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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/10/2025, n. 4322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4322 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * * VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 14226-2024 R.G.
Oggi 7 ottobre 2025 h. 14.30 dinanzi al g.i. designato dott.ssa VA IL compaiono: per parte attrice: avv. IMARISIO CORRADO per parte convenuta: avv. PELLEGRINO GIULIO e il sig. AO OC e dott.ssa GAIA
IPPOLITO ai fini della pratica forense
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti (atto introduttivo) parte convenuta: richiama le conclusioni in atti (comparsa di costituzione)
Le parti discutono la causa: parte ricorrente richiama gli atti di causa e sostiene la titolarità di un diritto autonomo e in particolare il contratto di locazione e la licenza (doc. 11) (doc. 10: cessazione di attività) ed evidenzia che i beni mobili di proprietà del sig. OC ancora presente sono di poco valore e non possono essere oggetto di questo giudizio e nella stessa sentenza oggetto di causa il giudice sostiene che è precluso di valutare la gravità dell'inadempimento attesa l'esistenza di clausola risolutiva espressa, in replica rileva che l'art. 1380 cc non è pertinente perché il primo contratto non è più efficace e comunque non è questione di diritto di precedenza ma dell'opponibilità della sentenza e contesta l'acquiescenza (doc. 4); parte convenuta contesta e ritiene che l'azienda sia la medesima perché doc. 10 e 11 sono relative a licenza site nello stesso posto e con medesimo oggetto merceologico e poi richiama l'istruttoria (teste e richiama le conseguenze omesso Tes_1 rispetto ordine di esibizione e insta per la sanzione per inottemperanza ordine e richiama SU in tema 2697 c.c. sulla persistenza del diritto. Parte ricorrente replica di non aver prodotto l'inventario perché non esiste. Il giudice si ritira in camera di consiglio
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
VA IL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore VA IL, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies e terdecies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. RG 14226/2024, promossa da:
ditta individuale G.N.C. elettivamente domiciliata in Torino Controparte_1 al Corso Francia n. 52 presso lo studio dell'avv. Corrado Imarisio che la rappresenta e difende per procura alle liti in atti;
Parte opponente contro
CI PA elettivamente domiciliato in Torino al Corso Francia n. 23 presso lo studio dell'avv. Giulio Pellegrino che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opposta
residente in [...]; Controparte_2
Parte convenuta n.c.
* * *
Oggetto: opposizione ex art. 404 c.p.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI
parte opponente: “Nel merito, - Dichiarare l'inefficacia nei confronti della
[...]
P. IVA in persona del titolare pro – tempore Controparte_3 P.IVA_1
sig. della sentenza n. 52/2024, resa in data 2.1.2024, dal Tribunale di Torino – CP_1
Terza Sezione Civile, Giudice Dott. Martinat, e per l'effetto
- accertare che la , in persona del titolare Controparte_3
pro – tempore sig. è titolare del diritto di godimento dei locali ubicati in CP_1
Torino Corso Francia n. 330/10, individuati al Catasto Fabbricati al Foglio 1230, N. 45, Sub.
154, in forza del contratto di locazione stipulato con la sig.ra in data Parte_1
10.6.2023 e registrato in data 14.6.2023;
- accertare che la , in persona del titolare pro – tempore sig. Controparte_3
è titolare dell'azienda avente ad oggetto l'esercizio di somministrazione di CP_1
alimenti e bevande contraddistinto con codice pratica CodiceFiscale_1
0948 e protocollo SUAP REP_PROV_TO/TO-SUPRO/0072975 del 23/5/2024 e che tale azienda è diversa da quella di cui è titolare il sig. OC e che ha oggetto l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande individuato con codice pratica che risulta cessato. Con il favore delle spese di CodiceFiscale_2
lite”.
