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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/05/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. 7788-2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7788/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. RAMPI LUCA e, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_2 C.F._1 denominata LARA IN, rappresentato e difeso dall'avv. BENVENUTI LORENZO, elettivamente domiciliato come in attu
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: comodato d'uso gratuito
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Controparte_1
Voglia il Tribunale di Monza, respinta ogni avversaria domanda, difesa ed eccezione:
- nel merito, ordinare al sig. nella sua qualità di titolare della ditta individuale Controparte_2 ara In di GI NI, corrente in Bovisio Masciago (MB), l'immediata restituzione della levigatrice professionale a nastro “Rif. Tagliabue” di proprietà della società attrice, consegnata al convenuto il 17/11/2022 e di cui al ddt n. 418/B di parte attrice;
- condannare il sig. nella sua qualità di titolare della ditta individuale RA In di Controparte_2
GI NI, corrente in Bovisio Masciago (MB), alla rifusione di tutti i danni subiti dalla società attrice, nessuno escluso, per i titoli di cui alla premessa dell'atto di citazione, compreso il danno da pagina 1 di 8 lucro cessante per l'importo di € 21.523,00 o quale altro maggiore o minore risulterà in corso di causa, il danno da mancato utilizzo per l'importo che risulterà di giustizia, da liquidare all'occorrenza in via equitativa, il danno all'immagine nei confronti della propria clientela, con particolare riferimento alla di Alzate Brianza, per l'importo che risulterà di giustizia, da Controparte_3 liquidare all'occorrenza in via equitativa;
- condannare il sig. nella sua qualità di titolare della ditta individuale RA In di Controparte_2
GI NI, corrente in Bovisio Masciago (MB), al pagamento in favore della società attrice di un'indennità per l'utilizzo della levigatrice di proprietà di quest'ultima dal termine entro il quale è stata intimata la restituzione, ovvero l'11 aprile 2022, fino alla data della restituzione, per importo da liquidare all'occorrenza in via equitativa;
- nel denegato caso in cui la levigatrice a nastro di cui alla premessa non fosse più nella disponibilità della società convenuta, condannare il sig. nella sua qualità di titolare della Controparte_2 ditta individuale RA In di GI NI, corrente in Bovisio Masciago (MB), a rifondere alla società attrice il relativo danno per importo non inferiore ad € 2.000,00 o quale altro maggiore o minore risulterà in corso di causa;
- nel denegato caso in cui la precitata levigatrice non fosse più funzionante o fosse danneggiata, in tutto o in parte, condannare il sig. nella sua qualità di titolare della ditta Controparte_2 individuale RA In di GI NI, corrente in Bovisio Masciago (MB), a risarcire alla società attrice il danno per la cifra necessaria alla sua riparazione, per l'importo che verrà accertato in corso di causa;
- in via istruttoria, ammettere la prova per interrogatorio formale del convenuto sig. Controparte_2
e per testimoni sui capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 7 nonché da n. 12 a n. 19 e n. 21 formulati in memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c. con i testi ivi indicati nonché sui capitoli nn. 1 e 2 formulati in memoria ex art. 183, comma sesto, n. 3 c.p.c.;
- sempre in via istruttoria, convocare il CTU a chiarimenti in ordine alla inconferenza ed inapplicabilità al caso oggetto di causa del D. Lgs. n. 81/2008 e, conseguentemente, in ordine all'asserita incommerciabilità del macchinario e al suo valore commerciale;
- ai sensi dell'art. 96 c.p.c. condannare la parte convenuta, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni da liquidare in sentenza anche invia equitativa per aver resistito in giudizio con mala fede o quanto meno colpa grave;
- con rifusione del compenso e delle spese del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15,00 % sull'importo del compenso, oltre CPA ed IVA;
- con sentenza provvisoriamente ed immediatamente esecutiva
Per LARA IN di Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis nel merito:
• rigettare tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto e diritto per i Controparte_1 motivi di cui alla narrativa;
in ogni caso:
• con condanna della parte attrice, e del suo legale rappresentante ai sensi dell'art. Controparte_4
94 c.p.c., sussistendo gravi motivi, al rimborso delle spese di lite, nonché al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art 96 c.p.c., per i motivi di cui alla narrativa.
