Sentenza 2 luglio 2025
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- 1. Superbonus: le verifiche preliminari sulla fattibilità non sono manutenzione straordinariaAccesso limitatoAntonio Scalera · https://www.altalex.com/ · 3 settembre 2025
- 2. Superbonus: il fondo speciale vale anche per la verifica di fattibilità?Giuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 14 luglio 2025
Nel contesto degli interventi agevolati con Superbonus, il fondo speciale previsto dall'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4 deve essere costituito anche in relazione al conferimento dell'incarico professionale per la verifica preliminare della fattibilità degli interventi? Per un supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110% consigliamo il volume “Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi -Guida pratica con 110 casi risolti”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. In materia, abbiamo anche organizzato il Master in diritto condominiale – Responsabilità dell'amministratore, gestione dei …
Leggi di più… - 3. Superbonus e condominio: niente fondo speciale per le verifiche preliminariEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 4 settembre 2025
Le verifiche preliminari necessarie per valutare la fattibilità di un intervento con Superbonus 110% non costituiscono opere di manutenzione straordinaria né innovazioni edilizie. Per questo motivo, la loro approvazione da parte dell'assemblea condominiale non comporta l'obbligo di costituire il fondo speciale previsto dall'art. 1135, n. 4 c.c.. È questo il principio ribadito dalla Corte d'appello di Milano con la sentenza n. 1971/2025. La vicenda: una delibera contestata per mancanza del fondo Nel caso esaminato, un condomino aveva impugnato la delibera con cui l'assemblea aveva approvato sia l'affidamento delle verifiche urbanistiche e tecniche preliminari per valutare l'ammissibilità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/07/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 17.1.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2947/2024, pubblicata il 05.12.2024, notificata il 18.12.2024
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. IOGHA' Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliata in VIA ROMA 51/H 24036 PONTE SAN PIETRO presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio
[...] P.IVA_1
degli Avv. ALESSANDRELLO SANTI GIOVANNI e ALESSANDRELLO LUIGI, elettivamente domiciliato in P.ZZA CASTELLO 16 presso lo studio Controparte_1
dei predetti difensori, giusta delega in atti;
-APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2947/2024, pubblicata il
05.12.2024 e notificata il 18.12.2024, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali”.
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Monza n.
2947/2024 pubbl. il 05/12/2024 RG n. 9839/2020 Repert. n. 4620/2024 del 05/12/2024, e notificata in data 18 dicembre 2024, disattesa ogni avversa istanza:
-) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera del 29 ottobre 2020 in relazione ai punti 1,2,3,4,6 dell'ordine del giorno;
-) con condanna delle spese legali del doppio grado di giudizio, oltre iva e cpa da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara distrattario.”
Per Controparte_1
[...]
“Voglia la Corte Ecc.ma rigettare l'appello proposto dalla SI.ra . Parte_1
Confermare la sentenza n. 2947/2024 del Tribunale di Monza.
Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di questa fase del procedimento a favore del
appellato.” CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.12.2020, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Monza il , Controparte_2 Controparte_1
(di seguito ), chiedendo, in via preliminare, di sospendere la delibera Controparte_1
assembleare del 29 ottobre 2020, nel merito, di accertare e dichiarare la nullità ovvero l'annullabilità della delibera adottata dall'assemblea condominiale, in relazione ai punti 1, 2, 3,
4, 6, con refusione delle spese del procedimento.