* * *
per parte opposta OC AO: “nel merito, rigettare l'avversa opposizione, siccome infondata in fatto e in diritto. In subordine, laddove si ritenesse opponibile il contratto tra
OC, rigettare l'avversa opposizione in relazione quantomeno ai beni CP_1 Controparte_4
materiali costituenti l'azienda di cui il sig. non dimostri la disponibilità per ragioni CP_1
diverse dall'affitto di azienda stipulato con il sig. . Con il favore delle spese di lite”. CP_2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricostruzione dei fatti.
Con sentenza passata in giudicato n. 52/2024 del 2 gennaio 2024, il Tribunale di Torino –
Terza Sezione Civile condannava il sig. a restituire immediatamente al sig. Controparte_2
AO OC l'azienda avente ad oggetto il bar sito in Torino, Corso Francia n. 333/10 ed il sig. OC promuoveva nei confronti del sig. l'esecuzione per la consegna della CP_2 predetta azienda.
Il titolare della ditta instaurava il presente giudizio al fine di paralizzare tale rilascio CP_3 assumendo di essere l'unico soggetto legittimato ad esercitare l'attività di bar all'interno dell'immobile sito in Torino al Corso Francia n. 333/10 in virtù dell'avvenuta stipulazione di un contratto di locazione con la proprietaria, del contratto di affitto di azienda stipulato con il sig. in data 9 giugno 2023 e per aver provveduto ad una autonoma autorizzazione. CP_2
Il convenuto non si costituiva in giudizio mentre il creditore procedente Controparte_2
OC AO contestava l'avversa ricostruzione dei fatti evidenziando l'omessa risoluzione del contratto di locazione tra il sig. OC e la proprietaria dell'immobile sig.ra Parte_1
(non ritenendo sufficiente la sola comunicazione di avvenuta risoluzione all'Agenzia delle
Entrate in data 14 giugno 2023: doc. 7 parte opponente) ed il subentro del sig. CP_1 nell'esercizio della stessa attività poiché “il sig. ha ricevuto l'azienda dal sig. OC”. CP_2
2. Richiamo ai precedenti giurisprudenziali.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “la legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria, a norma dell'art. 404, comma 1, c.p.c., presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti” (Cass. civ., Sez. II, 30 luglio 2024, n. 21230) e che “l'accoglimento dell'opposizione di terzo non vale a privare di validità ed efficacia il giudicato formatosi tra le parti originarie, se non nei limiti in cui il diritto dell'opponente risulti incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza impugnata con l'opposizione” (Cass. civ., Sez. III, 11 dicembre 2023, n. 34540).
Per quanto qui interessa, il Supremo Collegio ha spiegato che “è inammissibile l'opposizione di terzo di cui al primo comma dell'art. 404 cod. proc. civ. proposta da coloro che subentrano nella medesima posizione del loro dante causa in un rapporto contrattuale e possono, quindi, avvalersi del rimedio dell'opposizione all'esecuzione; l'opposizione di terzo ordinaria non può essere infatti esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui é stata emessa la sentenza opposta, ma solo da coloro che, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto autonomo e incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano perciò da essa pregiudicati in un loro diritto pur senza essere soggetti all'effetto del giudicato”(Cass. civ., Sez. III, 8 novembre 2007, n. 23289, nella quale la
S.C., cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha ritenuto inammissibile
l'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. proposta dalla società cessionaria dell'azienda e del contratto di locazione dell'immobile in cui operava la stessa azienda avverso la sentenza emessa nel giudizio intercorso tra il locatore e l'originario conduttore avente ad oggetto la cessazione del rapporto di locazione, essendo detta società, che sosteneva di essere la vera conduttrice, subentrata nella stessa posizione del suo dante causa nel rapporto contrattuale e potendo, quindi, avvalersi dell'opposizione all'esecuzione). Tale principio di diritto è stato recentemente ribadito in una decisione nella quale si è affermato che
