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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8813 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07/08/1975, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valeria Lai, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
15/02/1975, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valeria Lai, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 06/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Gavino Monreale, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa familiare, sita in San Gavino Monreale nella Via Frà Nicola Da Gesturi n.
6 - P. Terra, di proprietà esclusiva della signora , rimarrà Parte_1 assegnata, nel primario interesse delle due figlie e alla Per_1 Per_2 preservazione dell'habitat domestico, alla signora che Parte_1 continuerà a viverci unitamente alle stesse, le quali manterranno ivi la propria residenza anagrafica.
3) Il signor si trasferirà presso altro immobile, preferibilmente in Parte_2
San Gavino Monreale, a fronte del pagamento di un canone di locazione di circa 400/500 euro mensili.
4) Le figlie minori e verranno affidate ad entrambi i genitori col Per_1 Per_2 criterio dell'affidamento condiviso.
Dovranno, pertanto, continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione, istruzione e mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi.
Pag. 2 di 4 A tal fine i coniugi continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale sulle figlie ed adotteranno, sempre consensualmente, le decisioni di maggiore interesse per le stesse, concordando le scelte educative e scolastiche, l'indirizzo religioso, la partecipazione ad attività extrascolastiche, viaggi di studio, istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Quanto alle questioni di ordinaria gestione, la responsabilità sarà esercitata disgiuntamente.
5) I coniugi dichiarano di voler regolamentare il diritto di visita delle due figlie minori (anni 15) e (anni 12), nel rispetto della volontà delle Per_1 Per_2 stesse, prevedendo le seguenti modalità di visita del padre alle figlie: il signor potrà vedere e stare con le due figlie minori ogni qualvolta lo desiderino Pt_2
e in ogni caso nei weekend alternati dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica dopo aver consumato il pasto serale;
salvo diverso accordo fra le parti.
6) Le due figlie minori (anni 15) e (anni 12) trascorreranno le Per_1 Per_2 festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali.
In particolare, trascorreranno ad anni alterni: la vigilia di Natale con il padre, il giorno di Natale con la madre, la festività di Santo Stefano con il padre, il Capodanno con la madre e l'Epifania con il padre.
Alternativamente di anno in anno, le minori staranno presso ciascun genitore il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo.
Salvo diverso accordo tra le parti e anche nel rispetto della volontà delle minori in particolare di oramai di anni 15. Per_1
7) Durante le vacanze estive, in concomitanza con le ferie di ciascun coniuge, le due figlie minori potranno stare presso ciascun genitore anche per 10 giorni (anche non consecutivi) da concordarsi previo congruo preavviso di almeno 15 giorni;
salvo diverso accordo tra le parti.
8) Il signor , anche in ragione del fatto che dovrà reperire altro Parte_2 immobile ove abitare e sostenere il relativo costo della locazione, corrisponderà alla signora , a titolo di mantenimento per le due figlie ed Parte_1 Per_2
, la complessiva somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00), ovvero € Per_1
150,00 (euro centocinquanta/00) per ciascuna figlia, rimettendo la predetta somma entro il giorno 20 di ciascun mese mediante bonifico direttamente sul conto corrente intrattenuto presso la Banca Intesa San Paolo - Filiale di Sanluri (IBAN [...]) o, in alternativa, con qualsiasi mezzo tracciabile, anche con contanti, nel qual caso previo rilascio della relativa ricevuta.
L'assegno di mantenimento verrà annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, a decorrere dal mese di novembre 2026.
Pag. 3 di 4 9) Le parti concordano che l'AUU, per le due figlie, pari a circa complessivi € 370,00 mensili, verrà percepito nella misura del 100% dalla signora
[...]
. Parte_1
10) Le spese straordinarie relative alle due figlie dovranno essere concordate e sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% del totale e dovranno essere rimborsate nella predetta misura del 50% al genitore che dovesse averle sostenute in anticipazione per l'intero.
Si specifica che si considerano tali le spese mediche specialistiche non coperte dal SSN (a titolo esemplificativo: oculista e relativo acquisto degli occhiali ove prescritti;
dentista e relativo apparecchio se necessario), le spese per le attività sportive (a titolo esemplificativo: iscrizione, retta, l'occorrente abbigliamento), le spese scolastiche (es. tasse universitarie).
In ogni caso le parti dichiarano che, per quanto concerne la individuazione delle spese straordinarie, ove non diversamente previsto nel presente accordo, si rifaranno alle linee guida adottate dal Nazionale in data CP_1 CP_2
29.11.2017.
11) I coniugi dichiarano di volere lo scioglimento della comunione legale fra loro esistente e con riferimento alle automobili Citroen C3, tg. GJ195PS, intestata alla signora e alla tg. FA699HM, intestata al Parte_1 CP_3 signor , si precisa che le stesse rimarranno nella piena Parte_2 disponibilità e proprietà di ciascun intestatario che fino ad oggi ne ha avuto l'esclusivo utilizzo.