L'attrice ha precisato: di essere proprietaria di un'unità immobiliare sita nel condominio;
di non aver partecipato all'assemblea del 29.10.2020; che le delibere assunte dall'assemblea erano nulle per mancato rispetto della normativa anti-covid, mancata sanificazione dei locali, mancata registrazione degli orari di ingresso e mancato rispetto degli orari del lockdown totale previsto dalla normativa anticontagio;
che, inoltre, l'approvazione del consuntivo ordinario della gestione 2019-2020 e del relativo piano di riparto era nulla, avendo l'assemblea illegittimamente deliberato, a debito dell'attrice, un importo che conteneva anche delle presunte spese personali della stessa, per € 20,30 per invio di un presunto sollecito di pagamento;
che tale imputazione a consuntivo era illegittima, non potendo l'assemblea dei condomini farsi pagina 2 di 11 giustizia da sé, imputando determinati costi, anche a titolo sanzionatorio, ad uno dei condomini;
che ulteriore motivo di impugnazione della delibera, riguardava quanto deliberato al punto 4 e
6 all'ordine del giorno, ossia l'avvio della procedura per l'ottenimento del bonus introdotto dal
Decreto rilancio (cd. superbonus 110%) e la scelta del professionista per la prima fase di analisi dell'opera; che la delibera impugnata era invalida in quanto non era stato costituito il fondo speciale di cui all'art. 1135, comma 1 n. 4, c.c.; che erano ravvisabili gli ulteriori motivi di invalidità della delibera (annullabilità) meglio esplicati nell'atto di citazione.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo dichiararsi improcedibile Controparte_1
l'impugnazione della delibera, perché tardiva, o comunque rigettarla perché infondata.
Il Tribunale, sentiti i testi, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Con la sentenza impugnata, il primo Giudice ha dichiarato improcedibile l'impugnazione della delibera di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6 del verbale assembleare e ha condannato la alla Pt_1
rifusione delle spese processuali.
Premessa la distinzione tra nullità e annullabilità della delibera assembleare, il Tribunale ha rilevato che i vizi invocati dall'attrice non rientrano tra quelli capaci di inficiare la deliberazione assembleare in termini di nullità, né risulta che nella delibera vi sia mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali o impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico o che siano stati stabiliti o “modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge
o dalla convenzione, da valere per il futuro”.
Rientrando i motivi di impugnazione tra i vizi che determinano l'annullabilità della delibera, il primo Giudice ha dichiarato improcedibile la domanda, in quanto formulata oltre i trenta giorni dalla data di comunicazione del verbale, essendo legittimo far coincidere la comunicazione con la consegna del verbale a mani, da parte del portiere.
Nel caso di specie, era stato documentato e confermato dai testi che il marito della (con Pt_1 lei convivente) aveva ritirato in portineria il verbale dell'assemblea, firmando per l'avvenuta consegna, in data 7.11.2020. L'attrice aveva notificato l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado solo in data 15.12.2020, quindi tardivamente.
Con l'atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza di primo grado, Parte_1
limitando i motivi di censura agli asseriti vizi di nullità della delibera impugnata.
In particolare, l'appellante ha dedotto:
1) erroneità della sentenza di primo grado per non aver tenuto in considerazione i motivi di nullità dedotti dall'attrice, per i quali non era necessario proporre l'impugnazione nel termine di cui all'art. 1137 c.c. pagina 3 di 11 L'appellante ha rilevato che la nullità della delibera condominiale può essere fatta valere in ogni tempo, anche oltre la scadenza del termine di cui all'art. 1137 c.c. e che, nel caso di specie, erano stati dedotti svariati motivi di nullità e in particolare:
a) nullità della delibera per contrarietà a legge, non essendo stato costituito il fondo speciale ex art. 1135 co. 1 n. 4 c.c.
La delibera, ai punti 6 e 4, ha approvato l'avvio della procedura per l'ottenimento del bonus introdotto dal Decreto Rilancio (Superbonus 110%), la scelta del professionista per le prime fasi di analisi dell'opera e l'approvazione dei costi per le fasi preliminari (€ 900,00 per la verifica urbanistica edilizia, € 4.000,00 più IVA per la verifica del cd. “salto di classe”, €
5.400,00 per il completamento della fase preliminare, per complessivi € 13.100,00). Non è stato tuttavia costituito alcun fondo speciale, per sostenere le spese di cui sopra, con palese violazione di una norma imperativa (art. 1135 co 1 n. 4 c.c.).
La ha rilevato che, secondo la dottrina e la costante giurisprudenza, la costituzione del Pt_1
fondo speciale (a livello contabile o con versamento delle somme) è presupposto di validità della delibera di approvazione di opere straordinarie.
b) Nullità della delibera, in quanto sono state addebitate nel consuntivo ordinario e nel piano di riparto spese personali della relative peraltro a una diffida mai inviata Pt_1 dall'amministratore.