“nell'esecuzione forzata per rilascio, intrapresa in base a un titolo esecutivo giudiziale, il terzo detentore dell'immobile in forza di un diritto personale di godimento è legittimato ad esperire opposizione all'esecuzione, ma non opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., non essendo egli titolare di un diritto incompatibile rispetto a quello sulla cui base è stata pronunciata la condanna al rilascio” (Cass. civ., Sez. III, 21 novembre 2024, n. 30111, nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal conduttore dell'immobile che vantava un diritto personale di godimento in forza di un titolo, il contratto di locazione - precedentemente stipulato con l'allora comodatario dell'immobile - non incompatibile con il diritto di proprietà del creditore procedente;
nella motivazione si ricorda che «la condanna al rilascio di un immobile ha effetto non soltanto nei confronti di colui cui è rivolta la statuizione di condanna, ma anche in confronto del terzo, se occupante senza titolo o se il titolo in base al quale costui si trova nella detenzione dell'immobile deriva da quello del condannato, nel senso che lo presuppone, ed è incompatibile con l'immissione in possesso dell'esecutante; tuttavia, la parte contro cui è rivolta l'esecuzione può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. se intende sostenere che non è soggetta agli effetti della sentenza di condanna perché si trova nella detenzione dell'immobile in base ad un titolo che non è pregiudicato dalla pronuncia e quindi
è opponibile al creditore procedente, in quanto autonomo e prevalente rispetto a quello sulla cui base è stata pronunciata la condanna al rilascio» (cfr., per tutte, in motivazione: Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 2855 del 13/02/2015, Rv. 634410 – 01)”).
3. Considerazioni in fatto ed in diritto.
Nella fattispecie, la difesa di parte opponente giustifica la proposizione dell'azione ex art. 404, comma primo, c.p.c. poiché “titolare di un diritto proprio”, ma l'esame degli atti di causa
(ed in parte la stessa ricostruzione dei fatti esposta nel ricorso) evidenzia invece come la ditta individuale ricorrente svolga l'esercizio dell'azienda (“bar”) nei locali di Torino al Corso
Francia n. 333/10 in virtù del contratto di affitto di azienda stipulato con il sig.
[...]
, ossia la medesima azienda che quest'ultimo aveva acquistato dal sig. OC AO CP_2 con contratto registrato in data 11 marzo 2020 ed oggetto di risoluzione del contratto per inadempimento con la sentenza della cui revocazione si discute.
In particolare, la ha stipulato (quale cessionaria) un contratto di Controparte_3 affitto di azienda con il sig. (quale cedente) nel quale il cedente dichiarava di Controparte_2 essere “titolare d'azienda per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche alcoliche - Tipologia 3, corrente in Torino, corso Francia n. 333/10, in forza di Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' (somministrazione alimenti e bevande) pratica B-12062019-1446 protocollata in data 12 giugno 2019 al C.F._3 numero 24664 e notifica sanitaria presentata al Comune di Torino in data 27 giugno 2019 protocollata in arrivo al numero 27657, e successivo subentro” (doc. 8 parte opponente).
Ebbene, l'oggetto del contratto di cessione di azienda stipulato tra OC AO (quale cedente) e (quale cessionario) registrato in data 11 marzo 2020 era proprio Controparte_2
“l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche alcooliche - Tipologia 3 esercitata in forza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(somministrazione alimenti e bevande) pratica MCCPLA78D26L219-B-12062019-1446 protocollata in data 12 giugno 2019 al numero 24664 e notifica sanitaria presentata al
Comune di Torino in data 27 giugno 2019 protocollata in arrivo al numero 27657” (doc. 6 parte opponente).
Del resto, l'istruttoria svolta ha confermato tale ricostruzione poiché la testimone escussa, ossia la sorella della dante causa di OC AO ha riferito che “io ho lavorato per un po' con mia sorella e poi abitavo sopra il bar e l'ho frequentato un bel pò...posso dire che sono andata anche ultimamente e il bar è rimasto esattamente come lo aveva mia sorella e quindi quello che lei ha venduto a CI è sicuramente quello che adesso sta usando il sig.
[...]