12) I coniugi, si danno atto della attuale reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
13) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere le due figlie minori ed sul proprio passaporto o altro documento. Per_2 Per_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8813 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07/08/1975, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valeria Lai, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
15/02/1975, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valeria Lai, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 06/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Gavino Monreale, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa familiare, sita in San Gavino Monreale nella Via Frà Nicola Da Gesturi n.
6 - P. Terra, di proprietà esclusiva della signora , rimarrà Parte_1 assegnata, nel primario interesse delle due figlie e alla Per_1 Per_2 preservazione dell'habitat domestico, alla signora che Parte_1 continuerà a viverci unitamente alle stesse, le quali manterranno ivi la propria residenza anagrafica.
3) Il signor si trasferirà presso altro immobile, preferibilmente in Parte_2
San Gavino Monreale, a fronte del pagamento di un canone di locazione di circa 400/500 euro mensili.
4) Le figlie minori e verranno affidate ad entrambi i genitori col Per_1 Per_2 criterio dell'affidamento condiviso.
Dovranno, pertanto, continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione, istruzione e mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi.
Pag. 2 di 4 A tal fine i coniugi continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale sulle figlie ed adotteranno, sempre consensualmente, le decisioni di maggiore interesse per le stesse, concordando le scelte educative e scolastiche, l'indirizzo religioso, la partecipazione ad attività extrascolastiche, viaggi di studio, istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Quanto alle questioni di ordinaria gestione, la responsabilità sarà esercitata disgiuntamente.
5) I coniugi dichiarano di voler regolamentare il diritto di visita delle due figlie minori (anni 15) e (anni 12), nel rispetto della volontà delle Per_1 Per_2 stesse, prevedendo le seguenti modalità di visita del padre alle figlie: il signor potrà vedere e stare con le due figlie minori ogni qualvolta lo desiderino Pt_2
e in ogni caso nei weekend alternati dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica dopo aver consumato il pasto serale;
salvo diverso accordo fra le parti.
6) Le due figlie minori (anni 15) e (anni 12) trascorreranno le Per_1 Per_2 festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali.
In particolare, trascorreranno ad anni alterni: la vigilia di Natale con il padre, il giorno di Natale con la madre, la festività di Santo Stefano con il padre, il Capodanno con la madre e l'Epifania con il padre.
Alternativamente di anno in anno, le minori staranno presso ciascun genitore il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo.
Salvo diverso accordo tra le parti e anche nel rispetto della volontà delle minori in particolare di oramai di anni 15. Per_1
7) Durante le vacanze estive, in concomitanza con le ferie di ciascun coniuge, le due figlie minori potranno stare presso ciascun genitore anche per 10 giorni (anche non consecutivi) da concordarsi previo congruo preavviso di almeno 15 giorni;
salvo diverso accordo tra le parti.
8) Il signor , anche in ragione del fatto che dovrà reperire altro Parte_2 immobile ove abitare e sostenere il relativo costo della locazione, corrisponderà alla signora , a titolo di mantenimento per le due figlie ed Parte_1 Per_2
, la complessiva somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00), ovvero € Per_1
150,00 (euro centocinquanta/00) per ciascuna figlia, rimettendo la predetta somma entro il giorno 20 di ciascun mese mediante bonifico direttamente sul conto corrente intrattenuto presso la Banca Intesa San Paolo - Filiale di Sanluri (IBAN [...]) o, in alternativa, con qualsiasi mezzo tracciabile, anche con contanti, nel qual caso previo rilascio della relativa ricevuta.
L'assegno di mantenimento verrà annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, a decorrere dal mese di novembre 2026.
Pag. 3 di 4 9) Le parti concordano che l'AUU, per le due figlie, pari a circa complessivi € 370,00 mensili, verrà percepito nella misura del 100% dalla signora
[...]
. Parte_1
10) Le spese straordinarie relative alle due figlie dovranno essere concordate e sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% del totale e dovranno essere rimborsate nella predetta misura del 50% al genitore che dovesse averle sostenute in anticipazione per l'intero.
Si specifica che si considerano tali le spese mediche specialistiche non coperte dal SSN (a titolo esemplificativo: oculista e relativo acquisto degli occhiali ove prescritti;
dentista e relativo apparecchio se necessario), le spese per le attività sportive (a titolo esemplificativo: iscrizione, retta, l'occorrente abbigliamento), le spese scolastiche (es. tasse universitarie).
In ogni caso le parti dichiarano che, per quanto concerne la individuazione delle spese straordinarie, ove non diversamente previsto nel presente accordo, si rifaranno alle linee guida adottate dal Nazionale in data CP_1 CP_2
29.11.2017.
11) I coniugi dichiarano di volere lo scioglimento della comunione legale fra loro esistente e con riferimento alle automobili Citroen C3, tg. GJ195PS, intestata alla signora e alla tg. FA699HM, intestata al Parte_1 CP_3 signor , si precisa che le stesse rimarranno nella piena Parte_2 disponibilità e proprietà di ciascun intestatario che fino ad oggi ne ha avuto l'esclusivo utilizzo.
12) I coniugi, si danno atto della attuale reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
13) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere le due figlie minori ed sul proprio passaporto o altro documento. Per_2 Per_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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