Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.3888/2023
VERBALE DI UDIENZA del 11/02/2025
Sono presenti: Per il ricorrente l'avv. SCRIVA DOMENICA che si riporta al ricorso, insistendo per l'accoglimento, anche alla luce della CTU
Per l'avv. Marilena Abramo per delega dell'avv. ADORNATO DARIO, che si CP_1 riporta alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al N. 3888 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenica Scriva, giusta Parte_1
procura in atti;
ricorrente;
E
in persona del legale pro- Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Angela Laganà, Dario
Cosimo Adornato ( ), , , in virtù di procura CodiceFiscale_1 CP_3 Controparte_4
generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
resistente
1
All'udienza del1' 11 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 18,30, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: pensione di reversibilità - indiretta in favore di congiunto maggiorenne inabile
Con ricorso depositato in data 21.12.2023 la ricorrente in epigrafe deduceva: di essere sorella del Sig. nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_2
Rozzano il 11.01.2020; 2) che il Sig. , morto celibe, ha lavorato fino alla data della Persona_2 morte presso il . 3) Che la sig. risulta nubile e Controparte_5 CP_6 inabile al 100%. 4) che la sig. percepisce una pensione che non supera il limite di € 670,00 CP_6
€ mensile e pertanto risultava a carico del fratello celibe. 5) che il Sig. provvedeva ai bisogni Per_2 economici della sorella oltre che all'assistenza morale e materiale versando quanto necessario per il suo mantenimento a mezzo di vaglia postale e portando in detrazione nella dichiarazione dei redditi tali spese per il soggetto a carico. 6) che pertanto alla sig.ra spetta il riconoscimento della CP_6 pensione di reversibilità 7) che aveva presentato domanda presso l' di 8) che non avendo CP_1
ricevuto riscontro nei termini di legge ha presentato ricorso amministrativo per chiedere il riesame dopo vari ed innumerevoli solleciti, il ricorso rimaneva disatteso.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Palmi, sezione lavoro, al fine di sentire dichiarare il proprio diritto a ottenere la reversibilità con decorrenza dalla data della morte del fratello (11.01.2020).
Costituitosi in giudizio l' , contestava la sussistenza del requisito sanitario e dell'ulteriore CP_1
condizione della vivenza a carico e concludeva per il rigetto del ricorso.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito di documenti ed il Tribunale ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
La domanda non può essere accolta.
Come è noto, ai sensi dell'art. 13 del R.D. 14 aprile 1939, n. 636 "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a), e b), spetta una pensione (…) ai
2 figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi".
I requisiti per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità sono quindi l'inabilità al lavoro e la vivenza a carico del de cuius;
entrambi tali presupposti devono ricorrere al momento del decesso dell'assicurato.
La Corte di Cassazione ha di recente (n. 9237/2018) ribadito come gravi sul figlio superstite che fa valere in giudizio il diritto alla pensione di reversibilità, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare il fatto costitutivo di tale diritto.
Per quanto concerne il requisito della vivenza a carico, ai fini della maturazione del diritto alla reversibilità (o alla pensione indiretta) è necessario verificare che al momento del decesso del pensionato o assicurato il figlio maggiorenne superstite o altro potenziale avente diritto, fosse inabile al lavoro, in condizioni di non autosufficienza economica ed altresì che il congiunto partecipasse in misura continuativa e prevalente al suo mantenimento.
Il requisito della “vivenza a carico” va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il decuius convivente provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile.
In ordine a tale punto, esaminando la produzione documentale, deve desumersi che l'istante, residente a Galatro, non convivesse con il fratello defunto, residente invece, in Lombardia ove è deceduto.
E se pur, “in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (Cfr. Cass.
9237/2018 e più di recente negli stessi termini Cass. n. 15041 del 29/05/2024).
Ciò posto, rilevato che resta a carico di colui che agisce l'onere della prova della rilevante dipendenza economica dal genitore defunto, si evidenzia che nella fattispecie in esame la ricorrente nulla ha provato ma più a monte invero nemmeno allegato, circa la sussistenza dei suddetti requisiti e ciò con particolare riferimento alla vivenza a carico del defunto come intesa ai fini del riconoscimento della prestazione de qua, essendosi limitato ad evidenziare ed allegare nel ricorso introduttivo la sussistenza del solo requisito sanitario nulla deducendo con riferimento all'ulteriore imprescindibile requisito del quale si discute.
3 A tal fine la prova orale dedotta dalla ricorrentesi appalesa non rilevante, anche perché risulta articolata in termini assai generici.
Alla mancanza di specifiche allegazioni sul punto -la cui esistenza è stata espressamente contestata dal resistente- non può supplire la produzione di vaglia postali (la cui causale potrebbe essere la più disparata) che il decuius ha inviato alla sorella in un periodo circoscritto - anni dal 2002 al 2007- laddove il decesso si è verificato nel gennaio 2020.
Anche la dichiarazione reddituale prodotta, presentata post mortem da un erede che autocertifica il diritto alle detrazioni per carico di famiglia, relativa all'anno fiscale 2020, (si ricorda che il decesso si
è verificato nel gennaio 2020) non è certo sufficiente, ad attestare il contributo prevalente e continuativo al mantenimento, nulla essendo stato prodotto per gli anni precedenti.
Ancora difetta ogni allegazione e prova in ordine alle effettive condizioni economiche della ricorrente che, sicuramente, percepisce la pensione di invalidità civile, senza poter escludere la titolarità di altri tipi di reddito.
In definitiva, pur sussistendo il requisito sanitario, come da conclusioni del CTU, non è stata raggiunta la prova della vivenza a carico. sussistendo
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Spese irripetibili, stante l'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 152 c.p.c. in atti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa vertente tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
rigetta il ricorso;
spese irripetibili
CP_ pone a carico dell le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Palmi, lì 11 febbraio 2025
Il GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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