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha citato in giudizio la ditta Controparte_1 individuale RA In di NI GI, rappresentando quanto segue.
-di aver acquistato in data 30/7/2020 diversi macchinari dalla tra cui una RO levigatrice a nastro professionale/industriale da falegnameria;
-che tale macchinario era poi stato consegnato in data 17/11/2020, a titolo di comodato d'uso gratuito, alla ditta individuale RA In di odierna convenuta;
Controparte_2
-che, a riprova della consegna, vi era il documento di trasporto (418/B del 17/11/20 “levigatrice a nastro, ”), riportante l'errata causale “C/visione” a causa dell'impossibilità di inserire la CP_6 corretta dicitura di “comodato gratuito”;
-che in data 8/4/22, la aveva manifestato all'odierna convenuta la necessità di ottenere Controparte_1 il macchinario in restituzione entro il giorno 11/4/22;
-che di conseguenza il 12/4/22 dipendenti dell'attrice insieme a quelli della Giudici Trasporti si erano recati presso la sede della RA In, ove però constatavano il rifiuto di , titolare di RA Controparte_2
In, a riconsegnare il bene. A fronte di tali circostanze, ha chiesto la condanna della convenuta alla riconsegna Controparte_1 del bene “levigatrice a nastro, ” e al pagamento in suo favore di un'indennità CP_6 commisurata all'utilizzo della levigatrice da parte di RA In dal 11.4.2022 fino alla data dell'effettiva consegna del bene (per un importo da determinarsi in via equitativa). Oltre a ciò, ha chiesto il risarcimento del danno derivante dal fatto che stante la mancata restituzione della Controparte_1 levigatrice, non ha potuto attendere a tre ordini urgenti di importo complessivo di euro 21.523,00, e il risarcimento dei danni all'immagine subiti, da determinarsi in via equitativa. In via subordinata, nel caso in cui la levigatrice sia danneggiata o necessiti di riparazioni, l'attrice ha chiesto un risarcimento del danno pari al costo da sostenere per la riparazione.
In via ulteriormente subordinata, nel denegato caso in cui la levigatrice a nastro non fosse più nella disponibilità della società convenuta, l'attrice ha chiesto condannare la convenuta a rifondere alla società attrice il relativo danno, per importo non inferiore ad € 2.000,00 o quale altro maggiore o minore risulterà in corso di causa.
Infine, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., l'attrice ha chiesto condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni da liquidare in sentenza anche in via equitativa per aver resistito in giudizio con mala fede o quanto meno colpa grave.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, RA In in persona del titolare ha eccepito Controparte_2 in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per il mancato invito alla negoziazione assistita. In relazione ai fatti di causa, la convenuta ha dedotto quanto segue:
-che e , ossia le due persone fisiche alle quali sono riconducibili le Controparte_4 Controparte_2 parti dell'odierno giudizio, erano legate da una partecipazione societaria comune e da un progetto di joint venture, avendo questi ultimi, in data 19/11/2020 costituito la società Controparte_7 stipulando in data 28/1/2021 un contratto di affitto d'azienda con la ditta individuale RA In;
- che, ancor prima della costituzione della , le due imprese avevano svolto attività su CP_7 commesse comuni, tanto che alcuni macchinari erano stati portati da presso lo stabilimento CP_1 di RA In, in cui si sarebbe svolta l'attività di;
CP_7
pagina 3 di 8 -che, a causa del progressivo deterioramento dei rapporti tra i due ( e ), la CP_2 CP_4 CP_7 era stata messa in liquidazione a settembre 2021.
