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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5709/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5709/2022 R.G. promossa da:
, (C.F. ), con sede in Milano, via Domenichino 5, in Parte_1 P.IVA_1
persona del procuratore speciale dott. , rappresentata e difesa, in forza di Parte_2 procura rilasciata in cale all'atto di citazione, dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez
Paloma, Giuseppe Cardona, Michele Del Bene, con studio in Milano, corso Magenta n. 84 ove è eletto domicilio;
Attrice
Contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore , Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in , Via A. Spampinato n. 28, CP_1
rappresentato e difeso, giusta delega in calce alla comparsa responsiva, da CP_3 società in accomandita semplice di , in persona dell'avv.to
[...] Controparte_4 CP_4
nel cui studio in Roma (RM) Via Giovanni Vitelleschi, n. 26, è elettivamente
[...]
domiciliato; Convenuto
------------
Conclusioni
pagina 1 di 11 All'udienza del 4 novembre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
--------------
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio il e ne chiedeva la condanna al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di €. 91.868,69, sì come pretesa a titolo di corrispettivo per l'erogazione di energia elettrica in regime di salvaguardia, oltre interessi moratori ex artt. 2/5 D.Lgs. 231/2002, interessi anatocistici ex art. 1283 cc ed €. 7.880,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2° D.Lgs.
231/2002. Assumeva, a sostegno della domanda, di essere cessionaria, da potere di
[...]
, dei relativi crediti per sorte capitale in forza di scritture private autenticate CP_5 notificate all'ente pubblico. Spiegava, in subordine, domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Il ritualmente costituitosi, eccepiva, nel merito della pretesa, Controparte_1
l'inidoneità delle fatture a dar prova dei contestati consumi e l'illegittimità del rapporto contrattuale di somministrazione con l'originaria cedente per la mancanza del contratto in forma scritta e di idonea copertura finanziaria. Contestava, in ogni caso, la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.
Acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa, all'udienza del 4 novembre 2024, è stata posta in decisione previa concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
Con la comparsa conclusionale, ha ridotto la domanda, quanto Parte_1 alla sorte capitale, ad €. 90.139,93.
-----------------
Motivi della decisione
L'oggetto della controversia
pagina 2 di 11 La presente controversia si incentra sul ritardo nel pagamento dei crediti maturati quali corrispettivi della fornitura di energia elettrica, nell'ambito delle c.d. “transazioni commerciali”.
La materia è regolata dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE), novellato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192 (Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.).
Scopo della disciplina, in attuazione delle citate direttive europee, è di semplificare e velocizzare i pagamenti delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi, al fine di evitare comportamenti scorretti e dilatori delle committenze che possano creare seri pregiudizi ai fornitori.
Ambito applicativo della disciplina sono le c.d. “transazioni commerciali”, definite dall'art. 2 comma 1 lett. a) come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.”
Nel caso di specie, i crediti oggetto del giudizio derivano dal rapporto di fornitura di energia elettrica intercorso tra ed il , dunque tra Controparte_5 Controparte_1 un'impresa ed una pubblica amministrazione: essi rientrano perfettamente nell'ambito applicativo del D.Lgs. 231/2002 senza che abbia in parte qua riflesso alcuno la circostanza che ad agire sia , quale cessionaria dei crediti vantati dall'originario Parte_1
creditore verso il debitore ceduto, il quale ben può opporre al cessionario, alla stregua della normativa di sistema che presiede ai contratti di cessione del credito, tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore cedente (art. 1263 cc).
L'opponibilità della cessione
La sussistenza dei requisiti di efficacia della cessione dei credito nei riguardi del debitore ceduto rientra tra i fatti costitutivi della domanda proposta dal cessionario contro lo stesso debitore, onde deve essere accertata dal giudice indipendentemente dall'eccezione del convenuto, che può limitarsi a contestare genericamente la sussistenza di tale efficacia:
l'inefficacia della cessione del credito, in altri termini, non costituisce un'eccezione in senso proprio del debitore ceduto ma semplicemente la negazione di un fatto costitutivo.
pagina 3 di 11 Detto che la circostanza della cessione non è tempestivamente contestata, la società attrice tralascia di considerare che l'opponibilità di una cessione del credito vantato nei confronti di una Pubblica Amministrazione è soggetta ad una disciplina speciale rispetto all'art. 1264 comma 1 c.c., segnatamente introdotta dal combinato disposto degli artt. 69-70
R.D. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e 9 L.2248/1865 ALL. E. Infatti, l'art. 69 R.D. 2440/1923 stabilisce anzitutto (comma 3) che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.”, derogandosi dunque al principio di libertà delle forme proprio della cessione codicistica.