L'assemblea ha deliberato l'approvazione del consuntivo gestione ordinaria per un totale a debito dell'odierna attrice di € 2.424,77. In tale importo erano contenute delle presunte spese personali per € 20,30, relativa all'invio di un presunto sollecito di pagamento (anche con riguardo ad altri condomini erano state addebitate spese personali).
Secondo l'appellante una simile imputazione al consuntivo di spese personali sarebbe illegittima, posto che le spese condominiali, anche se di natura personale, possono essere ripartite dall'assemblea tra i condomini solo per millesimi e non in modo differente.
L'assemblea non può pertanto addebitare, anche a titolo di sanzione o per “farsi giustizia da sé”, eventuali uscite ad un singolo condomino, in mancanza di una sentenza di condanna di un
Tribunale.
Nel caso di specie, pertanto, l'assemblea aveva deliberato travalicando i propri poteri e l'addebito alla di € 20,30 rendeva illegittimo l'intero consuntivo. Pt_1
L'appellante ha poi rilevato che l'amministratore del condominio non le aveva inviato nessuna lettera di diffida e che comunque il costo di invio di una raccomandata non poteva essere pari ad € 20,30, come indicato dall'amministratore.
c) Nullità della delibera, per mancato rispetto delle norme anti-Covid.
pagina 4 di 11 La delibera, ad avviso dell'appellante, doveva essere dichiarata nulla per violazione di norme in materia di sicurezza e di tutela della salute.
L'amministratore ha il potere di scegliere la sede più idonea per le assemblee condominiali, purché entro i confini del comune ove è sito il condominio.
Posto che la normativa emergenziale prevedeva il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, in tutte le fasi dell'assemblea (art. 1 co. 10 D.L. 16 maggio 2020, n.33), nonché una corretta areazione dei locali, il luogo scelto dall'amministratore di condominio per l'assemblea del 29.10.2020 non era idoneo allo scopo.
La aveva accertato, prima dello svolgersi dell'assemblea, che lo spazio concesso dalla Pt_1
garantiva solo 60 posti a sedere. Controparte_3
Dopo uno scambio di missive, il Parroco aveva messo a disposizione altre sedie e aveva incaricato un fedele di procedere alla sanificazione dei locali.
La si era presentata presso i locali il giorno dell'assemblea, all'orario indicato, appurando Pt_1
che: - tra le sedie presenti nell'aula non c'era la distanza di un metro;
- gli spazi non erano stati delimitati da nessun segno visivo distintivo;
- tra una sedia e l'altra non c'era un metro davanti, dietro e ai lati;
- il locale non era arieggiato. Pertanto, era tornata a casa, senza partecipare all'assemblea.
Secondo l'appellante, le fotografie allegate all'atto di appello fornirebbero la prova del fatto che la distanza tra le sedie era inferiore ad un metro (essendo pari a circa 69 cm) e che non era stato garantito ad ogni partecipante uno spazio individuale di circa 4 mq.
Il non aveva poi fornito prova (producendo certificato di sanificazione) di aver CP_1
incaricato una ditta specializzata della sanificazione del locale, né aveva provato che nessuno aveva fatto accesso alla sala dopo la sanificazione.
Infine, la ha rilevato che non erano stati registrati gli orari di accesso alla sala dei singoli Pt_1 partecipanti all'assemblea e che non erano stati rispettati gli orari imposti dal lockdown, essendo stata chiusa l'assemblea alle ore 23:25.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Circa l'asserita nullità della delibera per mancata costituzione del fondo speciale, l'appellato ha sottolineato che l'assemblea, con la delibera impugnata, aveva solo deciso di affidare ai tecnici la preliminare verifica della possibilità/opportunità/legittimità di poter accedere ai fondi disponibili ai sensi del Decreto Rilancio. Non era in quella sede opportuno né legittimo costituire un fondo speciale, non essendo ancora noto se e in quale misura fosse possibile accedere ai fondi del Decreto Rilancio e non potendosi quindi obbligare i condomini a versare alcuna somma. pagina 5 di 11 Circa l'addebito alla di spese personali per € 20,30, il ha rilevato che la Pt_1 CP_1
Cassazione aveva ritenuto legittimo l'addebito (per spese postali) in quanto inquadrabile nell'ambito dell'art. 1123 comma 2 c.c.
