Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5774 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10243/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 10243.24 R.G.,
e vertente
tra
( ), in proprio, quale fideiussore Parte_1 CodiceFiscale_1
e nella qualità di legale rapp.te ed amministratore p.t. della società
[...]
(P.IVA , con sede legale in Napoli (NA) in Piaz- Controparte_1 P.IVA_1 za Vanvitelli n. 5, rap e dif. dall'avv.to Romaniello Emanuela, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Giu- seppe Orsi n. 15, in virtù di procura come in atti;
- Opponente
contro
- Sede legale Via Tomacelli, 107 00186 Roma - C.F. e Controparte_2
Iscrizione al Registro delle Imprese n. – P. IVA - P.IVA_2 P.IVA_3
Codice ABI 5029 – REA RM 1775, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. , nato a [...] il [...], C.F. CP_3
nella qualità di Vice Direttore Generale, in forza dei po- C.F._2
teri conferiti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresen- tante Dott. con procura speciale in Not. del 5/8/2020 CP_4 Persona_1
rep. 51676 racc. 22963, registrato a Roma 1 il 6/8/2020 n. 19576/1T, rappresen-
1
091336895, e-mail , ed elettivamente domi- Email_1 ciliata presso il suo studio in Palermo, piazza Giuseppe Verdi n. 53, giusta procu- ra come in atti;
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale del 25.5.25 che si riporta:
È presente l'avv. IA EA RO per delega dell'avv. Giuseppina
Daniela Monterosso e nell'interesse della Banca del Fucino, il quale si riporta in- tegralmente al contenuto dell'atto di intervento e delle proprie memorie ex art.189 cpc.
Impugna e contesta tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito ex adverso e chiede decidersi la causa.
E' altresì presente per l' opponente, l' avv. Emanuela Romaniello, la quale im- pugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, si riporta alle proprie memorie e chiede che la causa venga decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 1644/2024, R.G. n. 4242/2024, emesso dal Tribunale di Napoli, del 26.03.2024 , notificato in pari data, a mezzo pec alla società ed in data 29.04.2024 a mezzo posta racco- Controparte_1
mandata alla sig.ra quale garante, - non provvisoriamente Parte_1 esecutivo.
I motivi dell'opposizione.
La società debitore principale, ha provveduto al Controparte_1
pagamento della somma di €. 2.100,00 (duemilacento/00) in data 06.03.2024 ed a CP_ mezzo bonifico bancario in favore della società somma Controparte_2
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questa non contabilizzata nel corpo del monitorio opposto che quindi va revoca- to.
Il ricorso per decreto ingiuntivo è inammissibile. Il giudizio improcedibile at- teso il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Nullità della fideiussione rilasciata dalla sig.ra per vio- Parte_1
lazione dell'art. 4 par. 4 del DM 23.09.2005. Il D.M. 23 settembre 2005, che re- Contro gola le modalità di corresponsione della garanzia da parte di in relazione alle previsioni di cui alla legge 266/97, ha chiarito infatti, all'art. 4.4, che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non possa essere acquisita alcuna al- tra garanzia reale, assicurativa, bancaria. Solo sulla parte residua del finanzia- mento possono essere, di conseguenza, acquisite garanzie reali, bancarie, assicu- rative, il cui valore cauzionale complessivo non può comunque superare la quota di finanziamento non coperto dalla garanzia del Fondo.
Nella fattispecie de qua, sostiene l'opponente, il finanziamento di €
120.000,00, concesso alla , era garantito dal Fondo di Controparte_1
Garanzia PMI regolato dall'art. 2 comma 100 lett. a) della legge 662/96, dall'art. 15 della legge 266/97, dal D.M. 248/99, dal Decreto del Ministro delle Attività
Produttive e del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 20/06/2005 e dal
Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23/09/2005 e da altri decreti attuativi vigenti, per l'importo massimo garantito di Euro 96.000,00 con copertu- ra massima pari all'80% della perdita definitiva.
È evidente, quindi, che la fideiussione personale della sig.ra Parte_2
non poteva essere rilasciata “in via solidale e indivisibile, per sé e successo-
[...] ri, fino alla concorrenza di euro 156.000,00 (Centocinquantaseimila/00) per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal – Cliente - con il presente contratto e fino alla completa estinzione delle stesse (con espressa ri- nuncia al termine di liberazione di cui all'articolo 1957 cod. civ.), in particolare per la restituzione del capitale mutuato, per il pagamento dei relativi interessi, anche di mora e accessori, per il rimborso delle spese e in genere per qualsiasi altro titolo anche accessorio che si riferisca al presente contratto”.