Nel caso di specie è dedotto che l'atto di cessione deriva da scrittura privata autenticata da notaio, e dunque il requisito è integrato.
Vi è però l''ultimo comma dell'art. 70 dello stesso R.D. il quale stabilisce, in relazione agli atti considerati nel precedente art. 69, che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”; e l'art. 9 dell'ALL. E della legge 2248/1865 è la fattispecie normativa che prescrive che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà ……. convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata: quando si ha dunque una cessione del credito avente ad oggetto un “prezzo” contrattuale, derivante da un contratto “in corso”, da far valere nei confronti di una Pubblica Amministrazione, è necessaria l'adesione di quest'ultima,
e non è sufficiente la mera notifica dell'atto nei suoi confronti.
L'utilizzazione dell'inciso “in corso” suggerisce di circoscrivere l'operatività della norma ai contratti di durata, e di escludere dal suo raggio di azione i contratti ad esecuzione istantanea. In questo senso anche la giurisprudenza, quale ad esempio Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 268 del 11/01/2006 per la quale “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la
pagina 4 di 11 regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali
l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico.” In senso conforme cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 2209 del 01/02/2007 Sez. 3, Sentenza n. 18339 del
27/08/2014, che ha applicato la regola codicistica per crediti per assistenza a malati vantati da una fondazione nei confronti di una Asl e ceduti ad un terzo e la recentissima Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24758 del 15/09/2021, che ha escluso, rigettando il corrispondente motivo di ricorso, che la cessione in favore di una società di factoring del credito derivante da prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione richiedesse l'adesione della
Amministrazione debitrice.
Le ricadute della superiore disciplina sulla fattispecie dedotta in giudizio sarebbero a tal punto di tutta evidenza: poiché i crediti per i quali è causa derivano da forniture di energia elettrica, qualificabili nei termini di contratti di somministrazione, l'opponibilità delle intervenute cessioni avrebbe richiesto l'adesione del . Controparte_1
Senonchè - in disparte la pur rilevante circostanza che la necessità dell'adesione è venuta meno in relazione alla cessioni dei crediti previste dalla Legge 1991 n. 52 (disciplina della cessione dei crediti di impresa), e dall'art. 26 comma V° della Legge 1994 n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici), a norma delle quali la normativa di cui alla Legge 1991 n. 52 è estesa ai crediti verso la PA derivanti dai contratti di appalto di LLPP e dai contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di LLPP - viene in soccorso della domanda pagina 5 di 11 attorea la disciplina sopravvenuta introdotta dal D.Lgs. 163/2006, ratione temporis vigente, il cui art. 117, a modifica della richiamata normativa, ben consente la cessione di crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori senza l'accettazione esplicita della stazione appaltante, sol che ricorra il limite soggettivo, nel caso di specie soddisfatto, costituito dalla qualità del cessionario di istituto di credito il cui oggetto sociale prevede l'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa: come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (n. 19571 del 24/09/2007), la citata disposizione (nel contenuto, riprodotta dall'art. 106, comma 13, del
D.lgs. 50 del 2016), consentendo la cedibilità dei crediti vantati nei confronti della P.A. e derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici, ribadisce la necessità che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario e, solo per l'eventualità che il cessionario non sia in possesso dei prescritti requisiti, non prevede l'applicabilità delle norme generali del c.c. bensì le speciali disposizioni di cui all'art.9 della L. 2248 del 1865.