Circa l'asserito mancato rispetto della normativa anti-covid, il Condominio ha affermato di aver provato, sin dal giudizio di primo grado, che il locale scelto dall'amministratore per l'assemblea dell'ottobre 2020 era idoneo allo scopo. Non era del resto vero che la si era recata la sera Pt_1 dell'assemblea per visionare il locale scelto per la riunione, né aveva fornito prova della circostanza.
Le parti, precisate le conclusioni, hanno discusso oralmente la causa ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 10.6.2025.
Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello proposto da è infondato e deve pertanto essere respinto. Parte_1
Va premesso che l'appellante non censura la sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa accerta che l'attrice/odierna appellante ha ricevuto la comunicazione del verbale di assemblea in data 7.11.2020, con conseguente tardività dell'impugnazione, avuto riguardo ai vizi comportanti l'annullabilità della delibera.
La ripropone, nel presente giudizio, solo tre pretesi vizi della delibera configuranti, Pt_1 secondo la prospettazione dell'appellante, motivi di nullità che possono essere fatti valere in ogni momento, da chiunque ne abbia interesse.
L'appellante lamenta che la sentenza di primo grado non avrebbe valutato i dedotti motivi di nullità della delibera, essendosi il Tribunale limitato a rilevare la tardività dell'impugnazione.
Il primo motivo di nullità riproposto in grado d'appello - relativo alla mancata costituzione del cd. fondo speciale per i lavori straordinari deliberati all'assemblea del 29.10.2020 - non è fondato.
Se è infatti vero che l'omessa costituzione da parte del del fondo speciale previsto CP_1 dall'art. 1135 co. 1 n. 4) c.c. per i lavori straordinari determina la nullità della delibera, va tuttavia sottolineato che l'assemblea del 29 ottobre 2020 non ha deliberato di dare corso ai lavori straordinari relativi al superbonus, ma solo alle verifiche preliminari di fattibilità, da effettuarsi in quattro step, come di seguito riportato:
pagina 6 di 11 L'assemblea ha pertanto deliberato di affidare l'incarico allo per l'espletamento delle CP_4
attività preliminari di cui ai sopra indicati punti A), B), C) e D).
La spesa preventivata e approvata dall'assemblea era peraltro solo eventuale, presupponendo l'attività sub C), il superamento delle verifiche di conformità urbanistica edilizia sub B) e il completamento delle verifiche preliminari sub D) nonché l'accertamento del verificarsi del salto di due classi energetiche, di cui al punto C).
Ritiene la Corte di aderire all'orientamento giurisprudenziale, secondo cui le attività di verifica preliminare circa la fattibilità degli interventi del cd. superbonus non siano opere di manutenzione straordinaria o innovazione che necessitino la costituzione del fondo speciale previsto dall'art. 1135 n. 4) c.c., orientamento più in linea con il dettato letterale della norma.
In particolare, orientamento della giurisprudenza di merito condiviso da questa Corte ha chiarito che “il conferimento dell'incarico professionale ad un tecnico per effettuare gli studi ed atti relativi all'efficientamento energetico e valutarne la praticabilità ai fini di cui al D.L. 34/2020 non è in sé un'opera di manutenzione straordinaria, né una innovazione, di talché nessun fondo speciale deve essere accantonato ai sensi dell'art. 1135 n. 4) c.c.” (così Tribunale di Ferrara, sentenza n. 416/2025).
La delibera, inoltre, non prevede, né poteva prevedere, una spesa di importo certo e determinato, ma una sequenza di ipotetiche spese, di cui quelle indicate ai punti C) e D) meramente eventuali;
non si poteva, ad avviso del Collegio, dare quindi corso alla costituzione di un fondo speciale per opere meramente eventuali (ved. Cass. ord. 16953/2022, circa la necessità che dal testo della deliberazione assembleare che approva le opere di manutenzione straordinaria dell'edificio debba necessariamente emergere il prezzo dei lavori, al cui importo occorre che equivalga quello del fondo speciale).
Anche il secondo motivo di nullità è infondato. pagina 7 di 11 L'appellante contesta che nel consuntivo ordinario e nel piano di riparto siano a lei addebitate spese personali per € 20,30, relative peraltro a una diffida che non sarebbe mai stata inviata dall'amministratore.