, io ultimamente ci passo sovente ma sono entrata solo qualche volta perché ho CP_1 cambiato casa ma confermo di aver riconosciuto gli arredi e quanto ivi descritto” ed addirittura il ricorrente in sede di interrogatorio formale ha ammesso che parte dei mobili (e precisamente: bancone con frigo e vetrine in muratura, specchio, lavabo e due vasche e anche un piano lavoro con frigo (che è rotto) e scaffale dispense (rotto)) sono quelli ricevuto dal sig.
. CP_2
L'eventuale stipulazione di un differente contratto di locazione è circostanza del tutto irrilevante ai fini di causa poiché l'oggetto del titolo esecutivo è soltanto la restituzione dell'azienda e non dei locali, così come non è dirimente il fatto che il precedente gestore del bar abbia comunicato al Comune di Torino la cessazione dell'attività ed il sig. abbia CP_1 presentato una differente pratica poiché tali adempimenti hanno rilievo esclusivamente amministrativo e non civilistico.
4. Spese di lite.
Le spese di lite tra parte ricorrente ed il convenuto costituito seguono la soccombenza (art. 91
c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del tenore degli scritti difensivi, degli incombenti svolti (rito semplificato) e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore di causa: da € 26.001,00 ad € 52.000,00, come indicato in sede di iscrizione a ruolo, tariffa media per le prime tre fasi e minima per quella decisionale). Attesa l'assenza di domande nei confronti del convenuto e preso atto della Controparte_2 contumacia del medesimo, non si provvede sulle spese di lite nei confronti di tale convenuto.
Si rigetta la domanda di condanna del convenuto al pagamento di una somma ex art. 210
c.p.c. poiché l'omessa esibizione del documento è dovuta alla mancanza del medesimo, con conseguente impossibilità di produrlo (cfr memoria 21 maggio 2025).
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando,
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione e, per l'effetto, revoca il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo emesso in corso di causa;
visto l'art. 91 c.p.c.
dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento a favore di parte convenuta OC
AO al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 4.227,00 per competenze professionali (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, €
1.680,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 851,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 7 ottobre 2025.
Il giudice
VA IL
Sezione Ottava Civile
* * * VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 14226-2024 R.G.
Oggi 7 ottobre 2025 h. 14.30 dinanzi al g.i. designato dott.ssa VA IL compaiono: per parte attrice: avv. IMARISIO CORRADO per parte convenuta: avv. PELLEGRINO GIULIO e il sig. AO OC e dott.ssa GAIA
IPPOLITO ai fini della pratica forense
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti (atto introduttivo) parte convenuta: richiama le conclusioni in atti (comparsa di costituzione)
Le parti discutono la causa: parte ricorrente richiama gli atti di causa e sostiene la titolarità di un diritto autonomo e in particolare il contratto di locazione e la licenza (doc. 11) (doc. 10: cessazione di attività) ed evidenzia che i beni mobili di proprietà del sig. OC ancora presente sono di poco valore e non possono essere oggetto di questo giudizio e nella stessa sentenza oggetto di causa il giudice sostiene che è precluso di valutare la gravità dell'inadempimento attesa l'esistenza di clausola risolutiva espressa, in replica rileva che l'art. 1380 cc non è pertinente perché il primo contratto non è più efficace e comunque non è questione di diritto di precedenza ma dell'opponibilità della sentenza e contesta l'acquiescenza (doc. 4); parte convenuta contesta e ritiene che l'azienda sia la medesima perché doc. 10 e 11 sono relative a licenza site nello stesso posto e con medesimo oggetto merceologico e poi richiama l'istruttoria (teste e richiama le conseguenze omesso Tes_1 rispetto ordine di esibizione e insta per la sanzione per inottemperanza ordine e richiama SU in tema 2697 c.c. sulla persistenza del diritto. Parte ricorrente replica di non aver prodotto l'inventario perché non esiste. Il giudice si ritira in camera di consiglio
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
VA IL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore VA IL, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies e terdecies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. RG 14226/2024, promossa da:
ditta individuale G.N.C. elettivamente domiciliata in Torino Controparte_1 al Corso Francia n. 52 presso lo studio dell'avv. Corrado Imarisio che la rappresenta e difende per procura alle liti in atti;
Parte opponente contro
CI PA elettivamente domiciliato in Torino al Corso Francia n. 23 presso lo studio dell'avv. Giulio Pellegrino che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opposta
residente in [...]; Controparte_2
Parte convenuta n.c.