Si aggiunga, poi, che la cessione per cui è causa rientra nella più ampia categoria del contratto di cartolarizzazione che la Legge 30 aprile 1999 n. 130 prefigura nei termini di un'operazione finanziaria in cui i principi basici dell'istituto della cessione sono combinati con quelli della circolazione dei titoli di credito: ebbene, l'art. 4, comma 4° bis della citata legge, introdotto dall'art. 12 n. 3, lett. d) DL 23 dicembre 2013 n. 145 sì come modificato dalla Legge
21 febbraio 2014 n. 9, prevede che: “alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del RD 18 novembre 1923 n. 2440 nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2 comma 3° lett.
c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale nonché mediante comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
In ogni caso, e definitivamente, la difesa del non ha, non si dica Controparte_1
provato, ma nemmeno allegato, che il contratto il cui credito è stato ceduto sia stato in corso all'epoca della cessione: ed è ben noto che, in ragione del riparto degli oneri probatori, il creditore che agisce in giudizio per il mancato od inesatto adempimento deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inesattezza dell'adempimento ed invece incombe sul debitore convenuto l'onere di dare consistenza alla propria eccezione (Cass. 2001 n. 13533).
pagina 6 di 11 Non resta, alla stregua del compiuto ragionamento sopra esposto, che affermare la piena opponibilità della cessione di credito per cui è causa al , risultando in atti Controparte_1
che ha ad oggetto crediti che derivano da un contratto di appalto di fornitura di energia elettrica;
che sono stati stipulati con scrittura privata autenticata da notaio;
che sono stati notificati alla parte convenuta.
L'eccezione di nullità del contratto di somministrazione
Il ha opposto, sin dalla costituzione in giudizio, la mancanza di Controparte_1 contratto scritto vincolante per l'ente pubblico e di idonea copertura finanziaria.
Ha sostanzialmente allegato il parametro normativo di cui all'art. 191 D. Lgs. 267/2000, a tenore del quale gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria: si tratta di una rigorosa procedura diretta a regolare l'impegno di spesa e il pagamento dei servizi da parte delle menzionate amministrazioni, con la previsione di una responsabilità personale e diretta del funzionario o dell'amministratore verso il privato fornitore, per gli impegni assunti al di fuori o in violazione della procedura stessa.
Come è noto, con tale disposizione, il legislatore ha inciso sulla disciplina del rapporto tra gli enti locali indicati e i loro funzionari e amministratori nonché tra costoro e i privati contraenti, delineando una sorta di frattura (o scissione) "ope legis" nel rapporto organico tra detti soggetti e l'amministrazione e quindi escludendo la riferibilità a questa ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto, allo scopo di garantire il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione, di assicurare che la volontà contrattuale sia espressa dagli organi istituzionalmente competenti, e al tempo stesso di contenere la spesa pubblica e prevenire il formarsi del disavanzo finanziario degli enti mediante la previsione che a ogni obbligazione assunta faccia riscontro l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio.
Senonchè la proposta eccezione deve ritenersi infondata stante che è risultata incontestata la circostanza che il rapporto ceduto è stato costituito in regime di salvaguardia e dunque che l'attivazione del servizio è avvenuto, ai sensi del d.l. 73/2007 conv. in l. 125/2007, senza alcuna convenzione negoziale.
pagina 7 di 11 La legge, invero, ha istituito il servizio di salvaguardia, allo scopo di garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica ai clienti, di cui al comma 28.2 del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia (TIV), che, per qualsiasi motivo, sono rimasti senza fornitore (più nel dettaglio, sono soggetti al regime di salvaguardia tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero, o ne siano rimasti privi, e siano intestatari di almeno un sito in media o alta tensione oppure siano titolari di soli siti in bassa tensione con oltre 50 dipendenti o con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di Euro).
Ebbene, la costituzione ex lege del dedotto rapporto di somministrazione ceduto elide in radice qualsivoglia profilo afferente alla forma scritta del contratto ed alla regolamentazione in tema di copertura di spesa.
L'eccezione di mancata prova del credito
Ritiene il Tribunale di dovere rigettare anche la spiegata eccezione di mancata prova del credito.
Vale al riguardo osservare che, sebbene la fattura di per sé stessa non sia sufficiente a dare prova del credito, l'entità dei consumi ben può ritenersi accertata sulla base dei sistemi di rilevazione automatica accettati dal cliente all'atto della stipula del contratto di somministrazione, alla stregua dei quali è incontestatamente avvenuta la ricostruzione della somministrazione di energia elettrica.