Sul punto, va rilevato che la giurisprudenza inquadra le spese sostenute dall'amministratore condominiale per fini individuali, e in particolare le spese postali, nell'ambito di applicazione dell'art. 1123 co 2 c.c., secondo cui, in tema di ripartizione delle spese, se vengono in rilievo
“cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne”.
La Cassazione ha sul punto chiarito, proprio con riferimento - fra l'altro - alle spese postali, che le stesse sono inquadrabili nell'ambito dell'art. 1123 comma 2 c.c. “previa valutazione in fatto della natura del servizio e conseguente considerazione della addebitabilità o meno individuale al singolo condomino” (Cass. 12573/2019; 10196/2013).
Nel caso di specie, il ha prodotto la missiva del 2.1.2020 indirizzata Controparte_1
a contenente la segnalazione alla condomina di difformità nei pagamenti degli Parte_1
oneri condominiali, accertate a seguito di verifiche contabili, e la richiesta di provvedere al saldo di quanto dovuto (doc. 6). Tale sollecito di pagamento è espressamente richiamato nel rendiconto gestione ordinaria 2019/2020 - rendiconto consuntivo dettagliato, a pag. 13, dove viene indicato l'addebito alla della spesa di € 20,30 per tale missiva (importo Pt_1
corrispondente a quello relativo agli altri solleciti di pagamento indicati nel rendiconto dettagliato, indirizzati ad altri condomini).
Il fatto poi che l'importo addebitato sia più elevato del costo di una lettera raccomandata si spiega con il fatto che alla (come agli altri condomini morosi, destinatari di solleciti di Pt_1
pagamento) è stato addebitato non solo il costo della spesa postale, ma anche il costo connesso alla redazione della lettera di sollecito.
La missiva di sollecito di pagamento destinata all'appellante risulta redatta nel mero interesse della (che, peraltro, vi aveva dato causa) e pertanto il relativo costo deve essere sostenuto Pt_1 da quest'ultima e non ripartito tra tutti i condomini in base ai millesimi.
Il rendiconto consuntivo risulta pertanto regolarmente redatto e non è affetto da nullità (nullità che peraltro, ove sussistente, riguarderebbe il solo addebito contestato di € 20,30 e non l'intero riparto consuntivo delle spese).
Passando ad esaminare il terzo motivo di appello, l'appellante contesta la nullità della delibera del 29.10.2020, per mancato rispetto della normativa anti-Covid all'epoca vigente.
Il motivo di nullità non è fondato.
pagina 8 di 11 Va premesso che la non ha fornito - come era suo onere - adeguata prova delle circostanze Pt_1 dedotte (inidoneità del locale dell'oratorio della Parrocchia scelto per l'adunanza CP_3
assembleare, perché troppo piccolo;
distanza tra le sedie inferiore al metro;
mancata areazione del locale;
mancata sanificazione dello stesso;
mancata registrazione dei partecipanti;
mancato rispetto degli orari del lockdown, peraltro non previsti nella c.d. fase II dell'emergenza sanitaria).
In primo luogo, il verbale di assemblea dà atto del pieno rispetto della normativa anti-Covid, precisando quanto segue:
Dal verbale emerge inoltre che la riunione è iniziata alle ore 21 e si è conclusa alle ore 22.45 e che hanno partecipato solo 26 condomini in presenza e 29 per delega, un numero che di per sé garantiva ampiamente il pieno rispetto della normativa in tema di distanziamento interpersonale.
Circa le dimensioni del locale dell'oratorio, l'e-mail del Parroco chiarisce che il salone era stato inizialmente attrezzato con 60 posti (essendo questo il numero di condomini di solito presenti alle assemblee), ma era idoneo ad ospitare un numero di partecipanti ben superiore, essendoci ulteriore spazio in fondo e ai lati per aggiungere sedie (come emerge anche dal verbale di assemblea e dalle fotografie prodotte dall'attrice/odierna appellante).
Quanto alla distanza tra le sedie - ribadito che alla riunione si sono presentate solo 26 persone e pertanto un numero tale garantire il pieno rispetto delle distanze di sicurezza -, dalla documentazione fotografica allegata dalla non emerge prova che non sia stata rispettata Pt_1
la distanza di un metro tra le sedie posizionate nel locale (occupate solo in minima parte).