* * *
Oggetto: opposizione ex art. 404 c.p.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI
parte opponente: “Nel merito, - Dichiarare l'inefficacia nei confronti della
[...]
P. IVA in persona del titolare pro – tempore Controparte_3 P.IVA_1
sig. della sentenza n. 52/2024, resa in data 2.1.2024, dal Tribunale di Torino – CP_1
Terza Sezione Civile, Giudice Dott. Martinat, e per l'effetto
- accertare che la , in persona del titolare Controparte_3
pro – tempore sig. è titolare del diritto di godimento dei locali ubicati in CP_1
Torino Corso Francia n. 330/10, individuati al Catasto Fabbricati al Foglio 1230, N. 45, Sub.
154, in forza del contratto di locazione stipulato con la sig.ra in data Parte_1
10.6.2023 e registrato in data 14.6.2023;
- accertare che la , in persona del titolare pro – tempore sig. Controparte_3
è titolare dell'azienda avente ad oggetto l'esercizio di somministrazione di CP_1
alimenti e bevande contraddistinto con codice pratica CodiceFiscale_1
0948 e protocollo SUAP REP_PROV_TO/TO-SUPRO/0072975 del 23/5/2024 e che tale azienda è diversa da quella di cui è titolare il sig. OC e che ha oggetto l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande individuato con codice pratica che risulta cessato. Con il favore delle spese di CodiceFiscale_2
lite”.
* * *
per parte opposta OC AO: “nel merito, rigettare l'avversa opposizione, siccome infondata in fatto e in diritto. In subordine, laddove si ritenesse opponibile il contratto tra
OC, rigettare l'avversa opposizione in relazione quantomeno ai beni CP_1 Controparte_4
materiali costituenti l'azienda di cui il sig. non dimostri la disponibilità per ragioni CP_1
diverse dall'affitto di azienda stipulato con il sig. . Con il favore delle spese di lite”. CP_2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricostruzione dei fatti.
Con sentenza passata in giudicato n. 52/2024 del 2 gennaio 2024, il Tribunale di Torino –
Terza Sezione Civile condannava il sig. a restituire immediatamente al sig. Controparte_2
AO OC l'azienda avente ad oggetto il bar sito in Torino, Corso Francia n. 333/10 ed il sig. OC promuoveva nei confronti del sig. l'esecuzione per la consegna della CP_2 predetta azienda.
Il titolare della ditta instaurava il presente giudizio al fine di paralizzare tale rilascio CP_3 assumendo di essere l'unico soggetto legittimato ad esercitare l'attività di bar all'interno dell'immobile sito in Torino al Corso Francia n. 333/10 in virtù dell'avvenuta stipulazione di un contratto di locazione con la proprietaria, del contratto di affitto di azienda stipulato con il sig. in data 9 giugno 2023 e per aver provveduto ad una autonoma autorizzazione. CP_2
Il convenuto non si costituiva in giudizio mentre il creditore procedente Controparte_2
OC AO contestava l'avversa ricostruzione dei fatti evidenziando l'omessa risoluzione del contratto di locazione tra il sig. OC e la proprietaria dell'immobile sig.ra Parte_1
(non ritenendo sufficiente la sola comunicazione di avvenuta risoluzione all'Agenzia delle
Entrate in data 14 giugno 2023: doc. 7 parte opponente) ed il subentro del sig. CP_1 nell'esercizio della stessa attività poiché “il sig. ha ricevuto l'azienda dal sig. OC”. CP_2
2. Richiamo ai precedenti giurisprudenziali.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “la legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria, a norma dell'art. 404, comma 1, c.p.c., presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti” (Cass. civ., Sez. II, 30 luglio 2024, n. 21230) e che “l'accoglimento dell'opposizione di terzo non vale a privare di validità ed efficacia il giudicato formatosi tra le parti originarie, se non nei limiti in cui il diritto dell'opponente risulti incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza impugnata con l'opposizione” (Cass. civ., Sez. III, 11 dicembre 2023, n. 34540).