E' vero infatti che, con orientamento condivisibile, la giurisprudenza di merito rileva, in materia, che i dati risultanti dalla rilevazione automatica, unico legittimo metodo di rilevazione degli stessi, possono essere disattesi in presenza di un accertato difetto di funzionamento degli apparecchi di rilevazione che, tuttavia, va specificatamente contrastato in maniera puntuale e circostanziata, non potendo l'utente trincerarsi dietro una generica contestazione senza prendere posizione sui dati risultanti dalle fatture.
Ebbene, nel caso a mano, la società cessionaria ha avuto cura di produrre in atti, oltre che il foglio riepilogativo del credito costituente la sorte capitale, le singole originarie fatture riportanti i dati sui consumi periodicamente rilevati, con una puntualizzazione di dettaglio tanto specifica che, solo a fronte di una contestazione circostanziata, avrebbesi potuto affermare la violazione dell'onere probatorio a carico della società attrice.
pagina 8 di 11 Ed invece, a fronte di una allegazione circostanziata dei fatti costitutivi, è stato il
[...]
ad avere del tutto mancato l'onere di prendere posizione, in modo chiaro ed CP_1
analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda e tanto basta per rigettare la domanda.
La statuizione di condanna
Non resta, alla stregua di quanto sopra, che condannare il al Controparte_1 pagamento, in favore di , a titolo di sorte capitale, dell'importo di €. Parte_1
90.139,93, così ridotto nella misura indicata in seno alla comparsa conclusionale.
Il riconosciuto suesposto credito deve maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n.
192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo.
Trova applicazione il principio di diritto a tenore del quale “la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro” (Cass. 2019 n. 5734).
Sul credito vantato, come sopra determinato, competono gli interessi anatocistici in misura pari al saggio degli interessi legali di mora previsti sempre dai citati artt. 2 e 4 del D.
Lgs. 231/02, come richiamato dall'art. 1284 cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione
(aprile 2022) e sino al saldo.
Infine è anche dovuto l'ulteriore credito vantato dalla società istante ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
A tal ultimo riguardo si rileva che: a) il richiamato art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dispone che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta
pagina 9 di 11 salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”, b) che tale norma è stata emanata in recepimento di quanto previsto dalla
Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale – sub art. 6 – dispone che “Gli stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo
3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di
40 EUR”, c) che l'Unione Europea, in riscontro alle “FAQS” formulate aventi ad oggetto proprio la portata del predetto art. 6 della Direttiva, ha espressamente dichiarato che tale importo “è dovuto per ciascuna fattura non pagata”.
Al riguardo non si appalesa fondato il rilievo secondo cui l'importo forfettario sarebbe dovuto solo a decorrere dalla specifica messa in mora a petto della sentenza CGUE 2023 n.
78 a tenore della quale il citato art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE, in combinato disposto con l'articolo 3 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che qualora uno stesso e unico contratto preveda pagamenti a carattere periodico, ciascuno dei quali debba essere effettuato entro un termine determinato, l'importo forfettario minimo di EUR 40, previsto da tale articolo 6, paragrafo 1, è dovuto, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero, per ciascun ritardo di pagamento”:
Nella specie, come risulta dall'elenco prodotto in atti, le fatture costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio sono in totale n. 188: ne consegue che l'importo dovuto è pari, non già come richiesto ad €. 7.880,00, bensì ad €. 7.520,00 (€ 40,00 moltiplicato per 188).
La domanda di indebito arricchimento
La domanda ex art. 2041 cc, pur formulata in via subordinata, è assorbita dall'integrale accoglimento della domanda di condanna contrattuale.
Le spese processuali
Non resta, a tal punto, che condannare il alla refusione delle spese Controparte_1
processuali in favore di . Esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 (valore della Pt_3 causa: €.26.000,00/€. 56.000,00 - compensi minimi - fasi studio, introduttiva, trattazione e decisione).