Costituitasi l'opposta, allegava in fatto e diritto che:
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con contratto di finanziamento del 19/11/2021, n.101/35951, la banca opposta ha concesso alla società un finanzia- Controparte_1 mento chirografario di € 120.000,00, da rimborsare in n. 72 rate mensili, la cui prima scadente il 19.12.2021, secondo il piano di ammortamento allegato al mu- tuo.
- Il predetto mutuo è stato erogato in data 19.11.2021 sul c/c n. 101 231481-3, come si evince dagli estratti conto allegati.
- In seno al contratto di finanziamento odierna opponen- Parte_1
te ha prestato fideiussione, in via solidale e indivisibile, fino alla concorrenza di euro 156.000,00, per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni as- sunte dal debitore principale e fino alla completa estinzione delle stesse, con espressa rinuncia al termine di liberazione di cui all'articolo 1957 c.c.
Stante l'inadempimento della debitrice, con nota del 7.11.2023 inviata anche al fideiussore, la ricorrente ha dichiarato la debitrice principale decaduta dal be- neficio del termine, intimando agli obbligati il pagamento della somma di €
96.113,11 dovuta a quella data.
Il saldo debitorio risale alla data del 21.2.2024, per la somma di € 97.334,41, oltre interessi contrattuali dal 22.2.2024 al soddisfo.
Il predetto rapporto di mutuo chirografario è assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, acceso presso il All'esito Controparte_6
dell'escussione della predetta garanzia da parte della Controparte_2 per effetto del pagamento che il effettuerà nei limiti della Controparte_6
garanzia prestata, si determinerà la surroga parziale del Controparte_6 nel credito ora vantato e dichiarato dalla Controparte_2
Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifi- cazioni e integrazioni, acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sulla socie- tà ai sensi del combinato disposto Controparte_1 dell'art.1203 c.c. e dell'articolo 2, comma 4, del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonomo procedimento.
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La creditrice istante ha proposto ricorso monitorio n. n. 4242/2024 RG Tribu- nale di Napoli, depositato il 26.02.2024, in esito al quale, con decreto ingiuntivo n. 1644/2024 del 26/03/2024 RG n. 4242/2024, emesso dal Tribunale di Napoli,
è stato ingiunto a e Controparte_1 Parte_1
di pagare la somma di Euro 97.334,41 per la causale di cui al ricorso,
[...]
oltre interessi al tasso legale e sino al soddisfo, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in € 406,50 per spese ed € 1850,00 per compenso, ol- tre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
In particolare chiariva che “la società ha provve- Controparte_1 duto al pagamento della somma di €. 2.100,00 (duemilacento/00) in data
06.03.2024 ed a mezzo bonifico bancario in favore della società CP_2 somma questa non contabilizzata nel corpo del monitorio opposto at-
[...]
teso che è stato eseguito arbitrariamente dalla società debitrice, decaduta dal be- neficio del termine, e solo dopo il deposito del ricorso. Esso è stato contabilizzato dalla banca il 19.3.2024, poco prima dell'emissione del decreto.
Indicava l'imputazione secondo i criteri di cui all'art. 1194 c.c., ossia agli inte- ressi.
Nel contestare la sussistenza del requisito della liquidità delle somme ingiunte, atteso che essa si fonda su più di un documento avente piena efficacia probatoria e precisamente:
1. contratto di finanziamento del 19/11/2021, n.101/35951;
2. piano di ammortamento allegato al mutuo;
3. estratti conto;
4. Certificazione ex art. 50 TUB;
in merito alla dedotta nullità della garanzia, osservava: nessun divieto di ottenere da parte dell'istituto mutuante garanzie personali è ravvisabile nella normativa vigente.
La norma richiamata da controparte infatti non ne fa menzione, ma si riferisce solo alle garanzie “reali, assicurative e bancarie”. Nessun divieto per quelle per-
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sonali (“Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acqui- sita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”).
D'altronde neppure è prevista alcuna nullità come conseguenza della violazio- ne dell'art.
4.4 del D.M. 23.9.2005, che è norma di rango secondario che disci- plina le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, adot- tate dal Comitato previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997,
n. 266, nella riunione del 21 luglio 2005.
