Articolo 4 della Legge 30 dicembre 2004, n. 312
Articolo 3Articolo 5
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15 gennaio 2005
Art. 4. (Stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali
e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2005, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 , il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 15 gennaio 2005
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