Per quanto qui interessa, il Supremo Collegio ha spiegato che “è inammissibile l'opposizione di terzo di cui al primo comma dell'art. 404 cod. proc. civ. proposta da coloro che subentrano nella medesima posizione del loro dante causa in un rapporto contrattuale e possono, quindi, avvalersi del rimedio dell'opposizione all'esecuzione; l'opposizione di terzo ordinaria non può essere infatti esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui é stata emessa la sentenza opposta, ma solo da coloro che, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto autonomo e incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano perciò da essa pregiudicati in un loro diritto pur senza essere soggetti all'effetto del giudicato”(Cass. civ., Sez. III, 8 novembre 2007, n. 23289, nella quale la
S.C., cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha ritenuto inammissibile
l'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. proposta dalla società cessionaria dell'azienda e del contratto di locazione dell'immobile in cui operava la stessa azienda avverso la sentenza emessa nel giudizio intercorso tra il locatore e l'originario conduttore avente ad oggetto la cessazione del rapporto di locazione, essendo detta società, che sosteneva di essere la vera conduttrice, subentrata nella stessa posizione del suo dante causa nel rapporto contrattuale e potendo, quindi, avvalersi dell'opposizione all'esecuzione). Tale principio di diritto è stato recentemente ribadito in una decisione nella quale si è affermato che
“nell'esecuzione forzata per rilascio, intrapresa in base a un titolo esecutivo giudiziale, il terzo detentore dell'immobile in forza di un diritto personale di godimento è legittimato ad esperire opposizione all'esecuzione, ma non opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., non essendo egli titolare di un diritto incompatibile rispetto a quello sulla cui base è stata pronunciata la condanna al rilascio” (Cass. civ., Sez. III, 21 novembre 2024, n. 30111, nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal conduttore dell'immobile che vantava un diritto personale di godimento in forza di un titolo, il contratto di locazione - precedentemente stipulato con l'allora comodatario dell'immobile - non incompatibile con il diritto di proprietà del creditore procedente;
nella motivazione si ricorda che «la condanna al rilascio di un immobile ha effetto non soltanto nei confronti di colui cui è rivolta la statuizione di condanna, ma anche in confronto del terzo, se occupante senza titolo o se il titolo in base al quale costui si trova nella detenzione dell'immobile deriva da quello del condannato, nel senso che lo presuppone, ed è incompatibile con l'immissione in possesso dell'esecutante; tuttavia, la parte contro cui è rivolta l'esecuzione può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. se intende sostenere che non è soggetta agli effetti della sentenza di condanna perché si trova nella detenzione dell'immobile in base ad un titolo che non è pregiudicato dalla pronuncia e quindi
è opponibile al creditore procedente, in quanto autonomo e prevalente rispetto a quello sulla cui base è stata pronunciata la condanna al rilascio» (cfr., per tutte, in motivazione: Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 2855 del 13/02/2015, Rv. 634410 – 01)”).
3. Considerazioni in fatto ed in diritto.
Nella fattispecie, la difesa di parte opponente giustifica la proposizione dell'azione ex art. 404, comma primo, c.p.c. poiché “titolare di un diritto proprio”, ma l'esame degli atti di causa
(ed in parte la stessa ricostruzione dei fatti esposta nel ricorso) evidenzia invece come la ditta individuale ricorrente svolga l'esercizio dell'azienda (“bar”) nei locali di Torino al Corso
Francia n. 333/10 in virtù del contratto di affitto di azienda stipulato con il sig.
[...]