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5709/2022 RG così statuisce:
Condanna il al pagamento, in favore di dell'importo di €. Controparte_1 Pt_3
90.139,93, oltre interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo nonché interessi anatocistici, in misura pari al saggio degli interessi legali di mora previsti sempre dai citati artt. 2 e 4 del D. Lgs. 231/02, come richiamati dall'art. 1284 cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione e sino al saldo, ed €. 7.520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
Condanna il alla refusione, in favore di delle spese Controparte_1 Pt_3 processuali che si liquidano in complessivi €. 7.838,00, in essi compresi €. 786,00 per esborsi ed €. 7.052,000 per onorario, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 12 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5709/2022 R.G. promossa da:
, (C.F. ), con sede in Milano, via Domenichino 5, in Parte_1 P.IVA_1
persona del procuratore speciale dott. , rappresentata e difesa, in forza di Parte_2 procura rilasciata in cale all'atto di citazione, dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez
Paloma, Giuseppe Cardona, Michele Del Bene, con studio in Milano, corso Magenta n. 84 ove è eletto domicilio;
Attrice
Contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore , Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in , Via A. Spampinato n. 28, CP_1
rappresentato e difeso, giusta delega in calce alla comparsa responsiva, da CP_3 società in accomandita semplice di , in persona dell'avv.to
[...] Controparte_4 CP_4
nel cui studio in Roma (RM) Via Giovanni Vitelleschi, n. 26, è elettivamente
[...]
domiciliato; Convenuto
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Conclusioni
pagina 1 di 11 All'udienza del 4 novembre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio il e ne chiedeva la condanna al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di €. 91.868,69, sì come pretesa a titolo di corrispettivo per l'erogazione di energia elettrica in regime di salvaguardia, oltre interessi moratori ex artt. 2/5 D.Lgs. 231/2002, interessi anatocistici ex art. 1283 cc ed €. 7.880,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2° D.Lgs.
231/2002. Assumeva, a sostegno della domanda, di essere cessionaria, da potere di
[...]
, dei relativi crediti per sorte capitale in forza di scritture private autenticate CP_5 notificate all'ente pubblico. Spiegava, in subordine, domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Il ritualmente costituitosi, eccepiva, nel merito della pretesa, Controparte_1
l'inidoneità delle fatture a dar prova dei contestati consumi e l'illegittimità del rapporto contrattuale di somministrazione con l'originaria cedente per la mancanza del contratto in forma scritta e di idonea copertura finanziaria. Contestava, in ogni caso, la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.
Acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa, all'udienza del 4 novembre 2024, è stata posta in decisione previa concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
Con la comparsa conclusionale, ha ridotto la domanda, quanto Parte_1 alla sorte capitale, ad €. 90.139,93.
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Motivi della decisione
L'oggetto della controversia
pagina 2 di 11 La presente controversia si incentra sul ritardo nel pagamento dei crediti maturati quali corrispettivi della fornitura di energia elettrica, nell'ambito delle c.d. “transazioni commerciali”.
La materia è regolata dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE), novellato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192 (Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.).
Scopo della disciplina, in attuazione delle citate direttive europee, è di semplificare e velocizzare i pagamenti delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi, al fine di evitare comportamenti scorretti e dilatori delle committenze che possano creare seri pregiudizi ai fornitori.
Ambito applicativo della disciplina sono le c.d. “transazioni commerciali”, definite dall'art. 2 comma 1 lett. a) come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.”
Nel caso di specie, i crediti oggetto del giudizio derivano dal rapporto di fornitura di energia elettrica intercorso tra ed il , dunque tra Controparte_5 Controparte_1 un'impresa ed una pubblica amministrazione: essi rientrano perfettamente nell'ambito applicativo del D.Lgs. 231/2002 senza che abbia in parte qua riflesso alcuno la circostanza che ad agire sia , quale cessionaria dei crediti vantati dall'originario Parte_1
creditore verso il debitore ceduto, il quale ben può opporre al cessionario, alla stregua della normativa di sistema che presiede ai contratti di cessione del credito, tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore cedente (art. 1263 cc).
L'opponibilità della cessione
La sussistenza dei requisiti di efficacia della cessione dei credito nei riguardi del debitore ceduto rientra tra i fatti costitutivi della domanda proposta dal cessionario contro lo stesso debitore, onde deve essere accertata dal giudice indipendentemente dall'eccezione del convenuto, che può limitarsi a contestare genericamente la sussistenza di tale efficacia:
l'inefficacia della cessione del credito, in altri termini, non costituisce un'eccezione in senso proprio del debitore ceduto ma semplicemente la negazione di un fatto costitutivo.
pagina 3 di 11 Detto che la circostanza della cessione non è tempestivamente contestata, la società attrice tralascia di considerare che l'opponibilità di una cessione del credito vantato nei confronti di una Pubblica Amministrazione è soggetta ad una disciplina speciale rispetto all'art. 1264 comma 1 c.c., segnatamente introdotta dal combinato disposto degli artt. 69-70
R.D. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e 9 L.2248/1865 ALL. E. Infatti, l'art. 69 R.D. 2440/1923 stabilisce anzitutto (comma 3) che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.”, derogandosi dunque al principio di libertà delle forme proprio della cessione codicistica.
