Ordinanza cautelare 9 dicembre 2021
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 19/05/2025, n. 9447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9447 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09447/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10060/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Zamir Bregasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di respingimento dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9, coma 1, lettera F), legge 5 febbraio 1992, n. 91
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso in esame, notificato il 7 ottobre 2021 e depositato il 16 successivo successivo, -OMISSIS-, di nazionalità -OMISSIS- residente in Italia, ha impugnato il provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno il 3 giugno 2021 e notificato al ricorrente il 12 luglio 2021, con il quale è stato respinto 2 l’istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell’art. 9, coma 1, lettera F), legge 5 febbraio 1992, n. 91, presentata dal -OMISSIS- in data 10.10.2016, con numero di protocollo -OMISSIS-, avendo constatato a carico dell’istante una condanna irrevocabile per omicidio colposo, e per avere inoltre il ricorrente dichiarato nella domanda di non avere riportato condanne in Italia.
2. – Parte ricorrente denunzia:
1) Mancata notifica del provvedimento in copia conforme.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 Legge del 5 febbraio n. 91 del 1992, in quanto il reato commesso dal ricorrente, ritenuto indice di inaffidabilità ai fini della concessione della cittadinanza, non sarebbe stato commesso per sola responsabilità del ricorrente, il quale ha anche riportato, in occasione di tale evento, danni personali che gli sono valsi il diritto al risarcimento dei danni.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 D.p.r. 14/11/2002, n. 313 e dell’art. 28 del D.lgs. 2/10/2018, n. 122, in quanto l’Amministrazione non avrebbe tenuto in debita considerazione l’avvenuto inserimento dell’istante-dotato di regolare contratto di lavoro e coniugato con prole- nella comunità nazionale.
4) Eccesso di potere: difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/90, ancora con riferimento alla condizione del ricorrente.
3. – Il Ministero si è costituito con atto di stile.
4. – Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 aprile 2025.
5. – Il ricorso è infondato.
Ed invero, si è condivisibilmente affermato che il concetto di sicurezza della Repubblica non è ad elementi ostativi quali condanne o precedenti penali o anche solo giudiziari a carico del richiedente, ma può riguardare anche solo specifiche frequentazioni dello straniero e l'appartenenza a movimenti che, per posizioni estremistiche, possano incidere sulle condizioni di ordine e di sicurezza pubblica o sulla condivisione dei valori che possano mettere in pericolo la comunità nazionale.
La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato più volte l’ambito del potere attribuito all’amministrazione, chiarendo che il portato di discrezionalità che connota l’atto in questione implica accurati apprezzamenti da parte dell’amministrazione sulla personalità e sulla condotta di vita dell'interessato e si esplica in un potere valutativo circa l'avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale sotto i molteplici profili della sua condizione lavorativa, economica, familiare e di irreprensibilità della condotta.
La sintesi che può trarsi da tali principi è quella per cui l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale è legittimo allorquando quest'ultimo dimostri di possedere ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità e sia detentore di un profilo morale irreprensibile, nonché di un serio sentimento di italianità che escluda interessi personali e speculativi sottostanti alla richiesta di naturalizzazione. Diversamente opinando, si arriverebbe “ad equiparare il decreto concessorio della cittadinanza italiana ad una generica abilitazione amministrativa da rilasciare ove si riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di condizioni ostative” (T.A.R. Lazio, n. 952/2016; n. 5227/2025).
Nel caso in esame il provvedimento gravato resiste ai motivi contro di esso dedotti, che possono essere congiuntamente esaminati dal secondo al quarto.
Invero, non appare irragionevole la scelta discrezionale dell’Amministrazione di non concedere la cittadinanza al ricorrente, specie in relazione alla gravità delle conseguenze del reato, seppure colposo, per cui egli ha riportato condanna irrevocabile (la morte di una persona), nonché in relazione al suo comportamento in quella circostanza, quale emerge chiaramente dalla sentenza penale in atti, per cui egli conduceva a velocità assai elevata (almeno 120 km orari) e tale da non permettere manovre di emergenza, in ora notturna e su strada urbana, un motociclo, così da non potere evitare l’impatto con altor motociclo (che pure stava commettendo una infrazione stradale) con due ragazze minorenni a bordo, di cui una deceduta a causa dell’incidente durante i primi soccorsi.
Quanto alla successiva condotta di vita dello straniero, come affermato da questo TAR (sentenza n. 5937\2025), “Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che costituiscono solo le condizioni minime, necessarie, ma non sufficienti per aspirare alla cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso, non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno”, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica deve dare prova di saper mantenere un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver assimilato i valori fondanti dell’ordinamento nazionale.”
Di tale condotta e della condanna che ne è scaturita parte ricorrente, secondo elementari principi di autoresponsabilità, era onerata di dare notizia nella sua istanza, essendo irrilevante la mancata comparizione della condanna stessa nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a privati.
Neppure il primo motivo può essere accolto, non constando la proposizione di querela di falso avverso l’atto in cui è documentato il diniego gravato, in tesi recapitato al ricorrente in copia non certificata conforme.
Il ricorso va dunque respinto.
6. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente che liquida forfetariamente il euro complessivi 1.500,00 (millecinquecento\00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Fabrizio Giallombardo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.