Nel merito della domanda attorea, RA In ha disconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c., la sottoscrizione in calce al DDT 418/B del 17/11/20 (n.1 “levigatrice a nastro, ”), CP_6 rappresentando di aver ricevuto una sola levigatrice marca SA già riconsegnata a Controparte_1 (fotografie docc. 17 ss.) che non corrisponde a quella rif. richiesta oggi dall'attrice. Ha CP_6 quindi sostenuto la confusione di parte attrice con un altro macchinario consegnato a ossia CP_7 una levigatrice il cui pagamento è oggetto del decreto ingiuntivo n. 1285/22 per cui è CP_8 pendente altro giudizio. Ha poi specificato che la levigatrice industriale “tagliabue” che RA In possiede è stata acquistata da e ritirata a mezzo della società Medea s.r.l. e risulta quindi CP_6 estranea all'attrice. La convenuta ha quindi concluso, chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata. Ha chiesto infine la condanna del legale rapp.te di parte attrice ai sensi dell'art. 94 c.p.c., sussistendo gravi motivi, al rimborso delle spese di lite, nonché la condanna al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art 96 c.p.c. In prima udienza, la causa è stata rinviata per l'esperimento della negoziazione assistita e sono stati poi concessi i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. Assunte le prove orali (testimoniali e interrogatorio formale di ) è stata quindi disposta una consulenza tecnica volta a valutare e verificare Controparte_2 se la levigatrice nella disponibilità della convenuta corrispondesse o meno a quella richiesta in restituzione dall'attrice, nonché al fine di determinarne il valore commerciale. Depositata la relazione di ctu, la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c.
* È incontestata l'esistenza di molteplici rapporti di comodato d'uso gratuito tra le parti, intervenuti solo oralmente e aventi ad oggetto la consegna di vari macchinari, di prassi levigatrici.
Come è noto, ai sensi dell'art. 1803 c.c.: "Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito".
Si tratta, dunque, di un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della cosa, attributivo di un diritto personale di godimento ed essenzialmente gratuito.
Ai sensi del combinato disposto ex artt. 1803 e 1809 c.c., le parti del contratto possono espressamente convenire un termine per la restituzione del bene concesso in comodato;
in mancanza di una tale determinazione espressa, il comodato si intende convenuto per il tempo necessario a fare della cosa l'uso cui è destinata. Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione, allorché il rapporto venga a cessare.
Il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa viene, infatti, ad assumere la posizione di detentore sine titulo e quindi abusivo del bene altrui (v. Cass. n. 5987/2000). Pertanto, il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario non deve provare il diritto di proprietà, avendo soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al comodatario dimostrare di possedere un titolo diverso per il suo godimento. pagina 4 di 8 L'azione personale di restituzione è, infatti, destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto ed è fondata sull'inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede e per questo ha natura personale.
La presente vertenza riguarda la levigatrice professionale a nastro “Rif. Tagliabue” di proprietà di che la stessa sostiene di aver consegnato a LARA IN. CP_1 Nello specifico, l'attrice sostiene di aver acquistato in data 30/07/20 dalla ditta CP_1 [...]
“.... un certo numero di macchinari ed attrezzature tra le quali una levigatrice a RO nastro professionale/industriale da falegnameria ...” e di aver consegnato in data 17/11/20 detta levigatrice a LARA IN in comodato d'uso gratuito. L'attrice ha allegato di aver chiesto in data 08/04/22 a LARA IN la restituzione della levigatrice in questione in quanto “... ne aveva necessità per un incremento del lavoro al quale doveva fare fronte ...”. sostiene che il Sig. CP_1
si sia rifiutato di riconsegnare la levigatrice in oggetto e sostiene altresì che la Controparte_2 mancata restituzione di questo macchinario le abbia causato “... un evidente danno da mancato utilizzo
...” in quanto non avrebbe potuto far fronte a vari ordini urgenti, in particolare agli ordini ricevuti dalla ditta di Alzate Brianza. Nel dettaglio, l'attrice ha lamentato un danno “da Controparte_3 mancata restituzione della levigatrice”, pari ad € 21.523,00 oltre interessi (danno da lucro cessante), la debenza di una indennità per il mancato utilizzo della levigatrice da stimarsi in via equitativa,“... nonché un evidente danno all'immagine nei confronti della propria clientela, con particolare riferimento alla ”, da liquidarsi anch'esso in via equitativa. Controparte_3
RA In, dal canto proprio, ha contestato la pretesa attorea e la narrazione dei fatti sopra riportata, riferendo, in generale, che, a seguito del deterioramento dei rapporti tra i due soggetti e Pt_1
, erano sorte diverse contese giudiziali tra le società a loro riferibili, e, con specifico riferimento CP_2 alla domanda principale dell'attrice, ha sostenuto che RA In in data 12/04/2022 avesse già consegnato a la levigatrice a nastro dovuta (quella di marca SAMCO) e, pur ammettendo di possedere CP_1 una levigatrice industriale di tipo “ ha riferito di averla autonomamente e in proprio CP_6 acquistata dalla , a mezzo della società Medea S.r.l. CP_5
A tale fine, la convenuta ha “disconosciuto ex art 214 c.p.c. la sigla apposta al documento di trasporto
DDT 418/B del 17/11/20 (doc. 2 fasc. attrice) riportante la dicitura “levigatrice a nastro,
[...]