Nel caso di specie è dedotto che l'atto di cessione deriva da scrittura privata autenticata da notaio, e dunque il requisito è integrato.
Vi è però l''ultimo comma dell'art. 70 dello stesso R.D. il quale stabilisce, in relazione agli atti considerati nel precedente art. 69, che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”; e l'art. 9 dell'ALL. E della legge 2248/1865 è la fattispecie normativa che prescrive che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà ……. convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata: quando si ha dunque una cessione del credito avente ad oggetto un “prezzo” contrattuale, derivante da un contratto “in corso”, da far valere nei confronti di una Pubblica Amministrazione, è necessaria l'adesione di quest'ultima,
e non è sufficiente la mera notifica dell'atto nei suoi confronti.
L'utilizzazione dell'inciso “in corso” suggerisce di circoscrivere l'operatività della norma ai contratti di durata, e di escludere dal suo raggio di azione i contratti ad esecuzione istantanea. In questo senso anche la giurisprudenza, quale ad esempio Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 268 del 11/01/2006 per la quale “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la
pagina 4 di 11 regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali
l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico.” In senso conforme cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 2209 del 01/02/2007 Sez. 3, Sentenza n. 18339 del
27/08/2014, che ha applicato la regola codicistica per crediti per assistenza a malati vantati da una fondazione nei confronti di una Asl e ceduti ad un terzo e la recentissima Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24758 del 15/09/2021, che ha escluso, rigettando il corrispondente motivo di ricorso, che la cessione in favore di una società di factoring del credito derivante da prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione richiedesse l'adesione della
Amministrazione debitrice.
Le ricadute della superiore disciplina sulla fattispecie dedotta in giudizio sarebbero a tal punto di tutta evidenza: poiché i crediti per i quali è causa derivano da forniture di energia elettrica, qualificabili nei termini di contratti di somministrazione, l'opponibilità delle intervenute cessioni avrebbe richiesto l'adesione del . Controparte_1
Senonchè - in disparte la pur rilevante circostanza che la necessità dell'adesione è venuta meno in relazione alla cessioni dei crediti previste dalla Legge 1991 n. 52 (disciplina della cessione dei crediti di impresa), e dall'art. 26 comma V° della Legge 1994 n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici), a norma delle quali la normativa di cui alla Legge 1991 n. 52 è estesa ai crediti verso la PA derivanti dai contratti di appalto di LLPP e dai contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di LLPP - viene in soccorso della domanda pagina 5 di 11 attorea la disciplina sopravvenuta introdotta dal D.Lgs. 163/2006, ratione temporis vigente, il cui art. 117, a modifica della richiamata normativa, ben consente la cessione di crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori senza l'accettazione esplicita della stazione appaltante, sol che ricorra il limite soggettivo, nel caso di specie soddisfatto, costituito dalla qualità del cessionario di istituto di credito il cui oggetto sociale prevede l'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa: come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (n. 19571 del 24/09/2007), la citata disposizione (nel contenuto, riprodotta dall'art. 106, comma 13, del
D.lgs. 50 del 2016), consentendo la cedibilità dei crediti vantati nei confronti della P.A. e derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici, ribadisce la necessità che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario e, solo per l'eventualità che il cessionario non sia in possesso dei prescritti requisiti, non prevede l'applicabilità delle norme generali del c.c. bensì le speciali disposizioni di cui all'art.9 della L. 2248 del 1865.