In ogni caso, anche a voler accedere alla tesi dell'opponente, in applicazione dell'art. 1419 c.c., la garanzia dovrebbe intendersi prestata per la parte non garan- tita dal Fondo ossia per il residuo 20% del mutuo, pari ad € 24.000,00.
Ciò premesso chiedeva emettersi ordinanza al pagamento di somme non con- testate e comunque rigettarsi nel merito l'opposizione prendendo atto del parziale pagamento di euro 2100,00.
Nel merito si osserva quanto segue.
Premesso l'esito negativo della procedura di mediazione come da verbale de- positato da parte opposta, la prova documentale della sussistenza del credito per inadempimento del mutuo di cui è causa, atteso il documento contrattuale e la ga- ranzia fideiussoria in atti, ed il rispetto dell'onere probatorio da parte del credito- re che può limitarsi ad allegar l'inadempimento di controparte, a fronte di un cre- dito esigibile attesa la decadenza dal beneficio del termine, occorre esaminare l'eccezione di nullità della garanzia personale rilasciata dalla garante quale legale rappresentante della società debitrice principale (con ciò escludendo l'applicabilità della disciplina in tema di consumatore).
Orbene, il Decreto del Ministero delle attività produttive del 23.9.2005 di
“Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie im- prese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
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n. 662” (le “Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia”), all'art.
4.4 dell'allegato al presente decreto, dispone:
“ Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finan- ziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui va- lore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella ta- bella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.”
Parte opponente, richiamando anche un precedente di merito in senso confor- me, sostiene che la norma citata debba essere interpretata nel senso che rispetto alla quota di finanziamento già garantita dal Fondo, vige il divieto di acquisire anche le fi- deiussioni che, sebbene garanzie personali, possano rivestire natura “bancaria”.
Tale natura, deriverebbe dalla circostanza che sia predisposta su modello ban- cario e prestata a favore di una Banca ed a garanzia di un contratto bancario.
La conseguenza che ne deriverebbe per la garanzia fideiussoria di cui è causa, sarebbe quindi la nullità della garanzia limitatamente alla quota di importo già coperto e garantito dalla Garanzia del Fondo, con la conseguenza che sarebbe quindi da ritenere valida, limitatamente alla quota non coperta.
Tuttavia, alla fideiussione di cui è causa, stipulata in data 19.11.2021, coeva al finanziamento garantito, si applica - a prescindere dalla circostanza che l'interpretazione offerta dall'opponente sia passibile di censura alla luce di un'interpretazione della norma che valorizzi la finalità di salvaguardare la ric- chezza dell'impresa garantita vietando l'ipoteca e il pegno sui beni della stessa società e il ricorso a garanzie bancarie e assicurative (ovvero solo quelle prestate da soggetti istituzionalmente a ciò destinati), ma senza esclusione della presta- zione di garanzie fideiussorie da parte di soggetti terzi rispetto alla società, che devono ritenersi valide- il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del
13 maggio 2021 il cui allegato contenente le modalità operative per le altre ga- ranzie aggiunte a quella concessa dal Fondo di Garanzia, a modifica dei decreti precedenti e quindi anche di quello invocato dall'opponente del 2005, così di- spone:
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C.4 ALTRE GARANZIE SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE 1. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ul- teriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di fi- nanziamento non coperta dalla garanzia.
2. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia non è possibile acquisire pegni su denaro o su valori mobiliari quotati.
Il decreto esplicita in modo ancor più chiaro quanto ritenuto anche alla luce dell'interpretazione contrapposta a quella sostenuta dall'opponente.
La semplice lettura del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del
13 maggio 2021 - emanato in attuazione dell'art. 2 comma 100 lett. a) della legge
662/96, e da esso richiamato - alla lettera a) del paragrafo C.4, consente di riget- tare anche tale motivo di opposizione. In conclusione, l'opposizione è infondata ed il decreto ingiuntivo non va confermato unicamente per il pagamento parziale intervenuto dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e quindi in fase di pendenza della lite. Gli interessi contrattuali, richiesti nella comparsa di costitu- zione della parte opposta vanno riconosciuti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al di sotto dei valori medi attesa la natura do- cumentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
- rigetta l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 95.234,41 oltre interessi contrattuali dal 22.2.2024 al sod- disfo;
- - condannare gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in fa- vore dell'opposta che liquida in euro 10000,00 oltre iva cassa e spese ge- nerali.
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Napoli, 9.6.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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