e secondo l'attrice probante la consegna presso i locali di via Fermi di tale macchinario. CP_6
Ritiene il Tribunale che, il disconoscimento operato dalla parte convenuta sia inammissibile sotto due profili.
Intanto, perché generico. In comparsa di costituzione il convenuto dichiara “a mezzo del presente atto il Sig. dichiara di disconoscere ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c. la propria Controparte_2 sottoscrizione in calce al documento n.2 prodotto in allegato all'atto di citazione, denominato DDT 418/B del 17/11/2020.”
Va tenuto presente che il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente. (Cass. civ., Sez. I, 16/02/2010, n. 3620). Inoltre, il disconoscimento deve provenire pagina 5 di 8 dalla parte e deve riguardare i documenti a firma della parte medesima, e non i documenti sottoscritti da terzi, non essendo altrimenti in grado di privare i documenti di valenza probatoria.
Nel caso di specie, trattandosi di mera sigla riportata nel riquadro “firma del destinatario” del documento di consegna, era necessaria dalla parte che operava il disconoscimento la preliminare allegazione sul soggetto deputato alla ricezione della merce, di modo che il disconoscimento fosse precisamente riferibile a un soggetto specifico. In secondo luogo, il disconoscimento della sottoscrizione resa in calce al DTT è in ogni caso irrilevante, non avendo il convenuto negato espressamente la consegna di una levigatrice, deducendo, invece, di averla restituita e di aver, invece, acquistato aliunde la levigatrice oggi richiesta dall'attrice.
In tale contesto, era quindi onere probatorio della convenuta offrire prova della titolarità della levigatrice in possesso. Ritiene, invece, il Tribunale che, all'esito del giudizio, debba considerarsi provato che la levigatrice consegnata alla convenuta in data 17/11/2020, attraverso la ditta Giudici Trasporti srl di Meda, a titolo di comodato gratuito, sia la levigatrice a nastro, acquistata dalla di RO [...]
, corrente in Meda di cui ai documenti (docc. 1, 2 e 3) di parte attrice, oggi richiesta Controparte_9 in restituzione. Dai documenti di causa e dall'esito delle testimonianze assunte si è avuto modo di apprezzare le seguenti circostanze:
-il ddt n. 418/B del 17/11/2020 doc. 2 indica quale casuale di trasporto “C/visione” (conto visione), perché il programma di emissione non prevedeva la causale di consegna per comodato a titolo gratuito;
- con pec dell'08 aprile 2022 la ha chiesto alla RA In di la Controparte_1 Controparte_2 restituzione della levigatrice entro e non oltre lunedì 11/04/2022, con avviso che, in caso di mancata restituzione, avrebbe richiesto il risarcimento dei danni (doc. 4);
- la levigatrice marca era per tutti i dipendenti della , la levigatrice c.d. ” CP_8 CP_1 CP_6 perché acquistata dalla ditta . CP_6
In sede di interrogatorio formale, il convenuto , in risposta alla domanda se la Controparte_2 CP_1 ha chiesto la restituzione della levigatrice a nastro di marca (…), ha risposto
[...] CP_8 Con che la levigatrice indicata nella pec di cui al doc. 4 attrice è stata consegnata al CP_6 capannone della RA In, ma poi successivamente rottamata, precisando che si trattava di una levigatrice industriale ritirata dalla Medea il cui titolare si chiama il cui prezzo era stato CP_6 interamente versato da RA In. A domanda, il convenuto ha inoltre risposto di aver i documenti inerenti al ritiro del macchinario, ma di non avere a disposizione i documenti della rottamazione perché ritenuti irrilevanti ai fini di causa.