Si aggiunga, poi, che la cessione per cui è causa rientra nella più ampia categoria del contratto di cartolarizzazione che la Legge 30 aprile 1999 n. 130 prefigura nei termini di un'operazione finanziaria in cui i principi basici dell'istituto della cessione sono combinati con quelli della circolazione dei titoli di credito: ebbene, l'art. 4, comma 4° bis della citata legge, introdotto dall'art. 12 n. 3, lett. d) DL 23 dicembre 2013 n. 145 sì come modificato dalla Legge
21 febbraio 2014 n. 9, prevede che: “alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del RD 18 novembre 1923 n. 2440 nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2 comma 3° lett.
c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale nonché mediante comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
In ogni caso, e definitivamente, la difesa del non ha, non si dica Controparte_1
provato, ma nemmeno allegato, che il contratto il cui credito è stato ceduto sia stato in corso all'epoca della cessione: ed è ben noto che, in ragione del riparto degli oneri probatori, il creditore che agisce in giudizio per il mancato od inesatto adempimento deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inesattezza dell'adempimento ed invece incombe sul debitore convenuto l'onere di dare consistenza alla propria eccezione (Cass. 2001 n. 13533).
pagina 6 di 11 Non resta, alla stregua del compiuto ragionamento sopra esposto, che affermare la piena opponibilità della cessione di credito per cui è causa al , risultando in atti Controparte_1
che ha ad oggetto crediti che derivano da un contratto di appalto di fornitura di energia elettrica;
che sono stati stipulati con scrittura privata autenticata da notaio;
che sono stati notificati alla parte convenuta.
L'eccezione di nullità del contratto di somministrazione
Il ha opposto, sin dalla costituzione in giudizio, la mancanza di Controparte_1 contratto scritto vincolante per l'ente pubblico e di idonea copertura finanziaria.
Ha sostanzialmente allegato il parametro normativo di cui all'art. 191 D. Lgs. 267/2000, a tenore del quale gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria: si tratta di una rigorosa procedura diretta a regolare l'impegno di spesa e il pagamento dei servizi da parte delle menzionate amministrazioni, con la previsione di una responsabilità personale e diretta del funzionario o dell'amministratore verso il privato fornitore, per gli impegni assunti al di fuori o in violazione della procedura stessa.
Come è noto, con tale disposizione, il legislatore ha inciso sulla disciplina del rapporto tra gli enti locali indicati e i loro funzionari e amministratori nonché tra costoro e i privati contraenti, delineando una sorta di frattura (o scissione) "ope legis" nel rapporto organico tra detti soggetti e l'amministrazione e quindi escludendo la riferibilità a questa ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto, allo scopo di garantire il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione, di assicurare che la volontà contrattuale sia espressa dagli organi istituzionalmente competenti, e al tempo stesso di contenere la spesa pubblica e prevenire il formarsi del disavanzo finanziario degli enti mediante la previsione che a ogni obbligazione assunta faccia riscontro l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio.
Senonchè la proposta eccezione deve ritenersi infondata stante che è risultata incontestata la circostanza che il rapporto ceduto è stato costituito in regime di salvaguardia e dunque che l'attivazione del servizio è avvenuto, ai sensi del d.l. 73/2007 conv. in l. 125/2007, senza alcuna convenzione negoziale.
pagina 7 di 11 La legge, invero, ha istituito il servizio di salvaguardia, allo scopo di garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica ai clienti, di cui al comma 28.2 del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia (TIV), che, per qualsiasi motivo, sono rimasti senza fornitore (più nel dettaglio, sono soggetti al regime di salvaguardia tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero, o ne siano rimasti privi, e siano intestatari di almeno un sito in media o alta tensione oppure siano titolari di soli siti in bassa tensione con oltre 50 dipendenti o con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di Euro).
Ebbene, la costituzione ex lege del dedotto rapporto di somministrazione ceduto elide in radice qualsivoglia profilo afferente alla forma scritta del contratto ed alla regolamentazione in tema di copertura di spesa.
L'eccezione di mancata prova del credito
Ritiene il Tribunale di dovere rigettare anche la spiegata eccezione di mancata prova del credito.
Vale al riguardo osservare che, sebbene la fattura di per sé stessa non sia sufficiente a dare prova del credito, l'entità dei consumi ben può ritenersi accertata sulla base dei sistemi di rilevazione automatica accettati dal cliente all'atto della stipula del contratto di somministrazione, alla stregua dei quali è incontestatamente avvenuta la ricostruzione della somministrazione di energia elettrica.
E' vero infatti che, con orientamento condivisibile, la giurisprudenza di merito rileva, in materia, che i dati risultanti dalla rilevazione automatica, unico legittimo metodo di rilevazione degli stessi, possono essere disattesi in presenza di un accertato difetto di funzionamento degli apparecchi di rilevazione che, tuttavia, va specificatamente contrastato in maniera puntuale e circostanziata, non potendo l'utente trincerarsi dietro una generica contestazione senza prendere posizione sui dati risultanti dalle fatture.