Il calcolo effettuato dalla difesa dell'appellante per dimostrare una distanza inferiore appare confuso, poco comprensibile e in ogni caso fondato su dati di fatto indimostrati (dimensioni delle sedie, numero e lunghezza della scarpa dell'uomo ritratto nelle foto, utilizzata per effettuare la proporzione tra misura reale e misura in scala).
Quanto alle difese del appellato, non è vero che quest'ultimo non ha contestato le CP_1
affermazioni della circa il mancato rispetto della normativa anti-Covid. Nella comparsa Pt_1
pagina 9 di 11 di costituzione nel giudizio di primo grado, il ha infatti affermato che Controparte_1 la sala dell'oratorio scelta per l'assemblea era idonea allo scopo, era stata sanificata poco prima della riunione, conteneva sedie poste a distanza regolamentare e che le porte erano state tenute sempre aperte per arieggiare il locale (ved. pagg.
4-5 della comparsa di risposta).
In definitiva, la non ha fornito, né offerto, adeguata prova del fatto che all'assemblea del Pt_1
29.10.2020 non sia stata rispettata la normativa anti-contagio, a fronte delle puntuali e tempestive contestazioni del in ordine alle allegazioni dell'attrice/odierna CP_1
appellante circa il mancato rispetto della predetta normativa.
La non ha poi fornito alcuna prova della circostanza (del pari contestata) che ella si Pt_1
sarebbe presentata la sera dell'assemblea e, visionato il salone dell'oratorio e appurato che le sedie erano posizionate a distanza inferiore al metro, sarebbe rientrata a casa senza partecipare all'assemblea.
In ogni caso, ritiene la Corte che l'eventuale mancato rispetto della normativa anti-Covid non determini la nullità della delibera, ma al più un profilo di annullabilità.
Va premesso che l'art. 1137 c.c., come riformato dalla legge 220/2012 di riforma della disciplina del condominio, prevede che “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire
l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento”.
Il tenore amplissimo della disposizione non lascia dubbi circa l'intento del legislatore di ricondurre ogni forma di invalidità delle deliberazioni assembleari, senza distinzioni, alla figura della annullabilità, avendo invece l'azione di nullità una portata solo residuale, riguardando i vizi più gravi della delibera assunta dall'assemblea condominiale.
Secondo la Cassazione (Cass. S.U. 9839/2021), la categoria giuridica della nullità, con riguardo alle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, “ha una estensione del tutto residuale rispetto alla generale categoria della annullabilità, attenendo essa a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel mondo giuridico.” Devono pertanto ritenersi nulle le delibere: - in caso di mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione (delibera adottata senza la votazione dell'assemblea; delibera priva di oggetto o con oggetto indeterminato;
delibera priva di forma scritta); - in caso di impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico (delibera in materia che esorbiti le attribuzioni dell'assemblea); - le delibere illecite, ossia le deliberazioni assembleari che, pur essendo adottate nell'ambito delle attribuzioni dell'assemblea, risultino avere un contenuto illecito (art. 1343 cod. civ.), ossia un decisum contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (nella disciplina del condominio degli edifici, le norme pagina 10 di 11 inderogabili sono specificamente individuate dagli artt. 1138, quarto comma, cod. civ. e 72 disp. att. c.c.).
Ciò posto, si ritiene che eventuali profili di inidoneità dei locali scelti per l'adunanza assembleare e l'eventuale violazione della normativa che imponeva una distanza interpersonale di un metro tra i partecipanti determinino una mera annullabilità della delibera, non riguardando tale violazione di legge il contenuto della deliberazione assembleare, ma le sole modalità di svolgimento dell'assemblea.
La condomina avrebbe pertanto dovuto sollevare nel termine di trenta giorni le Pt_1 contestazioni relative alla pretesa inidoneità del locale dell'oratorio della Parrocchia
[...]
, scelto per lo svolgimento dell'assemblea condominiale del 29.10.2020. CP_3
Per i motivi esposti, l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in conformità alla domanda di parte appellata e alla relativa nota spese, conforme ai parametri di cui al D.M.
n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2947/2024, pubblicata il 05/12/2024,
[...]
così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 5.800,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed oltre a IVA e c.p.a. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 10/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
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