In tale quadro non può che avere rilievo l'esito della prova testimoniale. Se parte convenuta non ha articolato alcuna prova testimoniale diretta ed ha anche successivamente rinunciato alla prova contraria, che era stata, invece, ammessa dal Giudice Istruttore, va considerato che - al contrario - tutti i testimoni di parte attrice - dipendenti della da diversi anni - hanno confermato quanto CP_1 sostenuto dall'attrice, in relazione al trasporto e alla consegna della levigatrice rif. CP_8 CP_6 alla RA In, alla richiesta di restituzione della stessa per sopraggiunte esigenze produttive e al rifiuto alla riconsegna da parte di . (cfr. testimonianza di Controparte_2 Testimone_1 Testimone_2
e ).
[...] Testimone_3
Inoltre, dalla relazione tecnica di CTU è emerso come fosse ancora presente presso il reparto produttivo di RA IN, la levigatrice a nastro marca modello BS3000 che parte attrice sostiene CP_8 essere la levigatrice rif. consegnata da a LARA IN con DDT 418/B del CP_6 CP_1 pagina 6 di 8 17/11/2020 (doc. 2 attoreo). Il ctu ha altresì constatato il corretto funzionamento di tale macchinario. Si Cont è preso atto che presso LARA IN c'è anche una levigatrice simile a quella visionata di marca modello minimax ls che però entrambe le parti confermano non sia quella oggetto di causa;
vi erano poi altre levigatrici diverse da quella per cui è causa, in quanto di tipo industriale anziché artigianale. Il
CTU incaricato ha altresì attestato la presenza presso il magazzino di della levigatrice a CP_1 nastro SA, modello LLT matricola LD82. Orbene, in tale quadro si inserisce l'accertamento compiuto con la sentenza 994/24 emessa dal
Tribunale di Monza tra e , prodotta da parte attrice con gli scritti conclusivi. CP_1 CP_7
La produzione è ammissibile, in quanto di formazione successiva allo scadere dei termini istruttori ed è rilevante per il giudizio. Da tale pronuncia emerge, infatti, che al 12/4/2022 due macchinari (tra cui una levigatrice di grandi dimensioni) erano stati consegnati a RA In da circa un anno, mentre veniva restituita in seguito la levigatrice a nastro SA da mt.3 e non la pompa ad alta pressione airless completa di accessori indicati nel DDT 75/C oggetto della causa esaminata. Con tale pronuncia il
Tribunale ha altresì condannato al pagamento in favore di della somma di CP_7 CP_1 euro 200,00 a titolo di risarcimento del danno per la riparazione della levigatrice restituita il 12/4/2022, la quale risulta essere ormai pacificamente la levigatrice SA. Infine, va considerato che la produzione documentale offerta da parte convenuta a presunta riprova dell'effettiva titolarità della levigatrice per averla autonomamente acquistata dalla CP_6
è del tutto generica e pertanto non probante (docc. 20, 21 e 22). CP_11
Inoltre, nonostante l'affermazione resa da parte di in sede di interpello dell'avvenuta Controparte_2 rottamazione nulla viene prodotto perché asseritamente creduto “non rilevante ai fini di causa”. In considerazione di quanto sopra, va quindi disposta, in accoglimento della domanda principale svolta da parte attrice, la restituzione a della levigatrice a nastro marca CP_1 CP_8 modello BS3000 ancora detenuta nella disponibilità di RA In, in quanto pacificamente il contratto di comodato d'uso in essere tra le parti ha cessato ogni effetto.
La consegna va disposta a cura e spese della convenuta. In caso di indisponibilità del macchinario, la convenuta va condannata a risarcire all'attrice il valore commerciale dello stesso, stimabile, attraverso gli elementi offerti dalla ctu, in € 3.800,00 più iva.