Ebbene, nel caso a mano, la società cessionaria ha avuto cura di produrre in atti, oltre che il foglio riepilogativo del credito costituente la sorte capitale, le singole originarie fatture riportanti i dati sui consumi periodicamente rilevati, con una puntualizzazione di dettaglio tanto specifica che, solo a fronte di una contestazione circostanziata, avrebbesi potuto affermare la violazione dell'onere probatorio a carico della società attrice.
pagina 8 di 11 Ed invece, a fronte di una allegazione circostanziata dei fatti costitutivi, è stato il
[...]
ad avere del tutto mancato l'onere di prendere posizione, in modo chiaro ed CP_1
analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda e tanto basta per rigettare la domanda.
La statuizione di condanna
Non resta, alla stregua di quanto sopra, che condannare il al Controparte_1 pagamento, in favore di , a titolo di sorte capitale, dell'importo di €. Parte_1
90.139,93, così ridotto nella misura indicata in seno alla comparsa conclusionale.
Il riconosciuto suesposto credito deve maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n.
192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo.
Trova applicazione il principio di diritto a tenore del quale “la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro” (Cass. 2019 n. 5734).
Sul credito vantato, come sopra determinato, competono gli interessi anatocistici in misura pari al saggio degli interessi legali di mora previsti sempre dai citati artt. 2 e 4 del D.
Lgs. 231/02, come richiamato dall'art. 1284 cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione
(aprile 2022) e sino al saldo.
Infine è anche dovuto l'ulteriore credito vantato dalla società istante ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
A tal ultimo riguardo si rileva che: a) il richiamato art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dispone che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta
pagina 9 di 11 salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”, b) che tale norma è stata emanata in recepimento di quanto previsto dalla
Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale – sub art. 6 – dispone che “Gli stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo
3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di
40 EUR”, c) che l'Unione Europea, in riscontro alle “FAQS” formulate aventi ad oggetto proprio la portata del predetto art. 6 della Direttiva, ha espressamente dichiarato che tale importo “è dovuto per ciascuna fattura non pagata”.
Al riguardo non si appalesa fondato il rilievo secondo cui l'importo forfettario sarebbe dovuto solo a decorrere dalla specifica messa in mora a petto della sentenza CGUE 2023 n.
78 a tenore della quale il citato art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE, in combinato disposto con l'articolo 3 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che qualora uno stesso e unico contratto preveda pagamenti a carattere periodico, ciascuno dei quali debba essere effettuato entro un termine determinato, l'importo forfettario minimo di EUR 40, previsto da tale articolo 6, paragrafo 1, è dovuto, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero, per ciascun ritardo di pagamento”:
Nella specie, come risulta dall'elenco prodotto in atti, le fatture costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio sono in totale n. 188: ne consegue che l'importo dovuto è pari, non già come richiesto ad €. 7.880,00, bensì ad €. 7.520,00 (€ 40,00 moltiplicato per 188).
La domanda di indebito arricchimento
La domanda ex art. 2041 cc, pur formulata in via subordinata, è assorbita dall'integrale accoglimento della domanda di condanna contrattuale.
Le spese processuali
Non resta, a tal punto, che condannare il alla refusione delle spese Controparte_1
processuali in favore di . Esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 (valore della Pt_3 causa: €.26.000,00/€. 56.000,00 - compensi minimi - fasi studio, introduttiva, trattazione e decisione).
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5709/2022 RG così statuisce:
Condanna il al pagamento, in favore di dell'importo di €. Controparte_1 Pt_3
90.139,93, oltre interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo nonché interessi anatocistici, in misura pari al saggio degli interessi legali di mora previsti sempre dai citati artt. 2 e 4 del D. Lgs. 231/02, come richiamati dall'art. 1284 cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione e sino al saldo, ed €. 7.520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
Condanna il alla refusione, in favore di delle spese Controparte_1 Pt_3 processuali che si liquidano in complessivi €. 7.838,00, in essi compresi €. 786,00 per esborsi ed €. 7.052,000 per onorario, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 12 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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