Decreto cautelare 16 dicembre 2025
Sentenza breve 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 13/02/2026, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02836/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15299/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15299 del 2025, proposto da HA EE VE, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Moccia, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Crispano, alla via Giovanni Paolo II n. 4 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d'Italia ad Islamabad, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l’accertamento dell'illegittimità e l’annullamento, previa concessione di misure cautelari,
del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del visto per motivi di studio avanzata da HA EE VE presso l’Ambasciata Italiana di Islamabad in Pakistan
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d'Italia ad Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lettera c) e 60 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Monica GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a. stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha agito avverso il silenzio asseritamente formatosi sull’istanza preordinata al rilascio del visto per motivi di studio dallo stesso presentata presso l’indirizzo pec dell’Ambasciata Italiana ad Islamabad in Pakistan;
- si sono costituiti in giudizio il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Ambasciata d'Italia ad Islamabad, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto;
- in vista della camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 il ricorrente ha comunicato e documentato in atti l’avvenuta fissazione, presso l’Ambasciata, dell’appuntamento preordinato all’avvio della istruttoria della istanza di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio ed, in ragione di ciò, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna alle spese di lite a carico dell’Amministrazione resistente;
- in vista della citata camera di consiglio anche la difesa erariale ha, con propria memoria, chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione della sopravvenuta fissazione dell’appuntamento, instando per la compensazione delle spese di lite;
- alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, presente la sola difesa erariale, la stessa ha insistito per la compensazione delle spese di lite;
- alla su citata camera di consiglio la causa è stata assunta in decisione;
Considerato che, nel caso di specie, non appaiono sussistere i presupposti per dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere atteso che la convocazione dell’istante, funzionale al colloquio presso l’Ufficio consolare, non comporta il rilascio dell’invocato visto, ma rappresenta una fase “interna” di un procedimento che può concludersi col consenso ovvero col diniego di ingresso nel territorio nazionale italiano;
Ritenuto nondimeno che la condotta processuale del ricorrente possa apprezzarsi come significativamente espressiva di un disinteresse dello stesso alla perdurante coltivazione del gravame che può quindi definirsi con una pronuncia di sopravvenuta carenza di interesse alla sua definizione ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) del c.p.a.;
Considerato che nel caso di specie ricorrono i presupposti per una definizione del contenzioso con una decisione in forma semplificata ex art.60 c.p.a. come debitamente rappresentato al ricorrente e formalmente verbalizzato;
Ritenuto infine che la peculiarità della questione, anche in relazione al rilevante flusso delle istanze di visto pervenute all’Ambasciata d’italiana ad Islamabad, nonché l’esito in rito del giudizio giustifichino la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO IT, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
Monica GA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica GA | RO IT |
IL SEGRETARIO