, ossia la medesima azienda che quest'ultimo aveva acquistato dal sig. OC AO CP_2 con contratto registrato in data 11 marzo 2020 ed oggetto di risoluzione del contratto per inadempimento con la sentenza della cui revocazione si discute.
In particolare, la ha stipulato (quale cessionaria) un contratto di Controparte_3 affitto di azienda con il sig. (quale cedente) nel quale il cedente dichiarava di Controparte_2 essere “titolare d'azienda per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche alcoliche - Tipologia 3, corrente in Torino, corso Francia n. 333/10, in forza di Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' (somministrazione alimenti e bevande) pratica B-12062019-1446 protocollata in data 12 giugno 2019 al C.F._3 numero 24664 e notifica sanitaria presentata al Comune di Torino in data 27 giugno 2019 protocollata in arrivo al numero 27657, e successivo subentro” (doc. 8 parte opponente).
Ebbene, l'oggetto del contratto di cessione di azienda stipulato tra OC AO (quale cedente) e (quale cessionario) registrato in data 11 marzo 2020 era proprio Controparte_2
“l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche alcooliche - Tipologia 3 esercitata in forza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(somministrazione alimenti e bevande) pratica MCCPLA78D26L219-B-12062019-1446 protocollata in data 12 giugno 2019 al numero 24664 e notifica sanitaria presentata al
Comune di Torino in data 27 giugno 2019 protocollata in arrivo al numero 27657” (doc. 6 parte opponente).
Del resto, l'istruttoria svolta ha confermato tale ricostruzione poiché la testimone escussa, ossia la sorella della dante causa di OC AO ha riferito che “io ho lavorato per un po' con mia sorella e poi abitavo sopra il bar e l'ho frequentato un bel pò...posso dire che sono andata anche ultimamente e il bar è rimasto esattamente come lo aveva mia sorella e quindi quello che lei ha venduto a CI è sicuramente quello che adesso sta usando il sig.
[...]
, io ultimamente ci passo sovente ma sono entrata solo qualche volta perché ho CP_1 cambiato casa ma confermo di aver riconosciuto gli arredi e quanto ivi descritto” ed addirittura il ricorrente in sede di interrogatorio formale ha ammesso che parte dei mobili (e precisamente: bancone con frigo e vetrine in muratura, specchio, lavabo e due vasche e anche un piano lavoro con frigo (che è rotto) e scaffale dispense (rotto)) sono quelli ricevuto dal sig.
. CP_2
L'eventuale stipulazione di un differente contratto di locazione è circostanza del tutto irrilevante ai fini di causa poiché l'oggetto del titolo esecutivo è soltanto la restituzione dell'azienda e non dei locali, così come non è dirimente il fatto che il precedente gestore del bar abbia comunicato al Comune di Torino la cessazione dell'attività ed il sig. abbia CP_1 presentato una differente pratica poiché tali adempimenti hanno rilievo esclusivamente amministrativo e non civilistico.
4. Spese di lite.
Le spese di lite tra parte ricorrente ed il convenuto costituito seguono la soccombenza (art. 91
c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del tenore degli scritti difensivi, degli incombenti svolti (rito semplificato) e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore di causa: da € 26.001,00 ad € 52.000,00, come indicato in sede di iscrizione a ruolo, tariffa media per le prime tre fasi e minima per quella decisionale). Attesa l'assenza di domande nei confronti del convenuto e preso atto della Controparte_2 contumacia del medesimo, non si provvede sulle spese di lite nei confronti di tale convenuto.
Si rigetta la domanda di condanna del convenuto al pagamento di una somma ex art. 210
c.p.c. poiché l'omessa esibizione del documento è dovuta alla mancanza del medesimo, con conseguente impossibilità di produrlo (cfr memoria 21 maggio 2025).
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando,
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione e, per l'effetto, revoca il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo emesso in corso di causa;
visto l'art. 91 c.p.c.
dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento a favore di parte convenuta OC
AO al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 4.227,00 per competenze professionali (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, €
1.680,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 851,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 7 ottobre 2025.
Il giudice
VA IL