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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/10/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1128/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 1128/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CONTRO Parte_1 CP_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CIRICOSTA CP_2 PASQUALINO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai figli: nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...] CP_3 CP_4
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I figli ed dalla relazione tra e CP_3 CP_4 Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. CP_2 Con ricorso congiuntamente depositato il 21/01/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_2 segg. c.c. alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che l'abitazione familiare sita in Cumiana, Strada Piscina n.43, con i relativi arredi e complementi, di proprietà dei genitori del Sig. , verrà rilasciata dalla Sig.ra CP_2 Pt_1 entro il 25 dicembre 2024. Entro tale data verranno, altresì, prelevati tutti i suoi beni ed effetti personali.
PRENDE ATTO che in forza degli accordi patrimoniali intervenuti tra i ricorrenti, il Signor
[...]
si impegna a trasferire alla Sig.ra , che accetta, la propria quota di proprietà CP_2 Parte_1 sull'immobile sito in Torino, Via Oropa 134, dietro pagamento dell'importo di Euro 15.000,00,
(diconsi quindicimilaeuro)- da corrispondersi con assegno circolare il giorno del trasferimento della proprietà, lo stesso giorno verranno anche consegnate tutte le chiavi dell'immobile di proprietà della famiglia a disposizione della sig.ra da parte della medesima signora CP_2 Pt_1 Parte_1
. L'immobile - che verrà trasferito con tutti i suoi accessori e le pertinenze, compreso il locale
[...] cantina - è censito al Catasto Fabbricati di Torino con i seguenti dati: Foglio 45, Numero 463, subalterno 12, Via Oropa 134, piano S1-5 -sotterraneo primo-quinto- Zona censuaria seconda,
Categoria A/tre, Classe terza, Vani 5, Rendita catastale Euro 787,60.
PRENDE ATTO che la Sig.ra si accollerà, altresì, l'intero importo del mutuo Parte_1 ipotecario residuo gravante sull'immobile tenendo indenne il da ogni spesa presente o futura CP_2
e impegnandosi a trovare un garante al fine di sgravare completamente il da ogni garanzia CP_2 diretta o indiretta maturata dalla cointestazione del mutuo ipotecario in relazione all'immobile di proprietà della Il rogito relativo a detto trasferimento immobiliare dovrà avvenire entro e CP_5 non oltre il 25 dicembre 2024, con oneri a carico della medesima . Il pagamento della Parte_1 suddetta somma pattuita di quindicimilaeuro avverrà contestualmente a detto rogito notarile con assegno circolare intestato a . I ricorrenti si dànno atto del fatto che detto trasferimento CP_2
è da intendersi essenziale allo scopo di risolvere la crisi familiare.
PRENDE ATTO che le parti dànno, inoltre, atto del fatto che la condizione di cui al punto 3 ric. è strettamente correlata con quella al punto 2 ric., ragion per cui in difetto di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile di Torino, Via Oropa 134 alla Sig. ra da parte del Sig. Parte_1 [...]
la Sig.ra continuerà ad abitare presso la casa familiare in Cumiana, Strada Piscina CP_2 Pt_1
43.
PRENDE ATTO che i figli, maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, continueranno a vivere con la madre presso la nuova residenza o con il padre qualora lo volessero.
DISPONE che il Sig. si impegna a versare direttamente ai figli, a titolo di contributo CP_2 al loro mantenimento, la somma di Euro 250 per ciascuno (500 Euro totali), da pagarsi a mezzo di bonifico bancario sin dal corrente mese entro il giorno 5 di ciascun mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione al dicembre 2025.
DISPONE che le parti si impegnano a rifondersi reciprocamente entro giorni 15 dall'esibizione dei relativi giustificativi di spesa il 50% delle spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, delle spese scolastiche (trasporti pubblici e mensa compresi), ricreative, sportive, straordinarie tutte sostenute nell'interesse dei figli, debitamente documentate e concordate – salvo necessitate -. Per quanto non contemplato i ricorrenti richiamano il “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del Tribunale di Torino”.
PRENDE ATTO che l'assegno unico e le detrazioni fiscali legate ai figli economicamente non autosufficienti saranno interamente a favore della signora qualora i figli abitassero Parte_1 con la madre, qualora i figli decidessero di abitare nella casa di famiglia e quindi con il padre verrà invertito il beneficiario fiscale.
PRENDE ATTO che i genitori si impegnano a collaborare per la crescita dei figli e ad accordarsi pacificamente in merito alla suddivisione dei periodi di permanenza dei ragazzi presso ognuno, ivi comprese le festività e le vacanze estive.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere reciprocamente nulla a pretendere a titolo di mantenimento personale.