Con riferimento alle domande risarcitorie/indennitarie si osserva quanto segue.
La domanda risarcitoria da lucro cessante per € 21.523,00 va respinta, per carenza di prova in relazione al nesso causale tra l'assenza del macchinario e il mancato guadagno patito. Va, invero, considerato che l'analisi svolta dal CTU sulla levigatrice SA, nella piena disponibilità di
, ha rivelato la quasi totale interscambiabilità dei due macchinari. Inoltre, il danno rilevato CP_1 all'elettrofreno della SA è risultato di facile riparazione, con una spesa minima rispetto alla pretesa creditoria azionata. Si ritiene, di conseguenza, che parte attrice non abbia offerto congrua dimostrazione del fatto che i lavori commissionati non potessero essere portati a termine in assenza di una seconda levigatrice. Si precisa, a titolo esemplificativo, come nella mail di cui al doc. 10 la società afferma di non poter evadere gli ordini previsti per generici problemi organizzativi;
di talché nulla può essere risarcito in questa sede a titolo di danno da lucro cessante.
In merito alla richiesta risarcitoria da danno all'immagine, la domanda va respinta per totale e assoluta genericità della pretesa e carenza assertiva, prima ancora che probatoria, in relazione allo specifico pregiudizio subito.
In accoglimento della relativa domanda, la convenuta va, invece, condannata a versare all'attrice,
l'indennizzo maturato per la mancata restituzione del macchinario dopo la richiesta ex art 1810 c.c. pagina 7 di 8 La determinazione del risarcimento (e quindi del quantum) può essere operata dal Giudice sulla base di elementi presuntivi semplici (Cass. Civ. sez. III n. 15995/2008).
Vi è da considerare, a tal fine, che la si occupa prevalentemente di lucidature e Controparte_1 laccature di mobili, di serramenti e manufatti in genere di qualsiasi materiale. Va quindi presa riferimento la stima svolta dal CTU per il costo di noleggio per una levigatrice avente caratteristiche simili a quella oggetto di causa, stimato in un importo non inferiore ad euro 172,00 al mese + IVA. La convenuta va quindi condannata a corrispondere all'attrice una indennità per mancato utilizzo del bene pari ad € 172,00 mensili oltre iva dalla data della richiesta (8.4.2022) all'effettiva consegna o al pagamento per equivalente.
Vista la parziale soccombenza di parte attrice, in ordine alle plurime domande svolte, sussistono giusti motivi per compensare per metà le spese di lite. Per la restante parte le spese vengono poste a carico di parte convenuta e liquidate seguendo i parametri di cui al D.M. 55 del 2014.
Le spese di CTU sono poste a carico delle parti in solido e in misura paritaria del 50% ciascuna.
L'esito del giudizio determina il rigetto delle domande di condanna ex art 96 cpc vicendevolmente svolto da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione delle parti, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede: 1.) Condanna RA In di NI GI alla restituzione in favore di della Controparte_1 levigatrice a nastro marca RGA ITALCAVA modello BS3000 o, in caso di indisponibilità della stessa, al pagamento del valore equivalente valore monetario pari ad € 3.800,00 più iva, oltre interessi dal 8.4.2022 al saldo;
2.) Condanna RA In di NI GI a corrispondere in favore di a titolo di Controparte_1 indennità per illegittimo possesso del suddetto bene € 172,00 al mese dal 8.4.2022 fino al fino alla effettiva restituzione o al pagamento per equivalente;
3.) Respinge ogni altra domanda;
4.) Compensa per metà le spese di lite e per la restante parte le pone a carico di parte convenuta
RA In di NI GI, condannando quest'ultimo a corrisponderle alla controparte nella misura (già dimidiata) di € 2.000,00 oltre 15% forf. Iva e cpa come per legge;
5.) Pone definitivamente le spese di ctu già liquidate con separato decreto a carico solidale delle parti nella misura paritaria del 50% ciascuna.
Così deciso in Monza, lì 18.05.2025
Il Giudice Chiara Binetti
pagina 8 di 8