di inferiorità psichica della sig.ra
[...]
persona offesa dal reato;
Pt_3
b) in relazione ai fatti commessi dal mese di settembre dell'anno 2009, sull'esistenza di comportamenti dell'imputato non idonei a integrare la condotta tipica prevista dal delitto di circonvenzione di persone incapaci.
È opportuno osservare che la Corte d'Appello di Brescia dà atto:
1) in relazione fatti commessi dal ricorrente prima del mese di settembre dell'anno
2009, che vi è prova degli elementi oggettivi del delitto previsto dall'art. 643 c.p.;
2) in relazione ai fatti commessi dal mese di settembre dell'anno 2009, che vi è prova della conoscenza del ricorrente in merito allo stato di inferiorità o deficienza psichica della sig.ra e dell'esistenza di richieste patrimoniali non insistenti. Parte_3
Orbene la conoscenza dello stato di ignoranza del sig. circa la condizione Parte_1
di inferiorità psichica della sig.ra e la conoscenza della natura non Parte_3
antigiuridica dei comportamenti posti in essere dal ricorrente nei confronti di un soggetto in stato di saputa inferiorità psichica implica il compimento di complesse valutazioni giuridiche. In assenza di elementi di segno contrario, il compimento di complesse valutazioni giuridiche lascia ragionevolmente presumere che la sig.ra Controparte_1
persona priva di competenze specifiche in ambito giuridico, avesse quantomeno un dubbio circa l'innocenza del ricorrente. L'oggettiva difficoltà delle valutazioni connesse all'accertamento della penale responsabilità del sig. è ulteriormente Parte_1
dimostrata dalla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cremona e riformata dalla Corte di Appello di Brescia.
Considerato che la proposizione “che egli sa innocente” di cui all'art. 368 c.p. esclude la sussistenza del reato di calunnia nell'ipotesi in cui il denunciante abbia incertezza in ordine all'innocenza dell'incolpato, nessun reato di calunnia è stato commesso dalla resistente, in quanto l'erronea incolpazione origina da un sbaglio legato ad aspetti valutativi della condotta denunciata e la denunciante era quantomeno in una condizione di dubbio circa l'innocenza dell'incolpato.
L'insussistenza del reato di calunnia determina il rigetto delle richieste risarcitorie avanzate dal sig. Parte_1
Non può essere accolta la richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte
è tenuta, poiché il carattere temerario della lite presuppone la consapevolezza circa l'infondatezza delle tesi sostenute ovvero il mancato uso della diligenza necessaria all'acquisizione di una siffatta coscienza. Nella fattispecie è insussistente l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, riscontrandosi esclusivamente la formulazione di una infondata domanda risarcitoria.
In applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, le ulteriori questioni prospettate dalle parti sono assorbite, poiché inidonee a procurare alle stesse una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta le domande formulate dal sig. Parte_1
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore della sig.ra Parte_1
che si liquidano in euro 4.300,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 23/01/2025
Il giudice
Daniele Moro