NULLA sulle spese. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
03/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 1128/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CONTRO Parte_1 CP_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CIRICOSTA CP_2 PASQUALINO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai figli: nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...] CP_3 CP_4
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I figli ed dalla relazione tra e CP_3 CP_4 Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. CP_2 Con ricorso congiuntamente depositato il 21/01/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_2 segg. c.c. alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che l'abitazione familiare sita in Cumiana, Strada Piscina n.43, con i relativi arredi e complementi, di proprietà dei genitori del Sig. , verrà rilasciata dalla Sig.ra CP_2 Pt_1 entro il 25 dicembre 2024. Entro tale data verranno, altresì, prelevati tutti i suoi beni ed effetti personali.
PRENDE ATTO che in forza degli accordi patrimoniali intervenuti tra i ricorrenti, il Signor
[...]
si impegna a trasferire alla Sig.ra , che accetta, la propria quota di proprietà CP_2 Parte_1 sull'immobile sito in Torino, Via Oropa 134, dietro pagamento dell'importo di Euro 15.000,00,
(diconsi quindicimilaeuro)- da corrispondersi con assegno circolare il giorno del trasferimento della proprietà, lo stesso giorno verranno anche consegnate tutte le chiavi dell'immobile di proprietà della famiglia a disposizione della sig.ra da parte della medesima signora CP_2 Pt_1 Parte_1
. L'immobile - che verrà trasferito con tutti i suoi accessori e le pertinenze, compreso il locale
[...] cantina - è censito al Catasto Fabbricati di Torino con i seguenti dati: Foglio 45, Numero 463, subalterno 12, Via Oropa 134, piano S1-5 -sotterraneo primo-quinto- Zona censuaria seconda,
Categoria A/tre, Classe terza, Vani 5, Rendita catastale Euro 787,60.
PRENDE ATTO che la Sig.ra si accollerà, altresì, l'intero importo del mutuo Parte_1 ipotecario residuo gravante sull'immobile tenendo indenne il da ogni spesa presente o futura CP_2
e impegnandosi a trovare un garante al fine di sgravare completamente il da ogni garanzia CP_2 diretta o indiretta maturata dalla cointestazione del mutuo ipotecario in relazione all'immobile di proprietà della Il rogito relativo a detto trasferimento immobiliare dovrà avvenire entro e CP_5 non oltre il 25 dicembre 2024, con oneri a carico della medesima . Il pagamento della Parte_1 suddetta somma pattuita di quindicimilaeuro avverrà contestualmente a detto rogito notarile con assegno circolare intestato a . I ricorrenti si dànno atto del fatto che detto trasferimento CP_2
è da intendersi essenziale allo scopo di risolvere la crisi familiare.
PRENDE ATTO che le parti dànno, inoltre, atto del fatto che la condizione di cui al punto 3 ric. è strettamente correlata con quella al punto 2 ric., ragion per cui in difetto di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile di Torino, Via Oropa 134 alla Sig. ra da parte del Sig. Parte_1 [...]
la Sig.ra continuerà ad abitare presso la casa familiare in Cumiana, Strada Piscina CP_2 Pt_1
43.
PRENDE ATTO che i figli, maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, continueranno a vivere con la madre presso la nuova residenza o con il padre qualora lo volessero.
DISPONE che il Sig. si impegna a versare direttamente ai figli, a titolo di contributo CP_2 al loro mantenimento, la somma di Euro 250 per ciascuno (500 Euro totali), da pagarsi a mezzo di bonifico bancario sin dal corrente mese entro il giorno 5 di ciascun mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione al dicembre 2025.
DISPONE che le parti si impegnano a rifondersi reciprocamente entro giorni 15 dall'esibizione dei relativi giustificativi di spesa il 50% delle spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, delle spese scolastiche (trasporti pubblici e mensa compresi), ricreative, sportive, straordinarie tutte sostenute nell'interesse dei figli, debitamente documentate e concordate – salvo necessitate -. Per quanto non contemplato i ricorrenti richiamano il “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del Tribunale di Torino”.
PRENDE ATTO che l'assegno unico e le detrazioni fiscali legate ai figli economicamente non autosufficienti saranno interamente a favore della signora qualora i figli abitassero Parte_1 con la madre, qualora i figli decidessero di abitare nella casa di famiglia e quindi con il padre verrà invertito il beneficiario fiscale.
PRENDE ATTO che i genitori si impegnano a collaborare per la crescita dei figli e ad accordarsi pacificamente in merito alla suddivisione dei periodi di permanenza dei ragazzi presso ognuno, ivi comprese le festività e le vacanze estive.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere reciprocamente nulla a pretendere a titolo di mantenimento personale.
NULLA sulle spese. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
03/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.